00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />
plina di cui all’art. 2074 c.c., o comunque una<br />
regola di ultrattività del contratto medesimo e<br />
il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato<br />
resta disciplinato dalle norme di legge (in<br />
particolare, quanto alla retribuzione, dall’art. 36<br />
Cost.) e da quelle convenzionali eventualmente<br />
esistenti, le quali ultime possono manifestarsi anche<br />
per facta concludentia, con la prosecuzione<br />
dell’applicazione delle norme precedenti.<br />
Cooperative – Soci lavoratori<br />
Cass. Sez. Lav., 8 maggio 2<strong>00</strong>8, n. 11371<br />
Obbligo assicurativo – Sussistenza – Subordinazione<br />
– Irrilevanza<br />
In tema di obblighi contributivi delle società<br />
cooperative nei confronti dei soci lavoratori, il<br />
R.D. n. 1422 del 1924, art. 2 (da ritenersi tuttora<br />
vigente in forza del D.L. n. 1827 del 1935, art.<br />
140, nonostante l’abrogazione, ad opera del dello<br />
stesso R.D.L., art. 141, della legge delegata R.D.<br />
n. 3184 del 1923) è norma regolamentare (per<br />
l’esecuzione del R.D. n. 3184 del 1923) che,<br />
con una “fictio”, ha equiparato ai fini assicurativi<br />
la posizione dei soci lavoratori di società<br />
cooperative a quella dei lavoratori subordinati,<br />
con conseguente sussistenza dell’obbligazione<br />
contributiva a carico di tali società a prescindere<br />
dalla sussistenza degli estremi della subordinazione<br />
in rapporto alla posizione dei soci lavoratori<br />
e dal fatto che la cooperativa svolga attività per<br />
conto proprio o per conto terzi, non rilevando<br />
in senso contrario il disposto del D.P.R. n. 602<br />
del 1970, che si è limitato ad indicare alcune<br />
categorie di lavoratori soci di società ed enti<br />
cooperativi (specificamente indicati in allegato<br />
elenco) assoggettandole, sia pure a determinate<br />
condizioni, agli oneri contributivi previdenziali,<br />
senza peraltro incidere sulla disciplina dettata in<br />
via generale dal citato R.D. n. 1422 del 1924,<br />
art. 2.<br />
Detto principio della equiparazione ai fini contributivi<br />
della posizione del socio lavoratore di<br />
società cooperativa al lavoratore subordinato<br />
assume una valenza generale che ne consente<br />
l’estensione alle assicurazioni cosiddette minori.<br />
Dirigenti<br />
Ultime dalla Cassazione<br />
Cass. Sez. Lav., 27 maggio 2<strong>00</strong>8, n. 13812<br />
Indennità supplementare e sostitutiva del preavviso<br />
– Diritto – Condizioni<br />
A differenza dell’esonero del datore di lavoro<br />
dal pagamento dell’indennità supplementare,<br />
generalmente prevista per i dirigenti di azienda<br />
dalla contrattazione collettiva, che presuppone la<br />
giustificatezza del licenziamento, l’esonero dall’obbligo<br />
del preavviso o da quello alternativo del pagamento<br />
dell’indennità sostitutiva presuppone la<br />
giusta causa, nozione non del tutto sovrapponibile<br />
a quella di giustificatezza: mentre la giusta causa<br />
consiste in un fatto che, in concreto valutato (e<br />
cioè, sia in relazione alle sua oggettività sia con<br />
riferimento alle sue connotazioni soggettive),<br />
determina una grave lesione della fiducia del datore<br />
di lavoro nel proprio dipendente, tale da non<br />
consentire la prosecuzione, neppure temporanea,<br />
del rapporto, tenuto conto altresì della natura di<br />
quest’ultimo e del grado di fiducia che esso postula,<br />
la ricorrenza della giustificatezza dell’atto<br />
risolutivo - ancor più strettamente vincolata al<br />
carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale<br />
- è da correlare alla presenza di valide<br />
ragioni di cessazione del rapporto lavorativo, come<br />
tali apprezzabili sotto il profilo della correttezza<br />
e della buona fede, sicché non giustificato è il<br />
licenziamento per ragioni meramente pretestuose,<br />
al limite della discriminazione, ovvero anche<br />
del tutto irrispettoso delle regole procedimentali<br />
che assicurano la correttezza dell’esercizio del<br />
diritto. Conseguentemente, possono ricorrere<br />
le condizioni per non corrispondere l’indennità<br />
supplementare, in presenza della giustificatezza del<br />
licenziamento, e non sussistere quelle per negare<br />
l’indennità sostitutiva di preavviso in assenza della<br />
giusta causa.<br />
Contestazione – Immutabilità<br />
L’immutabilità della contestazione preclude al<br />
datore di lavoro di far valere, a sostegno delle<br />
sue determinazioni disciplinari (nella specie:<br />
licenziamento), circostanze nuove rispetto a<br />
quelle contestate, tali da implicare una diversa<br />
valutazione dell’infrazione disciplinare anche<br />
diversamente tipizzata dal codice disciplina-<br />
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