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00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />

plina di cui all’art. 2074 c.c., o comunque una<br />

regola di ultrattività del contratto medesimo e<br />

il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato<br />

resta disciplinato dalle norme di legge (in<br />

particolare, quanto alla retribuzione, dall’art. 36<br />

Cost.) e da quelle convenzionali eventualmente<br />

esistenti, le quali ultime possono manifestarsi anche<br />

per facta concludentia, con la prosecuzione<br />

dell’applicazione delle norme precedenti.<br />

Cooperative – Soci lavoratori<br />

Cass. Sez. Lav., 8 maggio 2<strong>00</strong>8, n. 11371<br />

Obbligo assicurativo – Sussistenza – Subordinazione<br />

– Irrilevanza<br />

In tema di obblighi contributivi delle società<br />

cooperative nei confronti dei soci lavoratori, il<br />

R.D. n. 1422 del 1924, art. 2 (da ritenersi tuttora<br />

vigente in forza del D.L. n. 1827 del 1935, art.<br />

140, nonostante l’abrogazione, ad opera del dello<br />

stesso R.D.L., art. 141, della legge delegata R.D.<br />

n. 3184 del 1923) è norma regolamentare (per<br />

l’esecuzione del R.D. n. 3184 del 1923) che,<br />

con una “fictio”, ha equiparato ai fini assicurativi<br />

la posizione dei soci lavoratori di società<br />

cooperative a quella dei lavoratori subordinati,<br />

con conseguente sussistenza dell’obbligazione<br />

contributiva a carico di tali società a prescindere<br />

dalla sussistenza degli estremi della subordinazione<br />

in rapporto alla posizione dei soci lavoratori<br />

e dal fatto che la cooperativa svolga attività per<br />

conto proprio o per conto terzi, non rilevando<br />

in senso contrario il disposto del D.P.R. n. 602<br />

del 1970, che si è limitato ad indicare alcune<br />

categorie di lavoratori soci di società ed enti<br />

cooperativi (specificamente indicati in allegato<br />

elenco) assoggettandole, sia pure a determinate<br />

condizioni, agli oneri contributivi previdenziali,<br />

senza peraltro incidere sulla disciplina dettata in<br />

via generale dal citato R.D. n. 1422 del 1924,<br />

art. 2.<br />

Detto principio della equiparazione ai fini contributivi<br />

della posizione del socio lavoratore di<br />

società cooperativa al lavoratore subordinato<br />

assume una valenza generale che ne consente<br />

l’estensione alle assicurazioni cosiddette minori.<br />

Dirigenti<br />

Ultime dalla Cassazione<br />

Cass. Sez. Lav., 27 maggio 2<strong>00</strong>8, n. 13812<br />

Indennità supplementare e sostitutiva del preavviso<br />

– Diritto – Condizioni<br />

A differenza dell’esonero del datore di lavoro<br />

dal pagamento dell’indennità supplementare,<br />

generalmente prevista per i dirigenti di azienda<br />

dalla contrattazione collettiva, che presuppone la<br />

giustificatezza del licenziamento, l’esonero dall’obbligo<br />

del preavviso o da quello alternativo del pagamento<br />

dell’indennità sostitutiva presuppone la<br />

giusta causa, nozione non del tutto sovrapponibile<br />

a quella di giustificatezza: mentre la giusta causa<br />

consiste in un fatto che, in concreto valutato (e<br />

cioè, sia in relazione alle sua oggettività sia con<br />

riferimento alle sue connotazioni soggettive),<br />

determina una grave lesione della fiducia del datore<br />

di lavoro nel proprio dipendente, tale da non<br />

consentire la prosecuzione, neppure temporanea,<br />

del rapporto, tenuto conto altresì della natura di<br />

quest’ultimo e del grado di fiducia che esso postula,<br />

la ricorrenza della giustificatezza dell’atto<br />

risolutivo - ancor più strettamente vincolata al<br />

carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale<br />

- è da correlare alla presenza di valide<br />

ragioni di cessazione del rapporto lavorativo, come<br />

tali apprezzabili sotto il profilo della correttezza<br />

e della buona fede, sicché non giustificato è il<br />

licenziamento per ragioni meramente pretestuose,<br />

al limite della discriminazione, ovvero anche<br />

del tutto irrispettoso delle regole procedimentali<br />

che assicurano la correttezza dell’esercizio del<br />

diritto. Conseguentemente, possono ricorrere<br />

le condizioni per non corrispondere l’indennità<br />

supplementare, in presenza della giustificatezza del<br />

licenziamento, e non sussistere quelle per negare<br />

l’indennità sostitutiva di preavviso in assenza della<br />

giusta causa.<br />

Contestazione – Immutabilità<br />

L’immutabilità della contestazione preclude al<br />

datore di lavoro di far valere, a sostegno delle<br />

sue determinazioni disciplinari (nella specie:<br />

licenziamento), circostanze nuove rispetto a<br />

quelle contestate, tali da implicare una diversa<br />

valutazione dell’infrazione disciplinare anche<br />

diversamente tipizzata dal codice disciplina-<br />

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