00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />
lavoro), i secondi ad individuare le caratteristiche<br />
strutturali, per poi pretendere l’imponibilità del<br />
50 per cento.<br />
Passando ad approfondire gli argomenti contenuti<br />
nella risposta ministeriale, richiamiamo alcuni<br />
punti essenziali per analizzare correttamente la<br />
questione.<br />
La nota ministeriale ribadisce che la natura dell’indennità<br />
di trasferta non è rimessa alla volontà<br />
dei soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro e che<br />
non risultano vincolanti le definizioni contenute<br />
nei contratti collettivi di lavoro. Richiama poi<br />
il fatto che, relativamente al duplice contenuto<br />
- retributivo e risarcitorio - individuabile nelle<br />
indennità economiche di cui stiamo trattando,<br />
ultimamente la giurisprudenza privilegia la natura<br />
retributiva dei compensi, mentre le funzioni<br />
risarcitorie parrebbero riservate alle sole somme<br />
erogate a titolo di rimborso spese.<br />
Viene ribadito quanto a suo tempo già evidenziato<br />
nella circolare del Ministero delle finanze n.<br />
326/E del 23 dicembre 1997 (emanata appunto a<br />
seguito delle innovazioni contenute nel decreto<br />
legislativo n. 314/1997) circa il fatto che per i<br />
dipendenti che “abitualmente” lavorano al di<br />
fuori della sede aziendale (trasfertisti ex comma<br />
6 dell’art. 51 del TUIR) le relative indennità e<br />
maggiorazioni da contratto non appaiono precisamente<br />
ed obbligatoriamente legate alla effettiva<br />
prestazione esterna né, tanto meno, vincolate dal<br />
luogo della medesima, essendo previste per tutte<br />
le giornate comunque retribuite.<br />
Viene successivamente confermato che, per<br />
ricadere nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art.<br />
51 del TUIR, i compensi debbono riferirsi ad<br />
attività occasionali e temporanee, mentre per<br />
parte sua il contratto individuale di lavoro (in<br />
pratica la lettera di assunzione) deve contenere<br />
un espresso riferimento ad una sede di lavoro<br />
predeterminata.<br />
La nota di risposta conclude riaffermando che<br />
“…si ritiene che per le trasferte di tipo occasionale<br />
- quali quelle del settore edile e metalmeccanico,<br />
alle condizioni sopra indicate - possa<br />
applicarsi la disposizione di cui all’art. 51, comma<br />
5 del TUIR”. La locuzione “…si ritiene…” è un<br />
classico in materia.<br />
Approfondimenti<br />
A noi piace, ed è sempre piaciuto, esaminare i<br />
fatti e le questioni da punti di vista eminentemente<br />
pratici. Di conseguenza, non possiamo<br />
non cogliere alcune ambiguità nei ragionamenti<br />
svolti dal Ministero o, per lo meno, ravvisare<br />
che sarebbe stato opportuno emanare istruzione<br />
ed analisi maggiormente calate nel concreto. Ad<br />
esempio, considerato che il richiedente parla di “...<br />
lavoro svolto al di fuori della sede legale da parte<br />
di operai edili...”, e la risposta classifica genericamente<br />
come “occasionali ” le trasferte del settore<br />
edile, non riusciamo, con tutta la buona volontà,<br />
a figurarci un operaio edile che come normale<br />
attività operi presso la sede legale della azienda<br />
e solo occasionalmente lavori al di fuori di tale<br />
ambito. A meno che non venga considerato come<br />
sede legale pro tempore della azienda il singolo<br />
cantiere di lavoro.<br />
Per il settore metalmeccanico è più comprensibile<br />
la possibilità della “occasionalità” delle trasferte.<br />
Pensiamo all’operaio che normalmente lavori alla<br />
costruzione di macchinari e solo occasionalmente<br />
si rechi presso gli acquirenti per operazioni di<br />
riparazione o manutenzione. Se però l’impresa<br />
utilizza specifici operai con il compito esclusivo<br />
di procedere alla posa in opera dei prodotti presso<br />
gli acquirenti, ritorniamo alla fattispecie del<br />
“trasfertista”.<br />
In definitiva, la distinzione tra i due tipi di trasferta<br />
dovrebbe sempre ed esclusivamente essere<br />
operata in relazione alle concrete modalità di<br />
svolgimento del lavoro, a prescindere anche dalle<br />
locuzioni apposte sul contratto individuale o<br />
lettera di assunzione che dir si voglia.<br />
Quindi, il criterio di valutazione dovrebbe essere<br />
la determinazione di quale dei due aspetti,<br />
retributivo/indennitario, ricorra nella fattispecie<br />
che si esamina. L’attuale quadro legislativo per le<br />
trasferte occasionali ha deciso di determinare la<br />
natura risarcitoria dei compensi in questione entro<br />
un determinato limite giornaliero. Tutto ciò che<br />
oltrepassa tale limite assume in modo automatico<br />
la natura di retribuzione. La funzione risarcitoria<br />
viene altresì confermata dal fatto che la norma<br />
prevede la riduzione di un terzo o di due terzi del limite<br />
di esenzione in concomitanza con il rimborso<br />
a piè di lista, o la fruizione gratuita rispettivamente<br />
del vitto o del vitto più alloggio.<br />
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