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00 - Copertina n. 9-2008.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>8<br />

lavoro), i secondi ad individuare le caratteristiche<br />

strutturali, per poi pretendere l’imponibilità del<br />

50 per cento.<br />

Passando ad approfondire gli argomenti contenuti<br />

nella risposta ministeriale, richiamiamo alcuni<br />

punti essenziali per analizzare correttamente la<br />

questione.<br />

La nota ministeriale ribadisce che la natura dell’indennità<br />

di trasferta non è rimessa alla volontà<br />

dei soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro e che<br />

non risultano vincolanti le definizioni contenute<br />

nei contratti collettivi di lavoro. Richiama poi<br />

il fatto che, relativamente al duplice contenuto<br />

- retributivo e risarcitorio - individuabile nelle<br />

indennità economiche di cui stiamo trattando,<br />

ultimamente la giurisprudenza privilegia la natura<br />

retributiva dei compensi, mentre le funzioni<br />

risarcitorie parrebbero riservate alle sole somme<br />

erogate a titolo di rimborso spese.<br />

Viene ribadito quanto a suo tempo già evidenziato<br />

nella circolare del Ministero delle finanze n.<br />

326/E del 23 dicembre 1997 (emanata appunto a<br />

seguito delle innovazioni contenute nel decreto<br />

legislativo n. 314/1997) circa il fatto che per i<br />

dipendenti che “abitualmente” lavorano al di<br />

fuori della sede aziendale (trasfertisti ex comma<br />

6 dell’art. 51 del TUIR) le relative indennità e<br />

maggiorazioni da contratto non appaiono precisamente<br />

ed obbligatoriamente legate alla effettiva<br />

prestazione esterna né, tanto meno, vincolate dal<br />

luogo della medesima, essendo previste per tutte<br />

le giornate comunque retribuite.<br />

Viene successivamente confermato che, per<br />

ricadere nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art.<br />

51 del TUIR, i compensi debbono riferirsi ad<br />

attività occasionali e temporanee, mentre per<br />

parte sua il contratto individuale di lavoro (in<br />

pratica la lettera di assunzione) deve contenere<br />

un espresso riferimento ad una sede di lavoro<br />

predeterminata.<br />

La nota di risposta conclude riaffermando che<br />

“…si ritiene che per le trasferte di tipo occasionale<br />

- quali quelle del settore edile e metalmeccanico,<br />

alle condizioni sopra indicate - possa<br />

applicarsi la disposizione di cui all’art. 51, comma<br />

5 del TUIR”. La locuzione “…si ritiene…” è un<br />

classico in materia.<br />

Approfondimenti<br />

A noi piace, ed è sempre piaciuto, esaminare i<br />

fatti e le questioni da punti di vista eminentemente<br />

pratici. Di conseguenza, non possiamo<br />

non cogliere alcune ambiguità nei ragionamenti<br />

svolti dal Ministero o, per lo meno, ravvisare<br />

che sarebbe stato opportuno emanare istruzione<br />

ed analisi maggiormente calate nel concreto. Ad<br />

esempio, considerato che il richiedente parla di “...<br />

lavoro svolto al di fuori della sede legale da parte<br />

di operai edili...”, e la risposta classifica genericamente<br />

come “occasionali ” le trasferte del settore<br />

edile, non riusciamo, con tutta la buona volontà,<br />

a figurarci un operaio edile che come normale<br />

attività operi presso la sede legale della azienda<br />

e solo occasionalmente lavori al di fuori di tale<br />

ambito. A meno che non venga considerato come<br />

sede legale pro tempore della azienda il singolo<br />

cantiere di lavoro.<br />

Per il settore metalmeccanico è più comprensibile<br />

la possibilità della “occasionalità” delle trasferte.<br />

Pensiamo all’operaio che normalmente lavori alla<br />

costruzione di macchinari e solo occasionalmente<br />

si rechi presso gli acquirenti per operazioni di<br />

riparazione o manutenzione. Se però l’impresa<br />

utilizza specifici operai con il compito esclusivo<br />

di procedere alla posa in opera dei prodotti presso<br />

gli acquirenti, ritorniamo alla fattispecie del<br />

“trasfertista”.<br />

In definitiva, la distinzione tra i due tipi di trasferta<br />

dovrebbe sempre ed esclusivamente essere<br />

operata in relazione alle concrete modalità di<br />

svolgimento del lavoro, a prescindere anche dalle<br />

locuzioni apposte sul contratto individuale o<br />

lettera di assunzione che dir si voglia.<br />

Quindi, il criterio di valutazione dovrebbe essere<br />

la determinazione di quale dei due aspetti,<br />

retributivo/indennitario, ricorra nella fattispecie<br />

che si esamina. L’attuale quadro legislativo per le<br />

trasferte occasionali ha deciso di determinare la<br />

natura risarcitoria dei compensi in questione entro<br />

un determinato limite giornaliero. Tutto ciò che<br />

oltrepassa tale limite assume in modo automatico<br />

la natura di retribuzione. La funzione risarcitoria<br />

viene altresì confermata dal fatto che la norma<br />

prevede la riduzione di un terzo o di due terzi del limite<br />

di esenzione in concomitanza con il rimborso<br />

a piè di lista, o la fruizione gratuita rispettivamente<br />

del vitto o del vitto più alloggio.<br />

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