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domande e risposte sulla gestione del rischio amianto

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Maggio 2010<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Inoltre, questa “temporaneità d’iscrizione nel registro degli esposti” contrasta apertamente con la notoria constatazione che<br />

l’effetto neoplastico non ha, teoricamente, valori di soglia (sono proprio i docenti medici che, nei corsi per operatori <strong>amianto</strong>,<br />

affermano spesso che “è sufficiente una fibra per contrarre la patologia”, anche se è più accettabile, a mio avviso, ragionare in<br />

termini di durata e grado di esposizione).<br />

Invece, il decreto legislativo n. 81/2008, come aggiornato con il decreto legislativo n. 106/2009, non garantisce pienamente gli<br />

operatori <strong>amianto</strong>, in particolar modo quelli addetti alle operazioni di bonifica da <strong>amianto</strong> compatto che, notoriamente, sono<br />

soggetti a bassi valori di concentrazione di fibre d’<strong>amianto</strong>.<br />

Infatti, in base al nuovo TU Sicurezza, questi lavoratori non saranno mai iscritti nel registro degli esposti perché sarà agevole<br />

accertare, da parte <strong>del</strong> datore di lavoro, che gli stessi non hanno mai subito un’esposizione superiore al limite di legge e, quindi,<br />

non avranno più nemmeno il diritto alla sorveglianza sanitaria, a discrezione <strong>del</strong> medico competente, dopo la cessazione <strong>del</strong><br />

rapporto di lavoro come invece prevedeva la norma precedente (art. 59-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 626/1994, introdotto dal<br />

D.Lgs. n. 257/2006).<br />

Inoltre, ai sensi degli articoli 28 e 249 <strong>del</strong> TU Sicurezza, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente<br />

dall’<strong>amianto</strong> e dai materiali contenenti <strong>amianto</strong>, al fine di stabilire la natura e il grado <strong>del</strong>l’esposizione e le misure preventive e<br />

protettive da attuare. Il documento deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.<br />

Inoltre, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 253, è precisato che, per garantire il rispetto <strong>del</strong> valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria,<br />

misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore e in funzione dei risultati <strong>del</strong>la valutazione iniziale dei rischi,<br />

il datore di lavoro deve effettuare periodicamente la misurazione <strong>del</strong>la concentrazione di fibre di <strong>amianto</strong> nell’aria <strong>del</strong> luogo di<br />

lavoro, aggiungendo, però, rispetto alle precedenti disposizioni, che questo vale tranne nei casi di esposizioni sporadiche e di<br />

debole intensità.<br />

Infine, ai sensi all’articolo 259 <strong>del</strong> TU, il Legislatore prevede che i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, di rimozione<br />

<strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o dei materiali che lo contengono, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, di bonifica <strong>del</strong>le aree interessate,<br />

prima di essere adibiti a queste mansioni, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico<br />

competente, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di<br />

protezione respiratoria durante il lavoro.<br />

Piano regionale <strong>amianto</strong> Lombardia (PRAL) e scadenza <strong>del</strong> 2016<br />

Nella Delibera <strong>del</strong>la Giunta Regionale <strong>del</strong>la Lombardia 22 dicembre 2005, n. 8/1526 “Approvazione <strong>del</strong> «Piano Regionale<br />

Amianto Lombardia» (PRAL) di cui alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, nelle Introduzione è riportato: «Tutti gli<br />

organi che hanno un ruolo nella bonifica dei siti con <strong>amianto</strong> devono adoperarsi affinché l’<strong>amianto</strong>, sotto qualsiasi forma,<br />

venga eliminato dal territorio lombardo entro 10 anni dall’entrata in vigore <strong>del</strong> PRAL».<br />

Quindi, siccome il PRAL è stato pubblicato nel 2º Supplemento Straordinario al n.3-17gennaio 2006, nel gennaio 2016 “dovrebbe”<br />

scadere questo “ultimatum” agli enti (e non ai cittadini).<br />

Si coglie l’occasione per fare due precisazioni.<br />

In primis, ci risulta, che siano proprio gli enti pubblici, proprietari di rilevanti patrimoni edilizi, che “sottovalutino” questa “raccomandazione”o<br />

“imposizione” regionale, perché la gran parte di essi non si è affatto attivata per gli accertamenti inerenti alla<br />

presenza di manufatti a potenziale contenuto di <strong>amianto</strong> nei loro siti o fabbricati né evidentemente per le conseguenti valutazioni<br />

<strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> (obbligo di legge nazionale).<br />

Inoltre, a nostro avviso, la Giunta <strong>del</strong>la Regione Lombardia, come <strong>del</strong> resto qualsiasi altra Giunta Regionale con propria <strong>del</strong>iberazione,<br />

non può affatto “obbligare” i cittadini ad eliminare l’<strong>amianto</strong> dall’intero territorio regionale perché la legge nazionale (in<br />

particolare D.M. 6/9/1994), obbliga, qualora necessario, a seguito <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, a bonificare i manufatti<br />

e, come tutti sappiamo, gli interventi di bonifica sono tre (rimozione, incapsulamento e confinamento), a scelta <strong>del</strong> proprietario<br />

e non soltanto l’”eliminazione”. E allora chi in Regione Lombardia ha da poco ”bonificato” o lo farà prossimamente, mediante<br />

incapsulamento e/o confinamento oppure chi, a seguito <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> ex D.M. 6/9/1994, con esito negativo,<br />

ha accertato che i manufatti contenenti <strong>amianto</strong> non rappresentano un pericolo dovrebbe lo stesso ”eliminare” entro il<br />

2016? Sarebbe paradossale.<br />

ARPA e bonifica cemento <strong>amianto</strong><br />

L’ARPA è l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.<br />

Tali agenzie sono nate a seguito <strong>del</strong> Referendum <strong>del</strong>l’8 aprile 1993 che abrogò le competenze <strong>del</strong> Servizio Sanitario Nazionale<br />

(SSN) e <strong>del</strong>le Unità Sanitarie Locali (USL) nel campo <strong>del</strong> controllo e <strong>del</strong>la prevenzione ambientale.<br />

Tali compiti sono stati poi assegnati appunto alle “Agenzie Regionali” ARPA deputate alla vigilanza e controllo ambientale in sede<br />

locale. La legge n. 61/1994 istituì inoltre l’ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione <strong>del</strong>l’Ambiente), poi denominata APAT<br />

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IL SOLE 24 ORE

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