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domande e risposte sulla gestione del rischio amianto

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Maggio 2010<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> ovvero di materiali contenenti <strong>amianto</strong> da edifici, da strutture,<br />

da apparecchi e da impianti, nonché dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro.<br />

Questo piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione<br />

<strong>del</strong>l’ambiente esterno. Il piano, in particolare, deve prevedere:<br />

• la rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o dei materiali contenenti <strong>amianto</strong> prima <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>le tecniche di demolizione, a meno che<br />

tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un <strong>rischio</strong> maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’<strong>amianto</strong> o i materiali<br />

contenenti <strong>amianto</strong> siano lasciati sul posto;<br />

• la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;<br />

• la verifica <strong>del</strong>l’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’<strong>amianto</strong> sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione<br />

<strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>;<br />

• adeguate misure per la protezione e la decontaminazione <strong>del</strong> personale incaricato dei lavori;<br />

• adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;<br />

• l’adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento <strong>del</strong> valore limite di 0,1 fibre/cm 3 <strong>del</strong>le seguenti misure:<br />

• fornire ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione <strong>del</strong>le vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali, esigendone<br />

l’uso durante questi lavori;<br />

• provvedere all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento <strong>del</strong> valore limite di esposizione;<br />

• adottare le misure necessarie per impedire la dispersione <strong>del</strong>la polvere al di fuori dei locali o dei luoghi di lavoro;<br />

• consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere a queste attività;<br />

• la natura dei lavori, data di inizio e la loro durata presumibile;<br />

• il luogo dove i lavori saranno effettuati;<br />

• le tecniche lavorative adottate per la rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>;<br />

• le caratteristiche <strong>del</strong>le attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare.<br />

Copia <strong>del</strong> piano di lavoro deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori. Inoltre, se entro<br />

questo periodo di trenta giorni l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica <strong>del</strong> piano di lavoro e<br />

non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.<br />

L’obbligo <strong>del</strong> preavviso di trenta giorni prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla<br />

data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione anche <strong>del</strong>l’orario di inizio <strong>del</strong>le attività.<br />

La trasmissione <strong>del</strong> piano di lavoro sostituisce gli adempimenti inerenti alla presentazione <strong>del</strong>la notifica.<br />

Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione.<br />

Con il decreto correttivo n. 106/2009, innanzi tutto il Legislatore ha apportato una modifica doverosa nel senso che le imprese abilitate<br />

sono quelle di cui all’articolo 212 <strong>del</strong> decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che riguarda la costituzione, presso il Ministero<br />

<strong>del</strong>l’Ambiente e tutela <strong>del</strong> territorio, <strong>del</strong>l’Albo nazionale gestori ambientali, e non <strong>del</strong>l’articolo 30, comma 4, <strong>del</strong> decreto legislativo<br />

5 febbraio 1997, n. 22, ormai già abrogato dall’articolo 264 <strong>del</strong> decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.<br />

Inoltre, il Legislatore ha aggiunto che nel piano di lavoro deve essere indicata anche la data di inizio dei lavori.<br />

Poi, di fatto, come da noi auspicato su questa rivista [1] , il Legislatore ha effettuato, in un certo qual senso, un piccolo ritorno al passato,<br />

reintroducendo la possibilità <strong>del</strong> rilascio di eventuali prescrizioni al piano di lavoro, da parte <strong>del</strong>l’ASL competente per territorio,<br />

come già era previsto dall’art. 34, decreto legislativo n. 277/1991, abrogato dal D.Lgs. n. 257/2006.<br />

Infatti, questa norma cautelava, in primis, la salute e la sicurezza <strong>del</strong>le persone nonché la protezione <strong>del</strong>l’ambiente e garantiva all’impresa<br />

di bonifica di operare anche in modo adeguato, sotto tutti i punti di vista, perché la stessa impresa, fiduciosa di avere ricevuto<br />

una supervisione da parte <strong>del</strong>l’organo di vigilanza, si sentiva tutelata da un piano di lavoro completo e adeguato.<br />

Invece, a partire dal 26 settembre 2006, da quando è entrato in vigore il decreto legislativo n. 257/2006, e fino al 20 agosto 2009<br />

(data di entrata in vigore <strong>del</strong> nuovo Testo unico Sicurezza) non è stato più così perché l’ASL competente per territorio, ricevuto il<br />

piano di lavoro, lo esaminava e, quand’anche lo trovasse carente, non essendo tenuta a comunicare alcunché all’impresa di bonifica,<br />

non teneva affatto informata questa ultima circa le carenze riscontrate (ovviamente, facevano eccezione quei pochi organi di controllo<br />

e di vigilanza che, constatate le carenze, si assumevano, giustamente, la responsabilità di farlo presente all’impresa prima di<br />

iniziare i lavori di bonifica, per evitare conseguenze inimmaginabili in cantiere).<br />

Quindi, negli ultimi tre anni trascorsi, l’impresa di bonifica redigeva il piano di lavoro, lo trasmetteva all’organo di vigilanza e di controllo<br />

e, ritenendo di aver riportato in esso tutte le necessarie e opportune operazioni di bonifica e di smaltimento nonché di aver<br />

indicato materiali e macchinari adeguati, decorsi i trenta giorni, dava inizio ai lavori di bonifica. Poi, a seguito di un’ispezione da parte<br />

<strong>del</strong>l’ASL competente per territorio, era possibile che però risultasse in difetto per violazioni che la stessa ASL aveva già accertato al<br />

momento <strong>del</strong>l’esame <strong>del</strong> piano di lavoro (quindi, molto probabilmente, prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori di bonifica), pertanto, la stessa<br />

impresa avrebbe potuto subire conseguenze negative, spesso rilevanti (sospensione dei lavori, denuncia alla Procura <strong>del</strong>la Repubblica,<br />

apertura di procedimento penale, pagamento di pesanti sanzioni) che, al contrario, si sarebbero potute evitare con la semplice<br />

richiesta di prescrizioni preventive.<br />

In conclusione, la mancata previsione <strong>del</strong> rilascio di eventuali prescrizioni da parte <strong>del</strong>l’ASL competente per territorio poteva comportare<br />

solo conseguenze negative perché, di fatto, aggravava inutilmente la contrapposizione tra impresa di bonifica e organo di controllo<br />

e di vigilanza, mettendo anche eventualmente a repentaglio la protezione <strong>del</strong>le persone e <strong>del</strong>l’ambiente.<br />

(1) Si veda S. Clarelli, “La protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’<strong>amianto</strong>” in Ambiente & Sicurezza n. 17/2008.<br />

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IL SOLE 24 ORE

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