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domande e risposte sulla gestione del rischio amianto

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Maggio 2010<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Con il decreto correttivo n. 106/2009, tra le nuove misure, il Legislatore ha sostituito le parole «l’esposizione dei lavoratori alla polvere<br />

proveniente dall’<strong>amianto</strong>…» con «la concentrazione nell’aria <strong>del</strong>la polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong>…», rimarcando quindi che quello<br />

che conta è l’effettiva concentrazione di fibre aerodisperse che come conseguenza comporta l’esposizione dei lavoratori.<br />

Inoltre, ha ridefinito il concetto di protezione. Infatti, nella prima versione <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza il Legislatore riteneva che i lavoratori<br />

esposti dovessero sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) <strong>del</strong>le vie respiratorie con fattore di protezione operativo<br />

adeguato alla concentrazione di <strong>amianto</strong> nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore, in ogni caso, che l’aria filtrata presente<br />

all’interno <strong>del</strong> DPI fosse non superiore a un decimo <strong>del</strong> valore limite di 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata<br />

nel tempo di riferimento di 8 ore, quindi, in pratica, all’interno dei DPI <strong>del</strong>le vie respiratorie, dovesse essere presente una concentrazione<br />

minore o uguale a 0,01 f/cm 3 .<br />

Attualmente, la nuova versione <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza, come aggiornato dal D Lgs. n. 106/2009, prevede che tale protezione<br />

deve garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima <strong>del</strong>la concentrazione di <strong>amianto</strong> nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione<br />

misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia minore o uguale a 0,01 f/cm 3 .<br />

Pertanto, vale la seguente equazione/disequazione:<br />

Valore stimato <strong>del</strong>la concentrazione di <strong>amianto</strong> nell’aria filtrata = concentrazione misurata nell’aria ambiente / fattore di protezione<br />

operativo 0,01 f/cm 3<br />

Il fattore di protezione operativo è definito dal decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>la Sanità 20 agosto 1999, aggiornato dal D.M. 25 luglio 2001.<br />

Misure igieniche (Articolo 252)<br />

Nelle attività svolte, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le seguenti misure igieniche:<br />

• i luoghi in cui si svolgono queste attività devono essere chiaramente <strong>del</strong>imitati e contrassegnati da appositi cartelli, devono essere<br />

accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi devono accedere per il loro lavoro o per la loro funzione e devono essere anche oggetto<br />

<strong>del</strong> divieto di fumare;<br />

• devono essere predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e di bere senza <strong>rischio</strong> di contaminazione da<br />

polvere di <strong>amianto</strong>;<br />

• devono essere messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati DPI;<br />

• questi indumenti di lavoro o protettivi devono restare all’interno <strong>del</strong>l’impresa; possono essere trasportati all’esterno solo per il<br />

lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in<br />

caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le disposizioni vigenti;<br />

• gli indumenti di lavoro o protettivi devono essere riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;<br />

• i lavoratori devono poter disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;<br />

• l’equipaggiamento protettivo deve essere custodito in locali destinati a questo scopo, controllato e pulito dopo ogni utilizzazione;<br />

• devono essere prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.<br />

Controllo <strong>del</strong>l’esposizione (Articolo 253)<br />

È precisato che, per garantire il rispetto <strong>del</strong> valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel<br />

tempo di riferimento di otto ore e in funzione dei risultati <strong>del</strong>la valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro deve effettuare periodicamente<br />

la misurazione <strong>del</strong>la concentrazione di fibre di <strong>amianto</strong> nell’aria <strong>del</strong> luogo di lavoro, aggiungendo, però, rispetto alle<br />

precedenti disposizioni, che questo vale tranne nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità.<br />

Pertanto, da un lato, il Legislatore estende l’obbligo <strong>del</strong>l’uso dei DPI <strong>del</strong>le vie respiratorie anche alle attività con esposizioni sporadiche<br />

e di debole intensità, come indicato all’art. 251, e, d’altro canto, per queste stesse attività il datore di lavoro non è tenuto a<br />

effettuare periodicamente la misurazione <strong>del</strong>la concentrazione di fibre di <strong>amianto</strong> nell’aria <strong>del</strong> luogo, come previsto dall’art. 253,<br />

quindi, in questi casi non si saprà mai se il valore limite è eventualmente ed eccezionalmente superato.<br />

I risultati <strong>del</strong>le misure effettuate devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi.<br />

Inoltre, il campionamento deve essere rappresentativo <strong>del</strong>la concentrazione nell’aria <strong>del</strong>la polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o dai<br />

materiali contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

I campionamenti devono essere effettuati anche previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.<br />

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito <strong>del</strong> servizio di prevenzione<br />

e di protezione. A tal proposito, una idonea qualifica potrebbe essere considerata l’abilitazione di coordinatore <strong>amianto</strong>.<br />

Inoltre, i campioni prelevati devono essere successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>la<br />

Sanità 14 maggio 1996. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per<br />

un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.<br />

Inoltre, il conteggio <strong>del</strong>le fibre di <strong>amianto</strong> deve essere preferibilmente effettuato con la tecnica <strong>del</strong>la microscopia ottica in contrasto<br />

di fase (MOCF), applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale <strong>del</strong>la sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro<br />

metodo che offra risultati equivalenti.<br />

Infine, per la misurazione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> nell’aria, devono essere prese in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza<br />

superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.<br />

Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha precisato che il campionamento deve essere rappresentativo <strong>del</strong>la concentrazione<br />

nell’aria <strong>del</strong>la polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o dai materiali contenenti <strong>amianto</strong> e non tanto <strong>del</strong>l’esposizione personale <strong>del</strong> lavoratore, come<br />

precedentemente riportato e inoltre che i campioni prelevati devono essere successivamente analizzati da parte di laboratori qualificati.<br />

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