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domande e risposte sulla gestione del rischio amianto

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Maggio 2010<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

In questi Paesi sarebbe inimmaginabile affidare tale compito ad una persona non competente, senza alcuna formazione ad<br />

hoc o addirittura commissionare soltanto ad essa la semplice compilazione di un algoritmo, senza richiedere un’accurata<br />

indagine.<br />

In Italia, invece, molto spesso, per la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> non solo non sono richieste competenze specifiche, ma<br />

frequentemente l’ente richiedente (ASL, Comune) “si accontenta” soltanto <strong>del</strong>la compilazione di un algoritmo legando la<br />

valutazione di un <strong>rischio</strong> così importante come l’<strong>amianto</strong> e azioni conseguenti semplicemente ad un numero, discendente,<br />

il più <strong>del</strong>le volte, da mere indicazioni soggettive.<br />

Il legislatore nazionale, invece, come visto, ha inteso regolamentare la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> in modo molto più<br />

approfondito, disciplinando la classificazione <strong>del</strong> materiale attraverso l’individuazione puntuale e precisa <strong>del</strong> tipo e <strong>del</strong>le<br />

condizioni nonché dei fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado e la diffusione di fibre e<br />

l’esposizione degli individui. Perciò, di fatto, tale valutazione può essere svolta soltanto da una persona competente, come<br />

ad esempio il coordinatore <strong>amianto</strong>, che abbia anche almeno una discreta esperienza.<br />

Egli, essendosi abilitato a seguito <strong>del</strong>la partecipazione ad un completo corso di formazione ed avendo superato una verifica<br />

finale, avrebbe i requisiti per svolgere con competenza molteplici prestazioni, oltre alla elaborazione <strong>del</strong> piano di lavoro ex<br />

art. 256, “Testo unico sicurezza” (in qualità di datore di lavoro oppure unitamente a quest‘ultimo) e al coordinamento <strong>del</strong>le<br />

attività di bonifica e smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>. Infatti egli potrebbe, ad esempio, svolgere i seguenti compiti: accertamento<br />

<strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong>, stesura <strong>del</strong> programma di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti<br />

<strong>amianto</strong>, assunzione <strong>del</strong>la responsabilità <strong>del</strong>la <strong>gestione</strong> degli stessi manufatti (compito che il D.M. 6/9/1994 affida ad una<br />

figura responsabile per la quale lo stesso decreto non ha previsto alcuna formazione), assunzione <strong>del</strong>la responsabilità <strong>del</strong>la<br />

<strong>gestione</strong> <strong>del</strong>la manutenzione dei medesimi manufatti, elaborazione di eventuale piano programmatico di bonifica, attraverso<br />

lo studio <strong>del</strong>le priorità d’intervento.<br />

Authority <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

Per quanto riguarda le problematiche connesse con l’<strong>amianto</strong>, molto spesso in Italia, tra le diverse regioni e anche nello<br />

stesso ambito regionale o provinciale o addirittura cittadino (nel caso <strong>del</strong>le grandi città), ci sono interpretazioni di legge e<br />

comportamenti diversi da territorio a territorio, sia da parte in primis <strong>del</strong>le ASL, che rappresentano l’organo di vigilanza, sia<br />

da parte di enti che a vario titolo sono interessati alle tematiche <strong>amianto</strong> (ARPA, comuni, province, regioni ecc.).<br />

Quindi, spesso il cittadino, le imprese di bonifica, i consulenti sono disorientati per gli input, molto diversi tra loro, che ricevono<br />

da più parti.<br />

È noto che l’ombudsman (termine di origine svedese che, tradotto in italiano, indica la ”persona che fa da tramite”, che<br />

”media”) è una istituzione che da quasi due secoli svolge in nord Europa il ruolo di ”difensore civico”.<br />

L’ombudsman è in genere un organismo collegiale che è preposto alla risoluzione gratuita <strong>del</strong>le controversie tra enti e<br />

cittadini la cui principale caratteristica è l’indipendenza di giudizio.<br />

Data la capillare e pesante diffusione <strong>del</strong> problema <strong>amianto</strong> su tutto il territorio nazionale e le frequenti discordanti interpretazioni<br />

<strong>del</strong>le leggi in materia, da parte dei diversi enti, sarebbe opportuno e auspicabile istituire anche in Italia, come già da<br />

anni è presente negli Stati Uniti, all’interno <strong>del</strong>l’EPA, la figura <strong>del</strong>l’ombudsman <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

Il “mediatore” <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>, evidentemente in possesso di alta e vasta competenza nel settore, da tutti i punti di vista (medico,<br />

chimico, tecnico, operativo, consulenziale ecc.), potrà svolgere le seguenti funzioni:<br />

• ricevere reclami e richieste di informazioni presentate da chiunque;<br />

• fornire assistenza riguardo ai reclami e alle richieste ricevute;<br />

• inoltrare raccomandazioni ai vari soggetti con le proprie autorevoli osservazioni, svolgendo così, di fatto, anche attività di<br />

coordinamento tra le varie realtà territoriali.<br />

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IL SOLE 24 ORE

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