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domande e risposte sulla gestione del rischio amianto

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Maggio 2010<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• la presentazione <strong>del</strong>la notifica all’organo di vigilanza competente per territorio, prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori che possono comportare,<br />

per i lavoratori, il <strong>rischio</strong> di esposizione ad <strong>amianto</strong>, quali manutenzione, rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o dei materiali contenenti<br />

<strong>amianto</strong>, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica <strong>del</strong>le aree interessate;<br />

• il rinnovo <strong>del</strong>la notifica, ogni qualvolta una modifica <strong>del</strong>le condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo <strong>del</strong>l’esposizione<br />

alla polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o da materiali contenenti <strong>amianto</strong>;<br />

• le misure di prevenzione e protezione;<br />

• le misure igieniche;<br />

• la misurazione periodica <strong>del</strong>la concentrazione di fibre di <strong>amianto</strong> nell’aria <strong>del</strong> luogo di lavoro tranne nei casi di esposizioni<br />

sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di<br />

esposizione all’<strong>amianto</strong> non è superato nell’aria <strong>del</strong>l’ambiente di lavoro e il riporto dei risultati <strong>del</strong>le misure nel documento<br />

di valutazione dei rischi;<br />

• valore limite;<br />

• le operazioni lavorative particolari con superamento <strong>del</strong> valore limite;<br />

• l’obbligo di effettuazione dei lavori di demolizione o di rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> solo da parte <strong>del</strong>le imprese di bonifica da <strong>amianto</strong><br />

iscritte all’Albo gestori ambientali, nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>;<br />

• la predisposizione <strong>del</strong> piano di lavoro, prima <strong>del</strong>l’inizio di lavori di demolizione o di rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o di materiali contenenti<br />

<strong>amianto</strong> da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto;<br />

• la previsione <strong>del</strong>le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione <strong>del</strong>l’ambiente<br />

esterno;<br />

• la previsione nel suddetto piano di tutte le informazioni previste;<br />

• l’informazione dei lavoratori;<br />

• la formazione dei lavoratori;<br />

• l’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti quando, nonostante l’assunzione di misure di contenimento <strong>del</strong>la dispersione<br />

di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione <strong>del</strong>l’esposizione si accerta che l’esposizione è stata superiore a quella<br />

prevista di 0,01 f/cm 3 ;<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per violazioni<br />

riguardanti:<br />

• i contenuti <strong>del</strong>la notifica preliminare;<br />

• l’accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto <strong>del</strong>la notifica da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti;<br />

• la trasmissione di una copia <strong>del</strong> piano di lavoro all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori;<br />

• l’accesso al piano di lavoro e alla documentazione allegata da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti.<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per violazioni riguardanti:<br />

• l’effettuazione dei campionamenti previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti;<br />

• la fornitura agli organi di vigilanza e all’ISPESL di copia <strong>del</strong> registro degli esposti;<br />

• in caso di cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro, la trasmissione all’ISPESL <strong>del</strong>la cartella sanitaria e di <strong>rischio</strong> <strong>del</strong> lavoratore interessato,<br />

unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro.<br />

Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha provveduto ad effettuare una sensibile e generalizzata riduzione sia <strong>del</strong>le<br />

sanzioni penali sia di quelle amministrative pecuniarie in qualche caso anche rilevante (riduzione anche <strong>del</strong> 90%!).<br />

Questo andrebbe in direzione opposta a quanto previsto dal testo coordinato <strong>del</strong>le due Direttive europee 2003/18/CE e<br />

83/477/CEE, vale a dire che gli Stati membri devono prevedere l’applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione<br />

<strong>del</strong>la normativa nazionale adottata ai termini <strong>del</strong>la Direttiva stessa e che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate<br />

e dissuasive!<br />

(Allegato I)<br />

Gravi violazioni ai fini <strong>del</strong>l’adozione <strong>del</strong> provvedimento di sospensione <strong>del</strong>l’attività imprenditoriale<br />

Con riferimento al <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, sono indicate quali gravi violazioni ai fini <strong>del</strong>l’adozione <strong>del</strong> provvedimento di sospensione<br />

<strong>del</strong>l’attività imprenditoriale<br />

• violazioni che espongono al <strong>rischio</strong> d’<strong>amianto</strong>;<br />

• mancata notifica all’organo di vigilanza prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori che possono comportare il <strong>rischio</strong> di esposizione ad <strong>amianto</strong>.<br />

(Allegato XIV)<br />

Contenuti minimi <strong>del</strong> corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori<br />

Nella parte teorica <strong>del</strong> corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e, precisamente, nel<br />

modulo tecnico <strong>del</strong>la durata complessiva di 52 ore, deve essere necessariamente trattato l’argomento: “i rischi connessi alle bonifiche<br />

da <strong>amianto</strong>”.<br />

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IL SOLE 24 ORE

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