domande e risposte sulla gestione del rischio amianto
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Maggio 2010<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
GRANDI RISCHI<br />
Amianto - Schede<br />
Sorveglianza sanitaria (Articolo 259)<br />
All’art. 259 <strong>del</strong> TU, il Legislatore prevede che i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, di rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o dei materiali<br />
che lo contengono, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, di bonifica <strong>del</strong>le aree interessate, prima di essere adibiti a queste<br />
mansioni, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente, devono essere sottoposti<br />
a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.<br />
Qualora i lavoratori siano stati iscritti, anche una sola volta, nel registro degli esposti, devono essere sottoposti a una visita medica nel<br />
momento <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro. In questa occasione, il medico competente deve fornire le indicazioni relative alle<br />
prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari. Tutto questo, fermo restando<br />
che gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale, in particolare <strong>del</strong> torace,<br />
nonché gli esami <strong>del</strong>la funzione respiratoria.<br />
Sulla base <strong>del</strong>l’evoluzione <strong>del</strong>le conoscenze scientifiche e <strong>del</strong>lo stato di salute <strong>del</strong> lavoratore, il medico competente deve valutare<br />
l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia <strong>del</strong>l’espettorato, l’esame radiografico <strong>del</strong> torace o la tomodensitometria.<br />
Inoltre, ai fini <strong>del</strong>la valutazione di cui al primo periodo il medico competente è tenuto a privilegiare gli esami non invasivi e quelli per<br />
i quali è documentata l’efficacia diagnostica.<br />
Si ribadisce, come già segnalato in occasione <strong>del</strong>l’illustrazione <strong>del</strong>le modifiche e integrazioni apportate dalla precedente versione <strong>del</strong> TU<br />
(D.Lgs. n. 81/2008) che, a partire dal 15 maggio 2008 (entrata in vigore <strong>del</strong> D.Lgs. n. 81/2008), di fatto, all’operatore <strong>amianto</strong> è stato<br />
sottratto il diritto di avere la sorveglianza sanitaria nel momento <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro e anche dopo, per un periodo<br />
successivo, a discrezione <strong>del</strong> medico competente, al contrario di quanto era precedentemente previsto dall’art. 59-quinquiesdecies,<br />
D.Lgs. n. 626/1994 (introdotto dal D.Lgs. n. 257/2006), qualora egli stesso non sia stato mai iscritto nel registro degli esposti, nonostante<br />
sia stato addetto, per diversi anni, alle attività di bonifica e di smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> e, pertanto, almeno potenzialmente esposto.<br />
Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha ritenuto di rettificare il “controllo sanitario” in “sorveglianza sanitaria” e inoltre ha<br />
aggiunto che ai fini <strong>del</strong>la valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è<br />
documentata l’efficacia diagnostica.<br />
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di <strong>rischio</strong> (Articolo 260)<br />
Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 260 <strong>del</strong> nuovo TU, il datore di lavoro deve iscrivere nel registro degli esposti i lavoratori per i quali, nonostante le<br />
misure di contenimento <strong>del</strong>la dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione <strong>del</strong>l’esposizione abbia accertato<br />
che l’esposizione è stata superiore, all’interno <strong>del</strong> DPI, a un decimo <strong>del</strong> valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria e<br />
qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala di lavoratori per cui gli stessi<br />
devono abbandonare immediatamente l’area interessata.<br />
Inoltre, il datore di lavoro, per il tramite <strong>del</strong> medico competente, deve inviare una copia <strong>del</strong> registro agli organi di vigilanza e all’ISPE-<br />
SL. Il TU ha ribadito in modo chiaro che l’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea, poiché deve essere perseguito<br />
l’obiettivo <strong>del</strong>la non permanente condizione di esposizione superiore a quella consentita.<br />
Inoltre, il datore di lavoro, su richiesta, deve fornire, agli organi di vigilanza e all’ISPESL, una copia <strong>del</strong> registro.<br />
In caso di cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve trasmettere all’ISPESL la cartella sanitaria e di <strong>rischio</strong> <strong>del</strong> lavoratore<br />
interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro.<br />
L’ISPESL è tenuto a conservare i documenti sanitari per un periodo di quarant’anni dalla cessazione <strong>del</strong>l’esposizione.<br />
Si osserva che la precisazione introdotta dal Legislatore già con il D.Lgs. n. 81/2008 <strong>sulla</strong> temporaneità <strong>del</strong>l’iscrizione degli operatori<br />
<strong>amianto</strong> nel registro degli esposti rappresentava una novità sia rispetto alle precedenti norme <strong>del</strong> D.Lgs. n. 257/2006, sia rispetto al<br />
contenuto <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>la Salute 12 luglio 2007, n. 155, «Regolamento attuativo <strong>del</strong>l’articolo 70, comma 9, <strong>del</strong> decreto<br />
legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni»<br />
Si ribadisce che, all’opposto, dovrebbe essere un diritto degli operatori <strong>amianto</strong> essere iscritti, sempre e comunque, nel registro degli<br />
esposti, a prescindere dal livello di esposizione, poiché non sempre è possibile accertare in modo deterministico quale sia stata la loro<br />
effettiva esposizione nel corso dei diversi anni.<br />
Inoltre, questa “temporaneità d’iscrizione nel registro degli esposti” contrasta apertamente con la notoria constatazione che l’effetto<br />
neoplastico non ha, teoricamente, valori di soglia (sono proprio i docenti medici che, nei corsi per operatori <strong>amianto</strong>, affermano<br />
spesso che “è sufficiente una fibra per contrarre la patologia”).<br />
Invece, il decreto legislativo n. 81/2008, come aggiornato con il decreto legislativo n. 106/2009 non garantisce pienamente gli operatori<br />
<strong>amianto</strong>, in particolar modo quelli addetti alle operazioni di bonifica da <strong>amianto</strong> compatto che, notoriamente, sono soggetti<br />
a bassi valori di concentrazione di fibre d’<strong>amianto</strong>. Infatti, in base al nuovo TU questi lavoratori non saranno mai iscritti nel registro<br />
degli esposti perché sarà agevole accertare o dichiarare, da parte <strong>del</strong> datore di lavoro, che gli stessi non hanno mai subito un’esposizione<br />
superiore al limite di legge e, quindi, non avranno più nemmeno il diritto alla sorveglianza sanitaria, a discrezione <strong>del</strong> medico<br />
competente, dopo la cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro come invece prevedeva la norma precedente (art. 59-quinquiesdecies D.Lgs.<br />
n. 626/1994, introdotto dal D.Lgs. n. 257/2006).<br />
Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha apportato l’unica integrazione, rispetto alla versione precedente <strong>del</strong> TU che<br />
il datore di lavoro effettua l’invio <strong>del</strong>la copia <strong>del</strong> registro degli esposti agli organi di vigilanza e all’ISPESL per il tramite <strong>del</strong> medico<br />
competente, affidando quindi una precisa incombenza a questo ultimo.<br />
Mesoteliomi (Articolo 261)<br />
È ribadita la necessità <strong>del</strong>la costituzione di un Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) presso l’ISPESL, nei casi accertati di mesotelioma.<br />
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