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domande e risposte sulla gestione del rischio amianto

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Maggio 2010<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Sanzioni mancata iscrizione Albo gestori ambientali categoria 10<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 262 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come aggiornato con il decreto legislativo<br />

3 agosto 2009, n. 106), il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a<br />

6.400 euro per violazioni riguardanti l’obbligo di effettuazione dei lavori di demolizione o di rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> solo da parte<br />

<strong>del</strong>le imprese di bonifica da <strong>amianto</strong> iscritte all’Albo gestori ambientali, nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Registro di carico e scarico e distacco lavoratori<br />

Ai sensi <strong>del</strong> comma 3 <strong>del</strong> Testo unico Ambientale o Codice <strong>del</strong>l’Ambiente (decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia<br />

ambientale”, aggiornato con decreto legislativo n. 4 <strong>del</strong> 16 gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative <strong>del</strong> decreto<br />

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”) i registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni<br />

impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede <strong>del</strong>le imprese che effettuano<br />

attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari.<br />

Pertanto, con riferimento alle attività di rimozione e smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>, il registro di carico e scarico deve essere tenuto<br />

sempre presso il cantiere. Nei casi di cantieri contemporanei è necessario tenere un registro per ogni singolo cantiere. Al termine<br />

dei lavori nei cantieri, i registri possono essere tenuti presso la sede legale <strong>del</strong>la ditta.<br />

Inoltre, con riferimento alla seconda parte <strong>del</strong> quesito, Le faccio presente che Lei fa riferimento all’articolo 30 “Distacco” <strong>del</strong> decreto<br />

legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione <strong>del</strong>le <strong>del</strong>eghe in materia di occupazione e mercato <strong>del</strong> lavoro, di cui alla<br />

legge 14 febbraio 2003, n. 30” (nota come Legge Biagi).<br />

In base al comma 1 di questo decreto legislativo «L’ipotesi <strong>del</strong> distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un<br />

proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata<br />

attività lavorativa».<br />

Nella fattispecie, l’ipotesi di distacco potrebbe essere compatibile con i requisiti <strong>del</strong>l’impresa di bonifica iscritta all’Albo Gestori<br />

Ambientali nella categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>”, in quanto il lavoratore è in possesso <strong>del</strong> patentino regionale<br />

di addetto alle attività di bonifica e smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

Però, a mio avviso, il distacco non è consentito dal Comitato nazionale <strong>del</strong>l´Albo nazionale gestori ambientali perché, prendendo<br />

in considerazione per analogia l’iscrizione nella categoria 9 “Bonifica di siti”, con la circolare n. 1650 <strong>del</strong> 28/10/2005, il suddetto<br />

Comitato ha precisato che «le previste unità di personale debbono essere legate all´impresa da rapporto di lavoro dipendente<br />

nelle forme previste dalla vigente normativa».<br />

Infine, con l’introduzione <strong>del</strong> SISTRI, Sistema di controllo <strong>del</strong>la tracciabilità dei rifiuti, è facilitata la compilazione informatica degli<br />

adempimenti ambientali.<br />

Obbligo ricerca <strong>amianto</strong> dappertutto in caso di demolizione totale di edificio<br />

Prima di un intervento di demolizione totale di una qualsiasi costruzione deve essere effettuata una ricerca completa (anche entro<br />

terra e sottotraccia) e non solo a vista dei materiali a potenziale contenuto d’<strong>amianto</strong>, ai sensi <strong>del</strong> comma 1 <strong>del</strong>l’articolo 248 <strong>del</strong><br />

Testo unico Sicurezza, (D.Lgs. n. 81/2008 - D.Lgs. n. 106/2009) «Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione,<br />

il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la<br />

presenza di materiali a potenziale contenuto d’<strong>amianto</strong>»; inoltre, il D.Lgs. n. 81/2008 vige in Italia dal 15 maggio 2008 però il<br />

suddetto obbligo è stato introdotto a partire dal 26 settembre 2006 dal D.Lgs. n. 257/2006, in recepimento <strong>del</strong>la Direttiva europea<br />

n. 18/2003, abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 81/2008.<br />

Attestazione SOA e lavori di bonifica <strong>amianto</strong><br />

L’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici rappresenta la ”dimostrazione <strong>del</strong>la esistenza dei requisiti di capacità<br />

tecnica, finanziaria e gestionale” che una impresa deve possedere per ottenere l’affidamento di lavori pubblici. A partire<br />

dal 1° gennaio 2002 tutte le imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici di importo superiore a euro 150.000 devono<br />

possedere l’Attestazione di Qualificazione SOA (ex articolo 1 <strong>del</strong> D.P.R. n. 34/2000 “Regolamento per l’istituzione di un sistema<br />

di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 2, <strong>del</strong>la legge 11 febbraio 1994,<br />

n. 109” e sue modifiche e integrazioni).<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 28 <strong>del</strong> suddetto D.P.R., i requisiti di ordine tecnico-organizzativo che devono possedere le imprese per poter<br />

eseguire lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000 sono:<br />

• importo dei lavori eseguiti, nel quinquennio antecedente la gara, non inferiore all’importo <strong>del</strong> contratto da stipulare;<br />

• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% <strong>del</strong>l’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio<br />

antecedente la data di pubblicazione <strong>del</strong> bando;<br />

• adeguata attrezzatura tecnica.<br />

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IL SOLE 24 ORE

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