domande e risposte sulla gestione del rischio amianto
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Maggio 2010<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
GRANDI RISCHI<br />
Amianto - Schede<br />
Regionale <strong>del</strong> Lavoro hanno disposto che, dal 1° gennaio 2010, per i cantieri edili ricadenti nel territorio lombardo per i quali vige<br />
l’obbligo di trasmissione <strong>del</strong>la notifica preliminare di cui all’art. 99 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza, i committenti di opere pubbliche o<br />
private devono inviare la stessa notifica agli organi di vigilanza, tramite SISTEMA INFORMATICO.<br />
A tale scopo, già dal 1° ottobre 2009, sul sito http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ è stato reso disponibile l’applicativo per<br />
l’inserimento on-line dei dati richiesti.<br />
Gli algoritmi <strong>amianto</strong><br />
Quando è necessario risolvere un problema, molto spesso si cerca di elaborare un metodo che, attraverso un certo numero di<br />
passi, porti alla soluzione desiderata. Un metodo di questo genere è detto algoritmo. Si osserva che, però, questo dipende non<br />
solo dal problema ma anche dall’ottica di chi deve risolvere il problema stesso. In altre parole, l’algoritmo, nato per la risoluzione<br />
di un problema, deve avere carattere di generalità al fine di includere tutti i casi particolari che potrebbero presentarsi e, nel contempo,<br />
dovrebbe prescindere dai mezzi specifici successivamente usati per automatizzarne la soluzione.<br />
Anche per la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> sono stati adottati algoritmi da vari organismi nel mondo e, in particolare, da diversi<br />
enti in Italia.<br />
Molto spesso questi algoritmi consentono una valutazione abbastanza approssimativa <strong>del</strong> <strong>del</strong>icato e importante <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>.<br />
In Italia, purtroppo frequentemente, questi algoritmi sono considerati in piena sostituzione <strong>del</strong>la valutazione, nel senso che la<br />
valutazione prevista dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 è, secondo gli organismi che li propongono, effettuata ed effettuabile<br />
soltanto attraverso questi algoritmi.<br />
Questa procedura non è accettabile, non solo perché questi algoritmi non sono affatto previsti dalla legge vigente, ma principalmente<br />
perché presentano un alto grado di soggettività.<br />
Lo scrivente ribadisce quanto già pubblicato su questa rivista anni fa. Spesso si fa un uso non corretto di questi algoritmi [1] :<br />
• la legge italiana non impone l’utilizzo di alcun algoritmo, pertanto non sembra possibile far dipendere l’intera valutazione <strong>del</strong><br />
<strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> da esso e in più renderlo obbligatorio;<br />
• i proprietari e gli amministratori che compilano un algoritmo spesso sono obbligati a effettuare alcuni accertamenti e analisi i<br />
quali, in modo inequivocabile, sono soltanto per esperti;<br />
• i proprietari e gli amministratori che compilano un algoritmo sono spesso obbligati a effettuare alcuni accertamenti di tipo aggressivo<br />
sui materiali contenenti <strong>amianto</strong>, i quali non solo non sono ammessi dalla legge ma, se questi interventi sono assimilabili a campionamenti<br />
di materiali, presuppongono l’uso di dispositivi di protezione <strong>del</strong>le vie respiratorie, che molto spesso non sono indicati né<br />
nell’algoritmo né nelle indicazioni a corredo, nemmeno come raccomandazioni ai proprietari e/o agli amministratori;<br />
• per poter assegnare il voto a ogni fattore previsto in un algoritmo occorre esprimere un giudizio di merito che chi non è competente<br />
in materia non ha gli strumenti per valutare;<br />
• l’utilizzo <strong>del</strong>l’indice di valutazione finale porta a scegliere in modo cogente l’intervento di bonifica, nel senso che tutto dipende<br />
da un numero, modalità inaccettabile;<br />
• la valutazione dipende da uno schema predefinito e non lascia alcuna libertà per un giudizio di merito specifico;<br />
• l’algoritmo può e deve essere solo un supporto ma non può e non deve avere un carattere di decisionalità, sia perché la legge<br />
non lo prevede sia perché ha un suo alto grado di soggettività;<br />
• pertanto esso dovrebbe essere considerato soltanto uno strumento complementare;<br />
• l’algoritmo dovrebbe essere compilato soltanto da una persona esperta che sia stata adeguatamente informata e formata sul<br />
<strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>;<br />
• i risultati ottenuti mediante l’applicazione di diversi algoritmi generalmente non sono tra loro confrontabili sia perché i fattori<br />
utilizzati a base <strong>del</strong> calcolo derivano da stime, sia perché il peso assegnato ai singoli fattori è diverso e dipende dalle esperienze e<br />
dalle valutazioni <strong>del</strong>l’autore <strong>del</strong>l’algoritmo;<br />
• non si potrà mai essere certi che due persone assegnino gli stessi valori ai parametri di uno stesso algoritmo, confermando<br />
ancora che si tratta di un indice influenzato dalla soggettività <strong>del</strong>l’algoritmo;<br />
• ciascun algoritmo è stato elaborato per una valutazione, seppur sommaria, di una determinata situazione e, pertanto, non può<br />
essere “esportato” in altra situazione;<br />
• questi algoritmi differiscono nei metodi di calcolo e nei criteri orientativi per la scelta <strong>del</strong>l’intervento;<br />
• non tutti i fattori veramente influenti ai fini <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> sono considerati; per esempio, considerando una copertura<br />
in cemento <strong>amianto</strong>, ai sensi <strong>del</strong> D.M. 6 settembre 1994, i principali indicatori utili per valutarne lo stato di degrado, in relazione<br />
al potenziale rilascio di fibre, sono:<br />
- la friabilità <strong>del</strong> materiale;<br />
- lo stato <strong>del</strong>la superficie e, in particolare, l’evidenza di affioramenti di fibre;<br />
- la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;<br />
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