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domande e risposte sulla gestione del rischio amianto

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Poste Italiane Sped. in A.P. – D.L. 353/2003, conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 – DCB Roma – Supplemento al n. 10 <strong>del</strong> 25 maggio 2010 di Ambiente&Sicurezza<br />

I S U P P L E M E N T I<br />

Quindicinale di documentazione giuridica, pratica professionale e tecnica<br />

AMIANTO<br />

Guida operativa alla <strong>gestione</strong> <strong>del</strong> <strong>rischio</strong>:<br />

documentazione e criteri<br />

per la scelta degli operatori<br />

a cura di<br />

<br />

<br />

n. 1 - 2010<br />

www. ambientesicurezza.ilsole24ore.com


AMIANTO<br />

Maggio 2010<br />

I S U P P L E M E N T I<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Primo piano<br />

Dall’analisi alla bonifica, la qualifica <strong>del</strong> personale è il denominatore comune .... pag. 4<br />

Informazioni sul <strong>rischio</strong> ....................................................................................... pag. 12<br />

Compiti e obblighi dei soggetti ........................................................................... pag. 21<br />

A chi rivolgersi? ............................................................................................. da pag. 25<br />

I requisiti professionali per le attività di rimozione, smaltimento e bonifica <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

L’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori<br />

Il responsabile tecnico <strong>del</strong>le imprese<br />

L’obbligo di iscrizione al SISTRI<br />

Domande e <strong>risposte</strong> <strong>sulla</strong> <strong>gestione</strong> <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> ........................................ pag. 30<br />

Pareri su <strong>gestione</strong> <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> .................................................................. pag. 32<br />

Normativa essenziale di riferimento ..................................................................... pag. 40<br />

Valori limite <strong>amianto</strong> previsti dalla legislazione italiana ........................................ pag. 53<br />

Glossario ............................................................................................................. pag. 54<br />

I requisiti <strong>del</strong> coordinatore <strong>del</strong>la sicurezza nei lavori di bonifica da <strong>amianto</strong>...........pag. 63<br />

Questa pubblicazione curata da ASSOAMIANTO, a carattere informativo, vuole essere uno strumento<br />

agile e utile per chi deve affrontare problematiche gestionali inerenti al <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>.<br />

Testi e schede a cura di<br />

Sergio Clarelli<br />

Presidente di<br />

Progetto editoriale:<br />

a cura di IBAQ - Istituto per la qualità <strong>del</strong>la bonifica Amianto - Ambiente<br />

3<br />

Tutti gli abbonati<br />

che devono<br />

ancora registrarsi<br />

possono farlo<br />

direttamente nel<br />

sito di<br />

ambiente&sicurezza<br />

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occorre il “codice<br />

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Servizio clienti<br />

02o06<br />

30225680<br />

IL SOLE 24 ORE


GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Articolo<br />

● Il Supplemento si rivolge a chi deve commissionare le attività gestionali<br />

IL SOLE 24 ORE 4<br />

AMIANTO<br />

Dall’analisi alla bonifica<br />

la qualifica <strong>del</strong> personale<br />

è il denominatore comune<br />

Dall’accertamento <strong>del</strong>la presenza di <strong>amianto</strong>, fino alle operazioni di rimozione,<br />

smaltimento e bonifica, tante sono le fasi di <strong>gestione</strong> <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>, che, visto il<br />

grado di <strong>rischio</strong> per la salute e per l’ambiente, non possono essere <strong>del</strong>egate a<br />

imprese e/o professionisti privi di adeguata preparazione. Non a caso, la legislazione<br />

prevede la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titoli<br />

di abilitazione, che vengono articolati in relazione al livello professionale <strong>del</strong> personale a cui<br />

sono diretti (operativo e gestionale), mentre le imprese che vogliono svolgere attività di<br />

bonifica da <strong>amianto</strong> sono obbligate a iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, nella<br />

categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Oltre a questo fondamentale aspetto, chi deve commissionare attività di progettazione e/o<br />

rimozione di <strong>amianto</strong> deve tenere necessariamente conto di una serie di elementi come il<br />

quadro legislativo in materia, i compiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti, a chi rivolgersi,<br />

ecc. Su questa base ASSOAMIANTO ha realizzato questo Supplemento, indirizzato a chi, a<br />

vario titolo, deve prendere decisioni in merito alla <strong>gestione</strong> di <strong>amianto</strong>, e proposto in una<br />

forma “snella” e di pratica consultazione.<br />

● di Sergio Clarelli, ingegnere, Presidente ASSOAMIANTO<br />

L’accertamento<br />

di <strong>amianto</strong> negli edifici<br />

Accertare la presenza di <strong>amianto</strong> in un edificio,<br />

sia esso privato o pubblico, è il primo<br />

obbligo per il proprietario e/o il gestore <strong>del</strong>le<br />

attività perché solo così si può essere certi<br />

di privilegiare la protezione <strong>del</strong>le persone e<br />

<strong>del</strong>l’ambiente, senza incorrere in esposizioni<br />

inconsapevoli al <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>. Inoltre,<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 248, Testo unico sicu-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010


ezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n.<br />

81, come modificato dal decreto legislativo<br />

3 agosto 2009, n. 106), i datori di lavoro,<br />

prima di intraprendere lavori di demolizione<br />

o di manutenzione, hanno l’obbligo di<br />

adottare qualsiasi misura necessaria per l’individuazione<br />

<strong>del</strong>la presenza di materiali a<br />

potenziale contenuto di <strong>amianto</strong>, eventualmente<br />

chiedendo informazioni ai proprietari<br />

dei locali.<br />

In caso di minimo dubbio <strong>sulla</strong> presenza di<br />

<strong>amianto</strong> in un materiale o in una costruzione,<br />

è necessario applicare le disposizioni previste<br />

dalla nuova norma.<br />

Evidentemente, nei casi di demolizione totale,<br />

l’accertamento dei manufatti potenzialmente<br />

contenenti <strong>amianto</strong> non può limitarsi<br />

soltanto a quelli “a vista” bensì deve essere<br />

eseguito ovunque necessario, vale a dire anche<br />

entro terra e sottotraccia.<br />

È necessario inoltre evidenziare come l’obbligo<br />

<strong>del</strong>l’accertamento <strong>del</strong>la presenza di <strong>amianto</strong> vada<br />

nella stessa direzione <strong>del</strong> censimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>,<br />

previsto dalla normativa italiana. Infatti,<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’art. 10, comma 2, lettera l) <strong>del</strong>la<br />

legge 27 marzo 1992, n. 257, il censimento<br />

degli edifici nei quali siano presenti materiali o<br />

prodotti contenenti <strong>amianto</strong> libero o in matrice<br />

friabile, è previsto con priorità per gli edifici<br />

pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione<br />

collettiva e per i blocchi di appartamenti.<br />

Inoltre, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 12, comma 5, <strong>del</strong>la<br />

stessa legge, presso le unità sanitarie locali deve<br />

essere presente un registro nel quale è<br />

indicata la localizzazione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> floccato<br />

o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari<br />

degli immobili sono tenuti a comunicare<br />

alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza<br />

dei materiali contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Questa ricerca dovrebbe essere affidata a personale<br />

tecnico esperto e adeguatamente formato,<br />

come ad esempio un “coordinatore<br />

<strong>amianto</strong>” abilitato ex legge n. 257/1992 e<br />

D.P.R. 8 agosto 1994, perché solo questo soggetto<br />

potrà effettuare una ricerca mirata essendo<br />

in possesso di adeguate conoscenze sia<br />

circa gli ambiti ove è presente il <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong><br />

sia relativamente alle tipologie di manufatti<br />

sospettati di contenere <strong>amianto</strong>; non a caso, il<br />

suo compito prevede, innanzitutto, l’individuazione<br />

<strong>del</strong>le strutture sospette e, a seguire,<br />

la predisposizione di uno specifico protocollo<br />

procedurale che preveda anche campiona-<br />

Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Articolo<br />

menti dei materiali. Solo in questo modo è<br />

possibile attuare criteri e procedure finalizzate<br />

a garantire una sufficiente rappresentatività<br />

dei campioni, evitando, oltre che l’esposizione<br />

<strong>del</strong>l’operatore, la contaminazione <strong>del</strong>l’ambiente<br />

circostante mediante l’adozione di<br />

appropriate procedure operative.<br />

I campioni devono essere in seguito trasmessi a<br />

un laboratorio specialistico, regolarmente autorizzato,<br />

che procederà all’accertamento <strong>del</strong>l’eventuale<br />

presenza di <strong>amianto</strong>, <strong>del</strong>la tipologia<br />

<strong>del</strong> medesimo, nonché <strong>del</strong> dato quantitativo<br />

(percentuale) sul contenuto.<br />

Eseguire la valutazione<br />

<strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong><br />

Una volta accertata la presenza di <strong>amianto</strong>, è<br />

necessario eseguire la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong>,<br />

ai sensi <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>la Sanità<br />

6 settembre 1994.<br />

Per correttezza d’informazione, occorre però<br />

premettere che la presenza di materiali contenenti<br />

<strong>amianto</strong> in un edificio non comporta necessariamente<br />

un pericolo per la salute degli<br />

occupanti.<br />

Infatti, se il materiale o il manufatto nel quale<br />

sono presenti fibre d’<strong>amianto</strong> si trova in buone<br />

condizioni di conservazione e non viene<br />

manomesso, il <strong>rischio</strong> di rilascio di fibre di<br />

<strong>amianto</strong> è minimo, se non inesistente. Se, invece,<br />

il materiale viene per qualsiasi causa<br />

danneggiato, si verifica un rilascio di fibre con<br />

conseguente <strong>rischio</strong> per la salute degli occupanti<br />

l’edificio. Il rilascio si verifica anche<br />

quando il materiale è in condizioni di degrado<br />

oppure è altamente friabile.<br />

Il D.M. 6 settembre 1994 stabilisce che, per la<br />

valutazione <strong>del</strong>la potenziale esposizione a fibre<br />

di <strong>amianto</strong> <strong>del</strong> personale presente nell’edificio,<br />

sono utilizzabili due tipi di criteri:<br />

● l’esame <strong>del</strong>le condizioni <strong>del</strong>l’installazione,<br />

al fine di stimare il pericolo di un rilascio di<br />

fibre dal materiale;<br />

● la misura <strong>del</strong>la concentrazione <strong>del</strong>le fibre<br />

di <strong>amianto</strong> aerodisperse all’interno <strong>del</strong>l’edificio<br />

(monitoraggio ambientale).<br />

Inoltre, occorre fornire indicazioni circa la<br />

eventuale possibilità che l’<strong>amianto</strong> possa deteriorarsi<br />

o essere danneggiato nel corso <strong>del</strong>le<br />

normali attività; in altre parole, in fase di<br />

ispezione visiva <strong>del</strong>l’installazione, devono essere<br />

attentamente valutati:<br />

5<br />

IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 6<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Articolo<br />

● il tipo e le condizioni dei materiali;<br />

● i fattori che possono determinare un futuro<br />

danneggiamento o degrado;<br />

● i fattori che influenzano la diffusione di fibre<br />

e l’esposizione degli individui.<br />

I fattori considerati devono consentire di valutare<br />

l’eventuale danneggiamento o degrado<br />

<strong>del</strong> materiale e la possibilità che il materiale<br />

stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.<br />

Quella su riportata è l’unica valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong><br />

<strong>amianto</strong> prevista dalla legge nazionale;<br />

pertanto una valutazione basata unicamente<br />

<strong>sulla</strong> compilazione di un semplice algoritmo<br />

certamente non ottempera compiutamente agli<br />

obblighi normativi.<br />

È evidente che il “coordinatore <strong>amianto</strong>”, abilitato<br />

ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8 agosto<br />

1994, ha tutti gli strumenti per poter eseguire<br />

una valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> consapevole<br />

e corretta.<br />

Infine, il Testo unico Sicurezza (D.Lgs. n. 81/<br />

2008 e succ. modd. e intt.) prevede tra gli obblighi<br />

<strong>del</strong> datore di lavoro la stesura <strong>del</strong>la valutazione<br />

dei rischi dovuti alla polvere proveniente<br />

dall’<strong>amianto</strong> e dai materiali contenenti<br />

<strong>amianto</strong>, al fine di stabilire la natura e il grado<br />

<strong>del</strong>l’esposizione e le misure preventive e protettive<br />

da attuare.<br />

I requisiti professionali<br />

per rimozione, smaltimento<br />

e bonifica<br />

L’articolo 10 <strong>del</strong>la legge n. 257/1992 e l’articolo<br />

10 <strong>del</strong> D.P.R. 8 agosto 1994 prevedono<br />

la predisposizione di specifici corsi di formazione<br />

professionale, con rilascio di titoli di<br />

abilitazione, che vengono articolati in relazione<br />

al livello professionale <strong>del</strong> personale a cui<br />

sono diretti:<br />

● operativo: rivolti ai lavoratori addetti alle attività<br />

di rimozione, smaltimento e bonifica,<br />

sono mirati all’acquisizione <strong>del</strong>la sensibilizzazione<br />

alla sicurezza e <strong>del</strong>la consapevolezza<br />

<strong>del</strong> <strong>rischio</strong>, nonché all’uso corretto dei sistemi<br />

di protezione e al rispetto <strong>del</strong>le procedure<br />

operative. Possono essere addetti alla<br />

rimozione e allo smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

nonché alla bonifica <strong>del</strong>le aree interessate i<br />

lavoratori che abbiano frequentato i corsi di<br />

formazione professionale di cui all’articolo<br />

10, comma 2, lettera h), legge 27 marzo<br />

1992, n. 257. I corsi destinati al livello operativo<br />

hanno una durata minima di trenta ore;<br />

● gestionale: rivolti a chi dirige sul posto le<br />

attività di rimozione, smaltimento e bonifica,<br />

sono differenziati per:<br />

- gli addetti alle attività di bonifica (rimozione<br />

o altre modalità) di edifici, impianti,<br />

strutture, ecc., coibentati con <strong>amianto</strong>;<br />

- gli addetti alle attività di smaltimento dei<br />

rifiuti di <strong>amianto</strong>.<br />

Questi corsi, che comprendono anche le responsabilità<br />

e i compiti <strong>del</strong>la direzione <strong>del</strong>le<br />

attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i<br />

criteri di scelta dei sistemi di protezione, sono<br />

destinati al livello gestionale e hanno una durata<br />

minima di cinquanta ore.<br />

Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene<br />

da parte <strong>del</strong>le regioni o <strong>del</strong>le province<br />

autonome, previa verifica finale <strong>del</strong>l’acquisizione<br />

degli elementi di base relativi alla sicurezza<br />

e alla prevenzione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> da <strong>amianto</strong>,<br />

con riferimenti specifici all’attività cui saranno<br />

addetti i discenti.<br />

La figura<br />

<strong>del</strong> coordinatore <strong>amianto</strong><br />

In base alla normativa italiana, il coordinatore<br />

<strong>amianto</strong>, in possesso <strong>del</strong> patentino abilitante<br />

regionale, rappresenta la figura con il<br />

grado più alto di preparazione in materia di<br />

<strong>gestione</strong> <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>. Questo soggetto<br />

può, pertanto, sovraintendere alle attività<br />

di bonifica e smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> ma<br />

anche a quelle di accertamento e valutazione<br />

<strong>del</strong> <strong>rischio</strong>.<br />

Inoltre, qualora in possesso di diploma o laurea<br />

tecnica e relative abilitazioni professionali,<br />

nonché di abilitazione in qualità di coordinatore<br />

<strong>del</strong>la sicurezza come previsto dal<br />

Testo unico, il coordinatore <strong>amianto</strong> potrebbe<br />

essere preposto, in modo competente e<br />

consapevole, non solo al coordinamento <strong>del</strong>la<br />

sicurezza in cantieri di bonifica da <strong>amianto</strong>,<br />

ma anche alla progettazione degli interventi<br />

di bonifica, specialmente di quelli più<br />

complessi ed articolati ovvero inerenti ai manufatti<br />

contenenti <strong>amianto</strong> in matrice friabile,<br />

oppure a terreni o siti contaminati che<br />

spesso, invece, anche in ambito pubblico, sono<br />

semplicemente affidati all’impresa di bonifica<br />

e sommariamente contemplati nel<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010


suddetto piano di lavoro senza però che venga<br />

predisposto un organico progetto di bonifica,<br />

corredato degli opportuni e necessari<br />

elaborati.<br />

Al contrario, un committente consapevole e<br />

attento potrebbe affidare questo tipo di progettazione<br />

-erelativa direzione lavori -aun<br />

coordinatore <strong>amianto</strong>, competente e neutrale,<br />

ovviamente, come detto, in possesso anche<br />

di altre specifiche abilitazioni di legge, il quale<br />

potrebbe contemperare adeguatamente:<br />

● le esigenze di sicurezza e protezione <strong>del</strong>l’ambiente<br />

e <strong>del</strong>le persone;<br />

● la scelta <strong>del</strong>le più opportune tecniche di<br />

bonifiche;<br />

● l’utilizzo <strong>del</strong>le più appropriate tecnologie;<br />

● le esigenze di economia;<br />

● i corretti adempimenti,<br />

predisponendo anche <strong>del</strong>le linee guida per il<br />

successivo piano di lavoro, dialogando in modo<br />

competente con l’ASL di riferimento, con<br />

l’impresa incaricata <strong>del</strong>la bonifica e con il proprio<br />

committente. Spesso questa è la strada<br />

più sicura ed economica da percorrere perché<br />

va nella direzione di eliminare il più possibile<br />

alee tecniche ed economiche, di sicurezza, di<br />

prevenzione e di protezione.<br />

È possibile, pertanto, affermare che gli aspetti<br />

gestionali inerenti alla presenza di <strong>amianto</strong><br />

sul territorio, così fortemente antropizzato,<br />

hanno tuttora un’importanza primaria, ma<br />

devono anche presupporre una fondata competenza<br />

<strong>del</strong> soggetto preposto e una profonda<br />

consapevolezza <strong>del</strong> problema e <strong>del</strong> relativo <strong>rischio</strong><br />

da parte dei proprietari e dei responsabili<br />

<strong>del</strong>la <strong>gestione</strong> dei patrimoni edilizi, pubblici<br />

e privati.<br />

Bonifica: il ricorso<br />

a un’impresa qualificata<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 256, Testo unico sicurezza,<br />

i lavori di demolizione o di rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

possono essere effettuati solo da imprese<br />

rispondenti ai requisiti di cui all’articolo<br />

212, “Codice ambiente” (decreto legislativo 3<br />

aprile 2006, n. 152 e succ. modd. e intt.).<br />

Per le imprese di bonifica da <strong>amianto</strong> era già<br />

stata resa obbligatoria l’iscrizione all’Albo nazionale<br />

gestori ambientali (ex rifiuti), nella categoria<br />

10 - Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Infatti, a partire dal 15 giugno 2004, in Italia<br />

nessuna impresa può eseguire questo tipo<br />

di lavori se non è iscritta in questa categoria<br />

Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Articolo<br />

<strong>del</strong>l’Albo. In particolare, è stato stabilito che, ai<br />

fini <strong>del</strong>l’iscrizione all’Albo, le attività di cui alla<br />

suddetta categoria 10 sono suddivise in:<br />

A. attività di bonifica di beni contenenti<br />

<strong>amianto</strong> effettuata sui seguenti materiali: materiali<br />

edili contenenti <strong>amianto</strong> legato in matrici<br />

cementizie o resinoidi;<br />

B. attività di bonifica di beni contenenti<br />

<strong>amianto</strong> effettuata sui seguenti materiali:<br />

- materiali d’attrito;<br />

- materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e<br />

cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi,<br />

smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali<br />

isolanti);<br />

- contenitori a pressione;<br />

- apparecchiature fuori uso;<br />

- altri materiali incoerenti contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Inoltre, sia per la categoria 10 A sia per quella<br />

10 B sono state individuate n. 5 classi (nell’ordine:<br />

“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, corrispondenti a importi<br />

via via decrescenti dei lavori “cantierabili”).<br />

Infine, l’impresa deve essere anche iscritta:<br />

● al SISTRI - Sistema di controllo <strong>del</strong>la tracciabilità<br />

dei rifiuti, in qualità di produttore -<br />

detentore di rifiuti pericolosi;<br />

● qualora trasporti rifuti d’<strong>amianto</strong>, nella categoria<br />

5 “raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”<br />

<strong>del</strong>l’Albo nazionale gestori ambientali.<br />

La mappatura nazionale<br />

<strong>del</strong>le zone con <strong>amianto</strong><br />

Dal 24 maggio 2003 è in vigore il decreto <strong>del</strong><br />

Ministero <strong>del</strong>l’Ambiente e <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong> territorio<br />

18 marzo 2003, n. 101, recante «Regolamento<br />

per la realizzazione di una mappatura<br />

<strong>del</strong>le zone <strong>del</strong> territorio nazionale interessate<br />

dalla presenza di <strong>amianto</strong>» ai sensi <strong>del</strong>l’articolo<br />

20 («Censimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> e interventi di<br />

bonifica»), legge 23 marzo 2001, n. 93, («Disposizioni<br />

in campo ambientale»). Il provvedimento<br />

concerne la realizzazione di:<br />

● una mappatura completa <strong>del</strong>le zone <strong>del</strong><br />

territorio nazionale interessate dalla presenza<br />

di <strong>amianto</strong>;<br />

● degli interventi di bonifica di particolare<br />

urgenza.<br />

Con questo regolamento sono stati individuati<br />

i criteri per l’attribuzione <strong>del</strong> carattere di urgenza<br />

agli interventi di bonifica, i soggetti e gli<br />

strumenti che realizzeranno la mappatura, le<br />

fasi e la progressione <strong>del</strong>la realizzazione <strong>del</strong>la<br />

7<br />

IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 8<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Articolo<br />

stessa nonché le modalità per l’accesso ai finanziamenti.<br />

Nei siti da individuare devono<br />

essere inclusi anche quelli per i quali sono già<br />

disponibili dati derivati da censimenti, notifiche,<br />

sopralluoghi, nei quali sia effettivamente<br />

accertata una presenza di <strong>amianto</strong>, nonché le<br />

ulteriori localizzazioni che potranno essere<br />

individuate dalle regioni e dalle province autonome.<br />

Il D.M. n. 101/2003 prescrive che la mappatura<br />

<strong>del</strong>le zone interessate dalla presenza di<br />

<strong>amianto</strong> debba essere realizzata avvalendosi<br />

di sistemi informatici impostati su base territoriale;<br />

attualmente, non tutte le regioni hanno<br />

provveduto in questo senso; soltanto in qualche<br />

caso isolato, è stato, ad esempio, previsto il<br />

metodo <strong>del</strong> telerilevamento per la mappatura<br />

<strong>del</strong>le coperture in cemento <strong>amianto</strong>.<br />

Lo smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

I rifiuti di <strong>amianto</strong> o contenenti <strong>amianto</strong> sono<br />

definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera c),<br />

legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative<br />

alla cessazione <strong>del</strong>l’impiego <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>»,<br />

come i: «Materiali di scarto <strong>del</strong>le attività estrattive<br />

di <strong>amianto</strong>, i detriti e le scorie <strong>del</strong>le lavorazioni<br />

che utilizzano <strong>amianto</strong>, anche provenienti<br />

dalle operazioni di decoibentazione nonché<br />

qualsiasi oggetto contenente <strong>amianto</strong> che abbia<br />

perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere<br />

fibre dì <strong>amianto</strong> nell’ambiente in concentrazioni<br />

superiori a quelle ammesse dall’articolo<br />

3».<br />

Questi rifiuti, fino al 31 dicembre 2001, erano<br />

distinti in pericolosi e non pericolosi, in funzione<br />

<strong>del</strong>lo stato fisico e <strong>del</strong>la minore o maggiore<br />

capacità di disperdere fibre di <strong>amianto</strong> nell’ambienteeirelativi<br />

codici CER - catalogo europeo<br />

dei rifiuti - erano quelli riportati negli<br />

elenchi di cui al decreto legislativo 5 febbraio<br />

1997, n. 22, cosiddetto decreto “Ronchi”, recante<br />

«Attuazione <strong>del</strong>le direttive 91/156/CEE<br />

sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e<br />

94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio<br />

e successive modifiche ed integrazioni».<br />

In particolare, i rifiuti con codice CER<br />

170105, “Materiali da costruzione a base di<br />

<strong>amianto</strong>”, erano considerati rifiuti speciali<br />

non pericolosi ed erano rappresentati dai ma-<br />

1) In S.O. n. 47 alla Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong> 28 febbraio 2006, n. 49.<br />

teriali contenenti <strong>amianto</strong> legati in matrice<br />

stabile o resa tale, avente densità maggiore di<br />

1 kg/dm 3 , derivanti da manufatti diversi di<br />

spessore superiore a3mm.<br />

Successivamente, la decisione 2001/118/CE<br />

<strong>del</strong>la Commissione europea ha modificato<br />

l’elenco dei rifiuti istituito dalla precedente decisione<br />

2000/532/CE, relativa al catalogo<br />

europeo dei rifiuti (CER). In seguito, questo catalogo<br />

è stato ulteriormente modificato con la<br />

decisione 2001/119/CE <strong>del</strong>la Commissione e<br />

con la decisione 2001/573/CE <strong>del</strong> Consiglio;<br />

quest’ultima, in particolare, ha cambiato la<br />

classificazione dei rifiuti derivanti dai materiali<br />

da costruzione contenenti <strong>amianto</strong>, identificandoli<br />

pericolosi come i rifiuti derivanti dai<br />

materiali isolanti contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Gli Stati membri, destinatari <strong>del</strong>la decisione,<br />

erano obbligati ad adeguare la normativa vigente<br />

e a disporre l’applicazione <strong>del</strong> nuovo<br />

elenco dei rifiuti a partire dal 1° gennaio 2002.<br />

In Italia questo nuovo elenco dei rifiuti è stato<br />

riportato nella direttiva interministeriale 9<br />

aprile 2002 «Indicazioni per la corretta e piena<br />

applicazione <strong>del</strong> regolamento comunitario n.<br />

2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione<br />

al nuovo elenco dei rifiuti».<br />

Inoltre, con il decreto legislativo <strong>del</strong> 13 gennaio<br />

2003, n. 36 «Attuazione <strong>del</strong>la direttiva<br />

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»<br />

e con il decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’Ambiente<br />

e <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong> territorio 13 marzo<br />

2003, «Criteri di ammissibilità dei rifiuti in<br />

discarica», sono state introdotte nuove norme<br />

relative al conferimento in discarica dei<br />

rifiuti d’<strong>amianto</strong> o contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Questo ultimo provvedimento è stato sostituito<br />

con il decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’Ambiente<br />

e <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong> territorio 3 agosto<br />

2005, recante la «Definizione dei criteri di<br />

ammissibilità dei rifiuti in discarica».<br />

Allo stato attuale, con la pubblicazione <strong>del</strong>la<br />

legge 23 febbraio 2006, n. 51, in vigore dal<br />

1° marzo 2006, «Conversione in legge, con<br />

modificazioni, <strong>del</strong> decreto-legge 30 dicembre<br />

2005, n. 273, recante definizione e proroga di<br />

termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.<br />

Proroga di termini relativi all’esercizio di <strong>del</strong>eghe<br />

legislative» [1] , è praticamente terminato<br />

il regime transitorio previsto dal D.Lgs. n. 36/<br />

2003. Per quanto sopra, quindi, ai sensi <strong>del</strong><br />

decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’Ambiente e <strong>del</strong>la<br />

tutela <strong>del</strong> territorio 3 agosto 2005, i rifiuti di<br />

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<strong>amianto</strong> o contenenti <strong>amianto</strong> possono essere<br />

conferiti esclusivamente nelle seguenti tipologie<br />

di discarica:<br />

● discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o<br />

dotata di cella dedicata;<br />

● discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata<br />

o dotata di cella monodedicata, nella<br />

quale possono essere conferiti sia i rifiuti<br />

individuati dal codice CER 170605 (materiali<br />

da costruzione contenenti <strong>amianto</strong>) sia<br />

le altre tipologie di rifiuti contenenti<br />

<strong>amianto</strong>, purché sottoposti a processi di<br />

trattamento ai sensi di quanto previsto dal<br />

D.M. n. 248/2004 e con valori conformi<br />

indicati nel D.M. 3 agosto 2005, verificati<br />

con periodicità stabilita dall’Autorità competente<br />

presso l’impianto di trattamento.<br />

Con la pubblicazione <strong>sulla</strong> Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>del</strong> 5 ottobre 2004, n. 234 <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong><br />

Ministero <strong>del</strong>l’Ambiente e <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong><br />

territorio, di concerto con i Ministeri <strong>del</strong>la<br />

Salute e <strong>del</strong>le Attività produttive, 29 luglio<br />

2004, n. 248, è stato emanato il «Regolamento<br />

relativo alla determinazione e disciplina<br />

<strong>del</strong>le attività di recupero dei prodotti e beni di<br />

<strong>amianto</strong> e contenenti <strong>amianto</strong>». Attraverso<br />

questo provvedimento, sono stati adottati, ai<br />

sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 4, legge 27 marzo<br />

1992, n. 257, i disciplinari tecnici indicati<br />

all’articolo 5, comma 1, lettera c), stessa legge,<br />

come definiti e approvati dalla Commissione<br />

per la valutazione dei problemi ambientali<br />

e dei rischi sanitari connessi all’impiego<br />

<strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> di cui all’articolo 4,<br />

comma 1, legge n. 257/1992, nella seduta<br />

plenaria <strong>del</strong> 15 gennaio 2004.<br />

Questo nuovo dispositivo legislativo, in vigore<br />

dal 20 ottobre 2004, disciplina le modalità di<br />

trasporto e deposito dei rifiuti di <strong>amianto</strong>,<br />

nonché il trattamento, l’imballaggio e la ricopertura<br />

di questi rifiuti nelle discariche. Inoltre,<br />

il provvedimento prende in considerazione<br />

i processi di trattamento finalizzati alla totale<br />

trasformazione cristallochimica<br />

<strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>, rendendo così possibile il suo<br />

riutilizzo nonché i criteri di ammissibilità di<br />

questi rifiuti in discarica. In sostanza, esso<br />

tratta <strong>del</strong>la <strong>gestione</strong> dei rifiuti contenenti<br />

<strong>amianto</strong>, <strong>del</strong>la loro destinazione ultima, <strong>del</strong>la<br />

loro ricopertura nonché dei trattamenti ai<br />

quali possono essere sottoposti.<br />

Inoltre, il D.M. n. 248/2004 stabilisce che:<br />

Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Articolo<br />

● l’indice di rilascio (IR) per i rifiuti contenenti<br />

<strong>amianto</strong>, limitatamente a quelli<br />

individuati dai codici CER 19 03 06 e 19<br />

03 04, è definito da: (% Peso Amianto <br />

Densità assoluta)/Densità apparente 100;<br />

● i rifiuti contenenti <strong>amianto</strong> che, dopo il<br />

trattamento a cui sono sottoposti, presentano<br />

un indice di rilascio (IR) maggiore o<br />

uguale a 0,6, sono da ritenersi parzialmente<br />

stabilizzati, pertanto, qualora non siano<br />

sottoposti ad ulteriore trattamento, devono<br />

essere conferiti nelle discariche per rifiuti<br />

pericolosi;<br />

● al contrario, i rifiuti contenenti <strong>amianto</strong><br />

che dopo il trattamento presentano un indice<br />

di rilascio inferiore a 0,6 sono da ritenersi<br />

stabilizzati e pertanto potranno essere<br />

conferiti in discarica secondo quanto<br />

previsto dal decreto legislativo 13 gennaio<br />

2003, n. 36, e dal D.M. 3 agosto 2005.<br />

Infine, il D.M. n. 248/2004, precisa che i materiali<br />

ottenuti da trattamenti di rifiuti contenenti<br />

<strong>amianto</strong> che modificano completamente<br />

la struttura cristallochimica <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> e nei<br />

quali sia provata l’assenza di <strong>amianto</strong> sono di<br />

norma utilizzati come materia prima.<br />

L’implementazione degli impianti destinati a<br />

tali trattamenti appare però alquanto complessa,<br />

almeno attualmente, non solo per le molteplici<br />

difficoltà connesse con la scelta ed il reperimento<br />

<strong>del</strong> sito di ubicazione ma anche perché<br />

manca tuttora uno specifico decreto<br />

attuativo.<br />

I benefici previdenziali<br />

per i lavoratori esposti<br />

La legge n. 257/1992 già prevedeva misure<br />

di sostegno per alcune fasce di lavoratori<br />

esposti all’<strong>amianto</strong>; in particolare, la norma,<br />

nel dettare disposizioni per la cessazione<br />

<strong>del</strong>l’impiego <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>, stabiliva alcune<br />

misure di sostegno per un <strong>del</strong>imitato numero<br />

di lavoratori, occupati in imprese impegnate<br />

in processi di ristrutturazione e riconversione<br />

a seguito <strong>del</strong> divieto di utilizzare<br />

l’<strong>amianto</strong>.<br />

In seguito, la legge 4 agosto 1993, n. 271 ha<br />

esteso i benefici a tutti i lavoratori esposti all’<strong>amianto</strong><br />

e soggetti all’assicurazione INAIL,<br />

che ha avuto il compito di certificare i periodi<br />

di esposizione; in particolare, l’accertamento<br />

9<br />

IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 10<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Articolo<br />

<strong>del</strong>l’esposizione all’<strong>amianto</strong> è effettuato dal<br />

suo organo tecnico CON.T.A.R.P. - consulenza<br />

tecnica accertamento rischi e prevenzione.<br />

Successivamente, il decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong><br />

Lavoro e <strong>del</strong>le Politiche Sociali 27 ottobre<br />

2004 ha attuato l’articolo 47 , decreto-legge<br />

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con<br />

modificazioni, nella legge 24 novembre<br />

2003, n. 326, relativo ai benefici previdenziali<br />

per i lavoratori esposti all’<strong>amianto</strong>.<br />

Con questo provvedimento, il Ministero <strong>del</strong><br />

Lavoro e <strong>del</strong>le Politiche sociali, di concerto<br />

con il Ministero <strong>del</strong>l’Economia e <strong>del</strong>le Finanze,<br />

ha ritenuto opportuno <strong>del</strong>ineare un efficace<br />

raccordo tra le precedenti disposizioni legislative<br />

(di cui alle leggi 27 marzo 1992, n.<br />

257, 24 novembre 2003, n. 326 e 24 dicembre<br />

2003, n. 350), ai fini <strong>del</strong>la razionale<br />

operatività <strong>del</strong>le modalità di riconoscimento<br />

dei benefici pensionistici da parte degli enti<br />

previdenziali che erogano le prestazioni e <strong>del</strong>l’istituto<br />

assicuratore cui spetta la competenza<br />

in materia di rilascio <strong>del</strong>la certificazione attestante<br />

l’esposizione qualificata all’<strong>amianto</strong>.<br />

I benefici previdenziali sono stati estesi anche a<br />

lavoratori con periodi di esposizione in attività<br />

non soggette alla assicurazione obbligatoria<br />

Promuove e organizza la<br />

contro gli infortuni e le malattie professionali.<br />

Compito <strong>del</strong>l’INAIL è quello di accertare e di<br />

certificare la sussistenza e la durata <strong>del</strong>l’esposizione<br />

all’<strong>amianto</strong>.<br />

L’avvio <strong>del</strong> procedimento di accertamento<br />

<strong>del</strong>l’INAIL è subordinato alla presentazione,<br />

da parte <strong>del</strong> lavoratore interessato, <strong>del</strong> curriculum<br />

lavorativo, predisposto secondo lo<br />

schema di cui all’Allegato 2, D.M. 27 ottobre<br />

2004, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale<br />

risulti l’adibizione, in modo diretto e abituale,<br />

a una <strong>del</strong>le attività lavorative su indicate,<br />

comportanti l’esposizione all’<strong>amianto</strong>.<br />

Successivamente, la legge 24 dicembre<br />

2007, n. 247, ha previsto la certificazione da<br />

parte <strong>del</strong>l’INAIL ai lavoratori che abbiano<br />

presentato domanda entro il 15 giugno<br />

2005, per periodi di attività svolta con esposizione<br />

all’<strong>amianto</strong> fino all’avvio <strong>del</strong>l’azione di<br />

bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre<br />

2003.<br />

Questo diritto spetta ai lavoratori non titolari<br />

di trattamento pensionistico con decorrenza<br />

anteriore al 1° gennaio 2008.<br />

Inoltre, con D.M. 12 marzo 2008 è stata disposta<br />

la possibilità di riesame di <strong>domande</strong> di<br />

esposizione all’<strong>amianto</strong>. <br />

CONFERENZA NAZIONALE<br />

REGIONI A CONFRONTO: I PIANI REGIONALI AMIANTO<br />

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2010 - ore 14.00<br />

FERRARA FIERE<br />

Sala Plenaria, RemTech Expo 2010, Remediation Technologies,<br />

4° Salone sulle Bonifiche dei Siti Contaminati<br />

La partecipazione è gratuita.<br />

Per informazioni e iscrizioni: ibaq@consulenzaglobale.org<br />

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Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• PRESENTAZIONE DI ASSOAMIANTO<br />

ASSOAMIANTO è stata fondata nel 1998 da professionisti e imprenditori abilitati alla <strong>gestione</strong> <strong>del</strong>le attività di rimozione, smaltimento e bonifica<br />

<strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> ai sensi <strong>del</strong>l’art. 10 <strong>del</strong>la legge n. 257/1992 e <strong>del</strong>l’art. 10 <strong>del</strong> D.P.R. 8/8/1994.<br />

L’Associazione è apartitica, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di salvaguardia ambientale e di tutela <strong>del</strong>la salute dalla presenza<br />

e dall’uso <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

Si propone di:<br />

• sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori economici sulle conseguenze ambientali e sanitarie <strong>del</strong>l’uso e <strong>del</strong>la presenza di <strong>amianto</strong> nelle<br />

strutture edilizie e non;<br />

• promuovere iniziative di salvaguardia <strong>del</strong>la salute pubblica ed in particolare di bonifica di situazioni compromesse di degrado ambientale;<br />

• contribuire alla formazione di operatori in grado di realizzare interventi di eliminazione o controllo <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>;<br />

• informare i consulenti e gli operatori <strong>del</strong> settore <strong>del</strong>le metodologie applicate per l’eliminazione <strong>del</strong> problema <strong>amianto</strong>, nonché fornire un costante<br />

aggiornamento;<br />

• monitorare la situazione ambientale <strong>del</strong> territorio sul quale l’Associazione opera, al fine di fornire un quadro aggiornato <strong>del</strong>la presenza di <strong>amianto</strong>;<br />

• collaborare con gli Enti Pubblici <strong>del</strong> territorio al fine di supportare ogni iniziativa comune o degli Enti stessi.<br />

ASSOAMIANTO cerca di dare l’informazione più ampia e consapevole possibile sul tema Amianto attraverso Convegni, organizzati direttamente<br />

o indirettamente, i quali hanno sempre visto una massiccia partecipazione di pubblico. L’informazione è data inoltre anche mediante il proprio<br />

Sito Internet www.asso<strong>amianto</strong>.it - Sito nazionale di documentazione e di informazione sul Problema Amianto e argomenti correlati. Questo Sito,<br />

nato nel “lontano” 1999, è il primo Sito italiano, a carattere squisitamente tecnico, interamente dedicato al Problema Amianto e argomenti<br />

correlati. Il Sito, che può essere visitato in ogni sua parte senza limitazione e/o registrazione alcuna, offre: notizie sull’Associazione, informazioni<br />

dettagliate sul minerale <strong>amianto</strong>, la sua storia, le patologie connesse con l’<strong>amianto</strong>, le tecniche d’intervento, atti di convegni, i testi <strong>del</strong>le direttive<br />

comunitarie, <strong>del</strong>le leggi statali e <strong>del</strong>le <strong>del</strong>iberazioni/leggi regionali, una serie nutrita di documenti e di informazioni, notizie di convegni, <strong>domande</strong><br />

e <strong>risposte</strong> inerenti l’<strong>amianto</strong> (FAQ), bibliografia sull’argomento e links. L’Associazione offre inoltre la propria collaborazione diretta o indiretta a<br />

enti e istituzioni, per la formazione di coordinatori e operatori addetti alle attività di bonifica e smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

WWW.ASSOAMIANTO.IT<br />

SITO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SUL PROBLEMA AMIANTO<br />

Le Aziende e i Consulenti interessati a ricevere informazioni sull’iscrizione ad ASSOAMIANTO, sui servizi per i Soci nonché il modulo di adesione<br />

possono inviare apposita richiesta a info@asso<strong>amianto</strong>.it<br />

N. 1 Conferenza europea<br />

N. 4 Seminari nazionali<br />

N. 1 Convegno nazionale<br />

N. 1 Seminario regionale<br />

N. 1 Convegno (n. 2 giorni)<br />

N. 7 Convegni<br />

N. 1 Convegno-Dibattito<br />

CONFERENZE, SEMINARI E CONVEGNI<br />

PROMOSSI E ORGANIZZATI DA ASSOAMIANTO DA 2/1999 A 4/2010<br />

TUTTI A PARTECIPAZIONE GRATUITA<br />

CONFERENZE, SEMINARI E CONVEGNI ORGANIZZATI<br />

ANCHE CON LA PARTECIPAZIONE DI ASSOAMIANTO DA 2/1999 A 4/2010<br />

TUTTI A PARTECIPAZIONE GRATUITA<br />

N. 1 Conferenza Internazionale (n. 3 giorni)<br />

N. 2 Conferenze europee (n. 3 giorni)<br />

N. 1 Seminario - Conferenza nazionale<br />

N. 3 Convegni nazionali<br />

N. 1 Convegno scientifico<br />

N. 1 Workshop Tecnico<br />

N. 5 Seminari<br />

N. 8 Convegni<br />

N. 1 Convegno regionale<br />

N. 1 Incontro di informazione/formazione in materia di sicurezza<br />

N. 5 Seminari<br />

N. 8 Convegni<br />

N. 1 Convegno regionale<br />

N. 1 Incontro di informazione/formazione in materia di sicurezza<br />

I DETTAGLI SU WWW.ASSOAMIANTO.IT/APPUNTAMENTI<br />

11<br />

IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 12<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• SCHEDE INFORMATIVE SUL RISCHIO AMIANTO<br />

Scheda n. 1<br />

Definizione di <strong>amianto</strong><br />

In greco la parola Amianto significa immacolato e incorruttibile e Asbesto, che di fatto è equiparato ad <strong>amianto</strong>, significa perpetuo<br />

e inestinguibile. L'<strong>amianto</strong>, chiamato perciò anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina<br />

e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche <strong>del</strong> serpentino e degli anfiboli. È<br />

presente in natura in diverse parti <strong>del</strong> globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento,<br />

in genere in miniere a cielo aperto.<br />

Scheda n. 2<br />

Tipologie di <strong>amianto</strong><br />

Per la normativa italiana sotto il nome di <strong>amianto</strong> sono compresi 6 composti, distinti in due grandi gruppi - anfiboli e serpentino<br />

- e precisamente: gli Anfiboli (silicati di calcio e magnesio), i quali comprendono la Crocidolite (<strong>amianto</strong> blu), l’Amosite (<strong>amianto</strong><br />

bruno), l’Antofillite, l’Actinolite, la Tremolite e il Serpentino (silicati di magnesio), il quale comprende il Crisotilo (<strong>amianto</strong> bianco).<br />

Scheda n. 3<br />

Proprietà tecnologiche <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

La struttura fibrosa conferisce all’<strong>amianto</strong> sia una notevole resistenza meccanica sia un’alta flessibilità.<br />

L’<strong>amianto</strong> resiste al fuoco e al calore, all’azione di agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura (termica e meccanica).<br />

È facilmente filabile e può essere tessuto.<br />

È dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti oltreché termoisolanti.<br />

Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC).<br />

Perciò l’<strong>amianto</strong> è un minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all’attacco degli acidi, flessibile,<br />

resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente friabile.<br />

Scheda n. 4<br />

Materiali contenenti <strong>amianto</strong><br />

Friabili Compatti<br />

Materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in pol- Materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere<br />

con la semplice pressione manuale.<br />

vere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi,<br />

frese, trapani, ecc.).<br />

Scheda n. 5<br />

Pericolosità <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

La consistenza fibrosa <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> è alla base <strong>del</strong>le sue ottime proprietà tecnologiche; tuttavia essa conferisce al materiale<br />

anche <strong>del</strong>le proprietà di <strong>rischio</strong> in quanto la capacità dei materiali di <strong>amianto</strong> di rilasciare fibre potenzialmente inalabili e<br />

l’estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere sono causa di gravi patologie a carico prevalentemente <strong>del</strong>l’apparato<br />

respiratorio. Non sempre, però, l’<strong>amianto</strong> è pericoloso. Lo è certamente quando si trova nelle condizioni di disperdere le sue<br />

fibre nell’ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento<br />

di acqua piovana. Per questa ragione l’<strong>amianto</strong> in matrice friabile, il quale può essere ridotto in polvere con la semplice<br />

azione manuale, è considerato più pericoloso <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> in matrice compatta, che per sua natura ha una scarsa o scarsissima<br />

tendenza a liberare fibre.<br />

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Scheda n. 6<br />

Maggio 2010<br />

Industria Edilizia<br />

Materia prima per produrre innumerevoli<br />

manufatti ed oggetti<br />

Isolante termico nei cicli industriali<br />

con alte temperature (ad esempio<br />

centrali termiche e termoelettriche,<br />

industria chimica, siderurgica,<br />

vetraria, ceramica e laterizi, alimentare,<br />

distillerie, zuccherifici,<br />

fonderie)<br />

Isolante termico nei cicli industriali<br />

con basse temperature (ad esempio<br />

impianti frigoriferi, impianti di<br />

condizionamento)<br />

Isolante termico e barriera antifiamma<br />

nelle condotte per impianti<br />

elettrici<br />

Impieghi <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

Come materiale spruzzato per<br />

il rivestimento (ad esempio di<br />

strutture metalliche, travature)<br />

per aumentare la resistenza al<br />

fuoco<br />

Nelle coperture sotto forma di<br />

lastre piane o ondulate, tubazioni<br />

e serbatoi, canne fumarie,<br />

ecc. in cui l’<strong>amianto</strong> è stato<br />

inglobato nel cemento per formare<br />

il cemento-<strong>amianto</strong><br />

(eternit)<br />

Come elementi prefabbricati<br />

sia sottoforma di cemento<strong>amianto</strong><br />

(tubazioni per acquedotti,<br />

fognature, lastre e fogli)<br />

sia di <strong>amianto</strong> friabile<br />

Nella preparazione e posa in<br />

opera di intonaci con impasti<br />

spruzzati e/o applicati a cazzuola<br />

Materiale fonoassorbente Nei pannelli per controsoffittature<br />

Scheda n. 7<br />

Per le caratteristiche<br />

di fonoassorbenza<br />

Edifici civili e industriali, cinema, chiese,<br />

mense, ospedali, palestre, ristoranti,<br />

scuole, teatri, ecc.<br />

Nei pavimenti costituiti da vinil-<strong>amianto</strong><br />

in cui tale materiale<br />

è mescolato a polimeri<br />

Come sottofondo di pavimenti<br />

in linoleum<br />

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Prodotti<br />

di uso domestico<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

In alcuni elettrodomestici<br />

(ad esempio asciuga-capelli,<br />

forni e stufe, ferri da stiro)<br />

Nelle prese e guanti da forno<br />

e nei teli da stiro<br />

Nei cartoni posti in genere a<br />

protezione degli impianti di<br />

riscaldamento come stufe,<br />

caldaie, termosifoni, tubi di<br />

evacuazione fumi<br />

Luoghi dove è stato utilizzato l’<strong>amianto</strong><br />

Per le caratteristiche<br />

di resistenza al fuoco<br />

Edifici civili e industriali, autorimesse, carrozze<br />

ferroviarie, centrali elettriche e termiche,<br />

navi, ecc.<br />

Mezzi di trasporto<br />

Nei freni<br />

Nelle frizioni<br />

Negli schermi parafiamma<br />

Nelle guarnizioni<br />

Nelle vernici e mastici ”antirombo”<br />

Nella coibentazione di treni,<br />

navi e autobus<br />

Per le caratteristiche<br />

di termoisolanza<br />

Edifici civili e industriali, carrozze ferroviarie,<br />

capannoni industriali, navi, ecc.<br />

13<br />

IL SOLE 24 ORE


Scheda n. 8<br />

Asbestosi<br />

Carcinoma polmonare<br />

IL SOLE 24 ORE 14<br />

GRANDI RISCHI<br />

Mesotelioma <strong>del</strong>la pleura<br />

Scheda n. 9<br />

Amianto - Schede<br />

Principali patologie legate all’inalazione di fibre di <strong>amianto</strong><br />

Grave malattia respiratoria che per prima è stata correlata all'inalazione di fibre<br />

d’<strong>amianto</strong>, caratterizzata da fibrosi polmonare a progressivo aggravamento che<br />

conduce ad insufficienza respiratoria con complicanze cardiocircolatorie. Essa consiste<br />

in una fibrosi con ispessimento ed indurimento <strong>del</strong> tessuto polmonare con conseguente<br />

difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue. Si manifesta per<br />

esposizioni medio-alte ed è, quindi, tipicamente una malattia professionale che, attualmente,<br />

è sempre più rara ma che ha provocato il maggior numero di decessi. Si<br />

manifesta dopo 10-15 anni dall'esposizione.<br />

È il tumore maligno più frequente e si verifica anche per esposizioni a basse dosi. Il<br />

fumo di sigarette amplifica notevolmente l’effetto cancerogeno <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> aumentando<br />

sensibilmente la probabilità di contrarre tale malattia (nei fumatori esposti<br />

ad <strong>amianto</strong> la probabilità è infatti 90 volte superiore a quella di non fumatori non<br />

esposti). Si manifesta dopo 20-40 anni dall’esposizione.<br />

Tumore altamente maligno <strong>del</strong>la membrana di rivestimento <strong>del</strong> polmone (pleura)<br />

che è fortemente associato alla esposizione a fibre di <strong>amianto</strong> anche per basse dosi.<br />

In genere, le esposizioni negli ambienti di vita sono di molto inferiori a quelle professionali,<br />

ciò nonostante non sono da sottovalutare perché l'effetto neoplastico non<br />

ha teoricamente valori di soglia. Infatti, nel corso degli anni sono stati accertati casi<br />

riferibili sia ad esposizioni professionali limitate nell’entità e durata, sia ad esposizioni<br />

al di fuori <strong>del</strong>l’ambito professionale (come per esempio per gli abitanti in zone<br />

prossime ad insediamenti produttivi, per i conviventi o per i frequentatori di lavoratori<br />

esposti). Si manifesta dopo 20-40 anni dall'esposizione.<br />

Materiali contenenti <strong>amianto</strong> presenti negli edifici ad uso civile,<br />

commerciale o industriale aperti al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva<br />

Materiali che rivestono superfici applicati<br />

a spruzzo o a cazzuola<br />

Scheda n. 10<br />

Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie Una miscellanea di altri materiali comprendente,<br />

in particolare, pannelli ad alta densità<br />

(cemento-<strong>amianto</strong>), pannelli a bassa densità<br />

(cartoni) e prodotti tessili<br />

Programma di ispezione negli edifici<br />

• Ricerca e verifica <strong>del</strong>la documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione,<br />

e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile appaltatrice<br />

• Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di <strong>amianto</strong><br />

• Verifica <strong>del</strong>lo stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio<br />

di fibre nell’ambiente<br />

• Mappatura <strong>del</strong>le zone in cui sono presenti materiali contenenti <strong>amianto</strong><br />

• Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede, da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai<br />

responsabili <strong>del</strong>l'edificio<br />

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Scheda n. 11<br />

Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Operazioni da effettuarsi a cura <strong>del</strong> personale incaricato <strong>del</strong>l’ispezione e <strong>del</strong> campionamento<br />

• Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di eventuali installazioni di materiali friabili.<br />

• Riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche.<br />

• Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento<br />

• Valutare la friabilità dei materiali.<br />

• Adottare le precauzioni previste durante la manipolazione dei materiali contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

• Mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando<br />

l’esposizione <strong>del</strong>l'operatore e la contaminazione <strong>del</strong>l'ambiente.<br />

Scheda n. 12<br />

Selezione dei materiali da campionare<br />

• Materiali che presentano friabilità e cattivo stato di conservazione.<br />

• Materiali facilmente accessibili o privi di rivestimenti e di mezzi di confinamento.<br />

• Materiali suscettibili di essere facilmente danneggiati con conseguente possibilità di rilascio di fibre nell'ambiente.<br />

• Materiali con possibilità di frequenti manomissioni.<br />

Scheda n. 13<br />

Modalità operative <strong>del</strong> campionamento<br />

• Acquisizione di documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile <strong>del</strong> materiale da campionare, che ne evidenzi<br />

la struttura macroscopica e l'ubicazione rispetto all'ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione.<br />

• Dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri e guanti da non riutilizzare.<br />

• Impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell’ambiente, e che consentano il minimo<br />

grado di intervento distruttivo.<br />

• Prelievo di una piccola aliquota <strong>del</strong> materiale, che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative<br />

<strong>del</strong>lo stato <strong>del</strong> materiale in sito.<br />

• Inserimento immediato <strong>del</strong> campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile.<br />

• Segnalazione <strong>del</strong> punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalità e operatore.<br />

• Riparazione con adeguati sigillanti <strong>del</strong> punto di prelievo e pulizia accurata con panni umidi di eventuali residui sottostanti.<br />

• Compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione.<br />

• Trasmissione diretta <strong>del</strong> campione, <strong>del</strong>la scheda di prelievo e <strong>del</strong>la documentazione fotografica al centro incaricato <strong>del</strong>le analisi.<br />

Se dall’analisi si rivela la presenza di <strong>amianto</strong> si procede alla valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong>.<br />

Scheda n. 14<br />

Valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> ex D.M. 6/9/1994<br />

La presenza di materiali contenenti <strong>amianto</strong> in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il<br />

materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di<br />

rilascio di fibre di <strong>amianto</strong>. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un<br />

rilascio di fibre che costituisce un <strong>rischio</strong> potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile,<br />

le vibrazioni <strong>del</strong>l’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d’aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente<br />

al resto <strong>del</strong> materiale. Per la valutazione <strong>del</strong>la potenziale esposizione a fibre di <strong>amianto</strong> <strong>del</strong> personale presente nell’edificio<br />

sono utilizzabili due tipi di criteri:<br />

Esame <strong>del</strong>le condizioni <strong>del</strong>l’installazione, al fine di stimare il pericolo<br />

di un rilascio di fibre dal materiale<br />

Misura <strong>del</strong>la concentrazione <strong>del</strong>le fibre di <strong>amianto</strong> aerodisperse<br />

all’interno <strong>del</strong>l’edificio (monitoraggio ambientale)<br />

15<br />

IL SOLE 24 ORE


Scheda n. 15<br />

IL SOLE 24 ORE 16<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Valutazioni da effettuarsi con l’ispezione visiva <strong>del</strong>l’installazione<br />

• Tipo e condizioni dei materiali<br />

• Fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado<br />

• Fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui<br />

• Compilazione di scheda di sopralluogo, separatamente per ciascun’area <strong>del</strong>l’edificio in cui sono presenti materiali contenenti<br />

<strong>amianto</strong><br />

Materiali integri non suscettibili<br />

di danneggiamento<br />

Scheda n. 16<br />

Materiali contenenti <strong>amianto</strong> presenti negli edifici a seguito <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong><br />

Materiali integri non suscettibili<br />

di danneggiamento<br />

Materiali integri suscettibili<br />

di danneggiamento<br />

Materiali danneggiati<br />

VALUTAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI<br />

Materiali integri<br />

suscettibili di danneggiamento<br />

Eliminazione<br />

<strong>del</strong>le cause<br />

Area<br />

non estesa<br />

Restauro +<br />

eliminazione<br />

<strong>del</strong>le cause<br />

Materiali<br />

danneggiati<br />

Area<br />

estesa<br />

Controllo periodico procedure per corretta manutenzione Bonifica<br />

Non esiste pericolo di rilascio di fibre di <strong>amianto</strong> in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti,<br />

come ad esempio nel caso di:<br />

• materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento;<br />

• materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti;<br />

• materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie<br />

<strong>del</strong> materiale (duro e compatto);<br />

• non esposizione degli occupanti in quanto l’<strong>amianto</strong> si trova in aree non occupate <strong>del</strong>l’edificio.<br />

Esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di <strong>amianto</strong>, come ad esempio nel caso di:<br />

• materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti;<br />

• materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi;<br />

• materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d’aria, ecc.).<br />

Esiste pericolo di rilascio di fibre di <strong>amianto</strong> con possibile esposizione degli occupanti, come ad<br />

esempio nel caso di:<br />

• materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate <strong>del</strong>l’edificio, che si presentino:<br />

danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi; deteriorati per l’effetto di fattori<br />

esterni (vibrazioni, infiltrazioni d’acqua, correnti d’aria, ecc.), deteriorati per degrado spontaneo;<br />

• materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione.<br />

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Scheda n. 17<br />

Materiali integri non suscettibili<br />

di danneggiamento<br />

Materiali integri suscettibili<br />

di danneggiamento<br />

Maggio 2010<br />

Materiali danneggiati<br />

Scheda n. 18<br />

Scheda n. 19<br />

Rimozione<br />

Incapsulamento<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Misure da attuare per i materiali contenenti <strong>amianto</strong> presenti negli edifici<br />

Non è necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo periodico<br />

<strong>del</strong>le condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di<br />

manutenzione e pulizia <strong>del</strong>lo stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane <strong>del</strong>l’edificio<br />

siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di <strong>amianto</strong>.<br />

In primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di<br />

danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione.<br />

Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere<br />

preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.<br />

È necessario in tempi brevi eliminare il rilascio in atto di fibre di <strong>amianto</strong> nell’ambiente.<br />

I provvedimenti possibili possono essere:<br />

• restauro dei materiali: riparazione <strong>del</strong>le zone danneggiate e/o eliminazione <strong>del</strong>le cause<br />

potenziali <strong>del</strong> danneggiamento;<br />

• intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

Gli interventi di bonifica dei materiali contenenti <strong>amianto</strong><br />

Elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche<br />

cautele per le attività che si svolgono nell’edificio.<br />

I materiali contenenti <strong>amianto</strong> vengono trattati con prodotti penetranti o ricoprenti che (a<br />

seconda <strong>del</strong> tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di <strong>amianto</strong>, a ripristinare<br />

l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione <strong>sulla</strong> superficie esposta.<br />

Confinamento Installazione di una barriera a tenuta che separi l’<strong>amianto</strong> dalle aree occupate <strong>del</strong>l’edificio.<br />

Adempimenti <strong>del</strong> proprietario <strong>del</strong>l’immobile e/o <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>l’attività che vi si svolge<br />

Programma di controllo dei materiali<br />

di <strong>amianto</strong> presenti in un edificio<br />

Procedure per le attività di custodia<br />

e di manutenzione<br />

Programma di controllo e manutenzione<br />

nel caso di intervento di<br />

incapsulamento o di confinamento<br />

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti <strong>amianto</strong> in un<br />

edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione<br />

al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Tale programma<br />

implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti <strong>amianto</strong>, prevenire il<br />

rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si<br />

verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti<br />

<strong>amianto</strong>.<br />

Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie:<br />

• interventi che non comportano contatto diretto con l’<strong>amianto</strong>;<br />

• interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti <strong>amianto</strong>;<br />

• interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti<br />

<strong>amianto</strong>.<br />

Nel caso di incapsulamento e di confinamento dei materiali di <strong>amianto</strong> occorre attuare<br />

un programma di controllo e manutenzione per verificare periodicamente l’efficacia<br />

<strong>del</strong>l’incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente<br />

ripetere il trattamento.<br />

17<br />

IL SOLE 24 ORE


Scheda n. 20<br />

IL SOLE 24 ORE 18<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Obblighi <strong>del</strong> proprietario <strong>del</strong>l’immobile e/o <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>l’attività che vi si svolge<br />

(negli edifici condominiali il Responsabile per i manufatti di proprietà comune è l’Amministratore condominiale)<br />

• Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono<br />

interessare i materiali di <strong>amianto</strong>.<br />

• Tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti <strong>amianto</strong>. Sulle installazioni soggette a<br />

frequenti interventi manutentivi (ad esempio caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che<br />

l’<strong>amianto</strong> venga inavvertitamente disturbato.<br />

• Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di<br />

qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di <strong>amianto</strong>. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura<br />

di autorizzazione per le attività di manutenzione, e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione<br />

verificabile.<br />

• Fornire una corretta informazione agli occupanti <strong>del</strong>l’edificio <strong>sulla</strong> presenza di <strong>amianto</strong> nello stabile, sui rischi potenziali e sui<br />

comportamenti da adottare.<br />

• Nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in<br />

grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.<br />

Copia <strong>del</strong> rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale<br />

periodico <strong>del</strong>le fibre aerodisperse all’interno <strong>del</strong>l’edificio.<br />

Scheda n. 21<br />

Predisposizione <strong>del</strong> Piano di lavoro<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 256 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza, il datore di lavoro <strong>del</strong>l’impresa di bonifica da <strong>amianto</strong> deve trasmettere il Piano di<br />

lavoro all’ASL competente per territorio almeno 30 giorni prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori di demolizione o rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o di<br />

materiali contenenti <strong>amianto</strong> da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. Esso prevede le misure<br />

necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione <strong>del</strong>l’ambiente esterno. Il Piano di<br />

lavoro sostituisce la Notifica prevista dall’articolo 250 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza.<br />

Scheda n. 22<br />

La certificazione <strong>del</strong>la restituibilità di ambienti bonificati<br />

Al termine dei lavori di bonifica, dovranno essere eseguite le operazioni di certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati.<br />

Tali operazioni, da eseguirsi a spese <strong>del</strong> committente, dovranno essere eseguite da funzionari <strong>del</strong>la ASL competente al fine di<br />

assicurare che le aree interessate possano essere rioccupate con sicurezza.<br />

Scheda n. 23<br />

Figure professionali abilitate alla <strong>gestione</strong> e all’esecuzione<br />

<strong>del</strong>le attività di rimozione, smaltimento e bonifica <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

Coordinatore dirigente le attività di rimozione,<br />

smaltimento e bonifica <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

È l’abilitazione richiesta dalla legge n. 257/1992, art.10, lettera<br />

h) e dal successivo D.P.R. 8/8/1994, art.10 per tutti coloro che si<br />

occupano degli aspetti gestionali nella realizzazione di attività<br />

che hanno a che fare con il trattamento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

Operatore addetto alle attività di rimozione,<br />

smaltimento e bonifica <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

È l’abilitazione richiesta dalla legge n. 257/1992, art.10, lettera<br />

h) e dal successivo D.P.R. 8/8/1994, art.10 per tutti coloro che<br />

operano direttamente in attività che hanno a che fare con il trattamento<br />

<strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

Scheda n. 24<br />

Bonifica <strong>del</strong>le coperture in lastre di cemento <strong>amianto</strong><br />

Rimozione Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l’integrità <strong>del</strong> materiale in tutte le fasi <strong>del</strong>l’intervento.<br />

Incapsulamento<br />

Sovracopertura<br />

Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibre di <strong>amianto</strong><br />

tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana <strong>sulla</strong> superficie<br />

<strong>del</strong> manufatto.<br />

Il sistema <strong>del</strong>la sovracopertura consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova<br />

copertura al di sopra di quella in cemento-<strong>amianto</strong>, che viene lasciata in sede quando la struttura portante<br />

sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo.<br />

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Scheda n. 25<br />

Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Indicazioni per la scelta <strong>del</strong> metodo di bonifica di coperture in lastre di cemento-<strong>amianto</strong><br />

Metodo di bonifica Vantaggi Svantaggi<br />

Rimozione • Eliminazione definitiva <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

• Possibilità di riprogettazione funzionale <strong>del</strong>la copertura.<br />

• Non necessita di segnaletica permanente di <strong>rischio</strong><br />

<strong>amianto</strong>.<br />

• Fa aumentare il valore <strong>del</strong>l’immobile.<br />

Incapsulamento • Migliora la resistenza <strong>del</strong>le lastre di cemento <strong>amianto</strong><br />

agli agenti atmosferici e all’irraggiamento solare.<br />

• Non occorre installare una copertura sostitutiva.<br />

• Non occorre smaltire le lastre come rifiuto contenente<br />

<strong>amianto</strong>.<br />

• Non comporta necessariamente l’inagibilità <strong>del</strong>l’edificio<br />

durante l’intervento.<br />

• Non appesantisce la struttura <strong>del</strong>la copertura.<br />

Sovracopertura • Realizza una nuova copertura con caratteristiche <strong>del</strong><br />

tutto indipendenti da quella preesistente.<br />

• Non esistono rifiuti contenenti <strong>amianto</strong> da smaltire.<br />

• Non comporta necessariamente l’inagibilità <strong>del</strong>l’edificio<br />

durante i lavori.<br />

• Determina bassi livelli di emissione di fibre.<br />

• Si può inserire un materassino isolante che migliora<br />

l’isolamento termico degli ambienti sottostanti e previene<br />

l’ulteriore degrado <strong>del</strong>le lastre.<br />

• Permette l’agibilità <strong>del</strong>l’edificio durante l’intervento.<br />

Scheda n. 26<br />

• Le lastre rimosse devono essere smaltite come rifiuti contenenti<br />

<strong>amianto</strong>.<br />

• Produce emissione di fibre nella fase operativa.<br />

• La rimozione <strong>del</strong> tetto comporta generalmente l’inagibilità<br />

<strong>del</strong>l’edificio durante l’intervento.<br />

• Occorre una copertura sostitutiva.<br />

• L’<strong>amianto</strong> rimane in sede e occorre prevedere adeguati interventi<br />

di manutenzione <strong>del</strong>la copertura.<br />

• Non ripristina la funzionalità <strong>del</strong> tetto.<br />

• Emissione di fibre durante la fase di lavaggio.<br />

• Il trattamento ha una durata limitata.<br />

• Non elimina il rilascio di fibre all’interno <strong>del</strong>l’edificio, dall’intradosso<br />

<strong>del</strong>le lastre.<br />

• Richiede una pulizia preliminare <strong>del</strong>la copertura che comporta<br />

elevate emissioni di fibre.<br />

• Col tempo possono verificarsi infiltrazioni di acqua tra lo<br />

strato di incapsulante e la copertura.<br />

• L’<strong>amianto</strong> rimane in sede ed occorre adottare idonee cautele<br />

in caso di successivi interventi di manutenzione che possono<br />

interessare le lastre.<br />

• Non elimina il rilascio di fibre all’interno <strong>del</strong>l’edificio dalla<br />

parte <strong>del</strong>l’intradosso <strong>del</strong>le lastre, se a vista; in tal caso occorre<br />

incapsulare o confinare la superficie inferiore <strong>del</strong>la copertura.<br />

• Dopo l’intervento sono necessari controlli periodici e interventi<br />

di manutenzione per mantenere in buono stato la sopracopertura;<br />

l’esigenza e la frequenza dei controlli dipende<br />

dalla qualità <strong>del</strong> nuovo materiale di copertura installato.<br />

Rimozione <strong>del</strong>le coibentazioni contenenti <strong>amianto</strong><br />

Nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in <strong>amianto</strong> per la rimozione di piccole superfici di coibentazione è utilizzabile la<br />

tecnica <strong>del</strong> glove-bag (celle di polietilene, dotate di guanti interni per l’effettuazione <strong>del</strong> lavoro). Nel glove-bag vanno introdotti,<br />

prima <strong>del</strong>la sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari.<br />

Questa tecnica è <strong>del</strong>icata e pericolosa per i seguenti motivi:<br />

• la discreta probabilità che la cella si rompa;<br />

• la scarsa manualità degli operatori;<br />

• il verificarsi di situazioni pericolose durante la loro installazione e rimozione.<br />

Scheda n. 27<br />

Rifiuti contenenti <strong>amianto</strong><br />

I rifiuti di <strong>amianto</strong> o contenenti <strong>amianto</strong> sono definiti dal comma 1, lettera c), <strong>del</strong>l’articolo 2 <strong>del</strong>la legge 27 marzo 1992, n. 257,<br />

Norme relative alla cessazione <strong>del</strong>l’impiego <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>, come i: «Materiali di scarto <strong>del</strong>le attività estrattive di <strong>amianto</strong>, i detriti e le<br />

scorie <strong>del</strong>le lavorazioni che utilizzano <strong>amianto</strong>, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi oggetto contenente<br />

<strong>amianto</strong> che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre dì <strong>amianto</strong> nell’ambiente in concentrazioni<br />

superiori a quelle ammesse dall’articolo 3».<br />

19<br />

IL SOLE 24 ORE


Scheda n. 28<br />

Scheda n. 29<br />

IL SOLE 24 ORE 20<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

06 07 01*<br />

Codici CER rifiuti specificamente contenenti <strong>amianto</strong> (rifiuti pericolosi)<br />

Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti <strong>amianto</strong><br />

06 13 04* Rifiuti <strong>del</strong>la lavorazione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

10 13 09* Rifiuti <strong>del</strong>la fabbricazione di <strong>amianto</strong> cemento, contenenti <strong>amianto</strong><br />

15 01 11*<br />

Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio <strong>amianto</strong>), compresi i contenitori a<br />

pressione vuoti<br />

16 01 11* Pastiglie per freni, contenenti <strong>amianto</strong><br />

16 02 12* Apparecchiature fuori uso, contenenti <strong>amianto</strong> in fibre libere<br />

17 06 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti <strong>amianto</strong><br />

17 06 01* Materiali isolanti contenenti <strong>amianto</strong><br />

17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose<br />

17 06 05* Materiali da costruzione contenenti <strong>amianto</strong><br />

Discarica per rifiuti pericolosi,<br />

dedicata o dotata di cella dedicata<br />

Discariche per lo smaltimento dei rifiuti contenenti <strong>amianto</strong><br />

Discarica per rifiuti non pericolosi,<br />

dedicata o dotata di cella monodedicata<br />

In essa possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER<br />

170605 (materiali da costruzione contenenti <strong>amianto</strong>) sia le altre tipologie<br />

di rifiuti contenenti <strong>amianto</strong>, purché sottoposti a processi di trattamento ai<br />

sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248/2004 e con valori<br />

conformi indicati nel decreto 3 agosto 2005, verificati con periodicità stabilita<br />

dall’Autorità competente presso l’impianto di trattamento.<br />

Censimento degli edifici<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 12 <strong>del</strong> D.P.R. 8/8/1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti <strong>amianto</strong><br />

libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione<br />

collettiva e per i blocchi di appartamenti.<br />

A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi:<br />

• Dati relativi al proprietario <strong>del</strong>l’edificio cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza; telefono; denominazione<br />

<strong>del</strong>la società (per le società indicare i dati <strong>del</strong> legale rappresentante; per i condomini indicare i dati <strong>del</strong>l’amministratore); sede;<br />

partita IVA; telefono, telefax; codice fiscale.<br />

• Dati relativi all’edificio indirizzo; uso a cui è adibito; tipo di fabbricato (prefabbricato; parzialmente prefabbricato; tradizionale;interamente<br />

metallico; in metallo e cemento; in <strong>amianto</strong>-cemento; non metallico) data di costruzione; area totale m2 ; numero<br />

piani; numero locali; ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono); se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione,<br />

indirizzo, telefono); numero occupanti; ditta/e incaricata/e <strong>del</strong>la manutenzione.<br />

• Dati relativi ai materiali contenenti <strong>amianto</strong> (indicare il tipo di materiale e l’estensione) materiali che rivestono superfici<br />

applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; pannelli interni; altri materiali.<br />

Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private per le quali, ove ne<br />

ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso. Anche<br />

<strong>sulla</strong> base <strong>del</strong>le <strong>risposte</strong> ricevute, le unità sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità<br />

di tale parte <strong>del</strong> censimento.<br />

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Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• COMPITI E OBBLIGHI DEI VARI SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO<br />

Presidente <strong>del</strong>la Repubblica<br />

• Emanazione decreti legislativi in attuazione di direttive europee, in materia di immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze<br />

e preparati pericolosi, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici<br />

durante il lavoro e di prevenzione e riduzione <strong>del</strong>l'inquinamento <strong>del</strong>l'ambiente causato dall’<strong>amianto</strong>.<br />

• Indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di<br />

decontaminazione, di smaltimento e di bonifica <strong>del</strong>l'ambiente, ai fini <strong>del</strong>la difesa dai pericoli derivanti dall’<strong>amianto</strong>.<br />

Ministero <strong>del</strong>la Salute (ex Sanità)<br />

• Restrizioni all’immissione sul mercato ed all’uso <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

• Individuazione ed eliminazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> connesso all’impiego di materiali contenenti <strong>amianto</strong> in edifici scolastici e ospedalieri<br />

pubblici e privati.<br />

• Istituzione Commissione valutazione problemi ambientali e rischi sanitari connessi all’impiego <strong>del</strong>l'<strong>amianto</strong>.<br />

• Emanazione di normative e metodologie tecniche Normative e metodologie tecniche per valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong>, controllo,<br />

manutenzione e bonifica dei materiali contenenti <strong>amianto</strong> ivi compresi quelli per rendere innocuo l'<strong>amianto</strong>.<br />

• Aggiornamenti o modifiche, di concerto con altri Ministeri, dei valori limiti di concentrazione di fibre di <strong>amianto</strong> respirabili nei<br />

luoghi di lavoro nonché dei limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione dei valori <strong>del</strong>l'inquinamento da <strong>amianto</strong>, compresi<br />

gli effluenti liquidi e gassosi contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

• Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.<br />

Ministero <strong>del</strong>l’Ambiente<br />

• Accordo di programma per il risanamento ambientale <strong>del</strong>la miniera di Balangero.<br />

• Definizione requisiti, termini, modalità e diritti di iscrizione ad uno speciale albo <strong>del</strong>le imprese che operano per lo smaltimento<br />

e la rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> e per la bonifica <strong>del</strong>le aree interessate nonché modalità ed importi <strong>del</strong>le garanzie finanziarie che devono<br />

essere prestate a favore <strong>del</strong>lo Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

• Determinazione e disciplina <strong>del</strong>le attività di recupero dei prodotti e beni di <strong>amianto</strong> e contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

• Istituzione <strong>del</strong> (SISTRI) - Sistema di controllo <strong>del</strong>la tracciabilità dei rifiuti.<br />

Ministero <strong>del</strong>l’Industria, <strong>del</strong> Commercio e <strong>del</strong>l’Artigianato<br />

• Tenuta ”Fondo speciale per la riconversione <strong>del</strong>le produzioni di <strong>amianto</strong>”.<br />

• Possibilità di integrazione <strong>del</strong>la lista <strong>del</strong>le tipologie di <strong>amianto</strong>.<br />

• Presentazione annuale al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione <strong>del</strong>la legge n. 257/1992.<br />

• Definizione modalità e termini presentazione <strong>domande</strong> di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione <strong>del</strong>le<br />

produzioni di <strong>amianto</strong>, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.<br />

• Definizione mo<strong>del</strong>lo unificato <strong>del</strong>lo schema di relazione di cui all’art. 9, commi1e3,<strong>del</strong>la legge 27 marzo 1992, n. 257.<br />

• Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

• Elenco nomi imprese e materiali sostitutivi <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> che hanno ottenuto l’omologazione.<br />

Ministero <strong>del</strong> Lavoro e <strong>del</strong>la Previdenza sociale<br />

• Definizione norme tecniche per esecuzione visite mediche periodiche lavoratori esposti <strong>rischio</strong> asbestosi.<br />

• Definizione norme tassi di premio supplementare per l’assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione.<br />

• Individuazione <strong>del</strong>le attività particolarmente usuranti (articolo 59, comma 11 <strong>del</strong>la legge n. 449/1997).<br />

Commissione valutazione problemi ambientali e rischi sanitari connessi all’impiego <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

• Predisposizione rapporti annuali sullo stato di attuazione dei propri compiti da trasmettere ai Ministeri competenti.<br />

CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica<br />

• Individuazione criteri selezione imprese utilizzanti ovvero estrattrici di <strong>amianto</strong> e determinazione numero massimo di pensionamenti<br />

anticipati<br />

21<br />

IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 22<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

CIPI - Comitato interministeriale per il coordinamento <strong>del</strong>la politica industriale<br />

• Definizione condizioni ammissibilità e priorità accesso ai contributi <strong>del</strong> ”Fondo speciale per la riconversione <strong>del</strong>le produzioni<br />

di <strong>amianto</strong>” e determinazione criteri per istruttoria <strong>del</strong>le <strong>domande</strong> di finanziamento .<br />

Comitato nazionale gestori ambientali<br />

• Definizione criteri e requisiti per iscrizione Albo categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong> e requisiti responsabile tecnico.<br />

INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro<br />

• Accertamento requisiti ex esposti <strong>amianto</strong>.<br />

INPS - Istituto nazionale <strong>del</strong>la previdenza sociale<br />

• Liquidazione dei trattamenti pensionistici / concessione benefici previdenziali a ex esposti <strong>amianto</strong>.<br />

ISPESL - Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro<br />

• Trasmissione annuale al Ministero <strong>del</strong> Lavoro, <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>le politiche sociali dati di sintesi relativi al contenuto dei registri degli<br />

esposti ed a richiesta renderli disponibili alle Regioni.<br />

• Realizzazione di sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla<br />

salute che ne conseguono, tramite la rete dei Centri operativi regionali (COR).<br />

• Tenuta Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM).<br />

• Disponibilità a fornire, annualmente, i risultati <strong>del</strong> monitoraggio al Ministero <strong>del</strong> lavoro, <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>le politiche sociali, al<br />

Ministero <strong>del</strong> Lavoro, <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>le politiche sociali, all’INAIL ed alle regioni e province autonome.<br />

• Conservazione <strong>del</strong>le cartelle sanitarie e di <strong>rischio</strong> dei lavoratori interessati, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel<br />

registro degli esposti, per un periodo di quaranta anni dalla cessazione <strong>del</strong>l’esposizione.<br />

• Tenuta Registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici.<br />

• Richiesta copia registro esposti al datore di lavoro.<br />

• Raccolta, registrazione, elaborazione ed analisi di dati derivanti dai flussi informativi e dai sistemi di registrazione <strong>del</strong>le esposizioni<br />

occupazionali e <strong>del</strong>le patologie nonché dei dati di carattere occupazionale.<br />

• Collaborazione individuazione interventi di bonifica urgenti.<br />

ISS - Istituto superiore di sanità<br />

• Eventuale richiesta Registro degli esposti al datore di lavoro.<br />

• Accertamento innocuità materiali sostitutivi.<br />

• Collaborazione individuazione interventi di bonifica urgenti.<br />

ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale<br />

• Collaborazione individuazione interventi di bonifica urgenti.<br />

Regioni e Province autonome<br />

• Adozione Piani Regionali (o Provinciali) <strong>amianto</strong>.<br />

• Disporre la rimozione dei materiali contenenti <strong>amianto</strong> .<br />

• Predisposizione Piano smaltimento rifiuti <strong>amianto</strong>.<br />

• Censimento siti estrattivi / imprese.<br />

• Individuazione attività a <strong>rischio</strong>.<br />

• Formazione e rilascio titoli abilitanti.<br />

• Autorizzazione discariche.<br />

• Mappatura zone presenza <strong>amianto</strong>.<br />

• Individuazione interventi di bonifica urgenti.<br />

• Trasmissione Ministero Ambiente dati mappatura/interventi effettuati.<br />

ARPA - Agenzie regionali per la protezione ambientale<br />

• Compiti assegnati con Leggi Regionali (censimenti, mappature, analisi, ecc.).<br />

Province<br />

• Controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti.<br />

Comuni<br />

• Eventuali compiti assegnati da Leggi Regionali (censimenti, rilascio contributi, informazione, ecc.).<br />

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ASL - Aziende sanitarie locali (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti lavoro)<br />

• Esame Piani di lavoro ex articolo 256, comma 2, Testo unico Sicurezza.<br />

• Richiesta copia Registro esposti al datore di lavoro.<br />

• Trasmissione ISPESL dati esposti.<br />

• Vigilanza concentrazioni fibre luoghi lavoro.<br />

• Relazione annuale condizioni esposti.<br />

• Controllo salubrità luoghi lavoro.<br />

• Tenuta Registro <strong>amianto</strong> friabile.<br />

• Comunicazione alle Regioni dati ai fini censimento.<br />

• Prescrizione monitoraggi.<br />

• Certificazione restituibilità ambienti bonificati .<br />

• Compiti assegnati da leggi <strong>del</strong>le Regioni/Province autonome.<br />

Proprietario <strong>del</strong>l’immobile e/o <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>l’attività che vi si svolge<br />

Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• Accertamento presenza <strong>amianto</strong>.<br />

• Mappature, censimenti.<br />

• Comunicazione ASL presenza <strong>amianto</strong> friabile (in Regioni Marche e Lombardia anche compatto).<br />

• Valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong>.<br />

• Stesura programmi di controllo.<br />

• Disciplina attività di manutenzione.<br />

Laboratori che effettuano le analisi <strong>amianto</strong><br />

• Qualificazione ai sensi <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>la Sanità in data 14 maggio 1996.<br />

Imprese bonifica iscritte Albo nazionale gestori ambientali categoria 10<br />

• Invio Relazione annuale alla Regione e ASL su attività.<br />

• Assunzione in via prioritaria di personale abilitato.<br />

• Rilascio attestazione di conformità in caso di bonifica per incapsulamento.<br />

• Prestare garanzie finanziarie a favore <strong>del</strong>lo Stato.<br />

• Iscrizione al SISTRI, Sistema di controllo <strong>del</strong>la tracciabilità dei rifiuti, in qualità di produttore-detentore di rifiuti pericolosi.<br />

Datore lavoro<br />

• Individuazione presenza <strong>amianto</strong> prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione.<br />

• Valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> e dai materiali contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

• Trasmissione notifica all’organo di vigilanza prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori.<br />

• Adozione misure igieniche appropriate.<br />

• Effettuazione periodica <strong>del</strong>la misurazione <strong>del</strong>la concentrazione di fibre di <strong>amianto</strong> nell’aria <strong>del</strong> luogo di lavoro.<br />

• Individuazione <strong>del</strong>le cause <strong>del</strong> superamento <strong>del</strong> valore limite per l’<strong>amianto</strong> e adozione il più presto possibile <strong>del</strong>le le misure<br />

appropriate.<br />

• Assicurazione ai lavoratori circa i periodi di riposo necessari.<br />

• Adozione adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti.<br />

• Predisposizione piano di lavoro.<br />

• Provvedere che i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione inerente la piano di lavoro.<br />

• Fornire ai lavoratori adeguate informazioni.<br />

• Informare il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti <strong>del</strong> superamento <strong>del</strong> valore limite.<br />

• Assicurare che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti <strong>amianto</strong> ricevano una formazione sufficiente<br />

ed adeguata, ad intervalli regolari.<br />

• Istituisce ed aggiorna Registro lavoratori esposti.<br />

• Consegna copia <strong>del</strong> Registro esposti all’ISPESL, all’ASL.<br />

• In caso di cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro, trasmissione all’ISPESL, per il tramite <strong>del</strong> medico competente, <strong>del</strong>la cartella sanitaria<br />

e di <strong>rischio</strong> <strong>del</strong> lavoratore interessato.<br />

Medico competente<br />

• Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad <strong>amianto</strong> (visite mediche, accertamenti sanitari, esami clinici, tenuta registro dati<br />

sanitari lavoratore).<br />

• Informazione ai lavoratori.<br />

• In caso di cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro, trasmissione all’ISPESL <strong>del</strong>la cartella sanitaria e di <strong>rischio</strong> <strong>del</strong> lavoratore interessato.<br />

23<br />

IL SOLE 24 ORE


•<br />

IL SOLE 24 ORE 24<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NON DISCIPLINATI DAL D.M. 6/9/1994<br />

- PROPOSTE OPERATIVE DI ASSOAMIANTO<br />

ASSOAMIANTO ha da tempo deciso di portare un sostanziale contributo alla <strong>gestione</strong> dei manufatti contenenti <strong>amianto</strong> NON specificamente<br />

disciplinati dal decreto ministeriale 6 settembre 1994, che, come noto, è il dispositivo legislativo che detta appunto le norme tecniche per la<br />

valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong>, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti <strong>amianto</strong> sia friabili sia compatti.<br />

Già per i manufatti disciplinati dal suddetto decreto, spesso si riscontrano da parte degli organi preposti al controllo e vigilanza (Servizio Prevenzione<br />

e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro <strong>del</strong>le ASL competenti per territorio) interpretazioni diverse nelle varie realtà territoriali.<br />

Per i manufatti NON disciplinati questo problema è ancora più sentito perché, mancando una norma specifica di riferimento, queste attività gestionali<br />

(valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong>, manutenzione e bonifica) sono lasciate realmente alla libera interpretazione dei singoli per cui può capitare che<br />

alcuni interventi siano sottovalutati o sopravalutati, il tutto con ricadute anche rilevanti <strong>sulla</strong> protezione ambientale e <strong>del</strong>le persone e sui costi.<br />

Questo non significa che ASSOAMIANTO pretenda di sostituirsi al Legislatore, ma soltanto che la nostra Associazione, in mancanza di specifiche<br />

norme di riferimento, intende semplicemente supportare i propri Associati, in questi interventi, in qualsivoglia parte <strong>del</strong> Paese, mediante codici<br />

procedurali specifici, attentamente vagliati e studiati, per giunta pubblicati da Rivista tecnico-scientifica di settore, di primaria importanza a livello<br />

nazionale.<br />

Questo è certamente in linea anche con lo Statuto di ASSOAMIANTO che, tra l’altro, si propone di: «informare i consulenti e gli operatori <strong>del</strong><br />

settore <strong>del</strong>le metodologie applicate per l’eliminazione <strong>del</strong> problema <strong>amianto</strong>, nonché fornire un costante aggiornamento».<br />

Ovviamente l’Associazione è aperta a recepire osservazioni e proposte da parte degli addetti al settore.<br />

Ciò premesso, per il momento sono stati effettuati i seguenti due studi, cui si rimanda:<br />

• primo studio sulle canne fumarie, compendiato nell’articolo: “La tutela degli spazzacamini in caso di cemento <strong>amianto</strong> nelle canne<br />

fumarie”, Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, n. 15/2009;<br />

• secondo studio sui pavimenti vinilici in <strong>amianto</strong>, compendiato nell’articolo: ”Pavimenti in vinyl <strong>amianto</strong>: alcune proposte operative per<br />

manutenzione e bonifica”, Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, n. 7/2010.<br />

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Direttore responsabile: MASSIMO CASSANI<br />

Coordinamento editoriale: Dario De Andrea (02/57316293)<br />

Redazione: Katia Rebucini (02/57316300; fax 02/39646926)<br />

Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A.<br />

Presidente: GIANCARLO CERUTTI<br />

Amministratore <strong>del</strong>egato: DONATELLA TREU<br />

Registrazione Tribunale di Milano n. 749 <strong>del</strong> 9 novembre 1998.<br />

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Amministrazione: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.<br />

Direzione, redazione: Via G. Patecchio, 2 - 20141 Milano - Fax 02/<br />

30223992.<br />

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per<br />

uso personale <strong>del</strong> lettore possono essere effettuate nei limiti <strong>del</strong><br />

15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE<br />

<strong>del</strong> compenso previsto dall’art. 68, commi 4e5,<strong>del</strong>la legge 22<br />

aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere<br />

professionale, economico o commerciale o comunque per uso<br />

diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di<br />

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<strong>del</strong> numero stesso.<br />

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per l’ambiente): euro 185,00; Ambiente&Sicurezza<br />

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(quindicinale + Tecnologie&Soluzioni per l’ambiente + Lavoro Sicuro):<br />

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• GESTIONE RISCHIO AMIANTO - A CHI RIVOLGERSI?<br />

Accertamento e valutazione<br />

<strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, censimento<br />

e mappatura, <strong>gestione</strong> manufatti,<br />

progettazione, direzione<br />

e coordinamento sicurezza<br />

interventi di manutenzione e<br />

bonifica<br />

Analisi accertamento presenza<br />

<strong>amianto</strong> in campioni massivi e<br />

in aria<br />

Esecuzione lavori di manutenzione<br />

e di bonifica<br />

Trasporto rifiuti contenenti<br />

<strong>amianto</strong><br />

Maggio 2010<br />

(Consigliato)<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Professionista tecnico diplomato o laureato con esperienza, in possesso <strong>del</strong>l’abilitazione<br />

di coordinatore <strong>del</strong>la sicurezza ex TU Sicurezza e di patentino regionale di coordinatore<br />

<strong>amianto</strong> ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8/8/1994.<br />

(Obbligo di legge)<br />

Laboratorio qualificato autorizzato ad effettuare le analisi ex Allegati 1, 2e3<strong>del</strong><br />

D.M. 6/9/1994 ed avente i requisiti minimi di cui all’Allegato 5 <strong>del</strong> decreto Ministero<br />

Sanità 14 maggio 1996.<br />

(Obbligo di legge)<br />

Impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10 A (manufatti<br />

compatti) o 10 B (tutti i manufatti) nella classe adeguata all’importo dei lavori con<br />

personale composto da Operatori e Coordinatori <strong>amianto</strong> in possesso di patentino<br />

regionale ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8/8/1994 e al sistema SISTRI in qualità di<br />

Produttore-Detentore di rifiuti pericolosi.<br />

(Obbligo di legge)<br />

Impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 5 (Raccolta e<br />

trasporto rifiuti pericolosi) e al sistema SISTRI in qualità di Trasportatore di rifiuti pericolosi.<br />

(Obbligo di legge)<br />

Stoccaggio provvisorio Impianto realizzato a seguito <strong>del</strong>le necessarie autorizzazioni, gestito da soggetto<br />

iscritto al sistema SISTRI in qualità di Recuperatore/Smaltitore.<br />

Smaltimento finale Discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata autorizzata, gestita<br />

da soggetto iscritto al sistema SISTRI in qualità di Recuperatore/Smaltitore.<br />

Discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella, monodedicata autorizzata,<br />

gestita da soggetto iscritto al sistema SISTRI in qualità di Recuperatore/<br />

Smaltitore.<br />

Impianto autorizzato, che esegue trattamenti <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> ex D.M. n. 248/2004,<br />

gestito da soggetto iscritto al sistema SISTRI in qualità di Recuperatore/Smaltitore.<br />

25<br />

IL SOLE 24 ORE


GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• I REQUISITI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE,<br />

SMALTIMENTO E BONIFICA DELL’AMIANTO<br />

La legge n. 257/1992 e il D.P.R. 8 agosto 1994 prevedono la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale<br />

con rilascio di titoli di abilitazione.<br />

I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale <strong>del</strong> personale a cui sono diretti:<br />

• operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;<br />

• gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.<br />

Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte <strong>del</strong>le Regioni o Province autonome previa verifica finale<br />

<strong>del</strong>l’acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> da <strong>amianto</strong> con riferimenti<br />

specifici all’attività cui saranno addetti i discenti.<br />

IL SOLE 24 ORE 26<br />

Operatore <strong>amianto</strong> Coordinatore <strong>amianto</strong><br />

I corsi di livello operativo sono mirati all’acquisizione<br />

<strong>del</strong>la sensibilizzazione alla sicurezza e <strong>del</strong>la consapevolezza<br />

<strong>del</strong> <strong>rischio</strong>, nonché all’uso corretto dei sistemi di<br />

protezione e al rispetto <strong>del</strong>le procedure operative. Il “Testo<br />

unico sicurezza” ha specificato meglio ed integrato<br />

gli argomenti da trattare in questi corsi ed ha chiarito<br />

che il datore di lavoro deve assicurare che tutti i lavoratori<br />

esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti<br />

<strong>amianto</strong> devono ricevere una formazione sufficiente ed<br />

adeguata, ad intervalli regolari.<br />

Inoltre, il contenuto <strong>del</strong>la formazione deve essere facilmente<br />

comprensibile per i lavoratori e deve consentire<br />

loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie<br />

in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare<br />

per quanto riguarda:<br />

• le proprietà <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> e i suoi effetti <strong>sulla</strong> salute, incluso<br />

l’effetto sinergico <strong>del</strong> tabagismo;<br />

• i tipi di prodotti o materiali che possono contenere<br />

<strong>amianto</strong>;<br />

• le operazioni che possono comportare un’esposizione<br />

all’<strong>amianto</strong> e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre<br />

al minimo tale esposizione;<br />

• le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature<br />

di protezione;<br />

• la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta<br />

utilizzazione dei dispositivi di protezione <strong>del</strong>le vie respiratorie;<br />

• le procedure di emergenza;<br />

• le procedure di decontaminazione;<br />

• l’eliminazione dei rifiuti;<br />

• la necessità <strong>del</strong>la sorveglianza medica.<br />

Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento<br />

<strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> e alla bonifica <strong>del</strong>le aree interessate i lavoratori<br />

che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale<br />

di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), <strong>del</strong>la<br />

legge 27 marzo 1992, n. 257.<br />

I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima<br />

di 30 ore.<br />

I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti<br />

alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità)<br />

di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con <strong>amianto</strong><br />

e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti<br />

di <strong>amianto</strong>.<br />

Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti<br />

<strong>del</strong>la direzione <strong>del</strong>le attività, i sistemi di controllo e<br />

di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione.<br />

Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti:<br />

• rischi per la salute causati dall’esposizione a fibre di<br />

<strong>amianto</strong>;<br />

• normative per la protezione dei lavoratori e la tutela<br />

<strong>del</strong>l’ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti;<br />

• rapporti con l’organo di vigilanza;<br />

• <strong>gestione</strong> degli strumenti informativi previsti dalle norme<br />

vigenti;<br />

• metodi di misura <strong>del</strong>le fibre di <strong>amianto</strong>;<br />

• criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione<br />

<strong>del</strong>l’inquinamento ambientale e la protezione collettiva<br />

dei lavoratori: isolamento <strong>del</strong>le aree di lavoro, unità di<br />

decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;<br />

• mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo<br />

e manutenzione;<br />

• corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione,<br />

controllo, bonifica e smaltimento;<br />

• prevenzione e <strong>gestione</strong> degli incidenti e <strong>del</strong>le situazioni<br />

di emergenza.<br />

I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata<br />

minima di 50 ore.<br />

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Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PER LE IMPRESE DI BONIFICA<br />

DA AMIANTO (ARTICOLO 212, D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.)<br />

Con la Deliberazione 30 marzo 2004 (Deliberazione n. 01/CN/Albo), pubblicata <strong>sulla</strong> Gazzetta Ufficiale n. 88 <strong>del</strong> 15 aprile 2004,<br />

il Comitato <strong>del</strong>l’Albo nazionale <strong>del</strong>le imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ha fissato i Criteri e requisiti per l’iscrizione<br />

all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Attività<br />

Categoria 10 A Categoria 10 B<br />

Attività di bonifica di beni contenenti <strong>amianto</strong> effettuata sui seguenti<br />

materiali: materiali edili contenenti <strong>amianto</strong> legato in<br />

matrici cementizie o resinoidi.<br />

Attrezzature minime<br />

Attività di bonifica di beni contenenti <strong>amianto</strong> effettuata<br />

sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti<br />

(pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati,<br />

stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali<br />

isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori<br />

uso, altri materiali incoerenti contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Categoria 10 A Categoria 10 B<br />

1. Aspiratori con filtri assoluti.<br />

2. Dispositivi di protezione individuale <strong>del</strong>le vie respiratorie<br />

(maschere).<br />

3. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti).<br />

Classe A € 51.600,00<br />

Classe B € 38.700,00<br />

Classe C € 7.700,00<br />

Classe D € 2.600,00<br />

Classe E € 2.600,00<br />

Valore attrezzature minime<br />

1. Impianti di estrazione ed estrattori d'aria dotati di filtri<br />

assoluti;<br />

2. Unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate;<br />

3. Unità filtrazione acqua;<br />

4. Aspiratori con filtri assoluti;<br />

5. Dispositivi di protezione individuale <strong>del</strong>le vie respiratorie<br />

(maschere);<br />

6. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti);<br />

7. Campionatori d'aria personali e ambientali;<br />

8. Misuratori di depressione;<br />

9. Generatori di fumo;<br />

Unità di riscaldamento acque.<br />

Categoria 10 A Categoria 10 B<br />

Classe A € 180.800,00<br />

Classe B € 154.900,00<br />

Classe C € 31.000,00<br />

Classe D € 12.900,00<br />

Classe E € 12.900,00<br />

Classi di iscrizione in funzione <strong>del</strong>l’importo dei lavori cantierabili<br />

Inoltre, sia per la categoria 10 A sia per quella 10 B sono state individuate n. 5 classi (nell’ordine: “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, corrispondenti<br />

a importi via via decrescenti dei lavori “cantierabili”):<br />

a) oltre 7.746.853,49 euro<br />

b) fino a 7.746.853,49 euro<br />

c) fino a 1.549.370,70 euro<br />

d) fino a 413.165,52 euro<br />

e) fino a 51.645,69 euro<br />

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IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 28<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• IL RESPONSABILE TECNICO DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI<br />

NELLA CATEGORIA 10 “BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO”<br />

• Laureato Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, <strong>sulla</strong> base dei relativi ordinamenti<br />

professionali, per tutte le cinque classi <strong>del</strong>le due categorie 10Ae10Bconunnumero di anni di esperienza maturata nello specifico<br />

settore da1a5,aseconda <strong>del</strong>la categoria e <strong>del</strong>la classe di iscrizione<br />

• Diplomato Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, <strong>sulla</strong> base dei relativi ordinamenti professionali,<br />

solo per le classi “c”, “d”, “e” <strong>del</strong>la categoria 10 A con un numero di anni di esperienza maturata nello specifico settore da<br />

2 a 5, a seconda <strong>del</strong>la classe di iscrizione, e di 3 solo per la classe “e” <strong>del</strong>la categoria 10 B<br />

• Persona, senza titolo di studio specifico, che abbia seguito e superato il Corso di formazione previsto per il Responsabile tecnico,<br />

per tutte le cinque classi <strong>del</strong>le due categorie 10Ae10Bconunnumero di anni di esperienza maturata nello specifico settore da<br />

2 a 7, a seconda <strong>del</strong>la categoria e <strong>del</strong>la classe di iscrizione<br />

La Deliberazione in questione precisa poi che l’esperienza maturata nell’attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10 A<br />

è valida per l’iscrizione nella classe “e” (la più bassa in termini di importo dei lavori) relativa alle attività di bonifica dei materiali di<br />

cui alla categoria 10 B e che l’esperienza maturata in una classe di iscrizione è valida ai fini <strong>del</strong>l’iscrizione nella classe superiore.<br />

I criteri e le modalità di svolgimento dei Corsi di formazione per Responsabili tecnici <strong>del</strong>le imprese, tenuti dalla Regione o da Enti<br />

e Istituti dalla stessa riconosciuti, furono stabiliti dal Comitato <strong>del</strong>l’Albo nazionale <strong>del</strong>le imprese che effettuano la <strong>gestione</strong> dei<br />

rifiuti con Deliberazione 16 luglio 1999, n. 3. Questi Corsi di formazione sono articolati in un MODULO DI BASE, <strong>del</strong>la durata di<br />

40 ore, obbligatorio per tutte le categorie d’iscrizione ed in MODULI DI SPECIALIZZAZIONE per le diverse categorie d’iscrizione.<br />

I Moduli di specializzazione previsti sono 6, e precisamente: “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”. Tra questi, il Modulo “F” è quello<br />

relativo al Responsabile tecnico <strong>del</strong>le imprese che intendono iscriversi nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>,<br />

e anche per esso è stata prevista una durata di 40 ore.<br />

Con riferimento alla formazione <strong>del</strong> Responsabile tecnico di queste imprese, la suddetta Deliberazione 30/3/2004 precisa che<br />

l’abilitazione conseguita a seguito <strong>del</strong>la frequenza ai corsi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la<br />

Repubblica 8 agosto 1994 (vale a dire i corsi di livello gestionale per Coordinatori <strong>amianto</strong>, <strong>del</strong>la durata di 50 ore), sostituisce la<br />

partecipazione al Modulo di specializzazione “F” dei corsi di formazione per Responsabili tecnici, salvo l’obbligo <strong>del</strong>la partecipazione<br />

al Modulo di base e <strong>del</strong> superamento <strong>del</strong> relativo test, di cui alla Deliberazione <strong>del</strong> Comitato <strong>del</strong> 16 luglio 1999. La suddetta<br />

Deliberazione 30/03/2004 ha precisato poi che l’incarico di Responsabile tecnico <strong>del</strong>le imprese in attività alla data di efficacia <strong>del</strong>la<br />

Deliberazione (14 aprile 2004) e che hanno presentato domanda d’iscrizione entro il termine previsto dall’articolo 30, comma 8,<br />

<strong>del</strong> decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (vale a dire il 14 giugno 2004) può essere assunto dal legale rappresentante <strong>del</strong>l’impresa,<br />

anche in assenza dei suddetti requisiti. In tal caso le imprese interessate hanno l’obbligo di soddisfare tali requisiti entro<br />

cinque anni dalla data d’iscrizione.<br />

Riepilogo requisiti responsabili tecnici categoria 10 A<br />

Classe A L + 5aa/CF + 7aa<br />

Classe B L + 5aa/CF + 7aa<br />

Classe C D + 5aa/L + 2aa/CF + 5aa<br />

Classe D D + 5aa/L + 2aa/CF + 5aa<br />

Classe E D + 2aa/L + 1aa/CF + 2aa<br />

D = Diploma di Geometra<br />

D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, <strong>sulla</strong> base dei relativi ordinamenti professionali.<br />

L = Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, <strong>sulla</strong> base dei relativi ordinamenti professionali.<br />

CF = Corso di formazione<br />

aa = anni di esperienza maturati nello specifico settore<br />

Riepilogo requisiti responsabili tecnici categoria 10 B<br />

Classe A L + 5aa/CF + 7aa<br />

Classe B L + 5aa/CF + 7aa<br />

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Classe C D.U. + 5aa/L + 5aa/CF + 5aa<br />

Classe D D.U. + 5aa/L + 5aa/CF + 5aa<br />

Classe E D + 3aa/L + 1aa/CF + 3aa<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, <strong>sulla</strong> base dei relativi ordinamenti professionali.<br />

L = Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, <strong>sulla</strong> base dei relativi ordinamenti professionali.<br />

CF = Corso di formazione<br />

aa = anni di esperienza maturati nello specifico settore.<br />

• L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PER LE IMPRESE<br />

CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI DI AMIANTO (PERICOLOSI)<br />

(ARTICOLO 212, D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.)<br />

Le imprese che intendono svolgere le attività di cui alla categoria 5, “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” devono iscriversi<br />

all’Albo con procedura ordinaria. Questo tipo di iscrizione prevede la presentazione di idonee garanzie finanziarie. L’iscrizione<br />

deve essere rinnovata ogni cinque anni (articolo 212, comma 6, decreto legislativo n. 152/2006).<br />

Classi di iscrizione in funzione <strong>del</strong>l’importo dei lavori cantierabili<br />

Inoltre, la categoria 5 è suddivisa nelle seguenti classi in base alle tonnellate annue di rifiuti complessivamente trattati:<br />

CLASSE A: 200.000 T.<br />

CLASSE B: 60.000 T. e < 200.000 T.<br />

CLASSE C: 15.000 T. e < 60.000 T.<br />

CLASSE D: 6.000 T. e < 15.000 T.<br />

CLASSE E: 3.000 T. e < 6.000 T.<br />

CLASSE F: < 3.000 T.<br />

• L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SISTRI - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI<br />

(D.M. 17/12/2009 - D.M. 15/2/2010)<br />

Impresa di bonifica da <strong>amianto</strong> iscritta all’Albo nazio- In qualità di Produttore-Detentore di rifiuti pericolosi<br />

nale gestori ambientali nella categoria 10<br />

Impresa di trasporto rifiuti di <strong>amianto</strong> iscritta all’Albo<br />

nazionale gestori ambientali nella categoria 5<br />

Impresa che gestisce impianto di stoccaggio provvisorio<br />

di rifiuti di <strong>amianto</strong><br />

Impresa che gestisce impianto di discarica definitiva di<br />

rifiuti di <strong>amianto</strong><br />

Impresa che gestisce impianto per il trattamento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

ex D.M. n. 248/2004<br />

In qualità di Trasportatore di rifiuti pericolosi<br />

In qualità di Recuperatore/Smaltitore<br />

In qualità di Recuperatore/Smaltitore<br />

In qualità di Recuperatore/Smaltitore<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• DOMANDE E RISPOSTE SULLA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO<br />

È obbligatorio accertare la presenza <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> in un edificio?<br />

Sì. Esso è certamente il primo obbligo dei proprietari e/o dei responsabili <strong>del</strong>le attività che si svolgono in un edificio, sia esso pubblico<br />

o privato, in particolare di edificio realizzato precedentemente agli anni Novanta e per manufatti che hanno funzioni specifiche per cui<br />

possono essere sospettati di contenere <strong>amianto</strong>. Tale obbligo è specificamente previsto dal Testo unico Sicurezza anche prima di intraprendere<br />

lavori di demolizione o di manutenzione. In tal caso, infatti, il datore di lavoro deve adottare, anche chiedendo informazioni<br />

ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’<strong>amianto</strong>. Evidentemente,<br />

nei casi di demolizione totale, l’accertamento dei manufatti potenzialmente contenenti <strong>amianto</strong> non può limitarsi soltanto<br />

a quelli “a vista” bensì deve essere eseguito ovunque necessario, vale a dire anche entro terra e sottotraccia.<br />

A chi ci si può rivolgere per accertare la presenza di <strong>amianto</strong>?<br />

La Legge vigente non precisa a chi rivolgersi per tale accertamento.<br />

Conviene ovviamente rivolgersi ad un tecnico competente, possibilmente ad un Coordinatore Amianto, abilitato ai sensi <strong>del</strong>l’articolo<br />

10 <strong>del</strong>la legge n. 257/1992 e articolo 10 <strong>del</strong> D.P.R. 8/8/1994, ovvero in possesso di titolo di abilitazione rilasciato da parte <strong>del</strong>le<br />

Regioni o Province autonome, attestante la partecipazione ad un corso specifico e superamento <strong>del</strong>la verifica finale.<br />

Tale corso, di livello gestionale, è rivolto a chi dirige le attività di rimozione, smaltimento e bonifica <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

Quali operazioni occorre eseguire per l’accertamento <strong>del</strong>la presenza di <strong>amianto</strong>?<br />

Una volta individuate le strutture edilizie su cui intervenire, sarà opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali,<br />

articolare un finalizzato programma di ispezione, che si può così riassumere:<br />

• ricerca e verifica <strong>del</strong>la documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione,<br />

e per rintracciare, ove possibile, l’impresa edile appaltatrice;<br />

• ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di <strong>amianto</strong>;<br />

• verifica <strong>del</strong>lo stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio<br />

di fibre nell’ambiente;<br />

• campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica <strong>del</strong>la presenza e <strong>del</strong><br />

contenuto di <strong>amianto</strong>;<br />

• mappatura <strong>del</strong>le zone in cui sono presenti materiali contenenti <strong>amianto</strong>;<br />

• registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede. (D.M. 6/9/1994).<br />

Per le analisi sull’<strong>amianto</strong> ci si dovrà avvalere di laboratori qualificati aventi i requisiti minimi di cui all’Allegato 5 <strong>del</strong> D.M. 14/5/1996.<br />

Una volta accertata la presenza di <strong>amianto</strong> è obbligatorio comunicarlo?<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 12, punto 5, <strong>del</strong>la legge n. 257/1992, presso le unità sanitarie locali deve essere istituito un registro nel quale è<br />

indicata la localizzazione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare<br />

alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. In alcune regioni è necessario comunicare<br />

anche la presenza dei manufatti contenenti <strong>amianto</strong> in matrice compatta, in virtù di leggi regionali.<br />

L’Azienda Sanitaria Locale effettua sopralluoghi per accertare l’<strong>amianto</strong> in edifici?<br />

L’ASL effettua i sopralluoghi soltanto nell’ambito <strong>del</strong>le attività di accertamento e controllo di propria competenza.<br />

Il censimento degli edifici ha carattere obbligatorio?<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 12. <strong>del</strong> D.P.R. 8/8/1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti <strong>amianto</strong><br />

libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione<br />

collettiva e per i blocchi di appartamenti.<br />

A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi:<br />

• dati relativi al proprietario <strong>del</strong>l’edificio: cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza; telefono; denominazione <strong>del</strong>la società<br />

(per le società indicare i dati <strong>del</strong> legale rappresentante; per i condomini indicare i dati <strong>del</strong>l’amministratore); sede; partita IVA; telefono,<br />

telefax; codice fiscale.<br />

• dati relativi all’edificio: indirizzo; uso a cui è adibito; tipo di fabbricato (prefabbricato; parzialmente prefabbricato; tradizionale;<br />

interamente metallico, in metallo e cemento; in <strong>amianto</strong>-cemento; non metallico); data di costruzione; area totale m2 ; numero piani;<br />

numero locali; ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono);<br />

se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono); numero occupanti; ditta/e incaricata/e <strong>del</strong>la manutenzione.<br />

• dati relativi ai materiali contenenti <strong>amianto</strong> (indicare il tipo di materiale e l’estensione) materiali che rivestono superfici applicati a<br />

spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; pannelli interni; altri materiali.<br />

Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti,<br />

i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso. Anche <strong>sulla</strong> base <strong>del</strong>le <strong>risposte</strong> ricevute,<br />

le unità sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte <strong>del</strong> censimento.<br />

Quali edifici devono essere censiti?<br />

Tutti gli edifici nei quali è accertata la presenza di <strong>amianto</strong> devono essere censiti a prescindere dalla tipologia di attività ivi svolta.<br />

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Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Una volta accertata la presenza di <strong>amianto</strong> in un edificio è obbligatorio valutare il <strong>rischio</strong> ad essa connesso?<br />

Sì. Tale valutazione deve essere effettuata ai sensi <strong>del</strong> D.M. 6/9/1994. Evidentemente essa deve essere effettuata da una persona<br />

competente, come ad esempio da un Coordinatore Amianto, abilitato ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 10 <strong>del</strong>la legge n. 257/1992 e articolo 10<br />

<strong>del</strong> D.P.R. 8/8/1994, ovvero in possesso di titolo di abilitazione rilasciato da parte <strong>del</strong>le Regioni o Province autonome, attestante la<br />

partecipazione ad un corso specifico e superamento <strong>del</strong>la verifica finale.<br />

È sufficiente effettuare la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> compilando un algoritmo?<br />

No, non solo perché l’algoritmo non è affatto previsto dalla legge nazionale vigente ma anche perché la valutazione eseguita solo ai<br />

sensi di un algoritmo non ottempera completamente l’obbligo <strong>del</strong>la valutazione così come prevista dal D.M. 6/9/1994. L’algoritmo<br />

dovrebbe essere solo un supporto e non dovrebbe mai sostituirsi alla valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> ex D.M. 6/9/1994.<br />

Quali sono gli obblighi <strong>del</strong> proprietario <strong>del</strong>l’immobile e/o <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>l’attività?<br />

Il proprietario <strong>del</strong>l’immobile e/o il responsabile <strong>del</strong>l’attività che vi si svolge dovrà:<br />

• designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare<br />

i materiali di <strong>amianto</strong>;<br />

• tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti <strong>amianto</strong>. Sulle installazioni soggette a frequenti<br />

interventi manutentivi (ad esempio caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’<strong>amianto</strong><br />

venga inavvertitamente disturbato;<br />

• garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi<br />

evento che possa causare un disturbo dei materiali di <strong>amianto</strong>. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione<br />

per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;<br />

• fornire una corretta informazione agli occupanti <strong>del</strong>l’edificio <strong>sulla</strong> presenza di <strong>amianto</strong> nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti<br />

da adottare;<br />

• nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di<br />

valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia <strong>del</strong> rapporto<br />

dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico <strong>del</strong>le fibre<br />

aerodisperse all’interno <strong>del</strong>l’edificio.<br />

Chi può svolgere il ruolo <strong>del</strong>la figura responsabile?<br />

Il D.M. 6/9/1994 non prevede alcuna qualifica per questa figura, è però evidentemente opportuno che tale compito venga svolto da<br />

una persona competente e consapevole <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, come ad esempio da un Coordinatore Amianto, abilitato ai sensi <strong>del</strong>l’articolo<br />

10 <strong>del</strong>la legge n. 257/1992 e articolo 10 <strong>del</strong> D.P.R. 8/8/1994, ovvero in possesso di titolo di abilitazione rilasciato da parte<br />

<strong>del</strong>le Regioni o Province autonome, attestante la partecipazione ad un corso specifico e superamento <strong>del</strong>la verifica finale.<br />

Quali sono le tecniche d’intervento per i materiali contenenti <strong>amianto</strong>?<br />

Le tecniche d’intervento per i materiali contenenti <strong>amianto</strong> sono tre e precisamente: rimozione, incapsulamento e confinamento.<br />

La rimozione elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono<br />

nell’edificio. In genere richiede l’applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> rimosso.<br />

L’incapsulamento è un trattamento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda <strong>del</strong> tipo di prodotto usato) tendono ad<br />

inglobare le fibre di <strong>amianto</strong>, a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione <strong>sulla</strong> superficie esposta. Con tale intervento<br />

il materiale contenente <strong>amianto</strong> permane nell’edificio e pertanto è necessario mantenere un programma di controllo e manutenzione.<br />

Il confinamento consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’<strong>amianto</strong> dalle aree occupate <strong>del</strong>l’edificio. Se non viene<br />

associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all’interno <strong>del</strong> confinamento. Occorre sempre un programma<br />

di controllo e manutenzione, in quanto l’<strong>amianto</strong> rimane nell’edificio.<br />

La scelta tra queste tipologie d’intervento è legata al tipo ed alle condizioni <strong>del</strong> materiale, alla sua ubicazione, alla volontà <strong>del</strong>la<br />

proprietà di eliminare alla radice il <strong>rischio</strong> o mantenerlo in modo controllato (attività di controllo e manutenzione).<br />

A chi ci si può rivolgere per l’esecuzione dei lavori di rimozione, smaltimento e bonifica <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>?<br />

Occorre necessariamente interpellare imprese abilitate iscritte all’Albo gestori ambientali nella categoria 10 (sottocategorie 10 A e<br />

10 B) e anche al SISTRI, Sistema per la tracciabilità dei rifiuti.<br />

Il personale di tali imprese deve essere abilitato ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 10 <strong>del</strong>la legge n. 257/1992 e articolo 10 <strong>del</strong> D.P.R. 8/8/1994,<br />

ovvero in possesso di titoli di abilitazione rilasciati da parte <strong>del</strong>le Regioni o Province autonome attestanti la partecipazione a corsi<br />

specifici e superamento <strong>del</strong>la verifica finale. Tali corsi sono a livello:<br />

a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;<br />

b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.<br />

Dove è possibile effettuare lo smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>?<br />

Lo smaltimento dei rifiuti contenenti <strong>amianto</strong> può essere effettuato provvisoriamente in un impianto di stoccaggio, definitivamente<br />

in un impianto di discarica autorizzata specificatamente per la tipologia <strong>del</strong> rifiuto prodotto oppure in un impianto autorizzato che<br />

effettua i trattamenti previsti dal D.M. n. 248/2004.<br />

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IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 32<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• PARERI SU GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO (DI ING. SERGIO CLARELLI - PRESIDENTE ASSOAMIANTO)<br />

Possibilità di emissione di ordinanza sindacale con obbligo di bonifica<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 38 <strong>del</strong>la legge n. 142/1990, il Sindaco, quale ufficiale <strong>del</strong> Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei<br />

principi generali <strong>del</strong>l’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale<br />

al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere<br />

al prefetto, ove occorra, l’assistenza <strong>del</strong>la forza pubblica.<br />

Ciò premesso, quando un manufatto contenente <strong>amianto</strong> si trova in condizioni di degrado nel senso che può rappresentare un pericolo<br />

perché può rilasciare fibre e nel contempo vi sono persone esposte o potenzialmente esposte, il Sindaco può emettere una ordinanza<br />

per l’immediata bonifica <strong>del</strong> manufatto in quanto, appunto, lo stato di degrado fa scattare l’obbligo di bonifica, come previsto dal<br />

D.M. 6/9/1994.<br />

Per la verità, però, il D.M. 6/9/1994 istituisce come primo obbligo quello <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, vale a dire che il proprietario<br />

o il gestore <strong>del</strong>le attività in un edificio (quindi se trattasi di edificio condominiale, l’amministratore condominiale) è tenuto<br />

ad effettuare la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> e solo se il manufatto risulta positivo a tale valutazione (rilascio di fibre e presenza di persone<br />

esposte o potenzialmente esposte) scatta l’obbligo di bonifica che, come noto, può consistere in uno dei seguenti tre tipi di intervento,<br />

a scelta <strong>del</strong> responsabile: rimozione, incapsulamento e confinamento (come definiti dal D.M. 6/9/1994).<br />

Ad avviso di chi scrive, il Sindaco può quindi ordinare, al proprietario o al gestore <strong>del</strong>le attività in un edificio, che venga<br />

effettuata la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> relativa al manufatto oppure, in caso di valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> già<br />

effettuata da persona competente (ad esempio, coordinatore <strong>amianto</strong> abilitato ex art. 10, D.P.R. 8/8/1994 oppure personale<br />

ASL o ARPA) che ha accertato la possibilità di rilascio di fibre e la presenza di persone esposte, può ordinare, per<br />

esempio in 30 giorni, la bonifica <strong>del</strong> manufatto, ma non la sua pura e semplice rimozione, visto che la legge consente, a<br />

scelta, tre interventi di bonifica e non soltanto la rimozione.<br />

Registro esposti <strong>amianto</strong><br />

Innanzi tutto, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 260 <strong>del</strong>l’attuale TU Sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come aggiornato con il<br />

decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106), il datore di lavoro deve iscrivere nel registro degli esposti i lavoratori per i quali, nonostante<br />

le misure di contenimento <strong>del</strong>la dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione <strong>del</strong>l’esposizione<br />

abbia accertato che l’esposizione è stata superiore, all’interno <strong>del</strong> DPI, a un decimo <strong>del</strong> valore limite di 0,1 fibre per centimetro<br />

cubo di aria e qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala di lavoratori<br />

per cui gli stessi devono abbandonare immediatamente l’area interessata.<br />

Una volta iscritti i lavoratori nel registro, il datore di lavoro deve inviare una copia <strong>del</strong>lo stesso registro agli organi di vigilanza e<br />

all’ISPESL.<br />

Il TU Sicurezza ribadisce in modo chiaro che l’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea, poiché deve essere perseguito<br />

l’obiettivo <strong>del</strong>la non permanente condizione di esposizione superiore a quella consentita.<br />

Inoltre, il datore di lavoro, su richiesta, deve fornire agli organi di vigilanza e all’ISPESL una copia <strong>del</strong> registro. In caso di cessazione<br />

<strong>del</strong> rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve trasmettere, per il tramite <strong>del</strong> medico competente, all’ISPESL la cartella sanitaria e<br />

di <strong>rischio</strong> <strong>del</strong> lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro.<br />

L’ISPESL è tenuto a conservare i documenti sanitari per un periodo di quarant’anni dalla cessazione <strong>del</strong>l’esposizione.<br />

Pertanto, in base alla normativa attuale, si è tenuti a iscrivere i lavoratori nel registro degli esposti solo se ricorrono le condizioni<br />

suddette e nel caso di iscrizione il datore di lavoro è tenuto a trasmettere copia <strong>del</strong> registro agli organi di vigilanza e all’ISPESL e<br />

fornirlo su richiesta degli stessi Enti, ma non è prevista una cadenza annuale di presentazione <strong>del</strong> registro.<br />

A questo punto ritengo doveroso esprimere un mio parere personale, reso più volte pubblico (si veda S. Clarelli “Le norme sul<br />

<strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> nel nuovo T.U. sicurezza”, Il Consulente Immobiliare, Il Sole 24 Ore, n. 847/2009; S. Clarelli, “La tutela dal <strong>rischio</strong><br />

<strong>amianto</strong> tra nuove misure e conferme”, Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, n. 20/2009; S. Clarelli, “La protezione dei lavoratori<br />

dai rischi connessi all’<strong>amianto</strong>”, Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, n. 17/2008).<br />

Osservo pertanto che la precisazione introdotta dal Legislatore già con il D.Lgs. n. 81/2008 <strong>sulla</strong> temporaneità <strong>del</strong>l’iscrizione degli<br />

operatori <strong>amianto</strong> nel registro degli esposti rappresentava una novità sia rispetto alle precedenti norme <strong>del</strong> D.Lgs. n. 257/2006,<br />

sia rispetto al contenuto <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>la Salute 12 luglio 2007, n. 155, «Regolamento attuativo <strong>del</strong>l’articolo 70,<br />

comma 9, <strong>del</strong> decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad<br />

agenti cancerogeni».<br />

A mio avviso, all’opposto, dovrebbe essere un diritto degli operatori <strong>amianto</strong> essere iscritti, sempre e comunque, nel registro degli<br />

esposti, a prescindere dal livello di esposizione, poiché non sempre è possibile accertare in modo deterministico quale sia stata la<br />

loro effettiva esposizione nel corso dei diversi anni.<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Inoltre, questa “temporaneità d’iscrizione nel registro degli esposti” contrasta apertamente con la notoria constatazione che<br />

l’effetto neoplastico non ha, teoricamente, valori di soglia (sono proprio i docenti medici che, nei corsi per operatori <strong>amianto</strong>,<br />

affermano spesso che “è sufficiente una fibra per contrarre la patologia”, anche se è più accettabile, a mio avviso, ragionare in<br />

termini di durata e grado di esposizione).<br />

Invece, il decreto legislativo n. 81/2008, come aggiornato con il decreto legislativo n. 106/2009, non garantisce pienamente gli<br />

operatori <strong>amianto</strong>, in particolar modo quelli addetti alle operazioni di bonifica da <strong>amianto</strong> compatto che, notoriamente, sono<br />

soggetti a bassi valori di concentrazione di fibre d’<strong>amianto</strong>.<br />

Infatti, in base al nuovo TU Sicurezza, questi lavoratori non saranno mai iscritti nel registro degli esposti perché sarà agevole<br />

accertare, da parte <strong>del</strong> datore di lavoro, che gli stessi non hanno mai subito un’esposizione superiore al limite di legge e, quindi,<br />

non avranno più nemmeno il diritto alla sorveglianza sanitaria, a discrezione <strong>del</strong> medico competente, dopo la cessazione <strong>del</strong><br />

rapporto di lavoro come invece prevedeva la norma precedente (art. 59-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 626/1994, introdotto dal<br />

D.Lgs. n. 257/2006).<br />

Inoltre, ai sensi degli articoli 28 e 249 <strong>del</strong> TU Sicurezza, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente<br />

dall’<strong>amianto</strong> e dai materiali contenenti <strong>amianto</strong>, al fine di stabilire la natura e il grado <strong>del</strong>l’esposizione e le misure preventive e<br />

protettive da attuare. Il documento deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.<br />

Inoltre, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 253, è precisato che, per garantire il rispetto <strong>del</strong> valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria,<br />

misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore e in funzione dei risultati <strong>del</strong>la valutazione iniziale dei rischi,<br />

il datore di lavoro deve effettuare periodicamente la misurazione <strong>del</strong>la concentrazione di fibre di <strong>amianto</strong> nell’aria <strong>del</strong> luogo di<br />

lavoro, aggiungendo, però, rispetto alle precedenti disposizioni, che questo vale tranne nei casi di esposizioni sporadiche e di<br />

debole intensità.<br />

Infine, ai sensi all’articolo 259 <strong>del</strong> TU, il Legislatore prevede che i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, di rimozione<br />

<strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o dei materiali che lo contengono, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, di bonifica <strong>del</strong>le aree interessate,<br />

prima di essere adibiti a queste mansioni, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico<br />

competente, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di<br />

protezione respiratoria durante il lavoro.<br />

Piano regionale <strong>amianto</strong> Lombardia (PRAL) e scadenza <strong>del</strong> 2016<br />

Nella Delibera <strong>del</strong>la Giunta Regionale <strong>del</strong>la Lombardia 22 dicembre 2005, n. 8/1526 “Approvazione <strong>del</strong> «Piano Regionale<br />

Amianto Lombardia» (PRAL) di cui alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, nelle Introduzione è riportato: «Tutti gli<br />

organi che hanno un ruolo nella bonifica dei siti con <strong>amianto</strong> devono adoperarsi affinché l’<strong>amianto</strong>, sotto qualsiasi forma,<br />

venga eliminato dal territorio lombardo entro 10 anni dall’entrata in vigore <strong>del</strong> PRAL».<br />

Quindi, siccome il PRAL è stato pubblicato nel 2º Supplemento Straordinario al n.3-17gennaio 2006, nel gennaio 2016 “dovrebbe”<br />

scadere questo “ultimatum” agli enti (e non ai cittadini).<br />

Si coglie l’occasione per fare due precisazioni.<br />

In primis, ci risulta, che siano proprio gli enti pubblici, proprietari di rilevanti patrimoni edilizi, che “sottovalutino” questa “raccomandazione”o<br />

“imposizione” regionale, perché la gran parte di essi non si è affatto attivata per gli accertamenti inerenti alla<br />

presenza di manufatti a potenziale contenuto di <strong>amianto</strong> nei loro siti o fabbricati né evidentemente per le conseguenti valutazioni<br />

<strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> (obbligo di legge nazionale).<br />

Inoltre, a nostro avviso, la Giunta <strong>del</strong>la Regione Lombardia, come <strong>del</strong> resto qualsiasi altra Giunta Regionale con propria <strong>del</strong>iberazione,<br />

non può affatto “obbligare” i cittadini ad eliminare l’<strong>amianto</strong> dall’intero territorio regionale perché la legge nazionale (in<br />

particolare D.M. 6/9/1994), obbliga, qualora necessario, a seguito <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, a bonificare i manufatti<br />

e, come tutti sappiamo, gli interventi di bonifica sono tre (rimozione, incapsulamento e confinamento), a scelta <strong>del</strong> proprietario<br />

e non soltanto l’”eliminazione”. E allora chi in Regione Lombardia ha da poco ”bonificato” o lo farà prossimamente, mediante<br />

incapsulamento e/o confinamento oppure chi, a seguito <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> ex D.M. 6/9/1994, con esito negativo,<br />

ha accertato che i manufatti contenenti <strong>amianto</strong> non rappresentano un pericolo dovrebbe lo stesso ”eliminare” entro il<br />

2016? Sarebbe paradossale.<br />

ARPA e bonifica cemento <strong>amianto</strong><br />

L’ARPA è l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.<br />

Tali agenzie sono nate a seguito <strong>del</strong> Referendum <strong>del</strong>l’8 aprile 1993 che abrogò le competenze <strong>del</strong> Servizio Sanitario Nazionale<br />

(SSN) e <strong>del</strong>le Unità Sanitarie Locali (USL) nel campo <strong>del</strong> controllo e <strong>del</strong>la prevenzione ambientale.<br />

Tali compiti sono stati poi assegnati appunto alle “Agenzie Regionali” ARPA deputate alla vigilanza e controllo ambientale in sede<br />

locale. La legge n. 61/1994 istituì inoltre l’ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione <strong>del</strong>l’Ambiente), poi denominata APAT<br />

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IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 34<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

(Agenzia per la Protezione <strong>del</strong>l’Ambiente e per i servizi Tecnici) ed attualmente ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca<br />

Ambientale) con l’incarico di indirizzo e di coordinamento <strong>del</strong>le Agenzie regionali e <strong>del</strong>le Agenzie <strong>del</strong>le Province autonome.<br />

Esistono poi in ogni provincia i Dipartimenti provinciali <strong>del</strong>le ARPA.<br />

Per quanto riguarda la bonifica <strong>del</strong>le coperture in cemento <strong>amianto</strong> l’ARPA non ha nessun ruolo, per cui occorre considerare<br />

come Ente di riferimento unicamente l’Azienda Sanitaria Locale (ASL), competente per territorio, in particolare il Servizio Prevenzione<br />

e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, che rappresenta appunto l’Organo di controllo e vigilanza per il <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, oltre<br />

che per la sicurezza sul lavoro.<br />

Valutazione <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> e programma di controllo<br />

Ai sensi <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>la Sanità 6 settembre 1994 la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> consiste nel valutare la potenziale<br />

esposizione a fibre di <strong>amianto</strong> <strong>del</strong> personale presente in un edificio.<br />

Per tale scopo occorre effettuare le seguenti due operazioni:<br />

• esaminare le condizioni <strong>del</strong>l’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale, considerando in particolare<br />

il tipo e le condizioni dei materiali, i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado e i fattori che<br />

influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui; inoltre, dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo;<br />

• misurare la concentrazione <strong>del</strong>le fibre di <strong>amianto</strong> aerodisperse all’interno <strong>del</strong>l’edificio (monitoraggio ambientale).<br />

È poi necessario classificare i materiali secondo quanto previsto al punto 2 <strong>del</strong> D.M. 6/9/2009; le eventuali analisi di laboratorio<br />

devono essere effettuate da laboratorio autorizzato e inoltre è opportuno che la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> e la stesura <strong>del</strong>la<br />

relativa Relazione finale vengano effettuate da un coordinatore <strong>amianto</strong>, in possesso di apposito patentino regionale ex legge<br />

n. 257/1992 e D.P.R. 8/8/1994 (come molti enti richiedono).<br />

Preciso altresì che la legge vigente non prevede alcuna prova a strappo, né la compilazione di algoritmi vari.<br />

Ai fini <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, la legislazione non distingue in nessun caso una semplice copertura di edificio residenziale<br />

da quella di un edificio industriale-artigianale, per cui le suddette operazioni non cambiano al variare <strong>del</strong>la tipologia e<br />

<strong>del</strong>la consistenza dei manufatti.<br />

Il suddetto Decreto fissa inoltre una periodicità <strong>del</strong>le operazioni di valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> almeno una volta all’anno per i materiali<br />

friabili e nessuna per le altre tipologie di manufatti contenenti <strong>amianto</strong> per cui, generalmente, nella prassi, si considera tale periodicità<br />

(annuale) per tutte le tipologie di materiali contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Infine, la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> consiste nelle operazioni su elencate, mentre il programma di controllo, se redatto contestualmente<br />

a tale valutazione, oltre ad includere questa prima valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, deve comunque contenere tutte<br />

le procedure e contemplare tutti gli obblighi chiaramente indicati al punto 4a <strong>del</strong> D.M. 6/9/2009.<br />

Trasporto rifiuti <strong>amianto</strong><br />

Fino al 31/12/2001 il cemento <strong>amianto</strong> e il vinyl <strong>amianto</strong> erano classificati come rifiuti speciali non pericolosi per cui l’impresa di<br />

bonifica che ad esempio rimuoveva una copertura in lastre di cemento <strong>amianto</strong> era autorizzata a trasportare il proprio rifiuto (non<br />

quello di altri) alla discarica autorizzata. A partire dal 1° gennaio 2002, in tutta Europa, qualsiasi tipologia di materiale di <strong>amianto</strong> è<br />

classificata come rifiuto pericoloso per cui, in Italia, l’impresa che trasporta rifiuti pericolosi, come quelli di <strong>amianto</strong>, deve essere<br />

iscritta nella categoria 5 ”Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” <strong>del</strong>l’Albo nazionale gestori ambientali.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 256 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong>l’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato con decreto legislativo 8 novembre<br />

2006, n. 284 e con decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4), chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,<br />

smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza <strong>del</strong>la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:<br />

a) con la pena <strong>del</strong>l’arresto da tre (3) mesi a un (1) anno o con l’ammenda da duemilaseicento (2.600,00) euro a ventiseimila<br />

(26.000,00) euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;<br />

b) con la pena <strong>del</strong>l’arresto da sei (6) mesi a due (2) anni e con l’ammenda da duemilaseicento (2.600,00) euro a ventiseimila<br />

(26.000,00) euro se si tratta di rifiuti pericolosi.<br />

Inoltre, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 212, punto 8 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong>l’ambiente, non è richiesta l’iscrizione nella categoria 5 ai produttori iniziali<br />

di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che<br />

effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta (30) chilogrammi o trenta (30) litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione<br />

che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria <strong>del</strong>l’organizzazione <strong>del</strong>l’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.<br />

Dette imprese non sono tenute alla prestazione <strong>del</strong>le garanzie finanziarie e sono iscritte in un’apposita sezione <strong>del</strong>l’Albo in<br />

base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale <strong>del</strong>l’Albo territorialmente competente che rilascia<br />

il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.<br />

Infine si fa presente che, in conseguenza <strong>del</strong>le ultime disposizione di legge (D.M. 17/12/2009 e D.M. 15/2/2010), i trasportatori di<br />

rifiuti pericolosi sono tenuti a iscriversi al SISTRI, Sistema di controllo <strong>del</strong>la tracciabilità dei rifiuti.<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Sanzioni mancata iscrizione Albo gestori ambientali categoria 10<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 262 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come aggiornato con il decreto legislativo<br />

3 agosto 2009, n. 106), il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a<br />

6.400 euro per violazioni riguardanti l’obbligo di effettuazione dei lavori di demolizione o di rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> solo da parte<br />

<strong>del</strong>le imprese di bonifica da <strong>amianto</strong> iscritte all’Albo gestori ambientali, nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Registro di carico e scarico e distacco lavoratori<br />

Ai sensi <strong>del</strong> comma 3 <strong>del</strong> Testo unico Ambientale o Codice <strong>del</strong>l’Ambiente (decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia<br />

ambientale”, aggiornato con decreto legislativo n. 4 <strong>del</strong> 16 gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative <strong>del</strong> decreto<br />

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”) i registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni<br />

impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede <strong>del</strong>le imprese che effettuano<br />

attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari.<br />

Pertanto, con riferimento alle attività di rimozione e smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>, il registro di carico e scarico deve essere tenuto<br />

sempre presso il cantiere. Nei casi di cantieri contemporanei è necessario tenere un registro per ogni singolo cantiere. Al termine<br />

dei lavori nei cantieri, i registri possono essere tenuti presso la sede legale <strong>del</strong>la ditta.<br />

Inoltre, con riferimento alla seconda parte <strong>del</strong> quesito, Le faccio presente che Lei fa riferimento all’articolo 30 “Distacco” <strong>del</strong> decreto<br />

legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione <strong>del</strong>le <strong>del</strong>eghe in materia di occupazione e mercato <strong>del</strong> lavoro, di cui alla<br />

legge 14 febbraio 2003, n. 30” (nota come Legge Biagi).<br />

In base al comma 1 di questo decreto legislativo «L’ipotesi <strong>del</strong> distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un<br />

proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata<br />

attività lavorativa».<br />

Nella fattispecie, l’ipotesi di distacco potrebbe essere compatibile con i requisiti <strong>del</strong>l’impresa di bonifica iscritta all’Albo Gestori<br />

Ambientali nella categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>”, in quanto il lavoratore è in possesso <strong>del</strong> patentino regionale<br />

di addetto alle attività di bonifica e smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

Però, a mio avviso, il distacco non è consentito dal Comitato nazionale <strong>del</strong>l´Albo nazionale gestori ambientali perché, prendendo<br />

in considerazione per analogia l’iscrizione nella categoria 9 “Bonifica di siti”, con la circolare n. 1650 <strong>del</strong> 28/10/2005, il suddetto<br />

Comitato ha precisato che «le previste unità di personale debbono essere legate all´impresa da rapporto di lavoro dipendente<br />

nelle forme previste dalla vigente normativa».<br />

Infine, con l’introduzione <strong>del</strong> SISTRI, Sistema di controllo <strong>del</strong>la tracciabilità dei rifiuti, è facilitata la compilazione informatica degli<br />

adempimenti ambientali.<br />

Obbligo ricerca <strong>amianto</strong> dappertutto in caso di demolizione totale di edificio<br />

Prima di un intervento di demolizione totale di una qualsiasi costruzione deve essere effettuata una ricerca completa (anche entro<br />

terra e sottotraccia) e non solo a vista dei materiali a potenziale contenuto d’<strong>amianto</strong>, ai sensi <strong>del</strong> comma 1 <strong>del</strong>l’articolo 248 <strong>del</strong><br />

Testo unico Sicurezza, (D.Lgs. n. 81/2008 - D.Lgs. n. 106/2009) «Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione,<br />

il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la<br />

presenza di materiali a potenziale contenuto d’<strong>amianto</strong>»; inoltre, il D.Lgs. n. 81/2008 vige in Italia dal 15 maggio 2008 però il<br />

suddetto obbligo è stato introdotto a partire dal 26 settembre 2006 dal D.Lgs. n. 257/2006, in recepimento <strong>del</strong>la Direttiva europea<br />

n. 18/2003, abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 81/2008.<br />

Attestazione SOA e lavori di bonifica <strong>amianto</strong><br />

L’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici rappresenta la ”dimostrazione <strong>del</strong>la esistenza dei requisiti di capacità<br />

tecnica, finanziaria e gestionale” che una impresa deve possedere per ottenere l’affidamento di lavori pubblici. A partire<br />

dal 1° gennaio 2002 tutte le imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici di importo superiore a euro 150.000 devono<br />

possedere l’Attestazione di Qualificazione SOA (ex articolo 1 <strong>del</strong> D.P.R. n. 34/2000 “Regolamento per l’istituzione di un sistema<br />

di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 2, <strong>del</strong>la legge 11 febbraio 1994,<br />

n. 109” e sue modifiche e integrazioni).<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 28 <strong>del</strong> suddetto D.P.R., i requisiti di ordine tecnico-organizzativo che devono possedere le imprese per poter<br />

eseguire lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000 sono:<br />

• importo dei lavori eseguiti, nel quinquennio antecedente la gara, non inferiore all’importo <strong>del</strong> contratto da stipulare;<br />

• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% <strong>del</strong>l’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio<br />

antecedente la data di pubblicazione <strong>del</strong> bando;<br />

• adeguata attrezzatura tecnica.<br />

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IL SOLE 24 ORE 36<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Per i lavori di bonifica <strong>amianto</strong>, pubblico o privato, di qualsiasi importo, è necessaria l’iscrizione alla categoria 10 “Bonifica dei beni<br />

contenenti <strong>amianto</strong>”, nella classe corrispondente all’importo dei lavori.<br />

Pertanto, alla luce di quanto sopra, è possibile asserire che:<br />

• per lavori pubblici di bonifica <strong>amianto</strong> fino a euro 150.000 è necessaria l’iscrizione alla categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti<br />

<strong>amianto</strong>” e i suddetti requisiti previsti all’articolo 28 <strong>del</strong> D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.;<br />

• per lavori pubblici di bonifica <strong>amianto</strong> oltre euro 150.000 è necessaria sia l’iscrizione alla categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti<br />

<strong>amianto</strong>”, nella classe corrispondente all’importo lavori, sia l’attestazione SOA nella categoria OG12 “Opere ed impianti di bonifica<br />

e protezione ambientale” e con classifica adeguata all’importo dei lavori (dalla I a alla VIII, vale a dire da fino a euro 258.228,00<br />

a oltre euro 15.493.707,00).<br />

Obbligo di notifica<br />

Quando si parla di notifica, specialmente per un’impresa di bonifica <strong>amianto</strong>, occorre precisare il contesto a cui essa è riferita.<br />

Infatti, il Testo unico Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 - D.Lgs. n. 106/2009), disciplina due tipologie di notifica:<br />

• la notifica preliminare, di cui all'articolo 99 che il committente o il responsabile dei lavori, prima <strong>del</strong>l'inizio dei lavori, è tenuto a<br />

trasmettere all'ASL e alla Direzione provinciale <strong>del</strong> lavoro territorialmente competenti, per tutti i cantieri soggetti all'obbligo di notifica,<br />

a prescindere dalle attività di bonifica <strong>del</strong>l'<strong>amianto</strong>;<br />

• la notifica di cui all’articolo 250 che va trasmessa all’ASL competente per territorio da parte <strong>del</strong> datore di lavoro nel caso di attività<br />

nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o da materiali contenenti<br />

<strong>amianto</strong> e che comunque è compresa nel Piano di lavoro di cui all’articolo 256.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 99, il committente o il responsabile dei lavori, prima <strong>del</strong>l'inizio dei lavori, deve trasmettere all’azienda unità<br />

sanitaria locale e alla direzione provinciale <strong>del</strong> lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente<br />

all’Allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:<br />

• cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;<br />

• cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nel caso precedente in conseguenza di varianti sopravvenute<br />

in corso d'opera (per esempio inizialmente era prevista un’unica impresa e poi due);<br />

• cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore (vale a dire pari o superiore) a 200 (duecento)<br />

uomini-giorno.<br />

Ciò premesso:<br />

• per un cantiere con sola rimozione di manufatti contenenti <strong>amianto</strong> che impiega più di 200 uomini al giorno è SEMPRE necessario<br />

inoltrare la notifica preliminare;<br />

• per un cantiere con sola rimozione di manufatti contenenti <strong>amianto</strong> che impiega meno di 200 uomini al giorno NON è necessario<br />

inoltrare la notifica preliminare sempre che nello stesso cantiere lavori dall’inizio alla fine un’unica impresa (basta che nello stesso<br />

cantiere intervenga anche un lavoratore autonomo, per esempio un idraulico o un elettricista, anche dopo diverso tempo, cioè con<br />

presenza non contemporanea con l’impresa iniziale, per far scattare l’obbligo di presentazione <strong>del</strong>la notifica preliminare);<br />

• un cantiere con rimozione di manufatti contenenti <strong>amianto</strong> e successiva posa di nuova copertura che impiega più di 200 uomini<br />

al giorno necessita COMUNQUE <strong>del</strong>la notifica preliminare;<br />

• un cantiere con rimozione di manufatti contenenti <strong>amianto</strong> e successiva posa di nuova copertura che impiega meno di 200 uomini al<br />

giorno necessita <strong>del</strong>la notifica preliminare SOLO se sono presenti più imprese anche non contemporaneamente (per esempio nel caso<br />

che la rimozione <strong>del</strong>la lastre di cemento <strong>amianto</strong> venga fatta da un’impresa di bonifica e la messa in opera <strong>del</strong>la nuova copertura da<br />

un’altra impresa); se invece un’unica impresa effettua TUTTE le lavorazioni la notifica preliminare NON è necessaria.<br />

Presentare la notifica preliminare dipende CERTAMENTE anche dal numero di imprese (e aggiungo lavoratori autonomi) presenti su<br />

un cantiere perché, come detto, se vi è la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, è SEMPRE necessaria<br />

la notifica preliminare.<br />

L’obbligo di trasmettere la notifica preliminare all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale <strong>del</strong> lavoro territorialmente<br />

competenti è a carico, come visto, <strong>del</strong> committente o <strong>del</strong> responsabile dei lavori.<br />

Ai sensi <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza di legge, le definizioni sono le seguenti:<br />

• il committente è il soggetto per conto <strong>del</strong> quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti<br />

<strong>del</strong>la sua realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare <strong>del</strong> potere decisionale e di spesa<br />

relativo alla <strong>gestione</strong> <strong>del</strong>l’appalto;<br />

• il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente<br />

decreto; per i lavori pubblici, il responsabile dei lavori è il responsabile <strong>del</strong> procedimento.<br />

Il committente potrebbe coincidere con l’impresa esecutrice (per esempio un’impresa edile che costruisce in proprio un fabbricato).<br />

Infine, faccio presente che, in REGIONE LOMBARDIA, ai sensi <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Direttore Generale Sanità n. 9056 <strong>del</strong> 14 settembre<br />

2009 e <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Direttore Regionale <strong>del</strong> Lavoro n. 117 <strong>del</strong> 23 settembre 2009, la Direzione Generale Sanità e la Direzione<br />

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Regionale <strong>del</strong> Lavoro hanno disposto che, dal 1° gennaio 2010, per i cantieri edili ricadenti nel territorio lombardo per i quali vige<br />

l’obbligo di trasmissione <strong>del</strong>la notifica preliminare di cui all’art. 99 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza, i committenti di opere pubbliche o<br />

private devono inviare la stessa notifica agli organi di vigilanza, tramite SISTEMA INFORMATICO.<br />

A tale scopo, già dal 1° ottobre 2009, sul sito http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ è stato reso disponibile l’applicativo per<br />

l’inserimento on-line dei dati richiesti.<br />

Gli algoritmi <strong>amianto</strong><br />

Quando è necessario risolvere un problema, molto spesso si cerca di elaborare un metodo che, attraverso un certo numero di<br />

passi, porti alla soluzione desiderata. Un metodo di questo genere è detto algoritmo. Si osserva che, però, questo dipende non<br />

solo dal problema ma anche dall’ottica di chi deve risolvere il problema stesso. In altre parole, l’algoritmo, nato per la risoluzione<br />

di un problema, deve avere carattere di generalità al fine di includere tutti i casi particolari che potrebbero presentarsi e, nel contempo,<br />

dovrebbe prescindere dai mezzi specifici successivamente usati per automatizzarne la soluzione.<br />

Anche per la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> sono stati adottati algoritmi da vari organismi nel mondo e, in particolare, da diversi<br />

enti in Italia.<br />

Molto spesso questi algoritmi consentono una valutazione abbastanza approssimativa <strong>del</strong> <strong>del</strong>icato e importante <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>.<br />

In Italia, purtroppo frequentemente, questi algoritmi sono considerati in piena sostituzione <strong>del</strong>la valutazione, nel senso che la<br />

valutazione prevista dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 è, secondo gli organismi che li propongono, effettuata ed effettuabile<br />

soltanto attraverso questi algoritmi.<br />

Questa procedura non è accettabile, non solo perché questi algoritmi non sono affatto previsti dalla legge vigente, ma principalmente<br />

perché presentano un alto grado di soggettività.<br />

Lo scrivente ribadisce quanto già pubblicato su questa rivista anni fa. Spesso si fa un uso non corretto di questi algoritmi [1] :<br />

• la legge italiana non impone l’utilizzo di alcun algoritmo, pertanto non sembra possibile far dipendere l’intera valutazione <strong>del</strong><br />

<strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> da esso e in più renderlo obbligatorio;<br />

• i proprietari e gli amministratori che compilano un algoritmo spesso sono obbligati a effettuare alcuni accertamenti e analisi i<br />

quali, in modo inequivocabile, sono soltanto per esperti;<br />

• i proprietari e gli amministratori che compilano un algoritmo sono spesso obbligati a effettuare alcuni accertamenti di tipo aggressivo<br />

sui materiali contenenti <strong>amianto</strong>, i quali non solo non sono ammessi dalla legge ma, se questi interventi sono assimilabili a campionamenti<br />

di materiali, presuppongono l’uso di dispositivi di protezione <strong>del</strong>le vie respiratorie, che molto spesso non sono indicati né<br />

nell’algoritmo né nelle indicazioni a corredo, nemmeno come raccomandazioni ai proprietari e/o agli amministratori;<br />

• per poter assegnare il voto a ogni fattore previsto in un algoritmo occorre esprimere un giudizio di merito che chi non è competente<br />

in materia non ha gli strumenti per valutare;<br />

• l’utilizzo <strong>del</strong>l’indice di valutazione finale porta a scegliere in modo cogente l’intervento di bonifica, nel senso che tutto dipende<br />

da un numero, modalità inaccettabile;<br />

• la valutazione dipende da uno schema predefinito e non lascia alcuna libertà per un giudizio di merito specifico;<br />

• l’algoritmo può e deve essere solo un supporto ma non può e non deve avere un carattere di decisionalità, sia perché la legge<br />

non lo prevede sia perché ha un suo alto grado di soggettività;<br />

• pertanto esso dovrebbe essere considerato soltanto uno strumento complementare;<br />

• l’algoritmo dovrebbe essere compilato soltanto da una persona esperta che sia stata adeguatamente informata e formata sul<br />

<strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>;<br />

• i risultati ottenuti mediante l’applicazione di diversi algoritmi generalmente non sono tra loro confrontabili sia perché i fattori<br />

utilizzati a base <strong>del</strong> calcolo derivano da stime, sia perché il peso assegnato ai singoli fattori è diverso e dipende dalle esperienze e<br />

dalle valutazioni <strong>del</strong>l’autore <strong>del</strong>l’algoritmo;<br />

• non si potrà mai essere certi che due persone assegnino gli stessi valori ai parametri di uno stesso algoritmo, confermando<br />

ancora che si tratta di un indice influenzato dalla soggettività <strong>del</strong>l’algoritmo;<br />

• ciascun algoritmo è stato elaborato per una valutazione, seppur sommaria, di una determinata situazione e, pertanto, non può<br />

essere “esportato” in altra situazione;<br />

• questi algoritmi differiscono nei metodi di calcolo e nei criteri orientativi per la scelta <strong>del</strong>l’intervento;<br />

• non tutti i fattori veramente influenti ai fini <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> sono considerati; per esempio, considerando una copertura<br />

in cemento <strong>amianto</strong>, ai sensi <strong>del</strong> D.M. 6 settembre 1994, i principali indicatori utili per valutarne lo stato di degrado, in relazione<br />

al potenziale rilascio di fibre, sono:<br />

- la friabilità <strong>del</strong> materiale;<br />

- lo stato <strong>del</strong>la superficie e, in particolare, l’evidenza di affioramenti di fibre;<br />

- la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;<br />

37<br />

IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 38<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

- la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d’acqua, grondaie ecc.;<br />

- la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento; di questi fattori,<br />

molto spesso, gli algoritmi utilizzati, ne prendono in considerazione soltanto alcuni;<br />

• non si capisce perché per la valutazione di qualsiasi <strong>rischio</strong> sono richieste professionalità e competenze specifiche e il <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>,<br />

invece, è sottovalutato al punto tale che si pretende che chiunque possa redigere un algoritmo, che ha una sua soggettività, considerando<br />

oltretutto l’algoritmo stesso come unica modalità di valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, connessa a quel manufatto;<br />

• non è possibile pensare di “risparmiare” facendo effettuare una “autovalutazione” al posto di una vera e propria valutazione <strong>del</strong><br />

<strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, come prevista dalla legge, perché il tutto potrebbe avvenire a discapito <strong>del</strong>la sicurezza e <strong>del</strong>la prevenzione sia <strong>del</strong>le<br />

persone sia <strong>del</strong>l’ambiente.<br />

(1) Per maggiori informazioni si veda, <strong>del</strong>lo stesso Autore, Algoritmi: ancora troppo “soggettivi” per sostituirsi alla valutazione D.M. 6 settembre 1994,inAmbiente<br />

& Sicurezza n. 14/2003, pag. 18, Esposizione <strong>amianto</strong>: valutazione secondo legge preferibile agli algoritmi?, in Ambiente & Sicurezza n. 11/2009, pag. 65.<br />

Istituzione di albi ad hoc<br />

La legge n. 257/1992 e il D.P.R. 8 agosto 1994, entrambi all’art. 10, hanno previsto la predisposizione di specifici corsi di formazione<br />

professionale con rilascio di titoli di abilitazione.<br />

I corsi di formazione sono articolati in relazione al livello professionale <strong>del</strong> personale ai quali sono diretti:<br />

• operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, di smaltimento e di bonifica (cosiddetti operatori <strong>amianto</strong>);<br />

• gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, di smaltimento e di bonifica (cosiddetti coordinatori <strong>amianto</strong>).<br />

In particolare, i corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici,<br />

di impianti, di strutture ecc. coibentati con <strong>amianto</strong> e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di <strong>amianto</strong>.<br />

Questi corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti <strong>del</strong>la direzione <strong>del</strong>le attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri<br />

di scelta dei sistemi di protezione.<br />

I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di 50 ore.<br />

Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte <strong>del</strong>le Regioni o <strong>del</strong>le Province autonome previa verifica finale <strong>del</strong>l’acquisizione<br />

degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> da <strong>amianto</strong> con riferimenti specifici all’attività alla quale<br />

saranno addetti i discenti.<br />

Finora in quasi tutte le regioni non esiste ancora un albo regionale (o provinciale per le province autonome) dei coordinatori <strong>amianto</strong>.<br />

Un esempio positivo è rappresentato, invece, dalla Regione Liguria la quale, con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>la Giunta Regionale, ha istituito l’elenco<br />

nominativo <strong>del</strong>le persone abilitate allo svolgimento <strong>del</strong>le attività di addetto e di dirigente (responsabile di cantiere) <strong>del</strong>le attività di<br />

bonifica da <strong>amianto</strong>.<br />

Questo elenco raccoglie tutti gli abilitati dall’anno 1999, è distinto per provincia ed è aggiornato annualmente e pubblicato sul Bollettino<br />

Ufficiale <strong>del</strong>la Regione Liguria. I dati riportati sono il numero di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita.<br />

Con la pubblicazione <strong>del</strong> successivo elenco è stata aggiunta, a questi dati, l’indicazione dei corsi o dei seminari ai quali la persona ha<br />

partecipato nell’anno precedente. Pertanto, si auspica, che si provveda al più presto sull’intero territorio nazionale.<br />

La sua eventuale istituzione è di semplice realizzazione. Infatti, basterebbe che i singoli Enti che hanno organizzato e organizzano<br />

questi corsi (in genere le ASL o gli enti in collaborazione con le stesse) trasmettessero a un organo centrale regionale l’elenco dei<br />

coordinatori abilitatisi nei diversi anni.<br />

Allo stesso modo potrebbe essere attuato un albo nazionale dei coordinatori <strong>amianto</strong>, così come è stato fatto per l’Albo Nazionale<br />

Gestori Ambientali, che effettuano la bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong> (<strong>del</strong>iberazione 30 marzo 2004, n. 1 [1] , che ha fissato i<br />

«Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>)».<br />

Inoltre, l’albo regionale (o provinciale) dei coordinatori <strong>amianto</strong> potrebbe rivelarsi utile anche in occasione <strong>del</strong>la mappatura e/o <strong>del</strong><br />

censimento <strong>amianto</strong> che deve essere effettuato, in ciascun ambito regionale e <strong>del</strong>le province autonome, in collaborazione anche<br />

con i soggetti previsti dal decreto 18 marzo 2003, n. 101, quali l’ISPRA (già APAT), <strong>del</strong>l’ISS e <strong>del</strong>l’ISPESL, i quali potrebbero essere<br />

coadiuvati in queste attività appunto dai suddetti coordinatori <strong>amianto</strong>.<br />

In particolare, il coordinatore <strong>amianto</strong> potrebbe (e dovrebbe) avere un ruolo primario nella cosiddetta “asbestos survey” (letteralmente:<br />

“indagine <strong>amianto</strong>”) che in Italia non è affatto professionalizzata come invece lo è per esempio negli USA e nel Regno Unito<br />

di Gran Bretagna e Irlanda <strong>del</strong> Nord dove esistono albi e qualifiche specifiche di specialisti consulenti <strong>amianto</strong>.<br />

(1) In Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong> 15 aprile 2004, n. 88.<br />

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Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

In questi Paesi sarebbe inimmaginabile affidare tale compito ad una persona non competente, senza alcuna formazione ad<br />

hoc o addirittura commissionare soltanto ad essa la semplice compilazione di un algoritmo, senza richiedere un’accurata<br />

indagine.<br />

In Italia, invece, molto spesso, per la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> non solo non sono richieste competenze specifiche, ma<br />

frequentemente l’ente richiedente (ASL, Comune) “si accontenta” soltanto <strong>del</strong>la compilazione di un algoritmo legando la<br />

valutazione di un <strong>rischio</strong> così importante come l’<strong>amianto</strong> e azioni conseguenti semplicemente ad un numero, discendente,<br />

il più <strong>del</strong>le volte, da mere indicazioni soggettive.<br />

Il legislatore nazionale, invece, come visto, ha inteso regolamentare la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> in modo molto più<br />

approfondito, disciplinando la classificazione <strong>del</strong> materiale attraverso l’individuazione puntuale e precisa <strong>del</strong> tipo e <strong>del</strong>le<br />

condizioni nonché dei fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado e la diffusione di fibre e<br />

l’esposizione degli individui. Perciò, di fatto, tale valutazione può essere svolta soltanto da una persona competente, come<br />

ad esempio il coordinatore <strong>amianto</strong>, che abbia anche almeno una discreta esperienza.<br />

Egli, essendosi abilitato a seguito <strong>del</strong>la partecipazione ad un completo corso di formazione ed avendo superato una verifica<br />

finale, avrebbe i requisiti per svolgere con competenza molteplici prestazioni, oltre alla elaborazione <strong>del</strong> piano di lavoro ex<br />

art. 256, “Testo unico sicurezza” (in qualità di datore di lavoro oppure unitamente a quest‘ultimo) e al coordinamento <strong>del</strong>le<br />

attività di bonifica e smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>. Infatti egli potrebbe, ad esempio, svolgere i seguenti compiti: accertamento<br />

<strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong>, stesura <strong>del</strong> programma di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti<br />

<strong>amianto</strong>, assunzione <strong>del</strong>la responsabilità <strong>del</strong>la <strong>gestione</strong> degli stessi manufatti (compito che il D.M. 6/9/1994 affida ad una<br />

figura responsabile per la quale lo stesso decreto non ha previsto alcuna formazione), assunzione <strong>del</strong>la responsabilità <strong>del</strong>la<br />

<strong>gestione</strong> <strong>del</strong>la manutenzione dei medesimi manufatti, elaborazione di eventuale piano programmatico di bonifica, attraverso<br />

lo studio <strong>del</strong>le priorità d’intervento.<br />

Authority <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

Per quanto riguarda le problematiche connesse con l’<strong>amianto</strong>, molto spesso in Italia, tra le diverse regioni e anche nello<br />

stesso ambito regionale o provinciale o addirittura cittadino (nel caso <strong>del</strong>le grandi città), ci sono interpretazioni di legge e<br />

comportamenti diversi da territorio a territorio, sia da parte in primis <strong>del</strong>le ASL, che rappresentano l’organo di vigilanza, sia<br />

da parte di enti che a vario titolo sono interessati alle tematiche <strong>amianto</strong> (ARPA, comuni, province, regioni ecc.).<br />

Quindi, spesso il cittadino, le imprese di bonifica, i consulenti sono disorientati per gli input, molto diversi tra loro, che ricevono<br />

da più parti.<br />

È noto che l’ombudsman (termine di origine svedese che, tradotto in italiano, indica la ”persona che fa da tramite”, che<br />

”media”) è una istituzione che da quasi due secoli svolge in nord Europa il ruolo di ”difensore civico”.<br />

L’ombudsman è in genere un organismo collegiale che è preposto alla risoluzione gratuita <strong>del</strong>le controversie tra enti e<br />

cittadini la cui principale caratteristica è l’indipendenza di giudizio.<br />

Data la capillare e pesante diffusione <strong>del</strong> problema <strong>amianto</strong> su tutto il territorio nazionale e le frequenti discordanti interpretazioni<br />

<strong>del</strong>le leggi in materia, da parte dei diversi enti, sarebbe opportuno e auspicabile istituire anche in Italia, come già da<br />

anni è presente negli Stati Uniti, all’interno <strong>del</strong>l’EPA, la figura <strong>del</strong>l’ombudsman <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

Il “mediatore” <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>, evidentemente in possesso di alta e vasta competenza nel settore, da tutti i punti di vista (medico,<br />

chimico, tecnico, operativo, consulenziale ecc.), potrà svolgere le seguenti funzioni:<br />

• ricevere reclami e richieste di informazioni presentate da chiunque;<br />

• fornire assistenza riguardo ai reclami e alle richieste ricevute;<br />

• inoltrare raccomandazioni ai vari soggetti con le proprie autorevoli osservazioni, svolgendo così, di fatto, anche attività di<br />

coordinamento tra le varie realtà territoriali.<br />

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IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 40<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• Rischio <strong>amianto</strong> normativa essenziale di riferimento<br />

• L. 27 marzo 1992, n. 257<br />

Norme relative alla cessazione <strong>del</strong>l’impiego <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

• Circ. Min. Industria 17 febbraio 1993, n. 124976<br />

Mo<strong>del</strong>lo unificato <strong>del</strong>lo schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1e3,<strong>del</strong>la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le<br />

imprese che utilizzano <strong>amianto</strong> nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

• D.P.R. 8 agosto 1994<br />

Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione,<br />

di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica <strong>del</strong>l’ambiente, ai fini <strong>del</strong>la difesa dai pericoli derivanti dall’<strong>amianto</strong>.<br />

• D.M. Sanità 6 settembre 1994<br />

Normative e metodologie tecniche di applicazione <strong>del</strong>l’art. 6, comma 3, <strong>del</strong>l’art. 12, comma 2, <strong>del</strong>la legge 27 marzo 1992, n.<br />

257, relativa alla cessazione <strong>del</strong>l’impiego <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

• D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114<br />

Attuazione <strong>del</strong>la direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione <strong>del</strong>l’inquinamento <strong>del</strong>l’ambiente causato dall’<strong>amianto</strong>.<br />

• D.M. Industria 28 marzo 1995, n. 202<br />

Regolamento recante modalità e termini per la presentazione <strong>del</strong>le <strong>domande</strong> di finanziamento a valere sul fondo speciale per la<br />

riconversione <strong>del</strong>le produzioni di <strong>amianto</strong>, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione<br />

<strong>del</strong>l’impiego <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

• Circ. Min. Sanità 12 aprile 1995, n. 7<br />

Circolare esplicativa <strong>del</strong> D.M. 6 settembre 1994.<br />

• D.M. Sanità 26 ottobre 1995<br />

Normative e metodologie per la valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong>, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti <strong>amianto</strong><br />

presenti nei mezzi rotabili.<br />

• Circ. Min. Sanità 12 aprile 1995, n. 7<br />

Circolare esplicativa <strong>del</strong> D.M. 6 settembre 1994<br />

• D.M. Sanità 14 maggio 1996<br />

Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’<strong>amianto</strong>, previsti dall’art.<br />

5, comma 1, lett. f), <strong>del</strong>la L. n. 257/1992, recante: Norme relative alla cessazione <strong>del</strong>l’impiego <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

• D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22<br />

Attuazione <strong>del</strong>le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi<br />

e sui rifiuti di imballaggio.<br />

(Integrato e modificato dal D.Lgs. 8/11/1997, n. 389)<br />

• D.M. Industria 12 febbraio 1997<br />

Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

• D.P.C.M. 21 marzo 1997<br />

Sostituzione <strong>del</strong> Mo<strong>del</strong>lo Unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall’art. 6 <strong>del</strong>la legge 25/1/1994, n. 70.<br />

• D.M. Industria 26 marzo 1998<br />

Elenco contenente i nomi <strong>del</strong>le imprese e dei materiali sostitutivi <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> che hanno ottenuto l’omologazione.<br />

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• D.M. Sanità 20 agosto 1999<br />

Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Ampliamento <strong>del</strong>le normative e <strong>del</strong>le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo<br />

l’<strong>amianto</strong>, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), <strong>del</strong>la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione <strong>del</strong>l’impiego<br />

<strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

• D.M. Sanità 25 luglio 2001<br />

Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente ”Ampliamento <strong>del</strong>le normative e <strong>del</strong>le metodologie tecniche per gli interventi<br />

di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’<strong>amianto</strong>, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), <strong>del</strong>la legge 27 marzo 1992,<br />

n. 257, recante norme relative alla cessazione <strong>del</strong>l’impiego <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>”.<br />

• D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36<br />

Attuazione <strong>del</strong>la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.<br />

• D.M. Ambiente e tutela <strong>del</strong> territorio 18 marzo 2003, n. 101<br />

Regolamento per la realizzazione di una mappatura <strong>del</strong>le zone <strong>del</strong> territorio nazionale interessate dalla presenza di <strong>amianto</strong>, ai<br />

sensi <strong>del</strong>l’articolo 20 <strong>del</strong>la legge 23 marzo 2001, n. 93.<br />

• D.M. Ambiente e tutela <strong>del</strong> territorio 15 febbraio 2004<br />

Modalità ed importi <strong>del</strong>le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore <strong>del</strong>lo Stato dalle imprese che effettuano le<br />

attività di bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

• Deliberazione Comitato nazionale <strong>del</strong>l’Albo nazionale <strong>del</strong>le imprese che effettuano la <strong>gestione</strong> dei rifiuti<br />

30/3/2004, n. 01/CN/Albo<br />

Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

• Deliberazione Comitato nazionale <strong>del</strong>l’Albo nazionale <strong>del</strong>le imprese che effettuano la <strong>gestione</strong> dei rifiuti 30/<br />

03/2004 n. 02/CN/Albo<br />

Modulistica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

• D.M. Ambiente e tutela <strong>del</strong> territorio 29 luglio 2004, n. 248<br />

Regolamento relativo alla determinazione e disciplina <strong>del</strong>le attività di recupero dei prodotti e beni di <strong>amianto</strong> e contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

• D.M. Lavoro e <strong>del</strong>le politiche sociali 27 ottobre 2004<br />

Attuazione <strong>del</strong>l’articolo 47 <strong>del</strong> decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre<br />

2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’<strong>amianto</strong>.<br />

• Circolare Comitato nazionale <strong>del</strong>l’Albo nazionale <strong>del</strong>le imprese che effettuano la <strong>gestione</strong> dei rifiuti 21 aprile<br />

2004, Prot. n. 2700<br />

Applicazione <strong>del</strong> D.M. 5 febbraio 2004 relativo alle modalità ed importi <strong>del</strong>le garanzie finanziarie che devono essere prestate a<br />

favore <strong>del</strong>lo Stato dalle imprese che effettuano la attività di bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

• Circolare Comitato nazionale <strong>del</strong>l’Albo nazionale <strong>del</strong>le imprese che effettuano la <strong>gestione</strong> dei rifiuti 1° giugno<br />

2004, Prot. n. 3413<br />

Iscrizione nella categoria 10.<br />

• D.M. Salute 14 dicembre 2004<br />

Divieto di installazione di materiali contenenti <strong>amianto</strong> intenzionalmente aggiunto.<br />

• D.M. Ambiente e tutela <strong>del</strong> territorio 3 agosto 2005<br />

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.<br />

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IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 42<br />

GRANDI RISCHI<br />

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152<br />

Amianto - Schede<br />

Norme in materia ambientale (Codice ambiente).<br />

• Deliberazione 10 luglio 2006<br />

Comitato nazionale <strong>del</strong>l’Albo nazionale gestori ambientali.<br />

Disponibilità attrezzature minime per l’iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti<br />

<strong>amianto</strong>.<br />

• D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284<br />

Disposizioni correttive e integrative <strong>del</strong> decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.<br />

• D.M. Salute 12 luglio 2007, n. 155<br />

Regolamento attuativo <strong>del</strong>l’articolo 70, comma 9, <strong>del</strong> decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie<br />

dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.<br />

• D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4<br />

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative <strong>del</strong> decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.<br />

• D.M. Lavoro e Previdenza sociale 12 marzo 2008<br />

Modalità attuative dei commi 20 e 21 <strong>del</strong>l’articolo 1 <strong>del</strong>la legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione<br />

all’<strong>amianto</strong> di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.<br />

Testo unico Sicurezza<br />

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<br />

Attuazione <strong>del</strong>l’articolo 1 <strong>del</strong>la legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>la sicurezza nei luoghi di lavoro.<br />

• Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106<br />

Disposizioni integrative e correttive <strong>del</strong> decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>la sicurezza nei<br />

luoghi di lavoro.<br />

• Circolare Comitato nazionale <strong>del</strong>l’Albo nazionale gestori ambientali n. 2090 <strong>del</strong> 3/11/2009<br />

Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla <strong>del</strong>iberazione Prot. n. 003/CN/ALBO <strong>del</strong><br />

16 luglio 1999<br />

• Circolare Comitato nazionale <strong>del</strong>l’Albo nazionale gestori ambientali n. 2182 <strong>del</strong> 17/11/2009<br />

Requisiti <strong>del</strong> responsabile tecnico per l’iscrizione nella categoria 10<br />

• D.M. Ambiente e tutela <strong>del</strong> territorio e <strong>del</strong> mare 17 dicembre 2009<br />

Istituzione <strong>del</strong> (SISTRI) sistema di controllo <strong>del</strong>la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 189 <strong>del</strong> decreto legislativo n. 152/2006<br />

e <strong>del</strong>l’articolo 14-bis <strong>del</strong> decreto-legge n. 78 <strong>del</strong> 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.<br />

• D.M. Ambiente e tutela <strong>del</strong> territorio e <strong>del</strong> mare 15 febbraio 2010<br />

Integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione <strong>del</strong> sistema di controllo <strong>del</strong>la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo<br />

189 <strong>del</strong> decreto legislativo n. 152/2006 e <strong>del</strong>l’articolo 14-bis <strong>del</strong> decreto-legge n. 78/2009 convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge n. 102/ 2009».<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• Le norme commentate <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza riguardanti il <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong><br />

Sezione I - Disposizioni generali<br />

Attività lavorative (Articolo 246)<br />

Innanzi tutto, le norme <strong>del</strong> D.Lgs. n. 81/2008, come aggiornato con il D.Lgs. n. 106/2009, si applicano «a tutte le rimanenti attività<br />

lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad <strong>amianto</strong>, quali manutenzione, rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o<br />

dei materiali contenenti <strong>amianto</strong>, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica <strong>del</strong>le aree interessate».<br />

Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha precisato che tali norme si applicano a “tutte” le rimanenti attività lavorative<br />

che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad <strong>amianto</strong>, senza esclusione di alcuna di esse, e pertanto non sono<br />

considerate soltanto ad esempio le attività di bonifica e smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> ma qualsiasi attività lavorativa (il Legislatore ha<br />

anche omesso il termine “<strong>rischio</strong>”, presente invece nella precedente versione <strong>del</strong> Testo unico).<br />

I tipi di <strong>amianto</strong> (Articolo 247)<br />

Al fine di garantire la chiarezza <strong>del</strong>la definizione <strong>del</strong>le fibre, il nuovo decreto, confermando quanto già previsto nel D.Lgs. n. 81/<br />

2008, ha definito i tipi di <strong>amianto</strong>, sia in termini mineralogici, sia rispetto al loro numero <strong>del</strong> registro CAS (Chemical Abstract<br />

Service). Infatti, è precisato che con il termine “<strong>amianto</strong>” sono indicati i seguenti silicati fibrosi:<br />

• l’actinolite d’<strong>amianto</strong>, n. 77536-66-4 <strong>del</strong> CAS;<br />

• la grunerite d’<strong>amianto</strong> (amosite) n. 12172-73-5 <strong>del</strong> CAS;<br />

• l’antofillite d’<strong>amianto</strong>, n. 77536-67-5 <strong>del</strong> CAS;<br />

• il crisotilo, n. 12001-29-5 <strong>del</strong> CAS;<br />

• la crocidolite, n. 12001-28-4 <strong>del</strong> CAS;<br />

• la tremolite d’<strong>amianto</strong>, n. 77536-68-6 <strong>del</strong> CAS.<br />

Sezione II - Obblighi <strong>del</strong> datore di lavoro<br />

Accertamento <strong>del</strong>la presenza di <strong>amianto</strong> (Articolo 248)<br />

Nel testo <strong>del</strong> D.Lgs. n. 106/2009 è ripreso l’obbligo, già riportato nel D.Lgs. n. 81/2008 e introdotto dal D.Lgs. n. 257/2006, a<br />

partire dal 26/9/2006, per i datori di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, di adottare qualsiasi<br />

misura necessaria per l’individuazione <strong>del</strong>la presenza di materiali a potenziale contenuto di <strong>amianto</strong>, eventualmente chiedendo<br />

informazioni ai proprietari dei locali.<br />

Se sussiste il minimo dubbio <strong>sulla</strong> presenza di <strong>amianto</strong> in un materiale o in una costruzione, è necessario applicare le disposizioni<br />

previste dalla nuova norma.<br />

È necessario evidenziare che l’obbligo <strong>del</strong>l’accertamento <strong>del</strong>la presenza di <strong>amianto</strong> va nella stessa direzione <strong>del</strong> censimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>,<br />

previsto dalla normativa italiana. Infatti, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 12, D.P.R. 8 agosto 1994, il censimento degli edifici nei quali<br />

sono presenti materiali o prodotti contenenti <strong>amianto</strong> libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli<br />

edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.<br />

La valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> (Articolo 249)<br />

Il D.Lgs. n. 106/2009 ha ribadito che, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 28, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente<br />

dall’<strong>amianto</strong> e dai materiali contenenti <strong>amianto</strong>, al fine di stabilire la natura e il grado <strong>del</strong>l’esposizione e le misure preventive<br />

e protettive da attuare.<br />

Ai sensi <strong>del</strong> nuovo D.Lgs. n. 106/2009 e purché si sia in presenza di esposizioni sporadiche dei lavoratori e di debole intensità e si<br />

possa desumere dalla stessa valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’<strong>amianto</strong> (0,1 fibre per cm 3 ), misurata in<br />

rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, non sia superato nell’aria <strong>del</strong>l’ambiente di lavoro, si può prescindere<br />

dalla notifica dei lavori, dall’obbligo <strong>del</strong> ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong><br />

o dai materiali contenenti <strong>amianto</strong> nel luogo di lavoro e, in ogni caso, al di sotto <strong>del</strong> valore limite, dalla sorveglianza sanitaria dei<br />

lavoratori e dall’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti ad <strong>amianto</strong>, nel caso <strong>del</strong>le seguenti attività:<br />

• manutenzioni di breve durata, non continuative, che interessano unicamente i materiali contenenti <strong>amianto</strong> in matrice non<br />

friabile (come, per esempio, coperture e canne fumarie in cemento <strong>amianto</strong>, pavimenti in vinyl <strong>amianto</strong> ecc.);<br />

• rimozione che non comporti deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di <strong>amianto</strong> sono fermamente legate a una<br />

matrice (quindi, per i manufatti indicati al punto precedente);<br />

• incapsulamento e confinamento di materiali contenenti <strong>amianto</strong> che si trovano in buono stato;<br />

• sorveglianza, controllo <strong>del</strong>l’aria e prelievo di campioni ai fini <strong>del</strong>l’accertamento <strong>del</strong>la presenza di <strong>amianto</strong> in un determinato<br />

materiale.<br />

Il nuovo decreto ha ribadito che, inoltre, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza, istituita presso il Ministero<br />

<strong>del</strong> Lavoro e <strong>del</strong>la Previdenza sociale per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene <strong>del</strong> lavoro, deve provvedere a definire<br />

orientamenti pratici per la determinazione <strong>del</strong>le esposizioni sporadiche e di debole intensità relative alle attività indicate.<br />

Inoltre, il Titolo I, «Principi comuni», <strong>del</strong> nuovo Testo unico Sicurezza, all’art. 29, «Modalità di effettuazione <strong>del</strong>la valutazione dei<br />

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IL SOLE 24 ORE 44<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

rischi», comma 7, precisa che anche i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 50 lavoratori, nelle quali si svolgono attività che<br />

espongono i lavoratori ad <strong>amianto</strong>, non possono effettuare la valutazione dei rischi <strong>sulla</strong> base <strong>del</strong>le procedure standardizzate che<br />

saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza. Questo implica, quindi, che in tutte le<br />

aziende dove è presente l’esposizione ad <strong>amianto</strong> la valutazione deve intendersi ad hoc.<br />

Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore, per le attività su elencate e nel caso che si sia in presenza di esposizioni sporadiche<br />

dei lavoratori e di debole intensità e che si possa desumere dalla stessa valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione<br />

all’<strong>amianto</strong> non sia superato nell’aria <strong>del</strong>l’ambiente di lavoro, ha aggiunto tra gli esoneri l’obbligo <strong>del</strong> ridurre al minimo l’esposizione<br />

dei lavoratori alla polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o dai materiali contenenti <strong>amianto</strong> nel luogo di lavoro e, in ogni caso, al di sotto<br />

<strong>del</strong> valore limite, oltre a quelli già previsti <strong>del</strong>la notifica dei lavori, <strong>del</strong>la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e <strong>del</strong>l’iscrizione dei lavoratori<br />

nel registro degli esposti ad <strong>amianto</strong>.<br />

La notifica preliminare (Articolo 250)<br />

Le norme inerenti alla notifica <strong>del</strong>le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti durante il lavoro alla polvere proveniente<br />

dall’<strong>amianto</strong> o da materiali contenenti <strong>amianto</strong> sono rimaste inalterate.<br />

Pertanto, prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori di «manutenzione, rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o dei materiali contenenti <strong>amianto</strong>, smaltimento e<br />

trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica <strong>del</strong>le aree interessate», il datore è tenuto a presentare una notifica all’organo di<br />

vigilanza (ASL competente per territorio) <strong>del</strong>le risultanze <strong>del</strong>la valutazione, unitamente alle seguenti informazioni:<br />

• le attività svolteeiprocedimenti applicati;<br />

• le varietà e i quantitativi annui di <strong>amianto</strong> utilizzati;<br />

• i prodotti fabbricati;<br />

• il numero di lavoratori addetti;<br />

• le misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati.<br />

La notifica deve anche comprendere almeno una descrizione sintetica:<br />

• <strong>del</strong>l’ubicazione <strong>del</strong> cantiere;<br />

• dei tipi e dei quantitativi di <strong>amianto</strong> manipolati;<br />

• <strong>del</strong>le attività e dei procedimenti applicati;<br />

• <strong>del</strong> numero dei lavoratori interessati;<br />

• <strong>del</strong>la data di inizio dei lavori e <strong>del</strong>la relativa durata;<br />

• <strong>del</strong>le misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’<strong>amianto</strong>.<br />

Il datore di lavoro deve provvedere, inoltre, affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione<br />

oggetto <strong>del</strong>la notifica.<br />

È precisato anche che la notifica deve essere ripresentata ogniqualvolta una modifica <strong>del</strong>le condizioni di lavoro può comportare un<br />

aumento significativo <strong>del</strong>l’esposizione alla polvere prodotta dall’<strong>amianto</strong> o dai materiali contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Misure di prevenzione e di protezione (Articolo 251)<br />

Il nuovo Testo unico Sicurezza prevede che nelle attività svolte la concentrazione nell’aria <strong>del</strong>la polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o dai materiali<br />

contenenti <strong>amianto</strong> nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto <strong>del</strong> valore limite di 0,1 fibre per<br />

centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, adottando in particolare le seguenti misure:<br />

• il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o da materiali contenenti<br />

<strong>amianto</strong> deve essere limitato al numero più basso possibile;<br />

• i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) <strong>del</strong>le vie respiratorie con fattore di protezione<br />

operativo adeguato alla concentrazione di <strong>amianto</strong> nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso<br />

che la stima <strong>del</strong>la concentrazione di <strong>amianto</strong> nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per<br />

il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo <strong>del</strong> su indicato valore limite;<br />

• l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di<br />

riposo deve avvenire adottando adeguate misure per la protezione e la decontaminazione <strong>del</strong> personale incaricato dei lavori;<br />

• per la protezione dei lavoratori addetti a lavorazioni durante le quali si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento<br />

significativo <strong>del</strong>l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o dai materiali contenenti <strong>amianto</strong>, i lavoratori<br />

esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) <strong>del</strong>le vie respiratorie con fattore di protezione operativo<br />

adeguato alla concentrazione di <strong>amianto</strong> nell’aria, come sopra indicato;<br />

• i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di <strong>amianto</strong> o, se ciò non è possibile, da<br />

evitare emissione di polvere di <strong>amianto</strong> nell’aria;<br />

• tutti i locali e le attrezzature per il trattamento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;<br />

• l’<strong>amianto</strong> o i materiali che rilasciano polvere di <strong>amianto</strong> o che contengono <strong>amianto</strong> devono essere stoccati e trasportati in appositi<br />

imballaggi chiusi;<br />

• i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta<br />

un’etichettatura indicante che contengono <strong>amianto</strong>. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente<br />

normativa in materia di rifiuti pericolosi.<br />

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Amianto - Schede<br />

Con il decreto correttivo n. 106/2009, tra le nuove misure, il Legislatore ha sostituito le parole «l’esposizione dei lavoratori alla polvere<br />

proveniente dall’<strong>amianto</strong>…» con «la concentrazione nell’aria <strong>del</strong>la polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong>…», rimarcando quindi che quello<br />

che conta è l’effettiva concentrazione di fibre aerodisperse che come conseguenza comporta l’esposizione dei lavoratori.<br />

Inoltre, ha ridefinito il concetto di protezione. Infatti, nella prima versione <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza il Legislatore riteneva che i lavoratori<br />

esposti dovessero sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) <strong>del</strong>le vie respiratorie con fattore di protezione operativo<br />

adeguato alla concentrazione di <strong>amianto</strong> nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore, in ogni caso, che l’aria filtrata presente<br />

all’interno <strong>del</strong> DPI fosse non superiore a un decimo <strong>del</strong> valore limite di 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata<br />

nel tempo di riferimento di 8 ore, quindi, in pratica, all’interno dei DPI <strong>del</strong>le vie respiratorie, dovesse essere presente una concentrazione<br />

minore o uguale a 0,01 f/cm 3 .<br />

Attualmente, la nuova versione <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza, come aggiornato dal D Lgs. n. 106/2009, prevede che tale protezione<br />

deve garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima <strong>del</strong>la concentrazione di <strong>amianto</strong> nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione<br />

misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia minore o uguale a 0,01 f/cm 3 .<br />

Pertanto, vale la seguente equazione/disequazione:<br />

Valore stimato <strong>del</strong>la concentrazione di <strong>amianto</strong> nell’aria filtrata = concentrazione misurata nell’aria ambiente / fattore di protezione<br />

operativo 0,01 f/cm 3<br />

Il fattore di protezione operativo è definito dal decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>la Sanità 20 agosto 1999, aggiornato dal D.M. 25 luglio 2001.<br />

Misure igieniche (Articolo 252)<br />

Nelle attività svolte, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le seguenti misure igieniche:<br />

• i luoghi in cui si svolgono queste attività devono essere chiaramente <strong>del</strong>imitati e contrassegnati da appositi cartelli, devono essere<br />

accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi devono accedere per il loro lavoro o per la loro funzione e devono essere anche oggetto<br />

<strong>del</strong> divieto di fumare;<br />

• devono essere predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e di bere senza <strong>rischio</strong> di contaminazione da<br />

polvere di <strong>amianto</strong>;<br />

• devono essere messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati DPI;<br />

• questi indumenti di lavoro o protettivi devono restare all’interno <strong>del</strong>l’impresa; possono essere trasportati all’esterno solo per il<br />

lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in<br />

caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le disposizioni vigenti;<br />

• gli indumenti di lavoro o protettivi devono essere riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;<br />

• i lavoratori devono poter disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;<br />

• l’equipaggiamento protettivo deve essere custodito in locali destinati a questo scopo, controllato e pulito dopo ogni utilizzazione;<br />

• devono essere prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.<br />

Controllo <strong>del</strong>l’esposizione (Articolo 253)<br />

È precisato che, per garantire il rispetto <strong>del</strong> valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel<br />

tempo di riferimento di otto ore e in funzione dei risultati <strong>del</strong>la valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro deve effettuare periodicamente<br />

la misurazione <strong>del</strong>la concentrazione di fibre di <strong>amianto</strong> nell’aria <strong>del</strong> luogo di lavoro, aggiungendo, però, rispetto alle<br />

precedenti disposizioni, che questo vale tranne nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità.<br />

Pertanto, da un lato, il Legislatore estende l’obbligo <strong>del</strong>l’uso dei DPI <strong>del</strong>le vie respiratorie anche alle attività con esposizioni sporadiche<br />

e di debole intensità, come indicato all’art. 251, e, d’altro canto, per queste stesse attività il datore di lavoro non è tenuto a<br />

effettuare periodicamente la misurazione <strong>del</strong>la concentrazione di fibre di <strong>amianto</strong> nell’aria <strong>del</strong> luogo, come previsto dall’art. 253,<br />

quindi, in questi casi non si saprà mai se il valore limite è eventualmente ed eccezionalmente superato.<br />

I risultati <strong>del</strong>le misure effettuate devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi.<br />

Inoltre, il campionamento deve essere rappresentativo <strong>del</strong>la concentrazione nell’aria <strong>del</strong>la polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o dai<br />

materiali contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

I campionamenti devono essere effettuati anche previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.<br />

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito <strong>del</strong> servizio di prevenzione<br />

e di protezione. A tal proposito, una idonea qualifica potrebbe essere considerata l’abilitazione di coordinatore <strong>amianto</strong>.<br />

Inoltre, i campioni prelevati devono essere successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>la<br />

Sanità 14 maggio 1996. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per<br />

un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.<br />

Inoltre, il conteggio <strong>del</strong>le fibre di <strong>amianto</strong> deve essere preferibilmente effettuato con la tecnica <strong>del</strong>la microscopia ottica in contrasto<br />

di fase (MOCF), applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale <strong>del</strong>la sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro<br />

metodo che offra risultati equivalenti.<br />

Infine, per la misurazione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> nell’aria, devono essere prese in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza<br />

superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.<br />

Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha precisato che il campionamento deve essere rappresentativo <strong>del</strong>la concentrazione<br />

nell’aria <strong>del</strong>la polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o dai materiali contenenti <strong>amianto</strong> e non tanto <strong>del</strong>l’esposizione personale <strong>del</strong> lavoratore, come<br />

precedentemente riportato e inoltre che i campioni prelevati devono essere successivamente analizzati da parte di laboratori qualificati.<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Valore limite (Articolo 254)<br />

Il valore limite di esposizione per l’<strong>amianto</strong> è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel<br />

tempo di riferimento di otto ore (TWA - Time Weighted Average). I datori di lavoro devono provvedere affinché nessun lavoratore sia<br />

esposto a una concentrazione di <strong>amianto</strong> nell’aria superiore al valore limite.<br />

Quando questo valore limite è superato, il datore di lavoro è tenuto a individuare le cause <strong>del</strong> superamento e ad adottare il più presto<br />

possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.<br />

Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono adottate le adeguate misure per la protezione dei lavoratori interessati.<br />

Per verificare l’efficacia di queste misure, il datore di lavoro deve procedere immediatamente a una nuova determinazione <strong>del</strong>la<br />

concentrazione di fibre di <strong>amianto</strong> nell’aria.<br />

In ogni caso, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 254, è necessario<br />

l’uso di un dispositivo di protezione individuale <strong>del</strong>le vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione<br />

di <strong>amianto</strong> nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore, in ogni caso, che l’aria filtrata presente all’interno <strong>del</strong> DPI sia non superiore<br />

a un decimo <strong>del</strong> valore limite; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da adeguate misure per la protezione e la decontaminazione<br />

<strong>del</strong> personale incaricato dei lavori. Inoltre, sempre nell’ipotesi che l’esposizione non possa essere ridotta con altri mezzi,<br />

il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, deve assicurare i periodi di riposo necessari, in funzione<br />

<strong>del</strong>l’impegno fisico e <strong>del</strong>le condizioni climatiche. Innanzitutto, è opportuno sottolineare che nell’art. 254 è ripetuta la serie di<br />

obblighi già riportati all’art. 251 (DPI <strong>del</strong>le vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato, periodi di riposo e necessità<br />

<strong>del</strong>la decontaminazione).<br />

Inoltre, sembra che ci sia una contraddizione tra quanto previsto all’art. 251, secondo il quale «i lavoratori esposti devono sempre<br />

utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) <strong>del</strong>le vie respiratorie», e quanto riportato all’art. 254, in ottemperanza <strong>del</strong> quale<br />

«Quando il valore limite viene superato, il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per<br />

la protezione dei lavoratori interessati».<br />

Pertanto, per sgomberare il campo da equivoci, il Legislatore avrebbe potuto cogliere l’opportunità di affermare, in modo chiaro e<br />

netto, senza confusioni di sorta, che l’uso dei DPI, in particolare di quelli <strong>del</strong>le vie respiratorie, deve essere previsto sempre, in ogni<br />

caso e non soltanto quando si superi il limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria misurato come media ponderata nel tempo di<br />

riferimento di otto ore perché, per esempio, nel caso di bonifica di coperture in cemento <strong>amianto</strong>, è molto difficile, in condizioni<br />

normali, che si superi questo limite, tuttavia nessuna impresa di bonifica da <strong>amianto</strong> farebbe mai lavorare i propri operatori senza i<br />

DPI <strong>del</strong>le vie respiratorie.<br />

Inoltre, è confermato che l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro<br />

e che l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione <strong>del</strong> personale.<br />

I periodi di riposo necessari devono essere assicurati in funzione <strong>del</strong>l’impegno fisico e <strong>del</strong>le condizioni climatiche, previa consultazione<br />

con i lavoratori o i loro rappresentanti.<br />

Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore, ha semplicemente aggiunto che l’uso <strong>del</strong> su indicato dispositivo di protezione<br />

individuale <strong>del</strong>le vie respiratorie è necessario non solo quando l’esposizione non possa essere ridotta con altri mezzi ma anche per<br />

rispettare il valore limite.<br />

Operazioni lavorative particolari (Articolo 255)<br />

È confermato che, nel caso di determinate operazioni lavorative, nelle quali, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per<br />

limitare la concentrazione di <strong>amianto</strong> nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria,<br />

misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, il datore di lavoro, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 255, è tenuto ad adottare<br />

adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, in particolare:<br />

• deve fornire ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione <strong>del</strong>le vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali; in<br />

particolare, i dispositivi di protezione individuale (DPI) <strong>del</strong>le vie respiratorie devono avere un fattore di protezione operativo adeguato<br />

alla concentrazione di <strong>amianto</strong> nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore, in ogni caso, che l’aria filtrata presente all’interno <strong>del</strong> DPI<br />

sia non superiore a un decimo <strong>del</strong> valore limite. Anche in questo caso è possibile osservare quanto riportato precedentemente a<br />

proposito <strong>del</strong>la ripetizione degli obblighi connessi ai DPI <strong>del</strong>le vie respiratorie e alla confusione sull’obbligo o meno di indossarli perché<br />

sembrerebbe, ancora una volta, che questo uso sia limitato solo al caso in cui sia superato il valore limite <strong>del</strong>la concentrazione di<br />

fibre nell’aria ambiente e non sempre, come, invece, dovrebbe essere e come, di fatto, è attuato dalle imprese di bonifica da <strong>amianto</strong>;<br />

• deve provvedere all’affissione di cartelli per segnalare che è previsto il superamento <strong>del</strong> valore limite di esposizione;<br />

• deve adottare le misure necessarie per impedire la dispersione <strong>del</strong>la polvere al di fuori dei locali o dei luoghi di lavoro;<br />

• deve consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere a queste attività.<br />

Lavori di demolizione o di rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> (Articolo 256)<br />

I lavori di demolizione o di rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo<br />

212 <strong>del</strong> decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.<br />

Come noto, per le imprese di bonifica da <strong>amianto</strong> è stata già resa obbligatoria l’iscrizione all’Albo gestori ambientali (ex rifiuti), nella<br />

categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>. Infatti, dal 15 giugno 2004, in Italia nessuna impresa può eseguire questo tipo<br />

di lavori se non è iscritta in questa categoria <strong>del</strong>l’Albo.<br />

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Amianto - Schede<br />

Prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> ovvero di materiali contenenti <strong>amianto</strong> da edifici, da strutture,<br />

da apparecchi e da impianti, nonché dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro.<br />

Questo piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione<br />

<strong>del</strong>l’ambiente esterno. Il piano, in particolare, deve prevedere:<br />

• la rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o dei materiali contenenti <strong>amianto</strong> prima <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>le tecniche di demolizione, a meno che<br />

tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un <strong>rischio</strong> maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’<strong>amianto</strong> o i materiali<br />

contenenti <strong>amianto</strong> siano lasciati sul posto;<br />

• la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;<br />

• la verifica <strong>del</strong>l’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’<strong>amianto</strong> sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione<br />

<strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>;<br />

• adeguate misure per la protezione e la decontaminazione <strong>del</strong> personale incaricato dei lavori;<br />

• adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;<br />

• l’adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento <strong>del</strong> valore limite di 0,1 fibre/cm 3 <strong>del</strong>le seguenti misure:<br />

• fornire ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione <strong>del</strong>le vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali, esigendone<br />

l’uso durante questi lavori;<br />

• provvedere all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento <strong>del</strong> valore limite di esposizione;<br />

• adottare le misure necessarie per impedire la dispersione <strong>del</strong>la polvere al di fuori dei locali o dei luoghi di lavoro;<br />

• consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere a queste attività;<br />

• la natura dei lavori, data di inizio e la loro durata presumibile;<br />

• il luogo dove i lavori saranno effettuati;<br />

• le tecniche lavorative adottate per la rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>;<br />

• le caratteristiche <strong>del</strong>le attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare.<br />

Copia <strong>del</strong> piano di lavoro deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori. Inoltre, se entro<br />

questo periodo di trenta giorni l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica <strong>del</strong> piano di lavoro e<br />

non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.<br />

L’obbligo <strong>del</strong> preavviso di trenta giorni prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla<br />

data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione anche <strong>del</strong>l’orario di inizio <strong>del</strong>le attività.<br />

La trasmissione <strong>del</strong> piano di lavoro sostituisce gli adempimenti inerenti alla presentazione <strong>del</strong>la notifica.<br />

Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione.<br />

Con il decreto correttivo n. 106/2009, innanzi tutto il Legislatore ha apportato una modifica doverosa nel senso che le imprese abilitate<br />

sono quelle di cui all’articolo 212 <strong>del</strong> decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che riguarda la costituzione, presso il Ministero<br />

<strong>del</strong>l’Ambiente e tutela <strong>del</strong> territorio, <strong>del</strong>l’Albo nazionale gestori ambientali, e non <strong>del</strong>l’articolo 30, comma 4, <strong>del</strong> decreto legislativo<br />

5 febbraio 1997, n. 22, ormai già abrogato dall’articolo 264 <strong>del</strong> decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.<br />

Inoltre, il Legislatore ha aggiunto che nel piano di lavoro deve essere indicata anche la data di inizio dei lavori.<br />

Poi, di fatto, come da noi auspicato su questa rivista [1] , il Legislatore ha effettuato, in un certo qual senso, un piccolo ritorno al passato,<br />

reintroducendo la possibilità <strong>del</strong> rilascio di eventuali prescrizioni al piano di lavoro, da parte <strong>del</strong>l’ASL competente per territorio,<br />

come già era previsto dall’art. 34, decreto legislativo n. 277/1991, abrogato dal D.Lgs. n. 257/2006.<br />

Infatti, questa norma cautelava, in primis, la salute e la sicurezza <strong>del</strong>le persone nonché la protezione <strong>del</strong>l’ambiente e garantiva all’impresa<br />

di bonifica di operare anche in modo adeguato, sotto tutti i punti di vista, perché la stessa impresa, fiduciosa di avere ricevuto<br />

una supervisione da parte <strong>del</strong>l’organo di vigilanza, si sentiva tutelata da un piano di lavoro completo e adeguato.<br />

Invece, a partire dal 26 settembre 2006, da quando è entrato in vigore il decreto legislativo n. 257/2006, e fino al 20 agosto 2009<br />

(data di entrata in vigore <strong>del</strong> nuovo Testo unico Sicurezza) non è stato più così perché l’ASL competente per territorio, ricevuto il<br />

piano di lavoro, lo esaminava e, quand’anche lo trovasse carente, non essendo tenuta a comunicare alcunché all’impresa di bonifica,<br />

non teneva affatto informata questa ultima circa le carenze riscontrate (ovviamente, facevano eccezione quei pochi organi di controllo<br />

e di vigilanza che, constatate le carenze, si assumevano, giustamente, la responsabilità di farlo presente all’impresa prima di<br />

iniziare i lavori di bonifica, per evitare conseguenze inimmaginabili in cantiere).<br />

Quindi, negli ultimi tre anni trascorsi, l’impresa di bonifica redigeva il piano di lavoro, lo trasmetteva all’organo di vigilanza e di controllo<br />

e, ritenendo di aver riportato in esso tutte le necessarie e opportune operazioni di bonifica e di smaltimento nonché di aver<br />

indicato materiali e macchinari adeguati, decorsi i trenta giorni, dava inizio ai lavori di bonifica. Poi, a seguito di un’ispezione da parte<br />

<strong>del</strong>l’ASL competente per territorio, era possibile che però risultasse in difetto per violazioni che la stessa ASL aveva già accertato al<br />

momento <strong>del</strong>l’esame <strong>del</strong> piano di lavoro (quindi, molto probabilmente, prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori di bonifica), pertanto, la stessa<br />

impresa avrebbe potuto subire conseguenze negative, spesso rilevanti (sospensione dei lavori, denuncia alla Procura <strong>del</strong>la Repubblica,<br />

apertura di procedimento penale, pagamento di pesanti sanzioni) che, al contrario, si sarebbero potute evitare con la semplice<br />

richiesta di prescrizioni preventive.<br />

In conclusione, la mancata previsione <strong>del</strong> rilascio di eventuali prescrizioni da parte <strong>del</strong>l’ASL competente per territorio poteva comportare<br />

solo conseguenze negative perché, di fatto, aggravava inutilmente la contrapposizione tra impresa di bonifica e organo di controllo<br />

e di vigilanza, mettendo anche eventualmente a repentaglio la protezione <strong>del</strong>le persone e <strong>del</strong>l’ambiente.<br />

(1) Si veda S. Clarelli, “La protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’<strong>amianto</strong>” in Ambiente & Sicurezza n. 17/2008.<br />

47<br />

IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 48<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Ora finalmente accogliamo con favore che il Legislatore ha rimediato a questo rilevante inconveniente, ancorché in ritardo.<br />

Inoltre, il Legislatore ha finalmente contemplato i casi d’urgenza, come da noi auspicato su questa rivista [2] . Infatti, era inammissibile<br />

che, in situazioni d’emergenza quali, per esempio, rotture di lastre in cemento <strong>amianto</strong> di coperture per eventi atmosferici eccezionali<br />

(grandinate, forti venti ecc.) o di rotture improvvise di tubazioni in cemento <strong>amianto</strong> di un acquedotto o di una fognatura, dovevano<br />

attendersi 30 giorni prima di poter iniziare i lavori di bonifica e/o di manutenzione (fatta eccezione per quei pochi organi di<br />

controllo e di vigilanza che, constatato lo stato d’urgenza, giustamente si assumevano la responsabilità di far iniziare i lavori appena<br />

possibile, senza attendere un inutile termine burocratico).<br />

Infine il Legislatore ha corretto un refuso riguardante il riferimento all’articolo 250 <strong>del</strong> TU e non 50, a proposito degli adempienti<br />

inerenti alla notifica preliminare all’organo di vigilanza competente per territorio.<br />

Informazione dei lavoratori (Articolo 257)<br />

L’art. 36 <strong>del</strong> TU prevede, in ogni caso (quindi, anche per i lavori di bonifica da <strong>amianto</strong>) che il contenuto <strong>del</strong>l’informazione deve essere<br />

facilmente comprensibile per i lavoratori, consentendo loro di acquisire le relative conoscenze nonché, qualora l’informazione riguardi<br />

lavoratori immigrati, che essa avvenga previa verifica <strong>del</strong>la comprensione <strong>del</strong>la lingua utilizzata nel percorso informativo. Questa è una<br />

questione molto sentita da chi, in particolare, è docente nei corsi informazione/formazione laddove è rilevante la partecipazione di<br />

lavoratori stranieri che, molto spesso, presentano rilevanti difficoltà nella comprensione <strong>del</strong>la lingua italiana.<br />

Comunque, è ribadito che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti<br />

esposizione ad <strong>amianto</strong>, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:<br />

• i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o dai materiali che lo contengono;<br />

• le specifiche norme igieniche da osservare, in particolare la necessità di non fumare;<br />

• le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;<br />

• le misure di precauzione particolari da adottare nel ridurre al minimo l’esposizione;<br />

• l’esistenza <strong>del</strong> valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di<br />

otto ore e la necessità <strong>del</strong> monitoraggio ambientale.<br />

Formazione dei lavoratori (Articolo 258)<br />

L’art. 37 <strong>del</strong> TU prevede, in ogni caso (quindi, anche per i lavori di bonifica da <strong>amianto</strong>):<br />

• l’addestramento che deve essere effettuato a cura di persona esperta e sul luogo di lavoro;<br />

• la formazione dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei loro rappresentanti;<br />

• la formazione iniziale dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza, <strong>del</strong>la durata minima di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in<br />

azienda con l’obbligo di verifica <strong>del</strong>l’apprendimento e <strong>del</strong>l’aggiornamento periodico, non inferiore a quattro ore per le aziende da quindici<br />

a cinquanta dipendenti e a otto per quelle con più di cinquanta lavoratori; inoltre, la formazione deve essere facilmente comprensibile<br />

per i lavoratori e, se immigrati, deve essere effettuata previa verifica <strong>del</strong>la comprensione e <strong>del</strong>la lingua utilizzata nel percorso formativo.<br />

Infine, la formazione acquisita deve essere registrata nel libretto formativo <strong>del</strong> cittadino, ex art. 2, comma 1, decreto legislativo 10 settembre<br />

2003, n. 276, «Attuazione <strong>del</strong>le <strong>del</strong>eghe in materia di occupazione e mercato <strong>del</strong> lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30».<br />

Comunque, è ribadito che il datore di lavoro deve assicurare che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti<br />

<strong>amianto</strong> ricevano una formazione sufficiente e adeguata, a intervalli regolari.<br />

Inoltre, il contenuto <strong>del</strong>la formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze<br />

e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:<br />

• le proprietà <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> e i suoi effetti <strong>sulla</strong> salute, incluso l’effetto sinergico <strong>del</strong> tabagismo;<br />

• i tipi di prodotti o di materiali che possono contenere <strong>amianto</strong>;<br />

• le operazioni che possono comportare un’esposizione all’<strong>amianto</strong> e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo questa<br />

esposizione;<br />

• le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;<br />

• la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione <strong>del</strong>le vie respiratorie;<br />

• le procedure di emergenza;<br />

• le procedure di decontaminazione;<br />

• l’eliminazione dei rifiuti;<br />

• la necessità <strong>del</strong>la sorveglianza medica.<br />

Possono essere addetti alla rimozione, allo smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> e alla bonifica <strong>del</strong>le aree interessate i lavoratori che abbiano<br />

frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’art. 10, comma 2, lettera h), legge 27 marzo 1992, n. 257. In Italia, è prevista<br />

l’abilitazione, richiesta dalla legge n. 257/1992, art. 10, lettera h), e dal successivo D.P.R. 8 agosto 1994, art. 10, per gli operatori<br />

addetti alle attività di rimozione, di smaltimento e di bonifica. Questo ultimo provvedimento ha previsto i contenuti minimi e una<br />

durata non inferiore alle 30 ore. Il D.P.R. 8 agosto 1994, sempre all’art. 10, ha previsto anche il corso gestionale per i coordinatori<br />

<strong>amianto</strong> con durata minima di 50 ore.<br />

(2) Si veda la nota 1.<br />

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Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Sorveglianza sanitaria (Articolo 259)<br />

All’art. 259 <strong>del</strong> TU, il Legislatore prevede che i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, di rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o dei materiali<br />

che lo contengono, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, di bonifica <strong>del</strong>le aree interessate, prima di essere adibiti a queste<br />

mansioni, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente, devono essere sottoposti<br />

a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.<br />

Qualora i lavoratori siano stati iscritti, anche una sola volta, nel registro degli esposti, devono essere sottoposti a una visita medica nel<br />

momento <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro. In questa occasione, il medico competente deve fornire le indicazioni relative alle<br />

prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari. Tutto questo, fermo restando<br />

che gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale, in particolare <strong>del</strong> torace,<br />

nonché gli esami <strong>del</strong>la funzione respiratoria.<br />

Sulla base <strong>del</strong>l’evoluzione <strong>del</strong>le conoscenze scientifiche e <strong>del</strong>lo stato di salute <strong>del</strong> lavoratore, il medico competente deve valutare<br />

l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia <strong>del</strong>l’espettorato, l’esame radiografico <strong>del</strong> torace o la tomodensitometria.<br />

Inoltre, ai fini <strong>del</strong>la valutazione di cui al primo periodo il medico competente è tenuto a privilegiare gli esami non invasivi e quelli per<br />

i quali è documentata l’efficacia diagnostica.<br />

Si ribadisce, come già segnalato in occasione <strong>del</strong>l’illustrazione <strong>del</strong>le modifiche e integrazioni apportate dalla precedente versione <strong>del</strong> TU<br />

(D.Lgs. n. 81/2008) che, a partire dal 15 maggio 2008 (entrata in vigore <strong>del</strong> D.Lgs. n. 81/2008), di fatto, all’operatore <strong>amianto</strong> è stato<br />

sottratto il diritto di avere la sorveglianza sanitaria nel momento <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro e anche dopo, per un periodo<br />

successivo, a discrezione <strong>del</strong> medico competente, al contrario di quanto era precedentemente previsto dall’art. 59-quinquiesdecies,<br />

D.Lgs. n. 626/1994 (introdotto dal D.Lgs. n. 257/2006), qualora egli stesso non sia stato mai iscritto nel registro degli esposti, nonostante<br />

sia stato addetto, per diversi anni, alle attività di bonifica e di smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> e, pertanto, almeno potenzialmente esposto.<br />

Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha ritenuto di rettificare il “controllo sanitario” in “sorveglianza sanitaria” e inoltre ha<br />

aggiunto che ai fini <strong>del</strong>la valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è<br />

documentata l’efficacia diagnostica.<br />

Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di <strong>rischio</strong> (Articolo 260)<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 260 <strong>del</strong> nuovo TU, il datore di lavoro deve iscrivere nel registro degli esposti i lavoratori per i quali, nonostante le<br />

misure di contenimento <strong>del</strong>la dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione <strong>del</strong>l’esposizione abbia accertato<br />

che l’esposizione è stata superiore, all’interno <strong>del</strong> DPI, a un decimo <strong>del</strong> valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria e<br />

qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala di lavoratori per cui gli stessi<br />

devono abbandonare immediatamente l’area interessata.<br />

Inoltre, il datore di lavoro, per il tramite <strong>del</strong> medico competente, deve inviare una copia <strong>del</strong> registro agli organi di vigilanza e all’ISPE-<br />

SL. Il TU ha ribadito in modo chiaro che l’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea, poiché deve essere perseguito<br />

l’obiettivo <strong>del</strong>la non permanente condizione di esposizione superiore a quella consentita.<br />

Inoltre, il datore di lavoro, su richiesta, deve fornire, agli organi di vigilanza e all’ISPESL, una copia <strong>del</strong> registro.<br />

In caso di cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve trasmettere all’ISPESL la cartella sanitaria e di <strong>rischio</strong> <strong>del</strong> lavoratore<br />

interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro.<br />

L’ISPESL è tenuto a conservare i documenti sanitari per un periodo di quarant’anni dalla cessazione <strong>del</strong>l’esposizione.<br />

Si osserva che la precisazione introdotta dal Legislatore già con il D.Lgs. n. 81/2008 <strong>sulla</strong> temporaneità <strong>del</strong>l’iscrizione degli operatori<br />

<strong>amianto</strong> nel registro degli esposti rappresentava una novità sia rispetto alle precedenti norme <strong>del</strong> D.Lgs. n. 257/2006, sia rispetto al<br />

contenuto <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>la Salute 12 luglio 2007, n. 155, «Regolamento attuativo <strong>del</strong>l’articolo 70, comma 9, <strong>del</strong> decreto<br />

legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni»<br />

Si ribadisce che, all’opposto, dovrebbe essere un diritto degli operatori <strong>amianto</strong> essere iscritti, sempre e comunque, nel registro degli<br />

esposti, a prescindere dal livello di esposizione, poiché non sempre è possibile accertare in modo deterministico quale sia stata la loro<br />

effettiva esposizione nel corso dei diversi anni.<br />

Inoltre, questa “temporaneità d’iscrizione nel registro degli esposti” contrasta apertamente con la notoria constatazione che l’effetto<br />

neoplastico non ha, teoricamente, valori di soglia (sono proprio i docenti medici che, nei corsi per operatori <strong>amianto</strong>, affermano<br />

spesso che “è sufficiente una fibra per contrarre la patologia”).<br />

Invece, il decreto legislativo n. 81/2008, come aggiornato con il decreto legislativo n. 106/2009 non garantisce pienamente gli operatori<br />

<strong>amianto</strong>, in particolar modo quelli addetti alle operazioni di bonifica da <strong>amianto</strong> compatto che, notoriamente, sono soggetti<br />

a bassi valori di concentrazione di fibre d’<strong>amianto</strong>. Infatti, in base al nuovo TU questi lavoratori non saranno mai iscritti nel registro<br />

degli esposti perché sarà agevole accertare o dichiarare, da parte <strong>del</strong> datore di lavoro, che gli stessi non hanno mai subito un’esposizione<br />

superiore al limite di legge e, quindi, non avranno più nemmeno il diritto alla sorveglianza sanitaria, a discrezione <strong>del</strong> medico<br />

competente, dopo la cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro come invece prevedeva la norma precedente (art. 59-quinquiesdecies D.Lgs.<br />

n. 626/1994, introdotto dal D.Lgs. n. 257/2006).<br />

Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha apportato l’unica integrazione, rispetto alla versione precedente <strong>del</strong> TU che<br />

il datore di lavoro effettua l’invio <strong>del</strong>la copia <strong>del</strong> registro degli esposti agli organi di vigilanza e all’ISPESL per il tramite <strong>del</strong> medico<br />

competente, affidando quindi una precisa incombenza a questo ultimo.<br />

Mesoteliomi (Articolo 261)<br />

È ribadita la necessità <strong>del</strong>la costituzione di un Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) presso l’ISPESL, nei casi accertati di mesotelioma.<br />

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IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 50<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Capo IV - Sanzioni<br />

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (Articolo 262)<br />

In particolare, l’articolo 55 <strong>del</strong> decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come aggiornato con il decreto legislativo 3 agosto 2009,<br />

n. 106 prevede, a proposito <strong>del</strong>le “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”, al comma 2, lettera b) che il datore di lavoro di<br />

aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica<br />

di <strong>amianto</strong> sia punito con l’arresto da quattro a otto mesi (anziché da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro<br />

il datore di lavoro, come in altre aziende) nei seguenti casi:<br />

• quando commette violazioni inerenti all’effettuazione <strong>del</strong>la valutazione dei rischi, non elabora il documento di valutazione dei<br />

rischi, in collaborazione con il responsabile <strong>del</strong> servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi in cui è effettuata<br />

la sorveglianza sanitaria;<br />

• quando non provvede alla nomina <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> servizio di prevenzione e protezione dai rischi;<br />

• quando, pur volendo svolgere direttamente i compiti propri <strong>del</strong> servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso,<br />

nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, commette violazioni relativamente alla frequenza di corsi di formazione,<br />

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.<br />

Si precisa che, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 28 <strong>del</strong> nuovo TU, la valutazione deve riguardare:<br />

• la scelta <strong>del</strong>le attrezzature di lavoro e <strong>del</strong>le sostanze o dei preparati chimici impiegati;<br />

• la sistemazione dei luoghi di lavoro;<br />

• tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,<br />

tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti <strong>del</strong>l’accordo europeo <strong>del</strong>l’8 ottobre 2004 e nel rispetto<br />

<strong>del</strong>le indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater);<br />

• i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;<br />

• i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale<br />

attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.<br />

Il documento di valutazione dei rischi, redatto a conclusione <strong>del</strong>la valutazione, può essere tenuto, nel rispetto <strong>del</strong>le previsioni di cui<br />

all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui<br />

all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione <strong>del</strong> documento medesimo da parte <strong>del</strong> datore di lavoro, nonché, ai soli<br />

fini <strong>del</strong>la prova <strong>del</strong>la data, dalla sottoscrizione <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> servizio di prevenzione e protezione, <strong>del</strong> rappresentante dei<br />

lavoratori per la sicurezza o <strong>del</strong> rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e <strong>del</strong> medico competente, ove nominato.<br />

Il suddetto documento deve contenere:<br />

• una relazione <strong>sulla</strong> valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati<br />

i criteri adottati per la valutazione stessa;<br />

• l’indicazione <strong>del</strong>le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito<br />

<strong>del</strong>la valutazione;<br />

• il programma <strong>del</strong>le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;<br />

• l’individuazione <strong>del</strong>le procedure per l’attuazione <strong>del</strong>le misure da realizzare, nonché dei ruoli <strong>del</strong>l’organizzazione aziendale che<br />

vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;<br />

• l’indicazione <strong>del</strong> nominativo <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> servizio di prevenzione e protezione, <strong>del</strong> rappresentante dei lavoratori per la<br />

sicurezza o di quello territoriale e <strong>del</strong> medico competente che ha partecipato alla valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong>;<br />

• l’individuazione <strong>del</strong>le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità<br />

professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.<br />

La scelta dei criteri di redazione <strong>del</strong> documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e<br />

comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi<br />

aziendali e di prevenzione.<br />

Il contenuto <strong>del</strong> documento di valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme contenute<br />

nell’intero decreto.<br />

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando<br />

il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio <strong>del</strong>la propria attività.<br />

Le sanzioni relative al «datore di lavoro e al dirigenti» <strong>del</strong> nuovo TU sono qui di seguito elencate.<br />

Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per violazioni riguardanti:<br />

• la valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> e dai materiali contenenti <strong>amianto</strong>, al fine di stabilire la<br />

natura e il grado <strong>del</strong>l’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare;<br />

• il rinnovo <strong>del</strong>la suddetta valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo<br />

<strong>del</strong>l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o dai materiali contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per violazioni<br />

riguardanti:<br />

• ogni misura necessaria da prendere ai fini <strong>del</strong>l’individuazione <strong>del</strong>la presenza di materiali a potenziale contenuto d’<strong>amianto</strong>,<br />

prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione;<br />

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Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• la presentazione <strong>del</strong>la notifica all’organo di vigilanza competente per territorio, prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori che possono comportare,<br />

per i lavoratori, il <strong>rischio</strong> di esposizione ad <strong>amianto</strong>, quali manutenzione, rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o dei materiali contenenti<br />

<strong>amianto</strong>, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica <strong>del</strong>le aree interessate;<br />

• il rinnovo <strong>del</strong>la notifica, ogni qualvolta una modifica <strong>del</strong>le condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo <strong>del</strong>l’esposizione<br />

alla polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o da materiali contenenti <strong>amianto</strong>;<br />

• le misure di prevenzione e protezione;<br />

• le misure igieniche;<br />

• la misurazione periodica <strong>del</strong>la concentrazione di fibre di <strong>amianto</strong> nell’aria <strong>del</strong> luogo di lavoro tranne nei casi di esposizioni<br />

sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di<br />

esposizione all’<strong>amianto</strong> non è superato nell’aria <strong>del</strong>l’ambiente di lavoro e il riporto dei risultati <strong>del</strong>le misure nel documento<br />

di valutazione dei rischi;<br />

• valore limite;<br />

• le operazioni lavorative particolari con superamento <strong>del</strong> valore limite;<br />

• l’obbligo di effettuazione dei lavori di demolizione o di rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> solo da parte <strong>del</strong>le imprese di bonifica da <strong>amianto</strong><br />

iscritte all’Albo gestori ambientali, nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>;<br />

• la predisposizione <strong>del</strong> piano di lavoro, prima <strong>del</strong>l’inizio di lavori di demolizione o di rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o di materiali contenenti<br />

<strong>amianto</strong> da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto;<br />

• la previsione <strong>del</strong>le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione <strong>del</strong>l’ambiente<br />

esterno;<br />

• la previsione nel suddetto piano di tutte le informazioni previste;<br />

• l’informazione dei lavoratori;<br />

• la formazione dei lavoratori;<br />

• l’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti quando, nonostante l’assunzione di misure di contenimento <strong>del</strong>la dispersione<br />

di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione <strong>del</strong>l’esposizione si accerta che l’esposizione è stata superiore a quella<br />

prevista di 0,01 f/cm 3 ;<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per violazioni<br />

riguardanti:<br />

• i contenuti <strong>del</strong>la notifica preliminare;<br />

• l’accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto <strong>del</strong>la notifica da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti;<br />

• la trasmissione di una copia <strong>del</strong> piano di lavoro all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori;<br />

• l’accesso al piano di lavoro e alla documentazione allegata da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti.<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per violazioni riguardanti:<br />

• l’effettuazione dei campionamenti previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti;<br />

• la fornitura agli organi di vigilanza e all’ISPESL di copia <strong>del</strong> registro degli esposti;<br />

• in caso di cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro, la trasmissione all’ISPESL <strong>del</strong>la cartella sanitaria e di <strong>rischio</strong> <strong>del</strong> lavoratore interessato,<br />

unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro.<br />

Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha provveduto ad effettuare una sensibile e generalizzata riduzione sia <strong>del</strong>le<br />

sanzioni penali sia di quelle amministrative pecuniarie in qualche caso anche rilevante (riduzione anche <strong>del</strong> 90%!).<br />

Questo andrebbe in direzione opposta a quanto previsto dal testo coordinato <strong>del</strong>le due Direttive europee 2003/18/CE e<br />

83/477/CEE, vale a dire che gli Stati membri devono prevedere l’applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione<br />

<strong>del</strong>la normativa nazionale adottata ai termini <strong>del</strong>la Direttiva stessa e che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate<br />

e dissuasive!<br />

(Allegato I)<br />

Gravi violazioni ai fini <strong>del</strong>l’adozione <strong>del</strong> provvedimento di sospensione <strong>del</strong>l’attività imprenditoriale<br />

Con riferimento al <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>, sono indicate quali gravi violazioni ai fini <strong>del</strong>l’adozione <strong>del</strong> provvedimento di sospensione<br />

<strong>del</strong>l’attività imprenditoriale<br />

• violazioni che espongono al <strong>rischio</strong> d’<strong>amianto</strong>;<br />

• mancata notifica all’organo di vigilanza prima <strong>del</strong>l’inizio dei lavori che possono comportare il <strong>rischio</strong> di esposizione ad <strong>amianto</strong>.<br />

(Allegato XIV)<br />

Contenuti minimi <strong>del</strong> corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori<br />

Nella parte teorica <strong>del</strong> corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e, precisamente, nel<br />

modulo tecnico <strong>del</strong>la durata complessiva di 52 ore, deve essere necessariamente trattato l’argomento: “i rischi connessi alle bonifiche<br />

da <strong>amianto</strong>”.<br />

51<br />

IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 52<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• Le norme <strong>del</strong> codice <strong>del</strong>l’ambiente riguardanti il <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong><br />

(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 - D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)<br />

PARTE QUARTA<br />

Norme in materia di <strong>gestione</strong> dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati<br />

Titolo I - Gestione dei rifiuti - Capo I - Disposizioni generali<br />

Art 177 (1)<br />

(Campo di applicazione)<br />

1. La parte quarta <strong>del</strong> presente decreto disciplina la <strong>gestione</strong> dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione <strong>del</strong>le direttive comunitarie sui<br />

rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui<br />

rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti <strong>amianto</strong>. Sono fatte salve disposizioni<br />

specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta <strong>del</strong> presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie<br />

che disciplinano la <strong>gestione</strong> di determinate categorie di rifiuti.<br />

Art. 193 (1)<br />

(Trasporto dei rifiuti)<br />

2. Sono inoltre di competenza <strong>del</strong>lo Stato: d) la determinazione e la disciplina <strong>del</strong>le attività di recupero dei prodotti di <strong>amianto</strong> e dei beni e dei<br />

prodotti contenenti <strong>amianto</strong>, mediante decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>l’Ambiente e <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong> territorio, di concerto con il Ministro <strong>del</strong>la Salute e<br />

con il Ministro <strong>del</strong>le Attività produttive.<br />

Capo II - Competenze<br />

Art. 195<br />

(Competenze <strong>del</strong>lo Stato)<br />

2. Sono inoltre di competenza <strong>del</strong>lo Stato:<br />

d) la determinazione e la disciplina <strong>del</strong>le attività di recupero dei prodotti di <strong>amianto</strong> e dei beni e dei prodotti contenenti <strong>amianto</strong>, mediante decreto <strong>del</strong><br />

Ministro <strong>del</strong>l’Ambiente e <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong> territorio, di concerto con il Ministro <strong>del</strong>la Salute e con il Ministro <strong>del</strong>le Attività produttive;<br />

Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni<br />

Art. 212<br />

(Albo nazionale gestori ambientali)<br />

5. L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento <strong>del</strong>le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti<br />

pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti<br />

stessi, nonché di <strong>gestione</strong> di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di <strong>gestione</strong> di impianti mobili di smaltimento e di recupero<br />

di rifiuti, nei limiti di cui all’art. 208, comma 9.<br />

Le imprese che effettuano attività di <strong>gestione</strong> di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività<br />

di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong> devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore <strong>del</strong>la regione territorialmente<br />

competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 195, comma 2, lettera h).<br />

Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 21 <strong>del</strong>la legge n. 241 <strong>del</strong> 1990:<br />

b) le imprese che effettuano l’attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti <strong>amianto</strong> devono prestare le garanzie finanziarie a favore <strong>del</strong>la<br />

regione per ogni intervento di bonifica.<br />

(1) Modifiche (integrazioni e abrogazioni) introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.<br />

Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti<br />

Art. 227<br />

(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti <strong>amianto</strong>)<br />

d) Recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti <strong>amianto</strong>: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.<br />

Parte II<br />

Allegato II<br />

Progetti di competenza statale<br />

Impianti per l’estrazione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>, nonché per il trattamento e la trasformazione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> e dei prodotti contenenti <strong>amianto</strong>;<br />

Parte IV - Titolo V<br />

Allegato 5<br />

Concentrazione soglia di contaminazione di <strong>amianto</strong> nel suolo, nel sottosuolo<br />

e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti<br />

Tabella 1<br />

Concentrazione soglia di contaminazione di <strong>amianto</strong> nel suolo e nel sottosuolo<br />

riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare<br />

Colonna A - Siti ad uso verde pubblico privato e residenziale (mg/kg espressi come ss) Amianto: 1.000 (*)<br />

Colonna B - Siti ad uso commerciale e industriale (mg/kg espressi come ss) Amianto: 1.000 (*)<br />

(*) Corrisponde al limite di rilevabilità <strong>del</strong>la tecnica analitica (diffrattometria a raggi X o I.R. - Trasformata di Fourier).<br />

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•<br />

VALORI LIMITE AMIANTO PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA<br />

Maggio 2010<br />

Ambito<br />

Interno edifici - ambienti di vita<br />

(come media di 3 campionamenti)<br />

Ambienti di lavoro<br />

Valore limite di esposizione per qualsiasi fibra di<br />

<strong>amianto</strong> misurato come media ponderata nel<br />

tempo di riferimento di otto ore<br />

Aree circostanti il cantiere di bonifica<br />

Soglia di pre-allarme<br />

Aree circostanti il cantiere di bonifica<br />

Soglia di allarme<br />

Valore<br />

limite<br />

Inquinamento da <strong>amianto</strong><br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Metodo<br />

di analisi<br />

53<br />

Norma di<br />

riferimento<br />

20 fibre/litro Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) D.M. 6/9/1994,<br />

punto 2c<br />

2,0 fibre/litro Microscopia Elettronica in Scansione (SEM)<br />

Esposizione lavoratori<br />

0,1 fibre/centimetro<br />

cubo<br />

Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) TU Sicurezza,<br />

art. 254, comma 1<br />

Monitoraggi ambientali durante le attività di bonifica<br />

Netta tendenza<br />

verso un aumento<br />

<strong>del</strong>la concentrazione<br />

di fibre aerodisperse<br />

Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) D.M. 6/9/1994,<br />

punto 11/1<br />

50 fibre/litro Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) D.M. 6/9/1994,<br />

punto 11/2<br />

Monitoraggio ambientale per la restituibilità degli ambienti alla fine <strong>del</strong>le attività di bonifica<br />

Interno cantiere di bonifica 2,0 fibre/litro Microscopia Elettronica in Scansione (SEM) D.M. 6/9/1994,<br />

punto 6/b<br />

Concentrazione soglia di contaminazione di<br />

<strong>amianto</strong> nel suolo e sottosuolo<br />

Esenzione <strong>amianto</strong> nei materiali sostitutivi ai fini<br />

<strong>del</strong>l’omologazione<br />

Scarichi in atmosfera<br />

Concentrazione di <strong>amianto</strong> negli scarichi emessi<br />

in atmosfera attraverso i condotti di scarico<br />

Effluenti liquidi<br />

Concentrazione limite di materia totale in sospensione<br />

negli effluenti liquidi provenienti dalle<br />

attività industriali e di bonifica<br />

Valore limite per stabilire la pericolosità dei materiali<br />

estratti<br />

Siti contaminati da <strong>amianto</strong><br />

1.000 mg/kg Diffrattometria a Raggi X o FTIR Codice Ambiente<br />

Parte IV<br />

Titolo V<br />

Allegato 5<br />

Tabella 1<br />

Materiali sostitutivi <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

0 Microscopia Elettronica in Scansione (SEM) D.M. 12/2/1997<br />

Emissioni in atmosfera<br />

0,1 mg/m 3<br />

di aria emessa<br />

Gravimetrico D.Lgs. n. 114/1995,<br />

art. 1, comma 1<br />

2,0 fibre/millilitro Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) D.Lgs. n. 114/1995,<br />

Allegato A, II<br />

30 g di materia totale<br />

in sospensione<br />

per m 3 di effluente<br />

liquido<br />

scaricato<br />

Effluenti liquidi<br />

Filtrazione su membrana D.Lgs. n. 114/1995,<br />

art. 2, comma 1<br />

Siti estrattivi di pietre verdi<br />

0,1 Indice di rilascio D.M. 14/5/1996,<br />

Allegato 4<br />

IL SOLE 24 ORE


GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• GLOSSARIO DEI TERMINI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO<br />

A<br />

Albo Nazionale<br />

Gestori Ambientali<br />

Algoritmo <strong>amianto</strong><br />

Amianto<br />

Analisi campioni<br />

massivi<br />

Analisi fibre<br />

aerodisperse<br />

Area di stoccaggio<br />

Asbestosi<br />

Attività<br />

di manutenzione<br />

e custodia<br />

Attrezzature minime<br />

previste per la<br />

categoria 10A<br />

IL SOLE 24 ORE 54<br />

Albo istituito dal D.Lgs. n. 152/2006 e succede all’Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs<br />

22/1997. È costituito presso il Ministero <strong>del</strong>l’Ambiente e <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong> territorio e <strong>del</strong> mare ed è<br />

articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e<br />

provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e <strong>del</strong>le Province autonome<br />

di Trento e Bolzano.<br />

Metodo che, attraverso un certo numero di passi, porta ad una valutazione empirica <strong>del</strong> <strong>rischio</strong><br />

<strong>amianto</strong>. Non è previsto dalla legge nazionale vigente e non può mai rappresentare l’unico elemento<br />

per la valutazione ma solo un semplice supporto, anche perché caratterizzato da forte soggettività.<br />

La valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> deve essere eseguita ai sensi <strong>del</strong> D.M. 6/9/1994 e <strong>del</strong> TU Sicurezza<br />

da una persona esperta e consapevole. Tra i più noti Algoritmi <strong>amianto</strong> si citano: Algoritmo EPA -<br />

Environmental Protection Agency, Algoritmo VERSAR, Enel index modificato, Indice Ferris, Indice tedesco,<br />

Protocollo per la valutazione <strong>del</strong>lo stato di conservazione <strong>del</strong>le coperture in cemento <strong>amianto</strong><br />

<strong>del</strong>la Regione Lombardia, Scheda di rilevamento <strong>del</strong>lo stato di conservazione <strong>del</strong>la copertura <strong>del</strong>la<br />

Regione Emilia Romagna.<br />

I silicati fibrosi di cui all’articolo 247 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza:<br />

• Actinolite d’<strong>amianto</strong>, n. Cas 77536-66-4;<br />

• Grunerite d’<strong>amianto</strong> (Amosite), n. Cas 12172-73-5;<br />

• Antofillite d’<strong>amianto</strong>, n. Cas 77536-67-5;<br />

• Crisotilo, n. Cas 12001-29-5;<br />

• Crocidolite, n. Cas 12001-28-4;<br />

• Tremolite d’<strong>amianto</strong>, n. Cas 77536-68-6.<br />

Determinazione qualitativa e quantitativa <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> in un campione di materiale.<br />

Determinazione qualitativa e quantitativa <strong>del</strong>la concentrazione di fibre di <strong>amianto</strong> presenti in aria.<br />

Area all’interno <strong>del</strong>l’edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei, nella quale devono essere<br />

temporaneamente depositati i rifiuti di <strong>amianto</strong> fino al prelevamento da parte <strong>del</strong>la ditta autorizzata<br />

al trasporto degli stessi rifiuti all’impianto di destinazione. Possono essere utilizzati in<br />

alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in<br />

un’area controllata.<br />

Grave malattia respiratoria che per prima è stata correlata all’inalazione di fibre d’<strong>amianto</strong>, caratterizzata<br />

da fibrosi polmonare a progressivo aggravamento che conduce ad insufficienza respiratoria con complicanze<br />

cardiocircolatorie. Essa consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento <strong>del</strong> tessuto polmonare<br />

con conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue. Si manifesta per esposizioni<br />

medio-alte ed è, quindi, tipicamente una malattia professionale che, attualmente, è sempre più<br />

rara ma che ha provocato il maggior numero di decessi. Si manifesta dopo 10-15 anni dall’esposizione.<br />

Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie:<br />

a) interventi che non comportano contatto diretto con l’<strong>amianto</strong>;<br />

b) interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti <strong>amianto</strong>;<br />

c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Operazioni che comportino un esteso interessamento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> non possono essere consentite,<br />

se non nell’ambito di progetti di bonifica.<br />

Le imprese di bonifica da <strong>amianto</strong>, iscritte nella categoria 10 A <strong>del</strong>l’Albo nazionale gestori ambientali,<br />

devono avere la disponibilità almeno <strong>del</strong>le seguenti attrezzature: Aspiratori con filtri assoluti; Dispositivi<br />

di protezione individuale <strong>del</strong>le vie respiratorie (maschere); Airless (pompe per spruzzare incapsulanti).<br />

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Attrezzature minime<br />

previste per la<br />

categoria 10 B<br />

Big Bag<br />

Campionamento<br />

ed analisi<br />

dei materiali<br />

Campionamento fibre<br />

aerodisperse<br />

Campionamento<br />

personale<br />

Carcinoma<br />

polmonare<br />

CAS<br />

Categoria 5<br />

Categoria 10<br />

Cemento <strong>amianto</strong><br />

Censimento<br />

Certificazione<br />

<strong>del</strong>la restituibilità<br />

di ambienti bonificati<br />

Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Le imprese di bonifica da <strong>amianto</strong>, iscritte nella categoria 10 B <strong>del</strong>l’Albo nazionale gestori ambientali,<br />

devono avere la disponibilità almeno <strong>del</strong>le seguenti attrezzature: Impianti di estrazione ed estrattori<br />

d’aria dotati di filtri assoluti; Unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate; Unità filtrazione<br />

acqua; Aspiratori con filtri assoluti; Dispositivi di protezione individuale <strong>del</strong>le vie respiratorie (maschere);<br />

Airless (pompe per spruzzare incapsulanti); Campionatori d’aria personali e ambientali; Misuratori<br />

di depressione; Generatori di fumo; Unità di riscaldamento acque.<br />

B<br />

Grandi sacchi forniti di maniglie, con capacità di 1.000 litri, in polipropilene telato e trattato con resine<br />

speciali, dotati di involucro interno (liner) impermeabile, muniti di omologazioni ONU necessarie<br />

per lo stoccaggio di merci pericolose.<br />

C<br />

Programma di ispezione da attuare, ai sensi <strong>del</strong> D.M. 6/9/1994, una volta individuate le strutture edilizie<br />

su cui intervenire, prima di procedere al campionamento dei materiali finalizzato alla ricerca <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

Se dall’analisi eseguita si rivela la presenza di <strong>amianto</strong> si procede alla valutazione <strong>del</strong> <strong>rischio</strong>.<br />

Prelevamento di campioni di aria al fine <strong>del</strong>la determinazione <strong>del</strong>le fibre di <strong>amianto</strong> aerodisperse.<br />

Campionamento effettuato, mediante campionatore personale, al fine di rilevare il grado di esposizione<br />

media alle fibre di <strong>amianto</strong> di un operatore durante le attività di bonifica e smaltimento dei<br />

materiali contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

È il tumore maligno più frequente e si verifica anche per esposizioni a basse dosi. Il fumo di sigarette<br />

amplifica notevolmente l’effetto cancerogeno <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> aumentando sensibilmente la probabilità<br />

di contrarre tale malattia (nei fumatori esposti ad <strong>amianto</strong> la probabilità è infatti 90 volte<br />

superiore a quella di non fumatori non esposti). Si manifesta dopo 20-40 anni dall’esposizione.<br />

(Chemical Abstract Service) è un identificativo numerico che individua in maniera univoca un composto<br />

chimico. Esso è costituito da tre sequenze di numeri separati da trattini. Il primo gruppo è<br />

costituito da un numero variabile di cifre, fino a sei, il secondo da due cifre, mentre il terzo ed ultimo<br />

gruppo è costituito da una singola cifra che serve da codice di controllo.<br />

“Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” <strong>del</strong>l’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella quale devono<br />

essere iscritte le imprese che esercitano attività di raccolta e trasporto di rifiuti di <strong>amianto</strong>.<br />

“Bonifica di beni contenenti <strong>amianto</strong>” <strong>del</strong>l’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella quale devono<br />

essere iscritte le imprese che esercitano attività di bonifica <strong>amianto</strong>. È suddivisa nelle sotto categorie<br />

10 A (bonifica dei manufatti compatti) e 10 B (bonifica di qualsiasi tipologia di manufatti).<br />

Impasto di cemento con <strong>amianto</strong> in ragione di circa il 15% in peso. Usualmente il tipo di <strong>amianto</strong> utilizzato<br />

è crisotilo (<strong>amianto</strong> bianco). In passato, fino al 1986, è stato comunque fatto uso anche di crocidolite<br />

(<strong>amianto</strong> blu) o di amosite (<strong>amianto</strong> bruno). Il cemento <strong>amianto</strong> è un materiale compatto, che può<br />

rilasciare fibre se tagliato, abraso, perforato, oppure se deteriorato col tempo o da agenti atmosferici.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>la legge n. 257/1992 si distinguono: Il censimento dei siti interessati da attività di estrazione<br />

<strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>; il censimento <strong>del</strong>le imprese che utilizzano o abbiano utilizzato <strong>amianto</strong> nelle rispettive<br />

attività produttive, nonché <strong>del</strong>le imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica; il<br />

censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti <strong>amianto</strong> libero o in<br />

matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva<br />

e per i blocchi di appartamenti.<br />

Operazioni effettuate da Funzionari <strong>del</strong>l’ASL competente per territorio, dopo la bonifica di materiali<br />

friabili, volte ad assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con sicurezza. I principali<br />

criteri da seguire durante la certificazione sono: assenza di residui di materiali contenenti <strong>amianto</strong><br />

entro l’area bonificata e assenza effettiva di fibre di <strong>amianto</strong> nell’atmosfera compresa nell’area bonificata.<br />

Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione <strong>del</strong>la concentrazione di fibre<br />

aerodisperse sono a cario <strong>del</strong> committente i lavori di bonifica.<br />

55<br />

IL SOLE 24 ORE


Ciclo incapsulante<br />

Classi di iscrizione<br />

nella categoria 5<br />

Classi di iscrizione<br />

nella categoria 10<br />

Codici CER<br />

Collaudo<br />

<strong>del</strong>la depressione<br />

Compatti<br />

Concentrazione soglia<br />

di contaminazione<br />

di <strong>amianto</strong> nel suolo<br />

e sottosuolo<br />

Confinamento<br />

Confinamento<br />

statico<br />

Confinamento<br />

dinamico<br />

Controllo<br />

<strong>del</strong>l’esposizione<br />

Coordinatore <strong>amianto</strong><br />

Dispersione cromatica<br />

IL SOLE 24 ORE 56<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Sequenza di operazioni finalizzate alla realizzazione di un rivestimento incapsulante, comprese le indicazioni<br />

necessarie per la loro corretta esecuzione: preparazione <strong>del</strong> supporto, prodotti da applicare,<br />

modalità di diluizione, di applicazione e di essiccazione, numero <strong>del</strong>le applicazioni necessarie, altre<br />

eventuali indicazioni.<br />

La categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” <strong>del</strong>l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella<br />

quale devono essere iscritte le imprese che esercitano attività di raccolta e trasporto di rifiuti di <strong>amianto</strong>,<br />

è suddivisa nelle seguenti classi in base alle tonnellate annue di rifiuti complessivamente trattati:<br />

Classe A: < 200.000 T; Classe B: 60.000 T. e < 200.000 T; Classe C: 15.000 T. e < 60.000 T.; Classe<br />

D: 6.000 T. e < 15.000 T.; Classe E: 3.000 T. e < 6.000 T.; Classe F: < 3.000 T.<br />

La categoria 10 “Bonifica di beni contenenti <strong>amianto</strong>” <strong>del</strong>l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella<br />

quale devono essere iscritte le imprese che esercitano attività di bonifica <strong>amianto</strong>, è suddivisa nelle<br />

seguenti classi in funzione <strong>del</strong>l’importo dei lavori di bonifica cantierabili: Classe A: oltre euro<br />

7.746.853,49; Classe B: fino a euro 7.746.853,49; Classe C: fino a euro 1.549.370,70; Classe D: fino<br />

a euro 413.165,52; Classe E: fino a euro 51.645,69.<br />

(Catasto o Catalogo Europeo dei Rifiuti) sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie.<br />

I codici sono 839 e sono inseriti all’interno <strong>del</strong>l’“Elenco dei rifiuti” istituito dall’unione Europea con la<br />

Decisione 2000/532/CE.<br />

Prova di collaudo <strong>del</strong>l’efficacia <strong>del</strong> sistema di estrazione <strong>del</strong>l’aria che deve essere eseguita in un cantiere<br />

di bonifica da <strong>amianto</strong> friabile dopo che è stato completato l’allestimento <strong>del</strong> cantiere, compresa<br />

l’installazione <strong>del</strong>l’unità di decontaminazione e prima <strong>del</strong>l’inizio di qualsiasi operazione che comporti<br />

la manomissione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

Materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici<br />

(dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.), come il cemento <strong>amianto</strong> e il vinyl <strong>amianto</strong>.<br />

(D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) Valore pari a 1.000 mg/kg di ss nei siti ad uso verde pubblico privato e<br />

residenziale e nei siti ad uso commerciale e industriale. Corrisponde al limite di rilevabilità <strong>del</strong>la tecnica<br />

analitica: Diffrattometria a raggi X (DRX) oppure Spettrofotometria infrarossa in trasformata di<br />

Fourier (FT-IR).<br />

Metodo di bonifica di materiali contenenti <strong>amianto</strong> consistente nell’installazione di una barriera a<br />

tenuta che separi l’<strong>amianto</strong> dalle aree occupate <strong>del</strong>l’edificio.<br />

Confinamento artificiale con idonei divisori (generalmente con teli di polietilene su intelaiature lignee<br />

o metalliche) ai fini <strong>del</strong>la rimozione dei materiali friabili contenenti <strong>amianto</strong>, per proteggere le zone<br />

adiacenti all’area di lavoro non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti<br />

<strong>amianto</strong>, qualora l’ambiente in cui avviene l’asportazione non sia naturalmente confinato.<br />

Sistema di estrazione <strong>del</strong>l’aria che metta in depressione il cantiere di bonifica dei materiali friabili contenenti<br />

<strong>amianto</strong> rispetto all’esterno. Tale sistema deve garantire un gradiente di pressione tale che,<br />

attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni <strong>del</strong>le barriere di confinamento,<br />

si verifichi un flusso d’aria dall’esterno verso l’interno <strong>del</strong> cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita<br />

di fibre. Nello stesso tempo questo sistema garantisce il rinnovamento <strong>del</strong>l’aria e riduce la concentrazione<br />

<strong>del</strong>le fibre di <strong>amianto</strong> aerodisperse all’interno <strong>del</strong>l’area di lavoro.<br />

Effettuazione periodica, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 254 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza, <strong>del</strong>la misurazione <strong>del</strong>la<br />

concentrazione di fibre di <strong>amianto</strong> nell’aria <strong>del</strong> luogo di lavoro. I risultati <strong>del</strong>le misure sono riportati<br />

nel documento di valutazione dei rischi.<br />

Persona abilitata ex articolo 10, legge n. 257/1992 e articolo 10, D.P.R. 8 agosto 1994, per aver frequentato<br />

e superato corso di formazione, autorizzato dalla Regione o Provincia autonoma, di tipo<br />

gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>,<br />

<strong>del</strong>la durata di cinquanta ore.<br />

D<br />

Tecnica analitica per l’identificazione qualitativa <strong>del</strong>le fibre di <strong>amianto</strong> mediante Microscopia ottica<br />

in contrasto di fase (MOCF).<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010


DPI<br />

DRX<br />

Estrattore<br />

Maggio 2010<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Dispositivi di protezione individuali. Quelli utilizzati dagli operatori <strong>amianto</strong> consistono in: maschere<br />

munite di filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione,<br />

tute intere, munite di cappuccio, di copriscarpe, formate da tessuto atto a non trattenere le<br />

fibre, guanti e calzari antinfortunistici (in caso di bonifica di coperture le calzature devono essere di tipo<br />

idoneo al pedonamento dei tetti) nonché tutti gli altri dispositivi necessari per le lavorazioni specifiche.<br />

Diffrattometria a raggi X, tecnica per la determinazione <strong>del</strong>la concentrazione ponderale di <strong>amianto</strong><br />

nel campione e <strong>del</strong> tipo mineralogico di fibre. Non consente di accertare concentrazioni di <strong>amianto</strong><br />

inferiori all’1% in peso.<br />

E<br />

Apparecchiatura per il mantenimento <strong>del</strong>la depressione nel cantiere di bonifica da <strong>amianto</strong> friabile e<br />

per la filtrazione <strong>del</strong>l’aria.<br />

Eternit Denominazione commerciale <strong>del</strong> cemento <strong>amianto</strong>.<br />

Etichettatura<br />

Simbologia chiaramente leggibile e in<strong>del</strong>ebile di cui devono essere muniti i materiali contenenti<br />

<strong>amianto</strong> imballati.<br />

F/cmc Fibre/centimetro cubo = Fibre/millilitro = 1/1000 Fibre/litro<br />

F/l Fibre/litro = 1000 Fibre/millilitro = 1000 Fibre/centimetro cubo<br />

F/ml Fibre/millilitro = Fibre/centimetro cubo = 1/1000 Fibre/litro<br />

Filtro HEPA<br />

F<br />

Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) fa parte <strong>del</strong>la categoria dei cosiddetti “filtri assoluti”,<br />

aventi una elevata efficienza di filtrazione. In particolare, i filtri HEPA presentano un’efficienza di<br />

filtrazione almeno <strong>del</strong> 99,97%.<br />

Floccato/Fioccato Intonaco contenente <strong>amianto</strong> applicato a spruzzo.<br />

Friabili Materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.<br />

FT-IR<br />

Gestione dei rifiuti<br />

contenenti <strong>amianto</strong><br />

Glove-bag<br />

Spettrofotometria infrarossa in trasformata di Fourier, tecnica analitica per la determinazione <strong>del</strong>la<br />

concentrazione ponderale di <strong>amianto</strong> nel campione e <strong>del</strong> tipo mineralogico di fibre. Non consente di<br />

accertare concentrazioni di <strong>amianto</strong> inferiori all’1% in peso.<br />

G<br />

Operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti contenenti<br />

<strong>amianto</strong>.<br />

Cella di polietilene, dotata di guanti interni per l’effettuazione <strong>del</strong> lavoro, applicabile nel caso di limitati<br />

interventi su tubazioni rivestite in <strong>amianto</strong> per la rimozione di piccole superfici di coibentazione.<br />

HEPA (High Efficiency Particulate Air filter). Vedi Filtro HEPA.<br />

Impianto di discarica<br />

H<br />

I<br />

Area, realizzata a seguito <strong>del</strong>le necessarie autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta, adibita a<br />

smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna<br />

al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte <strong>del</strong> produttore<br />

degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un<br />

anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati<br />

per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di<br />

rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o<br />

lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.<br />

57<br />

IL SOLE 24 ORE


Impianto<br />

di stoccaggio<br />

provvisorio<br />

Incapsulamento<br />

Indice di rilascio per<br />

i rifiuti contenenti<br />

<strong>amianto</strong><br />

Laboratori qualificati<br />

Latenza<br />

Manufatti in cemento<br />

<strong>amianto</strong><br />

Manufatti<br />

in fibrocemento<br />

Mappatura<br />

IL SOLE 24 ORE 58<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Area coperta e <strong>del</strong>imitata, realizzata a seguito <strong>del</strong>le necessarie autorizzazioni, concessioni, pareri e<br />

nulla osta, per il deposito temporaneo di rifiuti di <strong>amianto</strong>, in attesa <strong>del</strong> trasporto all’impianto di destinazione<br />

finale dei rifiuti.<br />

Metodo di bonifica di materiali contenenti <strong>amianto</strong> consistente nel trattamento con prodotti penetranti<br />

o ricoprenti che (a seconda <strong>del</strong> tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di <strong>amianto</strong>,<br />

a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione <strong>sulla</strong> superficie esposta.<br />

È dato da: (percentuale in peso <strong>amianto</strong> x densità assoluta) / (densità apparente x 100). Viene determinato<br />

al fine <strong>del</strong>la definizione <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong>la discarica per lo smaltimento finale e si applica<br />

solo ai rifiuti contenenti <strong>amianto</strong> definiti dai codici CER19 03 06 e 19 03 04.<br />

L<br />

I laboratori abilitati, ai sensi <strong>del</strong> D.M. 14 maggio 1996, ad effettuare analisi qualitative e quantitative<br />

sull’<strong>amianto</strong><br />

Durata <strong>del</strong> tempo in anni tra l’inizio <strong>del</strong>l’esposizione all’<strong>amianto</strong> e il manifestarsi di patologie legate<br />

all’<strong>amianto</strong><br />

M<br />

Manufatti nei quali le fibre di rinforzo sono costituite da <strong>amianto</strong>, con o senza aggiunta di altre fibre.<br />

Nel D.M. 20/8/1999 si indicano con questo termine i manufatti industriali, rispondenti alle norme<br />

UNI EN 492, UNI EN 494 e ISO 8336 di tipo NT realizzati con cemento rinforzato per mezzo di fibre<br />

diverse dall’<strong>amianto</strong> e quindi privi di <strong>amianto</strong>.<br />

Ai sensi <strong>del</strong> D.M. 18 marzo 2003, n. 101, mappatura a cura <strong>del</strong>le Regioni e Province autonome di<br />

Trento e Bolzano. Consta di due fasi: individuazione e <strong>del</strong>imitazione dei siti caratterizzati dalla presenza<br />

di <strong>amianto</strong> nell’ambiente naturale o costruito e selezione di quei siti nei quali è accertata la<br />

presenza di <strong>amianto</strong>, nell’ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi di bonifica<br />

urgenti.<br />

Materiali sostitutivi<br />

Materiali utilizzati in alternativa all’<strong>amianto</strong> nella produzione di manufatti, aventi come primo requisito<br />

quello di essere esenti da <strong>amianto</strong>.<br />

MCA Materiali o manufatti contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Mesotelioma<br />

<strong>del</strong>la pleura<br />

Metodi di bonifica<br />

MOCF<br />

MOLP<br />

Monitoraggio<br />

ambientale<br />

Tumore altamente maligno <strong>del</strong>la membrana di rivestimento <strong>del</strong> polmone (pleura) che è fortemente associato<br />

alla esposizione a fibre di <strong>amianto</strong> anche per basse dosi. In genere, le esposizioni negli ambienti<br />

di vita sono di molto inferiori a quelle professionali, ciò nonostante non sono da sottovalutare perché<br />

l’effetto neoplastico non ha teoricamente valori di soglia. Infatti, nel corso degli anni sono stati accertati<br />

casi riferibili sia ad esposizioni professionali limitate nell’entità e durata, sia ad esposizioni al di fuori <strong>del</strong>l’ambito<br />

professionale (come per esempio per gli abitanti in zone prossime ad insediamenti produttivi,<br />

per i conviventi o per i frequentatori di lavoratori esposti). Si manifesta dopo 20-40 anni dall’esposizione.<br />

I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate<br />

<strong>del</strong>l’edificio, sia nel caso di interventi generali, sono tre: rimozione dei materiali di <strong>amianto</strong>, incapsulamento<br />

e confinamento.<br />

Microscopia ottica a contrasto di Fase, metodo di analisi per la determinazione <strong>del</strong>le fibre aerodisperse<br />

e per rilevare in maniera qualitativa la presenza di fibre in campioni massivi, unitamente alla tecnica<br />

di dispersione cromatica.<br />

Microscopia ottica in luce polarizzata, metodo di analisi per rilevare in maniera qualitativa la presenza<br />

di fibre in campioni massivi.<br />

Rilevazione <strong>del</strong>la concentrazione <strong>del</strong>le fibre di <strong>amianto</strong> aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere<br />

di bonifica al fine di individuare tempestivamente un’eventuale diffusione di fibre di <strong>amianto</strong> nelle<br />

aree incontaminate. Il monitoraggio deve essere eseguito quotidianamente dall’inizio <strong>del</strong>le operazioni<br />

di disturbo <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> fino alle pulizie finali.<br />

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Notifica<br />

Omologazione<br />

Operatore <strong>amianto</strong><br />

Operazioni lavorative<br />

particolari<br />

Piano di lavoro<br />

Piani regionali<br />

<strong>amianto</strong> e <strong>del</strong>le<br />

Province autonome<br />

Pompa airless<br />

Prodotto incapsulante<br />

Programma<br />

di controllo<br />

Prova <strong>del</strong>la tenuta<br />

con fumogeni<br />

Maggio 2010<br />

N<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Notifica che il datore di lavoro è tenuto a presentare, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 250 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza,<br />

all’organo di vigilanza competente per territorio (ASL), prima <strong>del</strong>l’inizio <strong>del</strong>le attività lavorative<br />

che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad <strong>amianto</strong>, quali manutenzione, rimozione<br />

<strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o dei materiali contenenti <strong>amianto</strong>, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,<br />

nonché bonifica <strong>del</strong>le aree interessate.<br />

O<br />

Procedura, prevista dal D.M. 16/2/1997, che definisce criteri e requisiti per i materiali sostitutivi <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

Persona abilitata ex articolo 10, legge n. 257/1992 e articolo, 10 D.P.R. 8 agosto 1994, per aver frequentato<br />

e superato corso di formazione, autorizzato dalla Regione o Provincia autonoma, di tipo<br />

operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>,<br />

<strong>del</strong>la durata di trenta ore.<br />

Operazioni, definite dall’articolo 255 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza, in cui, nonostante l’adozione di misure<br />

tecniche preventive per limitare la concentrazione di <strong>amianto</strong> nell’aria, è prevedibile che questa<br />

superi il valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel<br />

tempo di riferimento di otto ore. In tal caso il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione<br />

dei lavoratori addetti.<br />

P<br />

Documento che, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 256 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza, il datore di lavoro <strong>del</strong>l’impresa di<br />

bonifica da <strong>amianto</strong> deve trasmettere all’ASL competente per territorio almeno 30 giorni prima <strong>del</strong>l’inizio<br />

dei lavori di demolizione o rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o di materiali contenenti <strong>amianto</strong> da edifici,<br />

strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. Esso prevede le misure necessarie per<br />

garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione <strong>del</strong>l’ambiente esterno.<br />

Il Piano di lavoro sostituisce la Notifica prevista dall’articolo 250 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza.<br />

Piani di protezione <strong>del</strong>l’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini <strong>del</strong>la difesa<br />

dai pericoli derivanti dall’<strong>amianto</strong> adottati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di<br />

Bolzano di cui al D.P.R. 8/8/1994.<br />

Apparecchiatura a spruzzo, a bassa pressione, utilizzata per l’applicazione dei prodotti incapsulanti,<br />

al fine di ridurre la liberazione di fibre per l’impatto <strong>del</strong> prodotto.<br />

Materiale che ingloba e/o ricopre le fibre di <strong>amianto</strong> per prevenirne il rilascio. I prodotti incapsulanti<br />

possono essere: penetranti, se penetrano nel materiale legando le fibre di <strong>amianto</strong> tra loro e con la<br />

matrice cementizia e ricoprenti, se formano una spessa membrana <strong>sulla</strong> superficie <strong>del</strong> manufatto.<br />

Programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti <strong>amianto</strong> finalizzato a ridurre al<br />

minimo l’esposizione degli occupanti, dopo aver accertato e valutato la presenza di <strong>amianto</strong> in un<br />

edificio. Esso implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti <strong>amianto</strong>, prevenire il rilascio<br />

e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare<br />

periodicamente le condizioni dei materiali contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

Prova di collaudo <strong>del</strong>l’efficacia dei sistemi di confinamento che deve essere eseguita in un cantiere di<br />

bonifica da <strong>amianto</strong> friabile dopo che è stato completato l’allestimento <strong>del</strong> cantiere, compresa l’installazione<br />

<strong>del</strong>l’unità di decontaminazione e prima <strong>del</strong>l’inizio di qualsiasi operazione che comporti la<br />

manomissione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>.<br />

RCA Rifiuti contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

R<br />

59<br />

IL SOLE 24 ORE


Registro<br />

di esposizione<br />

all’<strong>amianto</strong><br />

Responsabile tecnico<br />

Restauro dei materiali<br />

Rifiuti di <strong>amianto</strong><br />

Rimozione dei<br />

materiali di <strong>amianto</strong><br />

Riutilizzo come<br />

materia prima<br />

Rivestimento<br />

incapsulante<br />

Rivestimento isolante<br />

SEM<br />

SISTRI<br />

IL SOLE 24 ORE 60<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Registro nel quale il datore di lavoro è tenuto ad iscrivere i lavoratori per i quali, nonostante le misure<br />

di contenimento <strong>del</strong>la dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione <strong>del</strong>l’esposizione<br />

è stato accertato che l’esposizione è stata superiore al valore limite di esposizione per<br />

l’<strong>amianto</strong> pari a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di<br />

riferimento di otto ore. Nel Registro è riportata, per ciascuno dei lavoratori, l’attività svolta, oltre all’agente<br />

cancerogeno o mutageno utilizzato, che nella fattispecie è l’<strong>amianto</strong> e al valore <strong>del</strong>l’esposizione<br />

a tale agente. Copia <strong>del</strong> registro è inviata agli organi di vigilanza ed all’ISPESL.<br />

Persona nominata dall’impresa di bonifica <strong>amianto</strong>, iscritta nella categoria 10 “Bonifica di beni contenenti<br />

<strong>amianto</strong>” <strong>del</strong>l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che può essere:Laureato Ingegnere o Architetto<br />

o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, <strong>sulla</strong> base dei relativi ordinamenti<br />

professionali, con esperienza specifica, commisurata alla categoria e classe di iscrizione;Diplomato<br />

Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, <strong>sulla</strong> base dei relativi ordinamenti<br />

professionali, con esperienza specifica, commisurata alla categoria e classe di iscrizione (non<br />

per tutte le classi);<br />

Senza titolo di studio specifico, che abbia seguito e superato corso di formazione specifico, con esperienza<br />

specifica, commisurata alla categoria e classe di iscrizione.<br />

Intervento con il quale l’<strong>amianto</strong> viene lasciato in sede senza effettuare alcun intervento di bonifica<br />

vera e propria, ma limitandosi a riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali <strong>del</strong><br />

danneggiamento. È applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento<br />

di scarsa estensione (inferiori al 10% <strong>del</strong>la superficie di <strong>amianto</strong> presente nell’area interessata).<br />

Materiali di scarto <strong>del</strong>le attività estrattive di <strong>amianto</strong>, i detriti e le scorie <strong>del</strong>le lavorazioni che utilizzano<br />

<strong>amianto</strong>, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi<br />

oggetto contenente <strong>amianto</strong> che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere<br />

fibre di <strong>amianto</strong> nell’ambiente in concentrazioni superiori al valore limite. (Legge n. 257/1992).<br />

Metodo di bonifica consistente nell’eliminazione dei manufatti contenenti <strong>amianto</strong>. È il più diffuso<br />

perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele<br />

per le attività che si svolgono nell’edificio.<br />

Ai sensi <strong>del</strong> D.M. n. 248/2004, attività successiva al trattamento che modifica completamente la<br />

struttura cristallochimica <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> e pertanto esclusa dalla normativa sui rifiuti.<br />

Il risultato di un ciclo incapsulante applicato su manufatti di cemento <strong>amianto</strong>, avente lo scopo di<br />

evitare la dispersione di fibre nell’ambiente.<br />

Materiale contenente <strong>amianto</strong> impiegato per il rivestimento isolante in genere di tubazioni, autoclavi<br />

e così via.<br />

S<br />

Microscopia Elettronica a Scansione, metodo di analisi per la determinazione <strong>del</strong>la concentrazione<br />

<strong>del</strong>le fibre aerodisperse e per rilevare, in maniera qualitativa, la presenza ed il tipo di fibre in campioni<br />

massivi o in maniera quantitativa negli stessi campioni massivi in caso di presenza di <strong>amianto</strong> in percentuale<br />

inferiore all’1% in peso. È la tecnica prescelta dal D.M. 6/9/1994 per la determinazione <strong>del</strong>la<br />

concentrazione di fibre aerodisperse ai fini <strong>del</strong>la certificazione <strong>del</strong>la restituibilità di ambienti bonificati.<br />

Sistema di controllo <strong>del</strong>la tracciabilità dei rifiuti, istituito dal decreto 17 dicembre 2009 <strong>del</strong> Ministero<br />

<strong>del</strong>l’Ambiente e <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong> territorio e <strong>del</strong> mare e corretto con decreto 15 febbraio 2010 <strong>del</strong><br />

Ministero <strong>del</strong>l’Ambiente e <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong> territorio e <strong>del</strong> mare. Le imprese di bonifica da <strong>amianto</strong><br />

devono iscriversi in qualità di produttori-detentori di rifiuti pericolosi.<br />

Siti estrattivi Cave e miniere per la coltivazione di <strong>amianto</strong> o di minerali contaminati da <strong>amianto</strong> (pietre verdi).<br />

Siti industriali<br />

dismessi<br />

Siti, la cui bonifica è disciplinata dal D.M. 14 maggio 1996, consistenti in aree ed edifici industriali in<br />

cui la contaminazione proviene dalla lavorazione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o di prodotti che lo contengono; altre<br />

situazioni in cui l’eventuale inquinamento da <strong>amianto</strong> è determinato dalla presenza di locali adibiti a<br />

stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.<br />

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Soglia di allarme<br />

Soglia di pre-allarme<br />

Sopracopertura<br />

Sorveglianza<br />

sanitaria<br />

SPISAL<br />

SPSAL<br />

Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Nei lavori di bonifica di <strong>amianto</strong> friabile, durante il monitoraggio ambientale in MOCF <strong>del</strong>le fibre aerodisperse,<br />

eseguito quotidianamente dall’inizio <strong>del</strong>le operazioni di disturbo <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> fino alle<br />

pulizie finali, nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine di individuare tempestivamente<br />

un’eventuale diffusione di fibre di <strong>amianto</strong> nelle aree incontaminate, si verifica quando la concentrazione<br />

di fibre aerodisperse supera il valore di 50 fibre/litro.<br />

Nei lavori di bonifica di <strong>amianto</strong> friabile, durante il monitoraggio ambientale in MOCF <strong>del</strong>le fibre aerodisperse,<br />

eseguito quotidianamente dall’inizio <strong>del</strong>le operazioni di disturbo <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> fino alle<br />

pulizie finali, nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine di individuare tempestivamente<br />

un’eventuale diffusione di fibre di <strong>amianto</strong> nelle aree incontaminate, si verifica ogni qual volta i risultati<br />

mostrano una netta tendenza verso un aumento <strong>del</strong>la concentrazione di fibre aerodisperse.<br />

Intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in <strong>amianto</strong>-cemento,<br />

che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico<br />

permanente aggiuntivo.<br />

Protocollo sanitario, da attuare ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 259 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza, ai lavoratori addetti<br />

alle opere di manutenzione, rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o dei materiali contenenti <strong>amianto</strong>, smaltimento<br />

e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica <strong>del</strong>le aree interessate, prima di essere adibiti<br />

allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità<br />

fissata dal medico competente.<br />

Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro <strong>del</strong>l’ASL competente per territorio<br />

a cui deve essere trasmesso il Piano di Lavoro ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 256 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza.<br />

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro <strong>del</strong>l’ASL competente per territorio a cui deve<br />

essere trasmesso il Piano di Lavoro ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 256 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza.<br />

Ai sensi <strong>del</strong> D.M. n. 248/2004, processi che modificano la pericolosità <strong>del</strong>le sostanze contenute nei<br />

rifiuti; un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non<br />

Stabilizzazione<br />

sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione,<br />

possono essere disperse nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo.<br />

Supporto Manufatto in cemento <strong>amianto</strong> idoneo alla bonifica per incapsulamento.<br />

T<br />

TEM Microscopia elettronica in trasmissione, tecnica per l’analisi qualitativa e quantitativa di <strong>amianto</strong>.<br />

Trattamento con<br />

modificazione totale<br />

<strong>del</strong>la struttura<br />

cristallochimica<br />

Trattamenti<br />

TWA<br />

Tyvek<br />

Unità o Area<br />

di decontaminazione<br />

dei materiali (UDM)<br />

Ai sensi <strong>del</strong> D.M. n. 248/2004, processo che annulla la presenza di <strong>amianto</strong>, consentendone il riutilizzo<br />

come materia prima che quindi annulla la pericolosità connessa ai minerali di <strong>amianto</strong> quali: la<br />

modificazione chimica, la modificazione meccanochimica, la litificazione, la vetrificazione, la vetroceramizzazione,<br />

la mitizzazione mirolitica, la produzione di eliaker e la ceramizzazione. I materiali<br />

finali derivanti da tali trattamenti sono destinati al riutilizzo come materia prima qualora rispettino i<br />

requisiti fissati dal decreto n. 248/2004.<br />

Ai sensi <strong>del</strong> D.M. n. 248/2004, processi fisici, termici, chimici o biologici che modificano le caratteristiche<br />

dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare<br />

il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.<br />

(Time Weighted Average) valore limite determinato come media ponderata nel tempo di riferimento<br />

di8ore.<br />

Non tessuto, prodotto esclusivo di Dupont, in polietilene ad alta densità (HDPE), materiale sintetico,<br />

molto forte, difficile da strappare, che può essere facilmente tagliato con le forbici o altri oggetti taglienti,<br />

altamente traspirante, utilizzato per una varietà di applicazioni. In lavori di bonifica <strong>amianto</strong>:<br />

tute con cappuccio e copricalzari a perdere per gli operatori.<br />

U<br />

Sistema per il passaggio dei materiali di <strong>amianto</strong>, di risulta <strong>del</strong>le attività di rimozione, composta da<br />

almeno tre locali: area di lavaggio dei sacchi, locale insaccamento, locale deposito sacchi prima <strong>del</strong>l’allontanamento<br />

dall’area di lavoro.<br />

61<br />

IL SOLE 24 ORE


Unità o Area<br />

di decontaminazione<br />

<strong>del</strong> personale (UDP)<br />

UOPSAL<br />

Valore limite<br />

Valutazione<br />

<strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong><br />

(D.M. 6/9/1994)<br />

Valutazione<br />

<strong>del</strong> <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong><br />

(TU Sicurezza)<br />

Vinyl <strong>amianto</strong><br />

IL SOLE 24 ORE 62<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Sistema per la decontaminazione <strong>del</strong> personale, composto da 4 zone distinte, come qui sotto descritte:<br />

Locale di equipaggiamento (spogliatoio sporco), locale doccia, chiusa d’aria, locale incontaminato<br />

(spogliatoio pulito).<br />

Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro <strong>del</strong>l’ASL competente per territorio a cui<br />

deve essere trasmesso il Piano di Lavoro ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 256 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza.<br />

V<br />

Definito dall’articolo 254 <strong>del</strong> Testo unico Sicurezza, è il valore limite di esposizione all’<strong>amianto</strong> per i<br />

lavoratori adibiti a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare un’esposizione ad<br />

<strong>amianto</strong>, quali manutenzione, rimozione <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> o dei materiali contenenti <strong>amianto</strong>, smaltimento<br />

e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica <strong>del</strong>le aree interessate. Esso è fissato in 0,1<br />

fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto<br />

ore. I datori di lavoro devono provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione<br />

di <strong>amianto</strong> nell’aria superiore a tale valore.<br />

Valutazione <strong>del</strong>la potenziale esposizione a fibre di <strong>amianto</strong> <strong>del</strong> personale presente in un edificio per<br />

la quale si utilizzano due tipi di criteri: l’esame <strong>del</strong>le condizioni <strong>del</strong>l’installazione, al fine di stimare il<br />

pericolo di un rilascio di fibre dal materiale e la misura <strong>del</strong>la concentrazione <strong>del</strong>le fibre di <strong>amianto</strong><br />

aerodisperse all’interno <strong>del</strong>l’edificio (monitoraggio ambientale).<br />

Valutazione a carico <strong>del</strong> datore di lavoro dei rischi nell’aria <strong>del</strong>l’ambiente di lavoro dovuti alla polvere<br />

proveniente dall’<strong>amianto</strong> e dai materiali contenenti <strong>amianto</strong>, al fine di stabilire la natura e il grado<br />

<strong>del</strong>l’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Il datore di lavoro deve effettuare nuovamente<br />

la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento<br />

significativo <strong>del</strong>l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’<strong>amianto</strong> o dai materiali<br />

contenenti <strong>amianto</strong>.<br />

(Da non confondere con il linoleum) prodotto derivante dalla mescola di resine di PVC, di copolimeri,<br />

di leganti inorganici, di pigmenti e di <strong>amianto</strong>. L’impasto era scaldato e, quando la miscela raggiungeva<br />

la temperatura e la plasticità desiderate, era sottoposto a laminazione fino allo spessore richiesto<br />

e successivamente tagliato in piastrelle. I pavimenti in vinyl <strong>amianto</strong> sono realizzati con piastrelle<br />

di dimensioni generalmente di cm 30 30o40 40.<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

● I requisiti <strong>del</strong> coordinatore <strong>del</strong>la sicurezza nei lavori di bonifica da <strong>amianto</strong><br />

Nei cantieri di bonifica <strong>amianto</strong>, generalmente, sussiste la contemporanea presenza dei seguenti tre soggetti:<br />

● impresa di bonifica, rappresentata da Operatori e Coordinatore/i <strong>amianto</strong> abilitati, soggetti a sorveglianza<br />

sanitaria;<br />

● servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (SPSAL) <strong>del</strong>l’ASL competente per territorio, rappresentata<br />

da ispettori che, istituzionalmente, hanno ricevuto una formazione specifica, generalmente sono soggetti<br />

a sorveglianza sanitaria e sono deputati al collaudo preventivo <strong>del</strong> cantiere (solo per la bonifica da<br />

<strong>amianto</strong> friabile), alle ispezioni in corso di bonifica e alle operazioni di restituzione <strong>del</strong>l’ambiente bonificato<br />

(solo per la bonifica da <strong>amianto</strong> friabile);<br />

● Coordinatore <strong>del</strong>la sicurezza ex TU (D.Lgs. n. 81/2008 - D.Lgs. n. 106/2009), il quale, se è in possesso unicamente<br />

dei requisiti di cui al medesimo TU, si trova naturalmente disorientato, non ha consapevolezza piena<br />

<strong>del</strong> lavoro che svolge ed è, di fatto, sprovvisto degli strumenti necessari per lo svolgimento <strong>del</strong> suo <strong>del</strong>icato<br />

compito.<br />

Pertanto, emerge molto spesso, in modo evidente, la notevole carenza e difficoltà <strong>del</strong> Coordinatore <strong>del</strong>la sicurezza, in<br />

possesso unicamente dei contenuti forniti dallo specifico corso di 120 ore, previsto dall’Allegato XIV <strong>del</strong> TU, anche se nel<br />

programma ufficiale è inserito qualche cenno in merito a “I rischi connessi alle bonifiche da <strong>amianto</strong>”.<br />

La norma, però, fornisce la soluzione <strong>del</strong> problema, per consentire che anche il Coordinatore <strong>del</strong>la sicurezza, come gli altri<br />

soggetti interessati a vario titolo all’intervento di bonifica <strong>amianto</strong>, possa svolgere con consapevolezza e serenità il proprio<br />

compito.<br />

La soluzione sta nell’acquisizione dei contenuti specifici che possono assumersi soltanto a seguito <strong>del</strong>l’abilitazione di Coordinatore<br />

<strong>amianto</strong>, conseguita in un corso, di livello gestionale, di almeno 50 ore, previsto dall’articolo 10 <strong>del</strong> D.P.R. 8/8/<br />

1994.<br />

In sostanza, anche se la legge, attualmente vigente, consente al Coordinatore <strong>del</strong>la sicurezza, in possesso soltanto dei<br />

requisiti di cui al TU Sicurezza, di gestire la sicurezza sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione anche nei cantieri<br />

di bonifica da <strong>amianto</strong>, appare improrogabile la necessità di compensare la sua naturale lacuna mediante l’acquisizione<br />

<strong>del</strong>la suddetta abilitazione.<br />

Pertanto, è opportuno, necessario e giustificato che per i lavori di bonifica da <strong>amianto</strong> il Coordinatore <strong>del</strong>la sicurezza abbia<br />

sia i requisiti previsti dal TU Sicurezza sia l’abilitazione di tipo gestionale di cui all’articolo 10 <strong>del</strong> D.P.R. 8/8/1994.<br />

Comunque, l’etica professionale, come è noto, consiglia al professionista di astenersi dall’accettare un incarico per il quale<br />

non ha competenza né consapevolezza specifiche.<br />

Resta aperta la questione circa la sorveglianza interna al cantiere di bonifica (e non soltanto nella cura <strong>del</strong>l’interrelazione<br />

<strong>del</strong> cantiere con l’ambiente esterno) il cui accesso è limitato a chi possiede le abilitazioni e la sorveglianza sanitaria previste<br />

dalla norma; ma se, supponiamo, un Coordinatore <strong>del</strong>la sicurezza, già in possesso dei suddetti due requisiti, abbia anche<br />

la sorveglianza sanitaria, quali ragioni dovrebbero escludere anche un controllo all’interno <strong>del</strong> cantiere di bonifica da<br />

<strong>amianto</strong> durante la decoibentazione, soprattutto sapendo che le difficoltà legate al tipo di lavorazione (DPI particolarmente<br />

limitativi dei movimenti, scarsa visibilità, scivolosità, ecc.) aumentano i rischi generici di qualunque cantiere? Diversamente<br />

come saranno possibili le verifiche ed i riscontri diretti previsto dal TU Sicurezza.<br />

Riepilogando, si auspica che il Coordinatore <strong>del</strong>la sicurezza impegnato in lavori di bonifica da <strong>amianto</strong>, oltre ai requisiti<br />

previsti dal TU Sicurezza, abbia sempre anche i seguenti:<br />

● abilitazione conseguita a seguito di frequenza e superamento <strong>del</strong>la verifica finale di Corso di livello gestionale per Coordinatori<br />

dirigenti le attività di rimozione, smaltimento e bonifica <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong> (Coordinatori <strong>amianto</strong>), con durata non<br />

inferiore alle 50 ore, previsto dall’articolo 10 <strong>del</strong> D.P.R. 8 agosto 1994 (qualora questo Corso fosse differenziato per<br />

addetti alle attività di rimozione e bonifica e per addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di <strong>amianto</strong>, è consigliabile<br />

il Corso per gli addetti alle attività di rimozione e bonifica);<br />

● sorveglianza sanitaria, prevista dalla legge, in caso di accesso (frequente) all’interno <strong>del</strong> cantiere di bonifica oltre al<br />

Corso di 50 ore di cui al D.P.R. 8 agosto 1994.<br />

63<br />

IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 64<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

• LE PUBBLICAZIONI DI ASSOAMIANTO SU GIORNALI E RIVISTE DEL GRUPPO 24 ORE*<br />

* Tutte le pubblicazioni sono state realizzate da Sergio Clarelli<br />

Pavimenti in vinyl <strong>amianto</strong>: alcune proposte operative per manutenzione e bonifica<br />

”Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 7/2010<br />

Amianto: la bonifica <strong>del</strong>le navi tutela passeggeri e lavoratori<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 21/2009<br />

Le norme sul <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> nel nuovo TU sicurezza<br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 847/2009<br />

La tutela dal <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong> tra nuove misure e conferme<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 20/2009<br />

La tutela degli spazzacamini in caso di cemento <strong>amianto</strong> nelle canne fumarie<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 15/2009<br />

Esposizione <strong>amianto</strong>: valutazione secondo legge preferibile agli algoritmi?<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 11/2009<br />

Gestione <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong>: le norme riscritte dal TU sicurezza<br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 824/2008<br />

La protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’<strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 17/2008<br />

Rischio penalizzazione professionalità per le imprese <strong>del</strong> settore “<strong>amianto</strong>”<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 2/2007<br />

Amianto, bonifiche più facili<br />

Il Sole 24 Ore , 13/11/2006<br />

Per la domanda requisiti stringenti<br />

Il Sole 24 Ore, 13/11/2006<br />

Amianto, Responsabile tecnico obbligatorio<br />

Il Sole 24 Ore, 13/11/2006<br />

Sotto controllo l'<strong>amianto</strong> nelle aziende<br />

Il Sole 24 Ore, 25/09/2006<br />

Amianto, nuove regole a tutela dei lavoratori<br />

Il Sole 24 Ore, 15/09/2006<br />

Amianto: le nuove norme nazionali <strong>sulla</strong> protezione dei lavoratori<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 18/2006<br />

Novità e qualche conferma per l’<strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 5/2006<br />

Amianto, la mappa dei requisiti per l’iscrizione all’Albo gestori<br />

"Edilizia e Territorio", Il Sole 24 Ore, n. 40/2006<br />

Coordinatore 494 e <strong>gestione</strong> <strong>amianto</strong>: auspicabile una formazione integrata<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 2/2006<br />

Amianto, rilevazione necessaria anche nelle manutenzioni<br />

"Edilizia e Territorio", Il Sole 24 Ore, n. 37/2006<br />

I requisiti per il Coordinatore 494 per i lavori di bonifica <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 20/2005<br />

Conferimento di <strong>amianto</strong> in discarica: come cambia lo scenario legislativo<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 19/2005<br />

Limiti più stringenti per conferire l’<strong>amianto</strong><br />

Il Sole 24 Ore, 01/09/2005<br />

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Maggio 2010<br />

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GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Amianto, discariche “libere” per altri sei mesi<br />

Il Sole 24 Ore, 11/07/2005<br />

Amianto, Le regole per mettersi al sicuro<br />

Il Sole 24 Ore, 11/07/2005<br />

Amianto, Materiale inoffensivo incapsulato o vetrificato<br />

Il Sole 24 Ore, 11/07/2005<br />

Benefici per i lavoratori esposti all’<strong>amianto</strong>: entro il 15 giugno la presentazione <strong>del</strong>la domanda<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 13/2005<br />

Divieto di utilizzo per i materiali con <strong>amianto</strong> intenzionalmente aggiunto<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 12/2005<br />

Comunitaria 2004 e <strong>amianto</strong>: dalla UE nuove disposizioni per la tutela dei lavoratori<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 11/2005<br />

Amianto, nuove norme europee <strong>sulla</strong> protezione dei lavoratori<br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 747/2005<br />

Domande e <strong>risposte</strong> sull’<strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 7/2005<br />

Divieto di installazione di materiali contenenti <strong>amianto</strong><br />

Il Consulente Immobiliare", Il Sole 24 Ore, n. 745/2004<br />

La nuova normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti al <strong>rischio</strong> <strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 3/2005<br />

Amianto, benefici previdenziali per i lavoratori<br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 738/2005<br />

Quesiti sul problema <strong>amianto</strong><br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 736/2004<br />

Finanziamento e bonifica di piccoli quantitativi di <strong>amianto</strong><br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 735/2004<br />

Bonifica di piccoli quantitativi di <strong>amianto</strong>: il 24 gennaio la Lombardia chiude i fondi<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 22/2004<br />

Disciplinato il recupero dei prodotti contenenti <strong>amianto</strong><br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 734/2004<br />

Dal MinAmbiente il nuovo regolamento per l’attività di recupero <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 21/2004<br />

L’esperienza <strong>del</strong> responsabile tecnico nella bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 20/2004<br />

Amianto, fissato il tetto per smaltire nelle discariche i rifiuti già trattati<br />

“Edilizia e Territorio”, Il Sole 24 Ore, n. 40/2004<br />

Bonifica <strong>amianto</strong>, scatta l’obbligo di iscrizione all’Albo<br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 724/2004<br />

Amianto: tempo fino al 14 giugno 2004 per l'iscrizione all'Albo gestori rifiuti<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 11/2004<br />

Imprese di bonifica dei beni contenenti <strong>amianto</strong>: il Responsabile tecnico e i corsi di formazione<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 10/2004<br />

Bonifica e smaltimento <strong>del</strong>l’<strong>amianto</strong>: stato <strong>del</strong>l’arte e novità legislative<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 08/2004<br />

Esposizione alle fibre d’<strong>amianto</strong>: gli obblighi <strong>del</strong> datore di lavoro<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 07/2004<br />

Amianto: la nuova L.R. Lombardia su risanamento, bonifica e smaltimento<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 21/2003<br />

65<br />

IL SOLE 24 ORE


IL SOLE 24 ORE 66<br />

GRANDI RISCHI<br />

Amianto - Schede<br />

Conferimento in discarica di <strong>amianto</strong>: quali cambiamenti dopo i nuovi decreti?<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 20/2003<br />

Lavori di bonifica da <strong>amianto</strong>: necessario distinguere tra Piano di Lavoro e Piano Operativo di Sicurezza<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 19/2003<br />

Quesiti sul Problema Amianto<br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 705/2003<br />

Algoritmi: ancora troppo “soggettivi” per sostituirsi alla valutazione D.M. 6 settembre 1994<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 14/2003<br />

Amianto, regole per mappatura e interventi di bonifica urgenti<br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 702/2003<br />

Per gli interventi di bonifica da <strong>amianto</strong>, fissate le regole per la mappatura nazionale<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 13/2003<br />

Con la direttiva 2003/18/CE nuove norme <strong>sulla</strong> protezione dall’<strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 11/2003<br />

Quesiti sul Problema Amianto<br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 698/2003<br />

Domande e <strong>risposte</strong> sull’<strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 9/2003<br />

Quesiti sul Problema Amianto<br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 689/2002<br />

Siti industriali dismessi contenenti <strong>amianto</strong>: istruzioni tecnico-operative per la bonifica<br />

Supplemento ”Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 6/2002<br />

Domande e <strong>risposte</strong> sull’<strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 20/2002<br />

Quesiti sul Problema Amianto<br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 681/2002<br />

Materiali da costruzione contenenti <strong>amianto</strong>: ancora incertezza <strong>sulla</strong> nuova classificazione<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 14/2002<br />

Domande e <strong>risposte</strong> sull'<strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 13/2002<br />

Trasporto e smaltimento dei rifiuti d'<strong>amianto</strong><br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 678/2002<br />

Il problema <strong>amianto</strong>: istruzioni per la bonifica<br />

“Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 672/2002<br />

Pavimenti in vinyl <strong>amianto</strong>: come mantenere un buono stato di conservazione<br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 22/2001<br />

Normative e metodologie tecniche per la bonifica <strong>del</strong>l'<strong>amianto</strong>: rettificato il decreto ministeriale 20 agosto 1999<br />

”Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 22/2001<br />

La bonifica <strong>del</strong>le coperture in cemento <strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 20/2001<br />

DPI <strong>del</strong>le vie respiratorie per i lavori di bonifica da <strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 6/2001<br />

Il problema <strong>amianto</strong><br />

“Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 21/2000<br />

La discarica per il conferimento di manufatti in cemento-<strong>amianto</strong><br />

”Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 6/2000<br />

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Redazione tabelle millesimali e regolamenti di condominio;<br />

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