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informatoregennaio2010 - Unione del Commercio di Milano

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Legale<br />

gennaio 2010<br />

Varie<br />

Attualità<br />

L’autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha deciso<br />

<strong>di</strong> pubblicare i suoi pareri sulle <strong>di</strong>chiarazioni sulla salute in<br />

<strong>di</strong>versi gruppi a partire da settembre 2009.<br />

La Commissione proporrà quin<strong>di</strong> agli Stati membri le conclusioni<br />

<strong>del</strong>la gestione <strong>del</strong> rischio, prendendo in considerazione<br />

la parziale valutazione <strong>del</strong>le <strong>di</strong>chiarazioni sulla salute usate<br />

sul mercato europeo non appena l’Efsa procede con le pubblicazioni<br />

<strong>del</strong>le stesse.<br />

Fino a gennaio 2008, la Commissione ha ricevuto più <strong>di</strong><br />

44mila <strong>di</strong>chiarazioni sulla salute da parte degli Stati membri.<br />

Tale elevato numero non era previsto e gravi ritar<strong>di</strong> sono stati<br />

causati in quanto gli Stati membri hanno compilato i loro elenchi<br />

nazionali in mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi.<br />

La Commissione ha consolidato questa lista in 4.000 <strong>di</strong>chiarazioni<br />

sulla salute e trasmesso il fascicolo all’Efsa. L’autorità<br />

ha chiesto ulteriori chiarimenti per più <strong>di</strong> 2.000 <strong>di</strong> questi casi.<br />

Il processo <strong>di</strong> chiarimento, che è complesso in quanto coinvolge<br />

gli Stati membri e altre parti interessate, non è ancora stato<br />

completato. A causa <strong>di</strong> questo ritardo non sarà possibile per<br />

l’Efsa valutare tutte le <strong>di</strong>chiarazioni sottoposte in maniera puntuale<br />

e consentire alla Commissione <strong>di</strong> adottare l’elenco comunitario<br />

<strong>di</strong> tutte le <strong>di</strong>chiarazioni sulla salute consentite dall’articolo<br />

13 entro il termine stabilito <strong>del</strong> 31 gennaio 2010.<br />

Istruzioni operative<br />

Si richiamano in particolare gli articoli 3 e 5 <strong>del</strong> Regolamento<br />

relativi ai requisiti <strong>di</strong> carattere generale che devono, in ogni<br />

caso, essere rispettati.<br />

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