informatoregennaio2010 - Unione del Commercio di Milano
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Legale<br />
gennaio 2010<br />
Varie<br />
Attualità<br />
L’autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha deciso<br />
<strong>di</strong> pubblicare i suoi pareri sulle <strong>di</strong>chiarazioni sulla salute in<br />
<strong>di</strong>versi gruppi a partire da settembre 2009.<br />
La Commissione proporrà quin<strong>di</strong> agli Stati membri le conclusioni<br />
<strong>del</strong>la gestione <strong>del</strong> rischio, prendendo in considerazione<br />
la parziale valutazione <strong>del</strong>le <strong>di</strong>chiarazioni sulla salute usate<br />
sul mercato europeo non appena l’Efsa procede con le pubblicazioni<br />
<strong>del</strong>le stesse.<br />
Fino a gennaio 2008, la Commissione ha ricevuto più <strong>di</strong><br />
44mila <strong>di</strong>chiarazioni sulla salute da parte degli Stati membri.<br />
Tale elevato numero non era previsto e gravi ritar<strong>di</strong> sono stati<br />
causati in quanto gli Stati membri hanno compilato i loro elenchi<br />
nazionali in mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi.<br />
La Commissione ha consolidato questa lista in 4.000 <strong>di</strong>chiarazioni<br />
sulla salute e trasmesso il fascicolo all’Efsa. L’autorità<br />
ha chiesto ulteriori chiarimenti per più <strong>di</strong> 2.000 <strong>di</strong> questi casi.<br />
Il processo <strong>di</strong> chiarimento, che è complesso in quanto coinvolge<br />
gli Stati membri e altre parti interessate, non è ancora stato<br />
completato. A causa <strong>di</strong> questo ritardo non sarà possibile per<br />
l’Efsa valutare tutte le <strong>di</strong>chiarazioni sottoposte in maniera puntuale<br />
e consentire alla Commissione <strong>di</strong> adottare l’elenco comunitario<br />
<strong>di</strong> tutte le <strong>di</strong>chiarazioni sulla salute consentite dall’articolo<br />
13 entro il termine stabilito <strong>del</strong> 31 gennaio 2010.<br />
Istruzioni operative<br />
Si richiamano in particolare gli articoli 3 e 5 <strong>del</strong> Regolamento<br />
relativi ai requisiti <strong>di</strong> carattere generale che devono, in ogni<br />
caso, essere rispettati.<br />
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