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CarFleet n. 27 - LeasePlan

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Ma il Fisco italiano resta il più voraceDa un confronto sul trattamento fiscale dei costi inerentiil possesso e l’utilizzo dell’autoveicolo nell’ambito delleattività d’impresa e di lavoro autonomo, così come disciplinatoin Italia e nel resto dell’Unione Europea, emergein tutta la sua evidenza la posizione di svantaggio delnostro sistema che, pur mitigata dalla nuova disciplina invigore dallo scorso mese di agosto, risulta tuttora evidentesoprattutto con riferimento alla tassazione del reddito.Mentre le nuove disposizioni in materia di imposta sulvalore aggiunto hanno infatti condotto ad una situazioneche, pur ancora migliorabile, risulta sostanzialmentein linea rispetto a quelle esistenti negli altri grandi Paesidell’Unione, ciò è ancora ben lontano dalla realtà perquanto attiene la fiscalità diretta.La normativa italiana è in assoluto l’unica a prevedere,per i mezzi non qualificabili quali beni “strettamentestrumentali”, quote di deducibilità assolutamente nonallineate alle medie europee che, nella larga maggioranzadei casi, garantiscono al “bene autoveicolo” unasostanziale parità di trattamento rispetto ad ogni altrocespite che venga ad essere impiegato in un’attività produttiva.Nelle economie dell’Unione, infatti, sono ben poche lelimitazioni determinate dalle norme fiscali. Limitandociai Paesi principali (Francia, Germania, Gran Bretagna,Olanda e Spagna) si può osservare come in nessuno diessi siano previste aliquote di deducibilità inferiori al100%, né vengano fatte distinzioni in merito al tipo diutilizzo del mezzo, prevedendone l’inerenza salvo provacontraria, così come avviene per qualsiasi altro beneaziendale (si pensi ad esempio ad un computer).Nè sono previsti tetti massimi di valore del mezzo ai finidella deducibilità del costo di acquisto, noleggio o leasingcon le sole eccezioni della Francia e della GranBretagna, dove il limite è fissato rispettivamente in18.294 Euro e 12.000 Sterline (pari a circa 16.800 Euro almomento in cui scriviamo).Anche negli altri Paesi comunitari, pur con alcune lievidifferenze di impostazione, la situazione normale è quelladi totale deducibilità dei costi, nella maggior parte deicasi senza alcuna limitazione negli importi massimifiscalmente rilevanti.Da ciò è facile verificare la differenza sostanziale di impostazione,rispetto agli altri legislatori tributari europei, diquello italiano, che ha da sempre guardato con sospettoall’ingresso dell’auto nel ciclo produttivo, considerandolonella maggior parte dei casi come un mezzo per sottrarrebase imponibile all’Erario e non come un bene utileall’attività e trattandolo pertanto come un bene di lussoalla stregua di uno yacht o di un elicottero, ciò a prescinderedal fatto che ci si trovasse di fronte ad un’ammiragliao ad un’utilitaria.Ovvia conseguenza di quanto sopra, così come di ognialtra “penalità” fiscale è, a parità di ogni altra condizione,la perdita di una quota di competitività delle nostreimprese nei confronti della concorrenza internazionaleche, per le grandi aziende con flotte di consistentidimensioni, può risultare una variabile di non limitataimportanza.A.L.modifiche al regime fiscale deicosti dei medesimi veicoli ai finidella deducibilità dal reddito imponibile,così come disciplinato dall’art.164 del D.P.R. 917/1986 (TestoUnico delle Imposte sui Redditi).Una stretta molto severaTale provvedimento, convertitopressoché senza modifiche dallaLegge 24 novembre 2006, n. 286,determinava sulla fiscalità della“auto aziendale” una stretta estremamentesevera, tanto più considerandoche già la situazione antedecreto, rapportata a quella esistentenei principali Paesidell’Unione Europea, non risultavasicuramente la più favorevole alcontribuente. Inoltre, mentre laregolamentazione delle richieste edelle liquidazioni dei rimborsi Ivaagli aventi diritto veniva posticipataprima al 15 dicembre 2006, poi al15 aprile 2007, poi ancora al 10ottobre 2007, l’aggravio di imposizionederivante dalle nuove normerisultava efficace con effettoretroattivo al 1° gennaio 2006, inviolazione di quanto previsto dalloStatuto del Contribuente, leggedisattesa in questo come in altricasi precedenti. Nei mesi successivi,il Governo intraprendeva unatrattativa presso i competenti organidell’Unione Europea, al fine diottenere il riconoscimento di una –seppur più limitata – quota di indetraibilitàdell’imposta, sulla falsarigadi quanto già in essere nei principaliPaesi comunitari (Germania,Francia, Gran Bretagna), attestatisul 50%. Il 18 giugno 2007 (coneffetto a partire dal <strong>27</strong> giugno) ilConsiglio dell’Unione deliberava intal senso, fissando la detrazione al40% dell’imposta totale, senzaalcuna distinzione fra costi diacquisizione del veicolo e costi perservizi accessori; nulla quaestioinvece relativamente all’Iva corrispostasui veicoli utilizzati comebeni strettamente strumentali,nonché per quelli impiegati dagliagenti di commercio, per i quali latotale detraibilità non è mai stataposta in discussione.Risparmi più significativiLa considerevole riduzione del fabbisognostimato per i rimborsideterminata da tale intervento,combinata con le richieste pervenuteagli organi di Governo daparte delle varie categorie produttive,tutte penalizzate in maniera<strong>CarFleet</strong> gennaio 200819

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