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CarFleet n. 27 - LeasePlan

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Gestione flottesostanzialmente analoga dalla“stretta” introdotta nel 2006, portavaall’emanazione del DecretoLegge 2 luglio 2007, n. 81, convertitodalla Legge 3 agosto 2007, n.1<strong>27</strong>, che andava a modificare ancorauna volta il sopra citato art. 164T.U.I.R., determinando il sostanzialeripristino dei criteri di deducibilitàdei costi inerenti le “auto aziendali”in vigore fino al 2005; anzi, inmolti casi l’effetto combinato conla maggior quota di detraibilitàdell’Iva viene a determinare unrisparmio fiscale complessivo piùelevato di quello consentito dallavecchia normativa.E’ inoltre importante notare come,pur con qualche limitazione, anchele nuove disposizioni operino in viaretroattiva per il 2006, con la possibilitàper i contribuenti di recuperare,nella dichiarazione dei redditidell’anno 2007, buona parte dellemaggiori imposte corrisposte l’annoprecedente per effetto del sopratratteggiato intervento normativo.Il nuovo quadro fiscalePiù in dettaglio, le norme attualmentein vigore ai fini delle impostedirette ed indirette regolano levarie categorie di utilizzo dei veicoliaziendali come segue:1. Veicoli attribuiti in fringe-benefita dipendenti: Iva detraibile per il40% del totale; deducibilità pari al90% dei costi, senza alcun limite diimporto. Tassazione in capo aldipendente utilizzatore pari alcosto chilometrico ACI moltiplicatoper una percorrenza forfetaria di4.500 km. Sottolineiamo in questasede il ritorno alla “vecchia” percorrenzadi 4.500 km per il calcolodel fringe-benefit, con revocadell’aumento a 7.500 km introdottodal D.L. 262/2006.2. Veicoli utilizzati da società dicapitali o di persone, non strettamentestrumentali e non assegnatiin fringe-benefit: anche in questocaso la detraibilità Iva è fissata al40%, mentre i costi sono deducibiliper il 40% del loro ammontare. La<strong>CarFleet</strong> gennaio 200820quota deducibile dell'ammortamentosi calcola in ragione del 40%su un valore massimo di 18.076euro ed avviene in 4 anni, per cui ilvalore massimo annuo dell'ammortamentofiscalmente deducibile èpari a 1.807,6 euro. In caso dinoleggio l’Iva è detraibile al 40% ei costi di esercizio pure. La partedel canone di noleggio corrispondenteall’ammortamento del veicoloè deducibile in ragione del 40%di 3.615 euro;3. Veicoli utilizzati da esercenti artie professioni, società semplici eassociazioni, con il limite di un veicoloper ogni persona: vedi il precedentepunto 2;4. Veicoli utilizzati da agenti dicommercio: la detraibilità Iva ètotale; i costi sono deducibili perl’80% del loro ammontare. Laquota deducibile dell'ammortamentosi calcola in ragione del 80%su un valore massimo di 25.822,84euro ed avviene in 4 anni, per cui ilvalore massimo annuo dell'ammortamentofiscalmente deducibile èpari a 5.164,6 euro. Mentre in casodi noleggio il canone per la partecorrispondente all’acquisto del veicoloè deducibile nel limitedell’80% di 3.615 euro;5. Veicoli strettamente strumentali:piena detraibilità dell’Iva, pienadeducibilità dei costi, senza limitidi importo.A completamento del quadro normativoin essere, segnaliamo il precedenteintervento del 4 luglio2006 (D.L. 223/2006, c.d. “DecretoVisco-Bersani”, convertito dalla L.4 agosto 2006, n. 248), che haapportato modifiche sulla disciplinarelativa ai veicoli acquisiti inproprietà, per i quali è stato cancellatoil riconoscimento fiscale degliammortamenti anticipati, ed ai veicoliin leasing, per i quali è stata inpratica resa obbligatoria una duratadel contratto non inferiore aquattro anni, pena l’indeducibilitàdei canoni di leasing. In conclusionepossiamo considerare l’attualesituazione, pur lungi dal poteressere considerata il punto d’arrivodell’evoluzione normativa dellamateria – tuttora ancorata ad un’ormaisuperata concezione dell’autoveicolocome bene a latere dei normaliprocessi produttivi d’impresa,e per tale motivo soggetto a restrizionifiscali di norma non previsteper le altre classi di cespiti aziendali,come un buon passo in avantiin favore del contribuente-impresa,che ha visto cancellati i precedentiinterventi punitivi e che, soprattuttoper quanto riguarda il regimedell’Imposta sul Valore Aggiunto, sitrova ora molto più vicino ai “colleghi”degli altri Paesi dell’UnioneEuropea di quanto non fosse fino apoco tempo fa.Antonio Lorenzi

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