piano quadro del - Parco della Murgia Materana
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Gli edifici <strong>del</strong> tipo 1) sono costituiti da:- fienili, depositi di prodotti agricoli, fertilizzanti, sementi;- silos per insilati e cereali;- depositi di attrezzi, ricovero macchine agricole e relativi spazi interni di servizio;- cantine per deposito di scorte alimentari per uso familiare.Per gli edifici di tipo 1) valgono i seguenti parametri edilizi:- superficie utile massima 20 mq./ha, con un massimo di 1.000 mq.- altezza max alla gronda = ml 6,50; (per i silos orizzontali h max = 3,50 ml);- distanza dai confini ml. 40, salvo minore distanza acquisita dal centro aziendale preesistente;- distanza tra fabbricati = ml 15.Gli edifici di tipo 2) sono costituiti da:fabbricati rurali specializzati destinati alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione ealienazione di prodotti agricoli e zootecnici.Per gli edifici di tipo 2) valgono i seguenti parametri edilizi:superficie utile massima: 20 mq./ha di vigneto o coltura ortofrutticola specializzata;altezza max alla gronda = ml. 6,50;distanza dai confini ml 40, salvo minore distanza acquisita dal centro aziendale preesistente;distanza tra fabbricati ml. 15.Per i caseifici la superficie utile massima non potrà superare i 10 mq./ha di coltura foraggeradestinata all’alimentazione <strong>del</strong> bestiame. Detti caseifici sono ammessi solo nel caso di aziendezootecniche in possesso di “quota latte” non inferiore a 10 qli./giorno, certificata dai competentiOrgani Regionali.“La Concessione Edilizia relativa alla realizzazione degli edifici di tipo 1) e 2) è subordinata allastipula di un atto unilaterale d’obbligo con il quale il proprietario si impegna a non modificare perdieci anni, dalla data <strong>del</strong> collaudo, la destinazione d’uso”.(Del. CR 927 <strong>del</strong> 15/02/2005 diapprovazione <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>)Gli edifici <strong>del</strong> tipo 3) sono costituiti da ricoveri per gli animali di allevamento aziendale.“Si definiscono aziendali quegli allevamenti nei quali:- almeno il 40% <strong>del</strong>le unità foraggiere consumate nell’anno per l’alimentazione <strong>del</strong> bestiame sonoprodotti su terreno <strong>del</strong>l’azienda o ricadenti nel <strong>Parco</strong>;- non si superino i seguenti carichi di bestiame equivalenti per ettaro:• n. 1 capo grosso bovino ogni 3 ha;• n. 1 capo equino ogni 5 ha;• n. 9 capi ovini e/o caprini per ha;• n. 300 capi per polli e zootecnia minore.”(Del. CR 927 <strong>del</strong> 15/02/2005 di approvazione <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>)Sono esclusi dai territori <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> gli allevamenti suini.“Per gli edifici di tipo 3) valgono i seguenti parametri edilizi:allevamenti da latte:- stabulazione libera su lettiera permanente: 25 mq./capo;13