piano quadro del - Parco della Murgia Materana
piano quadro del - Parco della Murgia Materana
piano quadro del - Parco della Murgia Materana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ART. 65La raccolta <strong>del</strong>le piante spontanee officinali in assenza di norme regionali va disciplinatasecondo le precedenti leggi sulla flora regionale (R.D. 26 maggio 1932, n.772 e R.D.30 febbraio1933 n.675).In particolare, la raccolta di Ceterach officinarum D.C., una tra le felci più interessantipresenti nel territorio <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> non deve superare i cento grammi al giorno per persona.Per le altre specie la quantità giornaliera per persona non deve superare il mezzochilogrammo.Sono vietate le raccolte massicce ed industriali.ART. 66E’ vietata l’asportazione o alterazione <strong>del</strong>le cotica erbosa e <strong>del</strong>lo strato superficiale dei terrenifatte salve le attività legate all’agricoltura e all’edilizia autorizzata.E’ altresì vietata l’asportazione di muschi, licheni e <strong>del</strong>la lettiera, componenti che svolgonouna specifica funzione per garantire la protezione e riproduzione dei miceli.E’ vietato anche l’espianto dei due ginepri spontanei (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa(S. et S.) Ball, e Juniperus phoenicea L.), utilizzati come albero di Natale.La raccolta <strong>del</strong>la legna morta è consentita liberamente ai residenti nell’area <strong>del</strong> parco aventidiritto di uso civico, nei limiti <strong>del</strong>le esigenze personali e familiari.ART. 67L’Ente <strong>Parco</strong> (ed in assenza di esso le Autorità competenti) può autorizzare la raccolta dipiante protette o di parte di esse comprese quelle indicate all’art.64 <strong>del</strong>la presente legge solo perscopi scientifici o farmaceutici, fatto salvo il benestare <strong>del</strong> proprietario <strong>del</strong> fondo.La richiesta di autorizzazione va redatta in carta legale ed indirizzata alla direzione <strong>del</strong>l’Ente<strong>Parco</strong>; essa deve specificare lo scopo <strong>del</strong>la raccolta ed i dati relativi alle persone per le quali sichiede l’autorizzazione.L’autorizzazione è personale, deve indicare la durata <strong>del</strong> permesso, la localit.à di raccolta,nonchè la quantità e la qualità <strong>del</strong>le specie di piante <strong>del</strong>le quali è consentita la raccolta.ART. 68In riferimento alla direttiva CEE 92/43 <strong>del</strong> 21/05/1992 relativa alla conservazione deglihabitat naturali e seminaturali considerati quindi habitat prioritari di interesse comunitario, sonosoggetti a tutela integrale:57