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piano quadro del - Parco della Murgia Materana

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<strong>del</strong>le piante o i miceli dei funghi, ed il quantitativo di prodotti complessivamente raccolti nellagiornata non superi il chilogrammo.Non sono consentiti ulteriori estendimenti <strong>del</strong>le aree dei coltivi, e danno di garighe, steppe,macchie e boschi.Nel caso di variazione <strong>del</strong>lo stato dei luoghi, l’intervento deve essere corredato da studispecialistici (geo-morfologici, flora e fauna ) comprovanti la conservazione degli habitat naturalie seminaturali <strong>del</strong>la flora e <strong>del</strong>la fauna, ai sensi <strong>del</strong>le vigenti Direttive CEE.Per i coltivi esistenti è consentito il mantenimento <strong>del</strong>le colture in atto o la loro riconversione versole forme di produzione individuate all’art.2 <strong>del</strong>la Direttiva CEE 2078/92 e successivemodificazioni. “Nel caso in cui i terreni risultano già coltivati e, pertanto, ne corrisponde laqualità catastale di seminativo e/o erborato, sono consentite le sole lavorazioni agrarie dei terreni.E’ consentita l’eventuale eliminazione di pietrame non radicato che potrebbe danneggiare gliattrezzi agricoli con esclusione di lavorazioni che possono interessare il sub-strato rocciosocalcareo e/o calcarenitico anche quando in affioramento.” “A tal uopo le lavorazioni agrariesaranno preventivamente autorizzate dall’Ente di gestione <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> su istanza degli interessatiriportante chiaramente su stralcio planimetrico catastale, aereofotogrammetico e di Piano le areeoggetto di intervento colturale”. (Del. CR 927 <strong>del</strong> 15/02/2005 di approvazione <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>)E’ consentito la permanenza <strong>del</strong>le aziende zootecniche, con carichi di bestiame equivalente(UBA) non superiori a quelli individuati all’art.15 - lett. B) <strong>del</strong>le presenti Norme.Sono altresì consentiti rimboschimenti di limitata estensione in funzione di ombreggiamentoe ammorbidimento d’impatto ambientale in prossimità di detrattori ambientali e acompletamento degli interventi di trasformazione urbanistica e sviluppo produttivo di cui alTitolo I <strong>del</strong>le presenti Norme.ART. 73Nelle zone di protezione è consentito il rimboschimento dei terreni già messi a coltura, e diaree steppiche di estensione limitata, in funzione di rimo<strong>del</strong>lamento vegetazionale di detrattoriambientali e visivi.A tal fine i programmi di rimboschimento, da effettuare impiegando solo specie autoctone,andranno corredati da studi di valutazione <strong>del</strong>l’impatto ambientale e paesaggistico.E’ consentito il pascolo sui terreni già messi a coltura e sui terreni nudi (steppe) purchè nonsiano aree di interesse archeologico.Il pascolo caprino è permesso comunque solo su terreni già messi a coltura e opportunamenterecintati.ART. 74Attività venatoriaNessun taglio boschivo, intervento selvicolturale, abbattimento o potatura di piante noncoltivate potrà essere effettuato senza la preventiva autorizzazione scritta <strong>del</strong>l’Ente <strong>Parco</strong>.60

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