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La rivista istituzionale del Soccorso Alpino e Speleologico - n. 76, novembre 2020

Un numero in gran parte dedicato al sistema italiano di Protezione Civile, che vede il Soccorso Alpino e Speleologico impegnato fra le strutture operative che in in Italia fronteggiano le grandi emergenze, oltre all'attività quotidiana di soccorso in montagna e dove l'ambiente è impervio. In apertura uno speciale sulla nuova legge varata da poco dal Parlamento, che ribadisce il ruolo di coordinamento e direzione del CNSAS nella ricerca dei dispersi. Info e media: Walter Milan Responsabile Nazionale Comunicazione - Head of Communication Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) coordinamentostampa@cnsas.it

Un numero in gran parte dedicato al sistema italiano di Protezione Civile, che vede il Soccorso Alpino e Speleologico impegnato fra le strutture operative che in in Italia fronteggiano le grandi emergenze, oltre all'attività quotidiana di soccorso in montagna e dove l'ambiente è impervio. In apertura uno speciale sulla nuova legge varata da poco dal Parlamento, che ribadisce il ruolo di coordinamento e direzione del CNSAS nella ricerca dei dispersi.




Info e media:
Walter Milan
Responsabile Nazionale Comunicazione - Head of Communication
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)
coordinamentostampa@cnsas.it

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per l’evento: si tratta <strong>del</strong> diritto di mantenere il proprio posto di lavoro, potendosi<br />

assentare sino ad un massimo di trenta giorni consecutivi e comunque entro il limite<br />

di 90 giorni non consecutivi in un anno, nonché il mantenimento <strong>del</strong> trattamento economico<br />

e previdenziale da parte <strong>del</strong> datore di lavoro pubblico o privato. Invece, per<br />

i volontari lavoratori autonomi o liberi professionisti il diritto a richiedere, a<br />

mezzo pec, compilando uno specifico mo<strong>del</strong>lo, direttamente all’Autorità che ha<br />

disposto l’attivazione, il rimborso <strong>del</strong> mancato guadagno giornaliero in base però<br />

al reddito presentato l’anno precedente. L’attestato di partecipazione <strong>del</strong> volontario<br />

alla specifica attività di protezione civile, fondamentale per giustificare l’assenza al proprio<br />

datore di lavoro e per ottenere il rimborso, dovrà essere rilasciato solo esclusivamente<br />

dall’Autorità che ha proceduto l’attivazione (Comune, Regione o Dipartimento<br />

Nazionale): anche qui è evidente la differente disciplina con la legge 162/92 che, come<br />

abbiamo visto, attribuisce poteri certificativi direttamente al CNSAS congiuntamente al<br />

Sindaco.<br />

Senza una formale e documentata attivazione di una Autorità di Protezione Civile,<br />

a differenza <strong>del</strong>la “Marniga” che non prevede alcun tipo di attivazione formale<br />

<strong>del</strong> CNSAS da parte di un Ente terzo, nessun volontario potrà accedere ai benefici<br />

né godrà <strong>del</strong>la copertura assicurativa garantita dal sistema di Protezione Civile<br />

che si aziona solo ed esclusivamente a seguito <strong>del</strong>l’attivazione formale. Ma a ben<br />

vedere, vi sono altre importanti differenze. <strong>La</strong> “Marniga” non pone limiti temporali per<br />

l’applicazione dei propri benefici, al contrario <strong>del</strong>le norme in materia di Protezione<br />

civile che, come abbiamo visto, pone limiti temporali ben precisi ed estensibili in via<br />

eccezionale per singoli volontari e solo per emergenze di carattere nazionale (ad esempio,<br />

per l’emergenza Covid, il limite temporale di impiego, in forza di una apposita Circolare,<br />

è stato elevato eccezionalmente a 180 giorni continuativi rispetto ai “normali”<br />

30 giorni). <strong>La</strong> legge 162/92 non prevede rimborsi spesa, rimborsi spese invece previsti<br />

dall’art 40 <strong>del</strong> Codice di Protezione Civile sia a favore <strong>del</strong> singolo volontario sia a favore<br />

<strong>del</strong>le spese sostenute dall’organizzazione, spese che dovranno essere dimostrate<br />

documentalmente e che verranno rimborsate da parte <strong>del</strong>l’Autorità che ha provveduto<br />

all’attivazione. Nei prossimi numeri <strong>del</strong>la Rivista seguiranno ulteriori approfondimenti.

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