Linee Guida 231Terza edizione
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ASSOFOND Federazione Nazionale Fonderie<br />
3.6 Reati in tema di reati di falso nummario e in tema di industria e commercio<br />
A) Individuazione delle fattispecie di reati<br />
I reati di falso nummario si collocano nel Titolo VII capo I del codice penale “Delitti contro la fede<br />
pubblica”, mentre i delitti in tema di industria e commercio nel Titolo VIII, capo II del codice penale<br />
“Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio”.<br />
Tuttavia, questi ultimi (ad es. art. 514 c.p. e 517 ter c.p.) richiamano i reati di falso nummario in<br />
materia di contraffazione e alterazione.<br />
Inoltre, poiché i detti reati interessano o, potrebbero interessare, le medesime aree della società si<br />
è ritenuto di procedere ad una trattazione comune.<br />
L’art. 25 bis, integrato nel corpus originario del Decreto dalla Legge 99 del 23 luglio 2009 contenente<br />
disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha esteso la responsabilità degli<br />
enti ai seguenti delitti.<br />
Anzitutto, contraffare significa creare una cosa in tutto simile ad un’altra in modo da trarre in inganno<br />
sulla sua essenza. Alterare significa, invece, modificare l’aspetto, la sostanza o la natura di una<br />
cosa.<br />
• Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli<br />
e disegni (art. 473 c.p.)<br />
Quanto ai marchi, sono segni distintivi che apposti ad oggetti o riferiti a servizi, percepiti o<br />
memorizzati dal pubblico, consentono di distinguere i prodotti e servizi marcati da quelli che tali non<br />
sono o che hanno un diverso marchio, mentre i brevetti sono attestati con i quali è concesso il diritto<br />
all’uso esclusivo del marchio o all’utilizzazione di una invenzione o scoperta.<br />
• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)<br />
Tale fattispecie di reato ha una funzione sussidiaria e complementare rispetto alla precedente<br />
presupponendo una contraffazione già effettuata da altri soggetti.<br />
Per quanto riguarda le condotte rilevanti, l’introduzione nel territorio dello Stato si verifica non appena<br />
la merce ha superato la frontiera italiana; la detenzione per la vendita consiste nel trattenere in<br />
determinati luoghi merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo. Il mettere<br />
in circolazione i prodotti di cui alla norma identifica, infine, ogni possibile forma di messa in contatto<br />
della merce con il mercato dei consumatori.<br />
<strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> per la realizzazione di un Modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 231/01 nel Settore Fonderia 53