29.01.2024 Views

Linee Guida 231Terza edizione

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ASSOFOND Federazione Nazionale Fonderie<br />

3.6 Reati in tema di reati di falso nummario e in tema di industria e commercio<br />

A) Individuazione delle fattispecie di reati<br />

I reati di falso nummario si collocano nel Titolo VII capo I del codice penale “Delitti contro la fede<br />

pubblica”, mentre i delitti in tema di industria e commercio nel Titolo VIII, capo II del codice penale<br />

“Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio”.<br />

Tuttavia, questi ultimi (ad es. art. 514 c.p. e 517 ter c.p.) richiamano i reati di falso nummario in<br />

materia di contraffazione e alterazione.<br />

Inoltre, poiché i detti reati interessano o, potrebbero interessare, le medesime aree della società si<br />

è ritenuto di procedere ad una trattazione comune.<br />

L’art. 25 bis, integrato nel corpus originario del Decreto dalla Legge 99 del 23 luglio 2009 contenente<br />

disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha esteso la responsabilità degli<br />

enti ai seguenti delitti.<br />

Anzitutto, contraffare significa creare una cosa in tutto simile ad un’altra in modo da trarre in inganno<br />

sulla sua essenza. Alterare significa, invece, modificare l’aspetto, la sostanza o la natura di una<br />

cosa.<br />

• Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli<br />

e disegni (art. 473 c.p.)<br />

Quanto ai marchi, sono segni distintivi che apposti ad oggetti o riferiti a servizi, percepiti o<br />

memorizzati dal pubblico, consentono di distinguere i prodotti e servizi marcati da quelli che tali non<br />

sono o che hanno un diverso marchio, mentre i brevetti sono attestati con i quali è concesso il diritto<br />

all’uso esclusivo del marchio o all’utilizzazione di una invenzione o scoperta.<br />

• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)<br />

Tale fattispecie di reato ha una funzione sussidiaria e complementare rispetto alla precedente<br />

presupponendo una contraffazione già effettuata da altri soggetti.<br />

Per quanto riguarda le condotte rilevanti, l’introduzione nel territorio dello Stato si verifica non appena<br />

la merce ha superato la frontiera italiana; la detenzione per la vendita consiste nel trattenere in<br />

determinati luoghi merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo. Il mettere<br />

in circolazione i prodotti di cui alla norma identifica, infine, ogni possibile forma di messa in contatto<br />

della merce con il mercato dei consumatori.<br />

<strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> per la realizzazione di un Modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 231/01 nel Settore Fonderia 53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!