29.01.2024 Views

Linee Guida 231Terza edizione

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ASSOFOND Federazione Nazionale Fonderie<br />

La condotta consiste in attività di ricettazione in senso lato di monete falsificate riconducibili a quelle<br />

previste dagli artt. 453 n. 3 e 4 (introduzione nello stato, detenzione, spendita, messa in circolazione<br />

di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte al fine di metterle in<br />

circolazione), 454 seconda parte c.p. (tiene condotte di cui sopra con monete alterate),<br />

differenziandosi da esse per la previsione del dolo specifico o per l’assenza del previo concerto con<br />

il falsificatore o con un intermediario.<br />

Il dolo, nella prima parte dell’articolo, è specifico, consistendo nella finalità di mettere in circolazione<br />

le monete falsificate. Diversamente, nella seconda parte, il delitto è punibile a titolo di dolo generico,<br />

richiedendosi altresì la consapevolezza delle falsità già nel momento in cui si entra in possesso delle<br />

monete e prima della spendita o messa in circolazione.<br />

• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)<br />

La norma tutela la fede pubblica, intesa come fiducia del pubblico in determinai oggetti, simboli o<br />

forme esteriori, sulla cui autenticità o genuinità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certi<br />

e veloci i traffici giuridici ed economici.<br />

La condotta consiste nella spendita dolosa di moneta contraffatta, tanto se sussiste la prova della<br />

buona fede iniziale dello spenditore, quanto se tale prova manchi del tutto o in parte.<br />

La differenza tra l’ipotesi delittuosa in esame e quella precedente consiste nel fatto che per il reato<br />

di cui sopra la scienza della falsità di monete o titoli equipollenti deve sussistere nel colpevole all’atto<br />

della ricezione, mentre per il presente reato tale scienza è invece posteriore al ricevimento della<br />

falsa moneta.<br />

• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa<br />

in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)<br />

Con tale disposizione sono stati parificati (salvo che nella pena) i valori di bollo alle monete, in tale<br />

maniera viene punita la falsificazione, l’introduzione nello Stato, l’acquisto, la detenzione o la messa<br />

in circolazione di valori di bollo falsificati.<br />

I valori di bollo devono essere ancora in corso o, se fuori corso, ne deve essere ancora consentito il<br />

cambio con quelli in corso.<br />

• Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico<br />

credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)<br />

78 <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> per la realizzazione di un Modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 231/01 nel Settore Fonderia

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!