29.01.2024 Views

Linee Guida 231Terza edizione

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ASSOFOND Federazione Nazionale Fonderie<br />

• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-<br />

quinquies c.p.)<br />

La norma fa eccezione al principio di territorialità poiché sono punibili in base alla legge italiana<br />

anche i fatti commessi all’estero da o a danno di un cittadino italiano.<br />

• Tratta di persone (art. 601 c.p.)<br />

Nella formulazione dell’art. 601 c.p. assumono rilievo sia la tratta di chi già si trovi nelle condizioni di<br />

cui all’art. 600 c.p., sia il fatto di chi, al fine di commettere uno dei delitti di cui al primo comma del<br />

menzionato articolo, pone in essere una delle condotte delineate dalla norma consistenti nell’indurre<br />

o nel costringere taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a<br />

trasferirsi al suo interno<br />

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o un amministratore dell’Azienda<br />

commetta tratta di persona che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. (Riduzione o<br />

mantenimento in schiavitù o in servitù) ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma<br />

del medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia,<br />

abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione<br />

di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona<br />

che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a<br />

trasferirsi al suo interno.<br />

• Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)<br />

La norma sanziona l’alienazione, la cessione ed il correlativo acquisto di persona che si trova in una<br />

delle condizioni di cui all’art. 600 c.p.<br />

• Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)<br />

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque: recluta manodopera allo<br />

scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di<br />

bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di<br />

intermediazione - che precede - sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed<br />

approfittando del loro stato di bisogno. Le sanzioni sono maggiori nel caso in cui i fatti menzionati<br />

siano commessi mediante violenza o minaccia.<br />

<strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> per la realizzazione di un Modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 231/01 nel Settore Fonderia 81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!