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Linee Guida 231Terza edizione

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ASSOFOND Federazione Nazionale Fonderie<br />

Le violazioni degli obblighi di tenuta dei documenti di tracciabilità dei rifiuti cartacei o derivanti dagli<br />

obblighi della normativa sulla tracciabilità dei rifiuti del RENTRI di cui all’Art. 188-bis del D.Lgs.<br />

152/06 sono sanzionati ai sensi dell’art. 258 del D.Lgs. 152/06<br />

-------------<br />

(*) L’art. 6. Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, del decreto-legge<br />

n. 35 del 14/12/2018, convertito con modifiche dalla legge n. 12 del 11/02/2018, dal 1° gennaio 2019<br />

ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188 -ter del<br />

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.<br />

Il medesimo provvedimento ha stabilito che dal 1° gennaio 2019, sono abrogate una serie di norme<br />

che facevano riferimento al SISTRI, fra cui l’art. 260-bis del D.Lgs. 153/06 in tema di sanzioni a<br />

carico dei contravventori alle disposizioni del SISTRI.<br />

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, è<br />

istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), gestito direttamente<br />

dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi MASE), cui sono tenuti ad<br />

iscriversi, entro il termine demandato ad un apposito decreto, gli enti e le imprese che effettuano il<br />

trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o<br />

trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed<br />

intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie<br />

di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3,<br />

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152<br />

• Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259, comma 1)<br />

La fattispecie di reato si configura nei confronti dei soggetti che effettuano attività di sp<strong>edizione</strong> di<br />

rifiuti in violazione di quanto prescritto dalla specifica normativa (Regolamento CE n. 1013/2009).<br />

N.B. Ricordiamo che i rottami ferrosi e non ferrosi (fatta eccezione per quelli classificabili End of<br />

Waste in conformità al Regolamento CE n. 333/2011 (rottami ferrosi e di alluminio) e Regolamento<br />

715/2013 (per i rottami di rame), o classificati sottoprodotti ex art. 184-bis D.Lgs. 152/06), rientrano<br />

fra i rifiuti.<br />

• Inquinamento atmosferico (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 3)<br />

La fattispecie di reato si configura nei casi di violazione dell’obbligo di presentare, ove dovuta, la<br />

relazione di cui all’art. 271, comma 7-bis.<br />

70 <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> per la realizzazione di un Modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 231/01 nel Settore Fonderia

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