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Linee Guida 231Terza edizione

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ASSOFOND Federazione Nazionale Fonderie<br />

3.12 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti<br />

o segni di riconoscimento<br />

A) Individuazione delle fattispecie di reati<br />

La legge 23 novembre 2001, n. 409 (di conversione del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 recante<br />

“Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro in materia di tassazione dei redditi di natura<br />

finanziaria, di emersione di attività detenute all’estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni<br />

finanziarie”) ha introdotto, all’art. 4, un nuovo articolo dal Decreto, l’art. 25 bis, relativo ai delitti in<br />

materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, e precisamente:<br />

• Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di<br />

monete falsificate (art. 453 c.p.)<br />

•<br />

Per poter comprendere le presenti tipologie di reato occorre dare preliminarmente alcune definizioni.<br />

Contraffare significa creare una cosa in tutto simile ad un’altra in modo da trarre in inganno sulla sua<br />

essenza; si contraffà una moneta creando una specie metallica che imiti la moneta vera. La<br />

contraffazione è, dunque, imitazione del vero e dev’essere tale che, anche se non perfetta, renda<br />

comunque spendibile la moneta o la carta di pubblico credito. Alterare significa modificare l’aspetto,<br />

la sostanza o la natura di una cosa, alterare una moneta significa modificarne il valore, nella specie<br />

aumentandolo. La detenzione consiste nella disponibilità, anche temporanea e a qualsiasi titolo,<br />

delle monete alterate o contraffatte; la spendita si traduce nella consegna della moneta in cambio di<br />

altra cosa, nel fare uso della moneta come mezzo di pagamento. Quanto alla messa in circolazione<br />

consiste in qualsiasi fatto, diverso dalla spendita, per effetto del quale la moneta esce dalla sfera<br />

dell’agente.<br />

• Alterazione di monete (art. 454 c.p.)<br />

Tale fattispecie consiste nell’alterazione di monete diminuendone il valore rispetto a quelle alterate<br />

ad esempio nel caso di raschiatura, tosatura, segatura di una moneta di metallo prezioso per<br />

utilizzare altrimenti il metallo così sottratto.<br />

• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)<br />

Il bene interesse tutelato è unanimemente ravvisato nella fede pubblica, intesa come fiducia del<br />

pubblico in determinati oggetti, simboli o forme esteriori, sulla cui autenticità o genuinità deve potersi<br />

fare affidamento al fine di rendere certi e veloci i traffici giuridici ed economici.<br />

<strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> per la realizzazione di un Modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 231/01 nel Settore Fonderia 77

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