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leStrade n. 1954 gennaio/febbraio 2024

INFRASTRUTTURE La necessità di avere un sistema integrato e intermodale MATERIALI Sostenibilità delle pavimentazioni stradali. L’apporto di Valli Zabban

INFRASTRUTTURE
La necessità di avere un sistema integrato e intermodale

MATERIALI
Sostenibilità delle pavimentazioni stradali. L’apporto di Valli Zabban

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Normativa e infrastrutture<br />

Le novità in tema<br />

di contratti pubblici<br />

Focus sulla digitalizzazione e sull’accesso agli atti<br />

Avv. Prof. Claudio Guccione<br />

Il nuovo anno ha portato con sè diverse<br />

novità normative in ambito di contrattualistica<br />

pubblica, già a partire dal<br />

primo <strong>gennaio</strong> <strong>2024</strong>. Più nello specifico,<br />

a norma dell’art. 225 d.lgs. n. 36 del<br />

2023, hanno assunto efficacia le norme<br />

inerenti alla digitalizzazione, trasparenza,<br />

accesso e pubblicità legale.<br />

L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione &<br />

Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche all’Università<br />

La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />

La digitalizzazione dei<br />

contratti pubblici<br />

Degna di nota è senza dubbio la digitalizzazione<br />

dell’intero ciclo dei contratti<br />

e appalti pubblici, espressamente prevista<br />

dall’art. 19 del nuovo codice, che<br />

consiste in un processo di progressiva<br />

informatizzazione di tutto il ciclo di vita<br />

degli appalti (per ciclo di vita degli appalti,<br />

così come specificato dall’art. 21<br />

d. lgs. n. 36/2023, si intendono tutte le<br />

fasi dell’appalto pubblico, dalla fase della<br />

programmazione sino a quella della<br />

esecuzione).<br />

Le stazioni appaltanti, dunque, devono<br />

gestire le varie fasi di programmazione,<br />

progettazione, pubblicazione, affidamento<br />

ed esecuzione di appalti e concessioni<br />

per mezzo delle piattaforme di<br />

approvvigionamento digitale certificate.<br />

Come evidenziato anche dal Presidente<br />

ANAC nel comunicato del 10 <strong>gennaio</strong><br />

<strong>2024</strong>, il codice dei contratti pubblici, in<br />

riferimento a fattispecie particolari o a<br />

determinati importi, non prevede alcuna<br />

ipotesi di deroga o di esenzione dall’applicazione<br />

delle disposizioni inerenti alla<br />

digitalizzazione, sicché sono interessati<br />

da tale fenomeno tutti i contratti di appalto<br />

o concessione, di qualsiasi importo<br />

essi siano, stipulati tanto nei settori<br />

ordinari quanto in quelli speciali.<br />

Al fine di realizzare la digitalizzazione<br />

del ciclo di vita dei contratti pubblici<br />

è stato istituito l’Ecosistema nazionale<br />

di approvvigionamento digitale (c.d.<br />

e-procurement), che si fonda sulla infrastruttura<br />

tecnologica della Piattaforma<br />

Digitale Nazionale di Dati e che ha come<br />

fulcro la Banca Dati Nazionale dei Contratti<br />

Pubblici di cui, così come prescritto<br />

dall’art. 23 del d.lgs. 36/2023, è titolare<br />

l’ANAC. Tale banca dati è interoperabile<br />

sia con le piattaforme di approvvigionamento<br />

digitale certificate; sia con le banche<br />

dati statali che sono in possesso di<br />

tutte quelle informazioni fondamentali di<br />

cui si avvalgono tanto le stazioni appalti<br />

quanto gli enti concedenti per la gestione<br />

delle fasi del ciclo di vita dei contratti<br />

pubblici. La banca dati, dunque,<br />

riceve informazioni dall’e-procurement<br />

per mezzo di due tipologie di piattaforme<br />

quali, da un lato, le piattaforme e i<br />

servizi digitali infrastrutturali (come ad<br />

esempio: Agenzia delle entrate, Casellario<br />

giudiziale, Registro imprese, Ipa); e<br />

dall’altro le Piattaforme di approvvigionamento<br />

(ad esempio: Consip, piattaforme<br />

regionali, piattaforme digitali gestite<br />

da stazioni appaltanti qualificate).<br />

Queste due tipologie di piattaforme,<br />

dunque, interagiscono con la Banca dati<br />

di ANAC che, avvalendosi della Piattaforma<br />

digitale nazionale di dati, raccoglie le<br />

informazioni che vengono distribuite in<br />

diverse banche dati e quindi rese fruibili<br />

tanto per le pubbliche amministrazioni<br />

che per gli operatori economici. Difatti,<br />

l’art. 23 del nuovo codice attribuisce<br />

ad ANAC il compito di rendere disponibili,<br />

attraverso la interoperabilità, i servizi<br />

e le informazioni fondamentali per<br />

lo svolgimento delle fasi del ciclo di vita<br />

dei contratti pubblici.<br />

La Banca Dati Nazionale dei Contratti<br />

Pubblici, ai sensi dell’art. 23 del codice, è<br />

suddivisa in 6 sezioni: (I) Anagrafe unica<br />

delle stazioni appaltanti; (II) anagrafe<br />

degli operatori economici, (III) casellario<br />

informatico, (IV) fascicolo virtuale<br />

dell’operatore economico, (V) piattaforma<br />

per la pubblicità legale degli atti, (VI)<br />

piattaforma dei contratti pubblici cui si<br />

affianca la piattaforma unica per la trasparenza.<br />

Con riferimento al fascicolo virtuale<br />

dell’operatore economico, si tratta di<br />

uno strumento che consente di accedere<br />

alle informazioni di un operatore economico<br />

al fine di verificare che quest’ultimo<br />

sia in possesso dei requisiti richiesti<br />

per la partecipazione alle gare e che non<br />

sussistano cause di esclusione (è dunque<br />

possibile prendere visione, tra gli altri,<br />

anche dei seguenti documenti: casellario<br />

giudiziale, certificati antimafia).<br />

L’accesso a tale fascicolo è consentito sia<br />

alle amministrazioni che agli altri operatori<br />

economici che partecipino ad una<br />

gara. È previsto che si provveda in via<br />

automatica all’aggiornamento dei dati e<br />

dei documenti in esso contenuti.<br />

Per mezzo della interoperabilità, inoltre,<br />

il contenuto di tali fascicoli potrà essere<br />

consultato dalle stazioni appaltanti e utilizzato<br />

in tutte quelle procedure di affidamento<br />

cui lo stesso operatore economico<br />

partecipa.<br />

Si noti che le piattaforme digitali svolgono<br />

un ruolo importante al fine di assicurare<br />

il buon funzionamento della Banca<br />

dati di ANAC. A tal fine, l’art. 63 del codice<br />

prevede che il possesso di tali piattaforme<br />

sia un requisito obbligatorio ai<br />

fini dell’ottenimento della qualificazione.<br />

Tali piattaforme devono essere utilizzate<br />

per la redazione e/o acquisizione degli<br />

atti inerenti alle varie procedure di<br />

gara, trasmissione dei dati e documenti<br />

alla Banca Dati ANAC, accesso alla documentazione<br />

di gara, presentazione del<br />

documento di gara unico europeo, presentazione<br />

delle offerte, apertura, gestione<br />

e conservazione del fascicolo di<br />

gara, controllo tecnico, contabile, amministrativo<br />

dei contratti in fase di esecuzione<br />

e gestione delle garanzie.<br />

Anche la richiesta di acquisizione del codice<br />

identificativo di gara (CIG) relativo<br />

a procedure assoggettate al d. lgs.<br />

n. 36/2023, che siano state pubblicate<br />

a partire dal primo <strong>gennaio</strong> <strong>2024</strong>, deve<br />

avvenire per mezzo di tali piattaforme,<br />

mentre per le procedure i cui bandi o avvisi<br />

siano stati pubblicati o lettere di invito<br />

inviate entro il 31 dicembre 2023 è<br />

consentito recuperare il CIG attraverso<br />

il precedente sistema Simog.<br />

Oltre al principio dell’e-procurement, altro<br />

principio cardine del processo di digitalizzazione<br />

è il c.d. principio dell’unicità<br />

dell’invio, in ragione del quale i dati devono<br />

essere forniti una sola volta e a un<br />

solo sistema operativo che dovrà metterli<br />

a disposizione delle stazioni appaltanti<br />

e degli operatori economici interessati.<br />

Il principio di unicità si applica<br />

ai dati inerenti alla programmazione di<br />

lavori, opere, servizi e forniture e a tutte<br />

le procedure di affidamento e di realizzazione<br />

dei contratti pubblici tutte le<br />

volte in cui vi siano obblighi di comunicazione<br />

a una banca dati o a un sistema<br />

informativo. Lo strumento attraverso<br />

il quale tale principio si concretizza<br />

è la Piattaforma digitale nazionale dati.<br />

Un risvolto significativo riguarda un’ulteriore<br />

novità inerente una specifica fase del<br />

ciclo di vita dei contratti pubblici: la pub-<br />

L’Opinione legale<br />

8 1-2/<strong>2024</strong> <strong>leStrade</strong><br />

<strong>leStrade</strong> 1-2/<strong>2024</strong> 9

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