aggiornamento - OMCEO VR
aggiornamento - OMCEO VR
aggiornamento - OMCEO VR
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
vità concernenti l'educazione sanitaria<br />
e la partecipazione a programmi di<br />
consulting, anche personalizzato”,<br />
concorrere a “iniziative finalizzate a<br />
favorire l'aderenza dei malati alle terapie.”<br />
Su prescrizione medica potrà effettuare<br />
medicazioni e cicli iniettivi intramuscolari<br />
all’interno della farmacia o<br />
al domicilio del paziente.<br />
L’infermiere potrà intervenire d’urgenza<br />
e senza la prescrizione medica “oltre<br />
che per il supporto all'utilizzo del<br />
defibrillatore semiautomatico, anche<br />
nelle situazioni igienico sanitarie<br />
d'urgenza previste dal profilo professionale<br />
di appartenenza”.<br />
Il Fisioterapista potrà, sempre su<br />
prescrizione del Medico di Medicina<br />
Generale o del Pediatra di libera<br />
Scelta, “erogare all'interno della farmacia<br />
ed a domicilio del paziente, e<br />
nei limiti di cui al decreto del Ministro<br />
della Sanità n. 741 del 1994, le seguenti<br />
prestazioni professionali:<br />
a) definizione del programma prestazionale<br />
per gli aspetti di propria competenza,<br />
volto alla prevenzione, all'individuazione<br />
ed al superamento del<br />
bisogno riabilitativo;<br />
b) attività terapeutica per la rieducazione<br />
funzionale delle disabilità motorie,<br />
psico-motorie e cognitive e viscerali<br />
utilizzando terapie manuali, massoterapiche<br />
ed occupazionali;<br />
c) verifica delle rispondenze della<br />
metodologia riabilitativa attuata agli<br />
obiettivi di recupero funzionale.”<br />
Qualora le prestazioni del fisioterapista<br />
dovessero essere erogate direttamente<br />
in farmacia, la stessa dovrà<br />
“rispettare tutti gli specifici requisiti<br />
NOTIZIE DALL’ORDINE<br />
relativi ai settori professionali, sanitari<br />
e tecnico - strutturali previsti per lo<br />
svolgimento delle attività di cui al<br />
comma 1 dalla normativa statale, regionale<br />
e comunale vigente, nell'ambito<br />
dei precedenti settori.”<br />
In buona sostanza, in Veneto, la Farmacia<br />
che vorrà erogare prestazioni<br />
di Fisiokinesiterapia dovrà dotarsi<br />
delle caratteristiche tecniche e strutturali<br />
previsti dalla Legge 22/2002.<br />
Quella che sta nascendo dunque è<br />
una farmacia non più confinata ad<br />
essere il luogo dove si prepara, conserva<br />
e si consegna il farmaco, ma<br />
nuovo “punto sanità” che possa fungere<br />
da riferimento per medico e cittadino.<br />
In grado di svolgere attività di<br />
sostegno a quella del Medico di<br />
Famiglia e del Pediatra di Libera<br />
Scelta, di collaborare con il Distretto<br />
per le attività di screening, in grado<br />
di aiutare il cittadino nell’accesso alle<br />
indagini specialistiche di secondo<br />
livello e di consegnargli i referti<br />
specialistici.<br />
In farmacia il cittadino potrà ottenere<br />
servizi di “auto-controllo” con il supporto<br />
dell’infermiere (misurazione della<br />
pressione arteriosa, misurazione<br />
del peso e dell’altezza, misurazione<br />
dei livelli ematici di glucosio, colesterolo,<br />
trigliceridi..etc).<br />
Nelle tre leggi non si fa espresso riferimento<br />
ad attività diagnostiche più<br />
sofisticate come ECG, ECG dinamico,<br />
Holter Pressorio.. etc., che tuttavia<br />
grazie alle opportunità offerte oggi<br />
dalla “telemedicina” stanno emergendo<br />
come nuovi servizi erogati da<br />
alcune farmacie.<br />
L’opinione emersa nel corso dell’incontro<br />
è quella che l’erogazione di tali<br />
prestazioni, qualora fosse possibile<br />
tramite servizi di tele-medicina, potrà<br />
far seguito solo ad una specifica prescrizione<br />
medica, dal momento che<br />
per Legge la prescrizione di un esame<br />
o di test diagnostico è un atto<br />
medico, e pertanto la sua prescrizione<br />
da parte di persone non in<br />
possesso della laurea in medicina ed<br />
iscritti all’Albo può configurare il reato<br />
di abuso di professione.<br />
Le prestazione diagnostica erogata<br />
in farmacia (come del resto ogni altra<br />
prestazione diagnostica) dovrà contenere<br />
il referto e questo dovrà essere<br />
riconducibile ad un medico chiaramente<br />
identificabile.<br />
Poco importerà se quella erogata,<br />
anziché una prestazione della medicina<br />
ufficiale, sarà invece una di quelle<br />
fornite dalle medicine alternative.<br />
Perché, ed in questo i parere emersi<br />
sembrano concordi, anche in tali casi<br />
si tratta sempre di attività diagnostica<br />
e quindi di atto medico.<br />
E questo, dovunque sia erogato, deve<br />
contenere gli estremi del medico refertante.<br />
COMUNICARE IL QUESITO OD IL SOSPETTO DIAGNOSTICO<br />
È INDICE DI CORRETTEZZA DEONTOLOGICA E DI BUONA PRATICA CLINICA<br />
RICCARDO MORA<br />
Alcuni Direttori Sanitari e Responsabili di Distretto ci hanno in varie occasioni comunicato che è ancora abbastanza diffusa la pessima abitudine<br />
di richiedere visite specialistiche ed accertamenti diagnostici senza comunicare il quesito, o, meglio il sospetto diagnostico.<br />
Tale comportamento può essere ammissibile in alcune situazioni particolari ma nella generalità dei casi è contrario alla buona pratica clinica ed<br />
al Codice Deontologico (artt. 59, 62) e può in alcune situazioni critiche configurare un reato ai sensi dell’art. 328 del Codice Penale.<br />
È altrettanto indice di correttezza deontologica e soprattutto di buona pratica clinica per TUTTI riportare sulle richieste di accertamenti<br />
• data di emissione del documento in cui viene indicata la richiesta<br />
• timbro personale del medico proponente<br />
• firma (se possibile LEGGIBILE) del medico proponente<br />
• infine ma non per ultimo : indicazione del motivo e/o del sospetto clinico alla base della richiesta di accertamenti<br />
8 VERONA MEDICA