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aggiornamento - OMCEO VR

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vità concernenti l'educazione sanitaria<br />

e la partecipazione a programmi di<br />

consulting, anche personalizzato”,<br />

concorrere a “iniziative finalizzate a<br />

favorire l'aderenza dei malati alle terapie.”<br />

Su prescrizione medica potrà effettuare<br />

medicazioni e cicli iniettivi intramuscolari<br />

all’interno della farmacia o<br />

al domicilio del paziente.<br />

L’infermiere potrà intervenire d’urgenza<br />

e senza la prescrizione medica “oltre<br />

che per il supporto all'utilizzo del<br />

defibrillatore semiautomatico, anche<br />

nelle situazioni igienico sanitarie<br />

d'urgenza previste dal profilo professionale<br />

di appartenenza”.<br />

Il Fisioterapista potrà, sempre su<br />

prescrizione del Medico di Medicina<br />

Generale o del Pediatra di libera<br />

Scelta, “erogare all'interno della farmacia<br />

ed a domicilio del paziente, e<br />

nei limiti di cui al decreto del Ministro<br />

della Sanità n. 741 del 1994, le seguenti<br />

prestazioni professionali:<br />

a) definizione del programma prestazionale<br />

per gli aspetti di propria competenza,<br />

volto alla prevenzione, all'individuazione<br />

ed al superamento del<br />

bisogno riabilitativo;<br />

b) attività terapeutica per la rieducazione<br />

funzionale delle disabilità motorie,<br />

psico-motorie e cognitive e viscerali<br />

utilizzando terapie manuali, massoterapiche<br />

ed occupazionali;<br />

c) verifica delle rispondenze della<br />

metodologia riabilitativa attuata agli<br />

obiettivi di recupero funzionale.”<br />

Qualora le prestazioni del fisioterapista<br />

dovessero essere erogate direttamente<br />

in farmacia, la stessa dovrà<br />

“rispettare tutti gli specifici requisiti<br />

NOTIZIE DALL’ORDINE<br />

relativi ai settori professionali, sanitari<br />

e tecnico - strutturali previsti per lo<br />

svolgimento delle attività di cui al<br />

comma 1 dalla normativa statale, regionale<br />

e comunale vigente, nell'ambito<br />

dei precedenti settori.”<br />

In buona sostanza, in Veneto, la Farmacia<br />

che vorrà erogare prestazioni<br />

di Fisiokinesiterapia dovrà dotarsi<br />

delle caratteristiche tecniche e strutturali<br />

previsti dalla Legge 22/2002.<br />

Quella che sta nascendo dunque è<br />

una farmacia non più confinata ad<br />

essere il luogo dove si prepara, conserva<br />

e si consegna il farmaco, ma<br />

nuovo “punto sanità” che possa fungere<br />

da riferimento per medico e cittadino.<br />

In grado di svolgere attività di<br />

sostegno a quella del Medico di<br />

Famiglia e del Pediatra di Libera<br />

Scelta, di collaborare con il Distretto<br />

per le attività di screening, in grado<br />

di aiutare il cittadino nell’accesso alle<br />

indagini specialistiche di secondo<br />

livello e di consegnargli i referti<br />

specialistici.<br />

In farmacia il cittadino potrà ottenere<br />

servizi di “auto-controllo” con il supporto<br />

dell’infermiere (misurazione della<br />

pressione arteriosa, misurazione<br />

del peso e dell’altezza, misurazione<br />

dei livelli ematici di glucosio, colesterolo,<br />

trigliceridi..etc).<br />

Nelle tre leggi non si fa espresso riferimento<br />

ad attività diagnostiche più<br />

sofisticate come ECG, ECG dinamico,<br />

Holter Pressorio.. etc., che tuttavia<br />

grazie alle opportunità offerte oggi<br />

dalla “telemedicina” stanno emergendo<br />

come nuovi servizi erogati da<br />

alcune farmacie.<br />

L’opinione emersa nel corso dell’incontro<br />

è quella che l’erogazione di tali<br />

prestazioni, qualora fosse possibile<br />

tramite servizi di tele-medicina, potrà<br />

far seguito solo ad una specifica prescrizione<br />

medica, dal momento che<br />

per Legge la prescrizione di un esame<br />

o di test diagnostico è un atto<br />

medico, e pertanto la sua prescrizione<br />

da parte di persone non in<br />

possesso della laurea in medicina ed<br />

iscritti all’Albo può configurare il reato<br />

di abuso di professione.<br />

Le prestazione diagnostica erogata<br />

in farmacia (come del resto ogni altra<br />

prestazione diagnostica) dovrà contenere<br />

il referto e questo dovrà essere<br />

riconducibile ad un medico chiaramente<br />

identificabile.<br />

Poco importerà se quella erogata,<br />

anziché una prestazione della medicina<br />

ufficiale, sarà invece una di quelle<br />

fornite dalle medicine alternative.<br />

Perché, ed in questo i parere emersi<br />

sembrano concordi, anche in tali casi<br />

si tratta sempre di attività diagnostica<br />

e quindi di atto medico.<br />

E questo, dovunque sia erogato, deve<br />

contenere gli estremi del medico refertante.<br />

COMUNICARE IL QUESITO OD IL SOSPETTO DIAGNOSTICO<br />

È INDICE DI CORRETTEZZA DEONTOLOGICA E DI BUONA PRATICA CLINICA<br />

RICCARDO MORA<br />

Alcuni Direttori Sanitari e Responsabili di Distretto ci hanno in varie occasioni comunicato che è ancora abbastanza diffusa la pessima abitudine<br />

di richiedere visite specialistiche ed accertamenti diagnostici senza comunicare il quesito, o, meglio il sospetto diagnostico.<br />

Tale comportamento può essere ammissibile in alcune situazioni particolari ma nella generalità dei casi è contrario alla buona pratica clinica ed<br />

al Codice Deontologico (artt. 59, 62) e può in alcune situazioni critiche configurare un reato ai sensi dell’art. 328 del Codice Penale.<br />

È altrettanto indice di correttezza deontologica e soprattutto di buona pratica clinica per TUTTI riportare sulle richieste di accertamenti<br />

• data di emissione del documento in cui viene indicata la richiesta<br />

• timbro personale del medico proponente<br />

• firma (se possibile LEGGIBILE) del medico proponente<br />

• infine ma non per ultimo : indicazione del motivo e/o del sospetto clinico alla base della richiesta di accertamenti<br />

8 VERONA MEDICA

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