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Europa Immobiliare N° 1 - Poste Italiane

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FFoonnddoo EEuurrooppaa IImmmmoobbiilliiaarree N<strong>N°</strong>° 11<br />

f. l’impegno alla cooperazione per l’ottenimento dell’autorizzazione all’apertura di<br />

una pompa di benzina, e l’associata concessione di un diritto di superficie verso<br />

un corrispettivo annuo di € 50.000.<br />

2. Il menzionato nuovo contratto di locazione per l’intero immobile, di durata pari a 6+6<br />

anni, ed un canone di locazione di € 1.225.000 a regime, indicizzato al 75% dell’indice<br />

ISTAT ed eventualmente incrementabile di € 50.000 qualora l’ipermercato raggiungesse<br />

un fatturato di € 35 milioni. Il contratto di locazione è assistito dalle garanzie d’uso.<br />

In ottemperanza a quanto previsto dall’accordo transattivo, la SGR ha affidato l’incarico ad un<br />

professionista qualificato per l’ottenimento delle autorizzazioni all’affitto di reparto e della licenza<br />

per centro commerciale. È tuttora in corso di negoziazione l’incarico per la gestione e<br />

commercializzazione della struttura.<br />

In conseguenza alla sottoscrizione della transazione e del nuovo contratto di locazione, il<br />

conduttore si è tempestivamente attivato per il completamento dell’attività già in corso e volta<br />

all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), mentre la SGR, coadiuvata dal<br />

property manager, ha avviato la predisposizione della pratica di accertamento di conformità<br />

urbanistica finalizzata alla regolarizzazione catastale di alcune difformità edili riscontrate.<br />

Sono in corso di programmazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in linea<br />

con i rispettivi obblighi contrattuali nonché le attività finalizzate alla trasformazione dell’asset<br />

secondo le strategie commerciali delineate con l’accordo transattivo.<br />

Non si registrano attività e/o eventi di rilievo relativamente agli altri immobili appartenenti al<br />

portafoglio del Fondo.<br />

1.4 Aggiornamento in merito al contenzioso di Roma, Piazza dei Navigatori<br />

In relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato con Società Dell’Acqua Pia Antica<br />

Marcia Società Per Azioni, Investimenti Edilizi Italiani s.r.l. e Peschiera Edilizia s.r.l. (congiuntamente i<br />

“Promittenti Venditori”) in data 29 luglio 2009 afferente il compendio “Piazza dei Navigatori” (il<br />

“Contratto Preliminare”), si intende rendere un breve aggiornamento rispetto a quanto esposto nella<br />

relazione semestrale del Fondo al 30 giugno 2012.<br />

A seguito della rinuncia agli atti del giudizio promosso dai Promittenti Venditori nei confronti di<br />

Vegagest <strong>Immobiliare</strong>, per conto del Fondo, quest'ultima - nella spiegata qualità - ha promosso avanti<br />

al tribunale competente un nuovo giudizio di merito nei confronti dei Promittenti Venditori volto ad<br />

ottenere (i) l’accertamento dell’inadempimento alle obbligazioni di cui al Contratto Preliminare e,<br />

conseguentemente, la condanna dei Promittenti Venditori al pagamento del doppio della caparra<br />

confirmatoria versata da Vegagest <strong>Immobiliare</strong>, oltre agli interessi maturandi; (ii) in via subordinata,<br />

l’accertamento del mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui al Contratto Preliminare e<br />

la condanna dei Promittenti Venditori alla restituzione della caparra confirmatoria, oltre agli interessi<br />

maturandi; (iii) l’accertamento della legittima escussione da parte di Vegagest <strong>Immobiliare</strong> della<br />

polizza fideiussoria e la conseguente condanna di Ina Assitalia S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A.<br />

(coassicuratore) al pagamento della caparra confirmatoria oltre agli interessi maturati e maturandi.<br />

La data della prima udienza di comparizione delle parti é stata differita d'ufficio al 30 novembre 2011<br />

ai sensi dell’art. 168 bis, comma quinto, c.p.c..<br />

I Promittenti Venditori e le Assicurazioni si sono costitute depositando le proprie comparse di<br />

costituzione e risposta.<br />

I Promittenti Venditori hanno richiesto:<br />

(i) in via istruttoria, il differimento della prima udienza al fine di evocare in giudizio il Comune<br />

di Roma affinché – in caso di condanna – detto ente manlevi e garantisca i Promittenti<br />

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