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Europa Immobiliare N° 1 - Poste Italiane

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2.9 Regime fiscale dei fondi immobiliari e dei partecipanti<br />

FFoonnddoo EEuurrooppaa IImmmmoobbiilliiaarree N<strong>N°</strong>° 11<br />

Si riepiloga in sintesi l’assetto della disciplina fiscale dei fondi immobiliari introdotta dall’art. 32 del D.L.<br />

78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122), come modificato dall’art. 8,<br />

comma 9, del D.L. 70/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), al quale<br />

ha fatto seguito, in data 19 dicembre 2011, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate<br />

recante le modalità di attuazione.<br />

Fermo restando il regime di tassazione del fondo immobiliare in materia di imposizione diretta, di IVA<br />

e di imposte indirette (articoli 6, 8 e 9 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 – di seguito D.L. 351/2001), a decorrere dal<br />

periodo di imposta 2011 i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati<br />

per trasparenza ai partecipanti che detengano una partecipazione superiore al 5% (computando<br />

anche le quote detenute tramite società controllate ovvero familiari), fatta eccezione per alcuni<br />

soggetti specificatamente individuati (Stato o enti pubblici, OICR, forme di previdenza complementare<br />

e enti di previdenza obbligatori, imprese di assicurazione, intermediari bancari e finanziari vigilati,<br />

veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai<br />

soggetti indicati in precedenza - c.d. Soggetti Esclusi) per i quali continua ad applicarsi il previgente<br />

regime fiscale (disciplinato dall’articolo 7 del D.L. 351/2001, come modificato dal comma 7-bis dell'art.<br />

32 del D.L. 78/2010). Il regime “per trasparenza” determina il concorso dei redditi conseguiti<br />

annualmente dal fondo immobiliare alla formazione del reddito complessivo di ciascun partecipante,<br />

proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta e prescindendo dall’effettiva percezione. I<br />

predetti redditi di capitale si determinano escludendo dal risultato della gestione del fondo i proventi e<br />

gli oneri da valutazione. Per i medesimi redditi, se corrisposti dal fondo a soggetti non residenti, si<br />

applica in ogni caso una ritenuta a titolo d’imposta del 20 per cento al momento della loro<br />

corresponsione e qualora il soggetto risieda in un Paese con il quale l’Italia ha stipulato una<br />

convenzione contro le doppie imposizioni, si renderà applicabile la eventuale minore aliquota prevista<br />

dalla convenzione.<br />

Con i provvedimenti di legge sopra richiamati era stato inoltre previsto:<br />

che i partecipanti, diversi dai Soggetti Esclusi, che al 31 dicembre 2010 detenevano una quota<br />

di partecipazione al fondo superiore al 5% sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva delle<br />

imposte sui redditi del 5% del valore medio delle quote possedute risultante dai prospetti<br />

contabili periodici redatti nel periodo d’imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto<br />

delle quote e' riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione<br />

della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze<br />

realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta e' versata dal partecipante con le modalità<br />

e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei<br />

redditi relativa al periodo d'imposta 2011.<br />

che le società di gestione del risparmio (SGR) hanno facoltà di deliberare, entro il 31 dicembre<br />

2011, previa decisione dell’assemblea dei partecipanti, la liquidazione dei fondi nei quali, alla<br />

data del 31 dicembre 2010, almeno un partecipante (ad eccezione dei Soggetti Esclusi)<br />

deteneva una quota di partecipazione superiore al 5%. Nel caso di deliberazione della<br />

liquidazione del fondo, la società di gestione del risparmio è tenuta a prelevare, a titolo di<br />

imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore<br />

netto del fondo risultante dal prospetto contabile redatto al 31 dicembre 2010.<br />

La liquidazione deve essere conclusa nel termine di cinque anni e sui risultati di gestione<br />

realizzati dal fondo dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di<br />

gestione del risparmio applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella<br />

misura del 7 per cento. In caso di liquidazione del fondo entro il 31 dicembre 2011 non<br />

trovano applicazione l’imposta sostitutiva del 5% e la tassazione per “trasparenza”.<br />

Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare, compiuti a seguito delle delibere adottate<br />

entro il 31 dicembre 2011, sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale.<br />

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