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Europa Immobiliare N° 1 - Poste Italiane

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FFoonnddoo EEuurrooppaa IImmmmoobbiilliiaarree N<strong>N°</strong>° 11<br />

Venditori alla luce del proprio comportamento in merito al mancato rilascio dell’agibilità<br />

inerenti i comparti Z1 e Z3;<br />

(ii) nel merito, l'accertamento dell'avveramento delle condizioni sospensive contrattualmente<br />

previste e, per l'effetto, la dichiarazione che il rifiuto di acquistare da parte di Vegagest<br />

<strong>Immobiliare</strong> dipenda unicamente dal proprio inadempimento contrattuale;<br />

(iii) sempre nel merito, l’integrale rigetto delle domande proposte dall'attrice;<br />

(iv) in via riconvenzionale la condanna di Vegagest <strong>Immobiliare</strong>, per tutti i danni patiti e<br />

patendi, al pagamento di una somma pari ad € 25 milioni (pari alla caparra versata) o in<br />

quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata in corso di causa.<br />

Le Assicurazioni hanno richiesto:<br />

(i) in via pregiudiziale il differimento della prima udienza al fine di instaurare il contraddittorio<br />

nei confronti dei Promittenti Venditori relativamente alla domande riconvenzionali formulate;<br />

(ii) nel merito il rigetto delle domande avanzate da Vegagest <strong>Immobiliare</strong>;<br />

(iii) in via riconvenzionale subordinata, la costituzione di un pegno di € 25 milioni in loro<br />

favore nei confronti dei Promittenti Venditori;<br />

(iv) sempre in via riconvenzionale subordinata, in caso di accoglimento delle domande di<br />

Vegagest <strong>Immobiliare</strong>, il diritto di regresso / rivalsa nei confronti dei Promittenti Venditori.<br />

A fronte della richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dai Promittenti Venditori, il Giudice<br />

ha autorizzato la chiamata in causa del Comune di Roma, rinviando la causa all'udienza del 9 maggio<br />

2012.<br />

Il Tribunale di Roma - preso atto dell'istanza formulata dal Comune di Roma per la chiamata in<br />

garanzia della propria compagnia assicuratrice (Le Assicurazioni di Roma) - ha autorizzato la predetta<br />

chiamata in causa e ha differito il giudizio all'udienza del 14 novembre 2012.<br />

In data 20 settembre 2012 è stata depositata istanza a mezzo della quale INA Assitalia e Assicurazioni<br />

Generali hanno chiesto al Tribunale di emettere nei confronti delle società del Gruppo Acqua Marcia<br />

ordinanza provvisoriamente esecutiva di condanna (i) al pagamento della somma di € 25 milioni,<br />

ovvero (ii) alla consegna di titoli per il medesimo controvalore. Il Tribunale di Roma, con<br />

provvedimento del 9 ottobre 2012, ha fissato l’udienza del 14 novembre 2012 per la discussione della<br />

stessa nel contraddittorio tra le parti.<br />

All'udienza del 14 dicembre 2012, in cui si doveva discutere anche dell'istanza ex art. 183 ter c.p.c., il<br />

Giudice ha preso atto del fatto che le Assicurazioni non avevano provveduto a notificare alle società<br />

del Gruppo Acqua Marcia l'istanza, di talché ha rinviato ogni decisione sul punto all'udienza istruttoria<br />

del 27 febbraio 2013. Le parti hanno depositato le memorie istruttorie nei termini concessi.<br />

Nel corso dell’udienza del 27 febbraio 2013 le parti hanno reiterato le proprie richieste. I legali del<br />

Fondo hanno contestato la richiesta di ammissione di una nuova consulenza tecnica avanzata dai<br />

Promittenti Venditori.<br />

I legali del Comune di Roma hanno prodotto in atti copia di due provvedimenti in data 28 novembre<br />

2012 (con i quali il predetto Comune di Roma ha ritirato i certificati di agibilità relativi agli immobili di<br />

Piazza dei Navigatori a suo tempo rilasciati in esecuzione della nota sentenza del TAR, poi totalmente<br />

riformata dal recente pronunciamento del Consiglio di Stato. Si tratta, ad evidenza, di un ulteriore<br />

elemento favorevole a riprova della fondatezza della posizione del Fondo.<br />

Al termine dell’udienza il Giudice si è riservato una decisione sulle istanze formulate dalle parti.<br />

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