Europa Immobiliare N° 1 - Poste Italiane
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Venditori alla luce del proprio comportamento in merito al mancato rilascio dell’agibilità<br />
inerenti i comparti Z1 e Z3;<br />
(ii) nel merito, l'accertamento dell'avveramento delle condizioni sospensive contrattualmente<br />
previste e, per l'effetto, la dichiarazione che il rifiuto di acquistare da parte di Vegagest<br />
<strong>Immobiliare</strong> dipenda unicamente dal proprio inadempimento contrattuale;<br />
(iii) sempre nel merito, l’integrale rigetto delle domande proposte dall'attrice;<br />
(iv) in via riconvenzionale la condanna di Vegagest <strong>Immobiliare</strong>, per tutti i danni patiti e<br />
patendi, al pagamento di una somma pari ad € 25 milioni (pari alla caparra versata) o in<br />
quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata in corso di causa.<br />
Le Assicurazioni hanno richiesto:<br />
(i) in via pregiudiziale il differimento della prima udienza al fine di instaurare il contraddittorio<br />
nei confronti dei Promittenti Venditori relativamente alla domande riconvenzionali formulate;<br />
(ii) nel merito il rigetto delle domande avanzate da Vegagest <strong>Immobiliare</strong>;<br />
(iii) in via riconvenzionale subordinata, la costituzione di un pegno di € 25 milioni in loro<br />
favore nei confronti dei Promittenti Venditori;<br />
(iv) sempre in via riconvenzionale subordinata, in caso di accoglimento delle domande di<br />
Vegagest <strong>Immobiliare</strong>, il diritto di regresso / rivalsa nei confronti dei Promittenti Venditori.<br />
A fronte della richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dai Promittenti Venditori, il Giudice<br />
ha autorizzato la chiamata in causa del Comune di Roma, rinviando la causa all'udienza del 9 maggio<br />
2012.<br />
Il Tribunale di Roma - preso atto dell'istanza formulata dal Comune di Roma per la chiamata in<br />
garanzia della propria compagnia assicuratrice (Le Assicurazioni di Roma) - ha autorizzato la predetta<br />
chiamata in causa e ha differito il giudizio all'udienza del 14 novembre 2012.<br />
In data 20 settembre 2012 è stata depositata istanza a mezzo della quale INA Assitalia e Assicurazioni<br />
Generali hanno chiesto al Tribunale di emettere nei confronti delle società del Gruppo Acqua Marcia<br />
ordinanza provvisoriamente esecutiva di condanna (i) al pagamento della somma di € 25 milioni,<br />
ovvero (ii) alla consegna di titoli per il medesimo controvalore. Il Tribunale di Roma, con<br />
provvedimento del 9 ottobre 2012, ha fissato l’udienza del 14 novembre 2012 per la discussione della<br />
stessa nel contraddittorio tra le parti.<br />
All'udienza del 14 dicembre 2012, in cui si doveva discutere anche dell'istanza ex art. 183 ter c.p.c., il<br />
Giudice ha preso atto del fatto che le Assicurazioni non avevano provveduto a notificare alle società<br />
del Gruppo Acqua Marcia l'istanza, di talché ha rinviato ogni decisione sul punto all'udienza istruttoria<br />
del 27 febbraio 2013. Le parti hanno depositato le memorie istruttorie nei termini concessi.<br />
Nel corso dell’udienza del 27 febbraio 2013 le parti hanno reiterato le proprie richieste. I legali del<br />
Fondo hanno contestato la richiesta di ammissione di una nuova consulenza tecnica avanzata dai<br />
Promittenti Venditori.<br />
I legali del Comune di Roma hanno prodotto in atti copia di due provvedimenti in data 28 novembre<br />
2012 (con i quali il predetto Comune di Roma ha ritirato i certificati di agibilità relativi agli immobili di<br />
Piazza dei Navigatori a suo tempo rilasciati in esecuzione della nota sentenza del TAR, poi totalmente<br />
riformata dal recente pronunciamento del Consiglio di Stato. Si tratta, ad evidenza, di un ulteriore<br />
elemento favorevole a riprova della fondatezza della posizione del Fondo.<br />
Al termine dell’udienza il Giudice si è riservato una decisione sulle istanze formulate dalle parti.<br />
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