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cui le organizzazioni mafiose ricic<strong>la</strong>no e consolidano le loro ricchezze, oggi il<br />
vero punto di forza delle associazioni criminali è rappresentato dal<strong>la</strong> loro ricca<br />
componente economica e finanziaria. La mafia, attraverso <strong>la</strong> sua forza<br />
economica, esercita una vera e propria signoria sul territorio, perché mantiene<br />
salda l’organizzazione, control<strong>la</strong> le persone e le attività, condiziona <strong>la</strong><br />
pubblica amministrazione, si infiltra nel<strong>la</strong> politica, intreccia re<strong>la</strong>zioni col<br />
sistema delle imprese, conquista e inquina i meccanismi di funzionamento del<br />
libero mercato. E’ per questa ragione che l’azione di contrasto dello Stato<br />
deve dirigersi con priorità sul piano economico e patrimoniale delle<br />
organizzazioni criminali, superando una concezione del<strong>la</strong> lotta al<strong>la</strong> criminalità<br />
mafiosa incentrata solo sul<strong>la</strong> dimensione personale del<strong>la</strong> repressione. Il<br />
procedimento di prevenzione è attivato dal Questore, dal Procuratore del<strong>la</strong><br />
Repubblica o dal Procuratore Nazionale Antimafia ai quali <strong>la</strong> legge attribuisce<br />
il potere di compiere indagini patrimoniali sul tenore di vita e sulle<br />
disponibilità economiche e finanziarie dell’indiziato di mafia, ma anche del<br />
coniuge, dei figli, dei familiari, dei conviventi nell’ultimo quinquiennio e<br />
delle società a lui riconducibili, per individuare beni di cui egli può disporre<br />
direttamente o indirettamente ossia attraverso terzi o intestatari fittizi, beni che<br />
sono sproporzionati rispetto al reddito dichiarato e all’attività svolta<br />
dall’indiziato e che, dunque, si ritiene provengano da attività illecite o ne<br />
costituiscano il reimpiego. Al termine delle indagini, al Tribunale, Sezione<br />
delle misure di prevenzione, si richiede in via provvisoria e caute<strong>la</strong>re il<br />
sequestro dei beni finalizzato al<strong>la</strong> confisca; se vi è pericolo che i beni possano<br />
essere sottratti o dispersi, può essere richiesto al presidente del Tribunale, il<br />
sequestro anticipato dei beni prima del<strong>la</strong> fissazione dell’udienza. Il sequestro è<br />
eseguito con le forme prescritte dal Codice di procedura civile; il sequestro<br />
degli immobili avviene con <strong>la</strong> trascrizione del provvedimento presso <strong>la</strong><br />
Competente Conservatoria. Il Tribunale nomina un amministratore del bene<br />
sequestrato, non possono rivestire <strong>la</strong> carica persone nei cui confronti il<br />
provvedimento è stato disposto, né il coniuge, i parenti, o le persone con esse<br />
conviventi. 54<br />
Quindi i presupposti di carattere formale per l’applicazione del<strong>la</strong> misura di<br />
prevenzione patrimoniale del<strong>la</strong> confisca da parte del Tribunale, sono i<br />
54 Mareso M., Pepino L., Nuovo dizionario di Mafia e Antimafia, Ega, 2008, Ibidem<br />
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