36 C O O P E R A Z I O N E T R E N T I N A N ° 5 - M A G G I O 2 0 1 0
GESTIONE COOPERATIVA/4 ruraLi: i nuoVi comPiti deL comitato esecutiVo di Roberta Bernardi * PER GLI AMMINISTRAToRI Questa la quarta puntata della rubrica “gestione cooperativa”, pensata appositamente per gli amministratori, con l’intento di approfondire responsabilità, poteri, oneri e limiti di coloro che sono chiamati a gestire le cooperative. Nei prossimi appuntamenti la responsabilità dell’amministratore e il conflitto di interesse in cooperativa. Buona lettura. Cambiano la portata e i limiti della delega di potere che il consiglio di amministrazione di una cassa rurale può consegnare nelle mani del comitato esecutivo, qualora previsto. Le nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia, recepite nella recente modifica degli statuti, infatti, hanno stabilito che il campo d’azione dell’esecutivo deve essere puntualmente definito dal consiglio, attraverso deleghe analitiche e definite con precisione e chiarezza anche rispetto ai limiti quantitativi o di valore, proprio per agevolarne la verifica. L’esecutivo, insomma, ha sì la funzione di assicurare la snellezza e la celerità dell’azione gestoria, ma a precise condizioni ed entro paletti predefiniti. il presidente Le Disposizioni di Vigilanza hanno dedicato particolare attenzione alla figura del presidente, attribuendogli sia il compito di favorire il processo dialettico tra consiglio e esecutivo della cassa rurale, sia quello di assicurare il bilanciamento dei poteri e dei compiti e della circolazione <strong>delle</strong> informazioni. Coerentemente con questa indicazione, la norma statutaria – a seguito <strong>delle</strong> modifiche apportate con la riforma dello statuto tipo del 2009 - prevede che il presidente del consiglio non sia componente di diritto dell’esecutivo, ferma restando la possibilità di diventarne parte (o di presiederlo) su incarico dello stesso consiglio. materie non delegabili Il codice civile esclude espressamente la delega dal consiglio all’esecutivo di alcune materie, come la redazione del bilancio, l’aumento di capitale, l’approvazione del progetto di fusione. Resta in capo al consiglio anche la possibilità di procedere alla sostituzione di amministratori cessati, l’ammissione di nuovi soci, la redazione della relazione sul carattere 37 C O O P E R A Z I O N E T R E N T I N A N ° 5 - M A G G I O 2 0 1 0 CULTURA COOPERATIVA mutualistico della società. In base alla disciplina di settore fissata con il Testo Unico della legge bancaria non è poi delegabile la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali ed i conseguenti adempimenti, la possibilità di deliberare in tema di obbligazioni degli esponenti bancari, la nomina dei soggetti incaricati di alcune funzioni di controllo. Infine lo statuto prevede un’altra serie di funzioni non delegabili all’esecutivo, tra le quali l’ammissione, l’esclusione e il recesso del socio, l’approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e <strong>delle</strong> politiche di gestione del rischio. Il consiglio, invece, ha facoltà di delegare proprie attribuzioni in materia di erogazione del credito, sempre definendo in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega. In tal senso, il consiglio, attraverso una propria delibera, provvederà a definire in modo puntuale la facoltà dell’esecutivo di concedere affidamenti, aumenti, modifiche o rinnovi dei prestiti nei limiti fissati, tenendo conto dell’esposizione ai rischi legati all’erogazione del credito. * Area consulenza integrata del settore Casse Rurali – <strong>Federazione</strong> <strong>Trentina</strong> della Cooperazione