16.06.2013 Views

deMOcrAzIA epArtecIpAzIOne - Federazione Trentina delle ...

deMOcrAzIA epArtecIpAzIOne - Federazione Trentina delle ...

deMOcrAzIA epArtecIpAzIOne - Federazione Trentina delle ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GESTIONE COOPERATIVA/4<br />

ruraLi: i nuoVi comPiti<br />

deL comitato esecutiVo<br />

di Roberta Bernardi *<br />

PER GLI<br />

AMMINISTRAToRI<br />

Questa la quarta puntata<br />

della rubrica “gestione cooperativa”,<br />

pensata appositamente<br />

per gli amministratori,<br />

con l’intento di<br />

approfondire responsabilità,<br />

poteri, oneri e limiti di<br />

coloro che sono chiamati a<br />

gestire le cooperative. Nei<br />

prossimi appuntamenti la<br />

responsabilità dell’amministratore<br />

e il conflitto di<br />

interesse in cooperativa.<br />

Buona lettura.<br />

Cambiano la portata e i limiti della<br />

delega di potere che il consiglio di<br />

amministrazione di una cassa rurale<br />

può consegnare nelle mani del<br />

comitato esecutivo, qualora previsto.<br />

Le nuove Disposizioni di Vigilanza<br />

della Banca d’Italia, recepite nella<br />

recente modifica degli statuti, infatti,<br />

hanno stabilito che il campo<br />

d’azione dell’esecutivo deve essere<br />

puntualmente definito dal consiglio,<br />

attraverso deleghe analitiche e<br />

definite con precisione e chiarezza<br />

anche rispetto ai limiti quantitativi<br />

o di valore, proprio per agevolarne la<br />

verifica. L’esecutivo, insomma, ha sì<br />

la funzione di assicurare la snellezza<br />

e la celerità dell’azione gestoria, ma<br />

a precise condizioni ed entro paletti<br />

predefiniti.<br />

il presidente<br />

Le Disposizioni di Vigilanza hanno<br />

dedicato particolare attenzione alla<br />

figura del presidente, attribuendogli<br />

sia il compito di favorire il processo<br />

dialettico tra consiglio e esecutivo<br />

della cassa rurale, sia quello di assicurare<br />

il bilanciamento dei poteri e<br />

dei compiti e della circolazione <strong>delle</strong><br />

informazioni.<br />

Coerentemente con questa indicazione,<br />

la norma statutaria – a seguito<br />

<strong>delle</strong> modifiche apportate con la<br />

riforma dello statuto tipo del 2009<br />

- prevede che il presidente del consiglio<br />

non sia componente di diritto<br />

dell’esecutivo, ferma restando la<br />

possibilità di diventarne parte (o di<br />

presiederlo) su incarico dello stesso<br />

consiglio.<br />

materie non delegabili<br />

Il codice civile esclude espressamente<br />

la delega dal consiglio all’esecutivo<br />

di alcune materie, come la redazione<br />

del bilancio, l’aumento di capitale,<br />

l’approvazione del progetto di<br />

fusione. Resta in capo al consiglio<br />

anche la possibilità di procedere alla<br />

sostituzione di amministratori cessati,<br />

l’ammissione di nuovi soci, la<br />

redazione della relazione sul carattere<br />

37<br />

C O O P E R A Z I O N E T R E N T I N A N ° 5 - M A G G I O 2 0 1 0<br />

CULTURA COOPERATIVA<br />

mutualistico della società.<br />

In base alla disciplina di settore fissata<br />

con il Testo Unico della legge bancaria<br />

non è poi delegabile la verifica<br />

dei requisiti degli esponenti aziendali<br />

ed i conseguenti adempimenti,<br />

la possibilità di deliberare in tema di<br />

obbligazioni degli esponenti bancari,<br />

la nomina dei soggetti incaricati di<br />

alcune funzioni di controllo.<br />

Infine lo statuto prevede un’altra<br />

serie di funzioni non delegabili<br />

all’esecutivo, tra le quali l’ammissione,<br />

l’esclusione e il recesso del socio,<br />

l’approvazione degli orientamenti<br />

strategici, dei piani industriali e<br />

finanziari e <strong>delle</strong> politiche di gestione<br />

del rischio.<br />

Il consiglio, invece, ha facoltà di delegare<br />

proprie attribuzioni in materia<br />

di erogazione del credito, sempre<br />

definendo in modo chiaro e analitico<br />

i limiti quantitativi e di valore<br />

della delega. In tal senso, il consiglio,<br />

attraverso una propria delibera, provvederà<br />

a definire in modo puntuale<br />

la facoltà dell’esecutivo di concedere<br />

affidamenti, aumenti, modifiche o<br />

rinnovi dei prestiti nei limiti fissati,<br />

tenendo conto dell’esposizione ai<br />

rischi legati all’erogazione del credito.<br />

* Area consulenza integrata del settore<br />

Casse Rurali – <strong>Federazione</strong><br />

<strong>Trentina</strong> della Cooperazione

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!