deMOcrAzIA epArtecIpAzIOne - Federazione Trentina delle ...
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GESTIONE COOPERATIVA/4<br />
ruraLi: i nuoVi comPiti<br />
deL comitato esecutiVo<br />
di Roberta Bernardi *<br />
PER GLI<br />
AMMINISTRAToRI<br />
Questa la quarta puntata<br />
della rubrica “gestione cooperativa”,<br />
pensata appositamente<br />
per gli amministratori,<br />
con l’intento di<br />
approfondire responsabilità,<br />
poteri, oneri e limiti di<br />
coloro che sono chiamati a<br />
gestire le cooperative. Nei<br />
prossimi appuntamenti la<br />
responsabilità dell’amministratore<br />
e il conflitto di<br />
interesse in cooperativa.<br />
Buona lettura.<br />
Cambiano la portata e i limiti della<br />
delega di potere che il consiglio di<br />
amministrazione di una cassa rurale<br />
può consegnare nelle mani del<br />
comitato esecutivo, qualora previsto.<br />
Le nuove Disposizioni di Vigilanza<br />
della Banca d’Italia, recepite nella<br />
recente modifica degli statuti, infatti,<br />
hanno stabilito che il campo<br />
d’azione dell’esecutivo deve essere<br />
puntualmente definito dal consiglio,<br />
attraverso deleghe analitiche e<br />
definite con precisione e chiarezza<br />
anche rispetto ai limiti quantitativi<br />
o di valore, proprio per agevolarne la<br />
verifica. L’esecutivo, insomma, ha sì<br />
la funzione di assicurare la snellezza<br />
e la celerità dell’azione gestoria, ma<br />
a precise condizioni ed entro paletti<br />
predefiniti.<br />
il presidente<br />
Le Disposizioni di Vigilanza hanno<br />
dedicato particolare attenzione alla<br />
figura del presidente, attribuendogli<br />
sia il compito di favorire il processo<br />
dialettico tra consiglio e esecutivo<br />
della cassa rurale, sia quello di assicurare<br />
il bilanciamento dei poteri e<br />
dei compiti e della circolazione <strong>delle</strong><br />
informazioni.<br />
Coerentemente con questa indicazione,<br />
la norma statutaria – a seguito<br />
<strong>delle</strong> modifiche apportate con la<br />
riforma dello statuto tipo del 2009<br />
- prevede che il presidente del consiglio<br />
non sia componente di diritto<br />
dell’esecutivo, ferma restando la<br />
possibilità di diventarne parte (o di<br />
presiederlo) su incarico dello stesso<br />
consiglio.<br />
materie non delegabili<br />
Il codice civile esclude espressamente<br />
la delega dal consiglio all’esecutivo<br />
di alcune materie, come la redazione<br />
del bilancio, l’aumento di capitale,<br />
l’approvazione del progetto di<br />
fusione. Resta in capo al consiglio<br />
anche la possibilità di procedere alla<br />
sostituzione di amministratori cessati,<br />
l’ammissione di nuovi soci, la<br />
redazione della relazione sul carattere<br />
37<br />
C O O P E R A Z I O N E T R E N T I N A N ° 5 - M A G G I O 2 0 1 0<br />
CULTURA COOPERATIVA<br />
mutualistico della società.<br />
In base alla disciplina di settore fissata<br />
con il Testo Unico della legge bancaria<br />
non è poi delegabile la verifica<br />
dei requisiti degli esponenti aziendali<br />
ed i conseguenti adempimenti,<br />
la possibilità di deliberare in tema di<br />
obbligazioni degli esponenti bancari,<br />
la nomina dei soggetti incaricati di<br />
alcune funzioni di controllo.<br />
Infine lo statuto prevede un’altra<br />
serie di funzioni non delegabili<br />
all’esecutivo, tra le quali l’ammissione,<br />
l’esclusione e il recesso del socio,<br />
l’approvazione degli orientamenti<br />
strategici, dei piani industriali e<br />
finanziari e <strong>delle</strong> politiche di gestione<br />
del rischio.<br />
Il consiglio, invece, ha facoltà di delegare<br />
proprie attribuzioni in materia<br />
di erogazione del credito, sempre<br />
definendo in modo chiaro e analitico<br />
i limiti quantitativi e di valore<br />
della delega. In tal senso, il consiglio,<br />
attraverso una propria delibera, provvederà<br />
a definire in modo puntuale<br />
la facoltà dell’esecutivo di concedere<br />
affidamenti, aumenti, modifiche o<br />
rinnovi dei prestiti nei limiti fissati,<br />
tenendo conto dell’esposizione ai<br />
rischi legati all’erogazione del credito.<br />
* Area consulenza integrata del settore<br />
Casse Rurali – <strong>Federazione</strong><br />
<strong>Trentina</strong> della Cooperazione