08.06.2014 Views

bollettino ufficiale - amtsblatt - Regione Autonoma Trentino Alto Adige

bollettino ufficiale - amtsblatt - Regione Autonoma Trentino Alto Adige

bollettino ufficiale - amtsblatt - Regione Autonoma Trentino Alto Adige

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bollettino Ufficiale n. 32/I-II del 10/08/2010 / Amtsblatt Nr. 32/I-II vom 10/08/2010 45<br />

le attività tecniche preliminari, complementari e comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni<br />

previste dal comma 1.<br />

3. Nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco opera il nucleo elicotteri, costituito ai sensi<br />

dell’articolo 18 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, (Norme concernenti il trasferimento alla<br />

Provincia autonoma di Trento del personale della regione <strong>Trentino</strong> - <strong>Alto</strong> <strong>Adige</strong> addetto agli uffici<br />

dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al Corpo permanente dei<br />

vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale, nonché un nucleo<br />

sommozzatori, previsto dall’articolo 1, quinto comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre<br />

1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di<br />

Trento e di Bolzano).<br />

4. Nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco il responsabile della struttura competente in<br />

materia di antincendi e protezione civile, d'intesa con il responsabile della struttura<br />

d’incardinamento, individua in particolare per lo svolgimento delle attività connesse ai soccorsi speciali,<br />

alla prevenzione e soccorso in materie quali quelle riguardanti i materiali radioattivi, biologici e<br />

chimici nonché l'espletamento di attività tecniche di carattere speciale, specifici settori formati da un<br />

adeguato numero di dipendenti incaricati dello svolgimento delle suddette attività aventi carattere<br />

permanente oppure gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di attività o interventi di carattere<br />

temporaneo. Il responsabile della struttura competente in materia di antincendi e protezione civile<br />

definisce inoltre eventuali funzioni e responsabilità di coordinamento.<br />

5. Nell'esercizio delle funzioni indicate da questo articolo, il Corpo permanente dei vigili del fuoco svolge<br />

anche funzioni di polizia giudiziaria.<br />

Art. 3<br />

Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco<br />

1. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco è costituito dal personale della struttura competente in materia<br />

di antincendi e protezione civile inquadrato nelle qualifiche, nelle figure e nei profili professionali<br />

di seguito indicati e in quelli nei quali gli stessi possono confluire a seguito di nuova disposizione<br />

contrattuale:<br />

a) dirigente del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile che ne assume anche<br />

le funzioni di comandante;<br />

b) direttori degli uffici istituiti quali articolazioni del servizio nelle materie di cui all'articolo 2;<br />

c) pilota di elicottero;<br />

d) personale del settore operativo e del settore aeronavigante inquadrato nei profili professionali<br />

previsti dalla contrattazione.<br />

2. Il personale tecnico del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile svolge funzioni<br />

di supporto tecnico al Corpo permanente dei vigili del fuoco al fine di permettere il miglior conseguimento<br />

ed espletamento delle funzioni e attività di spettanza di quest'ultimo, in particolare per<br />

quanto riguarda gli aspetti sanitari, di analisi, tecnologici e tecnici.<br />

Capo I<br />

Disposizioni comuni<br />

Art. 4<br />

Modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco<br />

1. L’accesso alle qualifiche del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco previste<br />

dall’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) rispetto alle quali è previsto l’accesso dall’esterno, avviene<br />

mediante concorso pubblico per esami, per titoli ed esami oppure per concorso e corso di formazione,<br />

salvo quanto specificamente disciplinato da questo regolamento.<br />

2. Con riferimento a ciascuna delle modalità previste dal comma 1, il bando di concorso può prevedere<br />

forme di preselezione, consistenti in test a riposta multipla vertenti su tutte o alcune le materie del<br />

concorso, come identificate nel bando. Il bando può stabilire il numero massimo di concorrenti risultati<br />

idonei alla preselezione da ammettere alle prove del concorso.<br />

3. Il bando di concorso indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio o il punteggio massimo agli<br />

stessi attribuiti, singolarmente e per categorie di titoli.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!