bollettino ufficiale - amtsblatt - Regione Autonoma Trentino Alto Adige
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Bollettino Ufficiale n. 32/I-II del 10/08/2010 / Amtsblatt Nr. 32/I-II vom 10/08/2010 45<br />
le attività tecniche preliminari, complementari e comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni<br />
previste dal comma 1.<br />
3. Nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco opera il nucleo elicotteri, costituito ai sensi<br />
dell’articolo 18 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, (Norme concernenti il trasferimento alla<br />
Provincia autonoma di Trento del personale della regione <strong>Trentino</strong> - <strong>Alto</strong> <strong>Adige</strong> addetto agli uffici<br />
dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al Corpo permanente dei<br />
vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale, nonché un nucleo<br />
sommozzatori, previsto dall’articolo 1, quinto comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre<br />
1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di<br />
Trento e di Bolzano).<br />
4. Nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco il responsabile della struttura competente in<br />
materia di antincendi e protezione civile, d'intesa con il responsabile della struttura<br />
d’incardinamento, individua in particolare per lo svolgimento delle attività connesse ai soccorsi speciali,<br />
alla prevenzione e soccorso in materie quali quelle riguardanti i materiali radioattivi, biologici e<br />
chimici nonché l'espletamento di attività tecniche di carattere speciale, specifici settori formati da un<br />
adeguato numero di dipendenti incaricati dello svolgimento delle suddette attività aventi carattere<br />
permanente oppure gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di attività o interventi di carattere<br />
temporaneo. Il responsabile della struttura competente in materia di antincendi e protezione civile<br />
definisce inoltre eventuali funzioni e responsabilità di coordinamento.<br />
5. Nell'esercizio delle funzioni indicate da questo articolo, il Corpo permanente dei vigili del fuoco svolge<br />
anche funzioni di polizia giudiziaria.<br />
Art. 3<br />
Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco<br />
1. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco è costituito dal personale della struttura competente in materia<br />
di antincendi e protezione civile inquadrato nelle qualifiche, nelle figure e nei profili professionali<br />
di seguito indicati e in quelli nei quali gli stessi possono confluire a seguito di nuova disposizione<br />
contrattuale:<br />
a) dirigente del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile che ne assume anche<br />
le funzioni di comandante;<br />
b) direttori degli uffici istituiti quali articolazioni del servizio nelle materie di cui all'articolo 2;<br />
c) pilota di elicottero;<br />
d) personale del settore operativo e del settore aeronavigante inquadrato nei profili professionali<br />
previsti dalla contrattazione.<br />
2. Il personale tecnico del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile svolge funzioni<br />
di supporto tecnico al Corpo permanente dei vigili del fuoco al fine di permettere il miglior conseguimento<br />
ed espletamento delle funzioni e attività di spettanza di quest'ultimo, in particolare per<br />
quanto riguarda gli aspetti sanitari, di analisi, tecnologici e tecnici.<br />
Capo I<br />
Disposizioni comuni<br />
Art. 4<br />
Modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco<br />
1. L’accesso alle qualifiche del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco previste<br />
dall’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) rispetto alle quali è previsto l’accesso dall’esterno, avviene<br />
mediante concorso pubblico per esami, per titoli ed esami oppure per concorso e corso di formazione,<br />
salvo quanto specificamente disciplinato da questo regolamento.<br />
2. Con riferimento a ciascuna delle modalità previste dal comma 1, il bando di concorso può prevedere<br />
forme di preselezione, consistenti in test a riposta multipla vertenti su tutte o alcune le materie del<br />
concorso, come identificate nel bando. Il bando può stabilire il numero massimo di concorrenti risultati<br />
idonei alla preselezione da ammettere alle prove del concorso.<br />
3. Il bando di concorso indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio o il punteggio massimo agli<br />
stessi attribuiti, singolarmente e per categorie di titoli.