EDIZIONE STRAORDINARIA - Radio Radicale
EDIZIONE STRAORDINARIA - Radio Radicale
EDIZIONE STRAORDINARIA - Radio Radicale
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2<br />
AGENDA COSCIONI - <strong>EDIZIONE</strong> <strong>STRAORDINARIA</strong><br />
CAPITOLO 1<br />
Fatta la Costituzione<br />
ne inizia la disapplicazione<br />
Da subito i partiti che nell’Assemblea Costituente hanno elaborato e votato la<br />
Costituzione, si adoperano per svuotarla, vanificarla, impedirne l’attuazione: le regole<br />
democratiche che i deputati costituenti hanno posto alla base della Carta fondamentale<br />
dello Stato sono, da subito ed ampiamente, disattese. E' così che parte la prima<br />
cancellazione dello stato di diritto1. Coloro che con calore si proclamano custodi della<br />
Costituzione e che la dichiarano intoccabile, dimenticano di confrontarsi con essa e di<br />
ricordare tutte le violazioni che la Carta fondamentale ha subito fin dalla sua entrata in<br />
vigore il 1° gennaio 1948.<br />
La mancata<br />
abrogazione della<br />
legislazione fascista<br />
Da quella data, 1° gennaio 1948 e per molti anni<br />
ancora, coesistono una Carta fondamentale con<br />
intenti democratici e, di fronte ad essa, tutta la legislazione<br />
ordinaria, approvata durante il fascismo,<br />
ampiamente incostituzionale. Inutilmente si chiede,<br />
da parte del Partito d’Azione oltre che di pensatori<br />
e studiosi, l’abrogazione della legislazione fascista<br />
e la modifica, per gradi della preesistente legislazione<br />
dello stato liberale. Questo ritardo genera<br />
in molti casi la “assuefazione” alla logica che ispira<br />
le leggi del regime: ne è un esempio la riforma<br />
della legge sulla stampa del 1963 che, istituendo<br />
l’Ordine, ribadisce e ulteriormente irrigidisce l'esistenza<br />
e le regole dell'Albo dei giornalisti, istituito<br />
nel 1923 da Mussolini per controllare la stampa e<br />
impedirne la libertà.<br />
La tardiva<br />
e parziale attuazione<br />
dell’ordinamento<br />
costituzionale<br />
L'Ordinamento dello Stato delineato nella Costituzione<br />
non è stato attuato prontamente in tutti<br />
gli organi previsti. In particolare i ritardi nell’attuazione<br />
della Costituzione hanno riguardato proprio<br />
gli istituti pensati dal costituente come correttivi<br />
1949: Giuseppe Maranini<br />
“Le nuove forze associative<br />
scaturenti dalla lotta<br />
economica si politicizzano<br />
influendo sulla vita dei<br />
partiti in modo così decisivo<br />
da rendere ormai<br />
anacronistiche e impossibili<br />
libere e spontanee correnti<br />
di opinione, quali<br />
una volta erano in sostanza<br />
i partiti. I partiti dell’epoca<br />
nuova, si presentano<br />
come organismi disciplinati,<br />
dotati di burocrazia,<br />
finanza, stampa, inevitabilmente<br />
collegati alle<br />
organizzazioni economiche,<br />
sindacali, lobbistiche<br />
delle quali riflettano le<br />
lotte e gli interessi. Veri<br />
Stati nello Stato, ordinamenti<br />
giuridici cioè autonomi,<br />
essi mettono in crisi<br />
con il loro particolarismo<br />
e talvolta con il loro<br />
illiberalismo il debole<br />
Stato liberal-parlamentare,<br />
al quale si presenta un<br />
compito ben più grave di<br />
quello per il quale era attrezzato;<br />
non si tratta più<br />
di difendere l’individuo<br />
contro l’individuo, ma si<br />
tratta di difendere l’individuo<br />
e la legge contro potenti<br />
organizzazioni.<br />
Queste a loro volta traggono<br />
sempre nuovo alimento<br />
dal senso di panico<br />
potenziale che pervade gli<br />
individui a causa della<br />
carenza di diritto garantito<br />
dallo Stato. L’individuo,<br />
sentendosi indifeso<br />
dall’ordinamento statale,<br />
cerca negli ordinamenti<br />
minori e particolari la<br />
sua garanzia e a quegli<br />
ordinamenti paga il tributo<br />
di obbedienza che lo<br />
Stato non sa più esigere”.<br />
Giuseppe Maranini, dalla<br />
lezione inaugurale dell’Anno<br />
Accademico universitario<br />
di Firenze, 1949-1950<br />
dal titolo: “Governo parlamentare<br />
e partitocrazia”.<br />
Dopo il Ventennio<br />
fascista non vi è<br />
vera e propria<br />
soluzione di<br />
continuità. Accade<br />
solo che al partito<br />
unico del Fascio<br />
subentri il “fascio”<br />
unico dei partiti.<br />
alla forma di governo parlamentare, in quanto limiti<br />
strutturali al potere della maggioranza: il<br />
controllo di costituzionalità delle leggi e sui conflitti<br />
tra poteri dello Stato (la Corte costituzionale),<br />
l’autonomia dell'ordine giudiziario nell'esercizio<br />
della giurisdizione (il Consiglio superiore della<br />
magistratura), le autonomie territoriali con potestà<br />
legislativa (le Regioni), il controllo popolare<br />
sulle scelte legislative di maggioranza (il referendum<br />
abrogativo).<br />
Le Regioni e la loro mancata attuazione costituiscono<br />
la clamorosa inadempienza del dettato degli<br />
articoli 114-133. I più illuminati costituzionalisti<br />
e docenti insistono affinché le elezioni per<br />
i consigli regionali si tengano contemporaneamente<br />
a quelle per il primo Parlamento repubblicano.<br />
E’ invece approvata la VIII disposizione<br />
transitoria, la quale stabilisce che le elezioni regionali<br />
siano “indette” entro un anno dalla entrata in<br />
vigore della Costituzione, cioè il 1° gennaio 1949.<br />
Si giunge però al mese di dicembre 1948 senza nessuna<br />
novità in proposito. Si hanno in quel mese<br />
due iniziative: la prima è di rinvio - unica ipotesi a<br />
quel punto possibile – contenuta nel disegno di<br />
legge costituzionale presentato dal repubblicano<br />
Giulio Bergmann al Senato, che intende prorogare<br />
all’8 ottobre 1949 il termine stabilito dalla VIII<br />
disposizione; la seconda, del Governo, che presenta<br />
due disegni di legge il 10 dicembre, firmati dal<br />
Presidente del Consiglio. Uno intende dettare<br />
“Norme per la elezione dei consigli regionali e degli<br />
organi elettivi delle amministrazioni provinciali”,<br />
viene accompagnato dalla procedura d’urgenza.<br />
L’altro ha come scopo quello di provvedere alla<br />
normativa per la costituzione e il funzionamento<br />
delle Regioni”. Sui due testi inizia in Commissione<br />
un dibattito inconcludente e contraddittorio.<br />
In questo clima viene presentata alla Camera, il 16<br />
luglio 1949, dal democristiano Roberto Lucifredi,<br />
la proposta di legge (n. 699) “Proroga del termine<br />
per l’effettuazione delle elezioni dei consigli regionali<br />
e degli organi elettivi delle amministrazioni<br />
provinciali”. Tra rinvii e dimenticanze solo 22 anni<br />
dopo vengono eletti i consigli delle Regioni ordinarie,<br />
che si aggiungono a un ordinamento già<br />
esistente, con un danno mai più recuperato per la<br />
architettura ordinamentale disegnata dai costituenti.<br />
Il Senato, previsto nel dibattito in seno alla Commissione<br />
dei 75 e nelle sue successive articolazioni<br />
come la Camera delle autonomie, si riduce nella<br />
composizione e nelle funzioni a una copia della<br />
Camera dei deputati. Nell'art. 60 della Costituzione<br />
ha una durata diversa: sei anni invece di cinque.<br />
Ma l’elezione delle due Camere per la seconda legislatura<br />
repubblicana si svolge contemporaneamente<br />
il 7 giugno 1953: l'artificio è quello dello<br />
scioglimento anticipato del Senato. Si introduce di<br />
fatto una rilevante modifica istituzionale senza<br />
neppure darle la dignità di un’apposita legge costituzionale<br />
preceduta da un dibattito parlamentare.<br />
Solo nel febbraio 1958 (alla vigilia delle elezioni<br />
per la terza legislatura) dopo un improduttivo dibattito<br />
sulle diverse proposte di riforma della seconda<br />
Camera, si approva la legge 64 del 27 febbraio<br />
1958 che stabilisce in cinque anni la durata<br />
del Senato, cancellando ulteriormente la diversificazione<br />
tra le due Camere.<br />
Il Referendum popolare abrogativo è un istituto<br />
previsto e fortemente sostenuto da grande parte<br />
dei costituenti, ma per la legge applicativa si dovrà<br />
aspettare fino al 1970. Il voto referendario si affianca<br />
con pari dignità a quello elettivo nello schema di<br />
Costituzione che il presidente, Meuccio Ruini,<br />
presenta alla Commissione dei 75 in seduta plenaria<br />
il 28 novembre 1946, a conclusione dei lavori<br />
delle sottocommissioni. Si legge infatti, in quello<br />
schema sotto il titolo III sui “Diritti politici”: diritto<br />
di voto; di referendum; di iniziativa legislativa;<br />
di petizione”.<br />
Il testo della Costituzione inserisce l’istituto referendario<br />
nella sezione che riguarda “La formazione<br />
delle leggi”, viene quindi riconosciuto al popolo<br />
- soggetto cui appartiene la sovranità ex art. 1 - di<br />
partecipare al potere legislativo attraverso la possibilità<br />
di abrogare in tutto o in parte le leggi approvate<br />
dal Parlamento.<br />
L'art. 75, circostanziato e preciso, stabilisce - comma<br />
secondo - le leggi sulle quali non è possibile<br />
chiedere il referendum, sancendo così che su tutto<br />
il resto il ricorso a questo istituto è ammissibile. Il<br />
quinto e ultimo comma dell'art. 75 recita: “La legge<br />
determina le modalità di attuazione del referendum”.<br />
Dunque sono solo le modalità di attuazione<br />
sulle quali deve intervenire la legge ordinaria.<br />
L'unico controllo che il legislatore costituente affida<br />
alla magistratura riguarda la regolarità delle firme<br />
e delle procedure di raccolta e, nel merito, che<br />
il contenuto delle leggi sottoposte a referendum<br />
abrogativo non sia compreso nelle tre fattispecie di<br />
legge (solo tre) stabilite nel secondo comma dell'art.<br />
75. E' noto come le diverse leggi per così dire<br />
attuative dell'art. 75 che si sono susseguite nel tempo<br />
(sempre più restrittive fino a quella che consente<br />
al ministro “competente” di chiedere la sospensione<br />
degli effetti abrogativi del referendum per sei<br />
mesi, confondendo così oltretutto il potere esecutivo<br />
con quello legislativo) abbiano calpestato il diritto,<br />
l'impegno civile e politico e la volontà di milioni<br />
di elettori.<br />
La Corte costituzionale, l’organo fondamentale cui<br />
spetta il vaglio di legittimità costituzionale delle<br />
leggi e da cui avrebbe dovuto dipendere una rapida<br />
e manifesta soluzione di continuità con la legislazione<br />
del regime fascista, viene istituita solo nel<br />
1956, otto anni dopo la promulgazione della Costituzione.<br />
Il Consiglio Nazionale dell’ Economia<br />
e del Lavoro (Cnel) entra in funzione nel 1957, il<br />
Consiglio Superiore della Magistratura nel 1958.<br />
L’interregno precedente all’attuazione di parti fondamentali<br />
della Costituzione repubblicana rischia<br />
di pregiudicare la natura e la tenuta democratica<br />
della giovane Repubblica, con il mantenimento in<br />
vigore dei codici e della legislazione fascista e la pericolosissima<br />
distinzione operata dalla Corte di<br />
Cassazione – nel suo interim di vicarietà fino all’istituzione<br />
della Corte costituzionale – nel distinguere<br />
tra norme costituzionali prescrittive e norme<br />
meramente programmatiche.<br />
I partiti e i sindacati. Appena approvata, la Costi-