EDIZIONE STRAORDINARIA - Radio Radicale
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AGENDA COSCIONI - <strong>EDIZIONE</strong> <strong>STRAORDINARIA</strong><br />
CAPITOLO 3<br />
Una Repubblica fondata<br />
sul Regime dei Partiti<br />
L’ Articolo. 49 della Costituzione recita “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi<br />
liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica<br />
nazionale.” Mentre per i referendum i partiti pongono regole particolarmente restrittive,<br />
per quanto riguarda se stessi non stabiliscono alcuna regola: l’unico intervento<br />
legislativo è quello per garantirsi finanziamento di Stato.<br />
Giuseppe Maranini<br />
e la partitocrazia<br />
Giuseppe Maranini pone fin dall’immediato dopoguerra<br />
il problema della partitocrazia. A suo avviso,<br />
il neonato regime repubblicano rischiava di<br />
essere travolto dalla debolezza delle istituzioni formali<br />
rispetto alle istituzioni di fatto (partiti e sindacati)<br />
e per questo sollecita il rafforzamento degli<br />
istituti di garanzia da porre a presidio della Costituzione.<br />
Riconoscendo il pregio della presenza<br />
di una Corte costituzionale e di una piena indipendenza<br />
della magistratura, ritiene necessario affiancare<br />
a questi poteri di garanzia il rafforzamento<br />
del prestigio delle istituzioni, garantendone<br />
una piena autonomia rispetto ai partiti. Alla base<br />
pone la necessità di una regolamentazione giuridica<br />
dei partiti e la necessità di far emergere un<br />
profilo coerentemente parlamentare della forma<br />
di governo, ovvero quella di rafforzare i poteri impliciti<br />
del Presidente, la riforma del sistema elettorale<br />
in senso uninominale maggioritario, per innescare<br />
una dinamica di competizione aperta nel<br />
sistema politico. Introduce il termine “partitocrazia”<br />
proprio ponendo l’attenzione sul fatto che i<br />
partiti hanno il potere di controllare lo Stato senza<br />
essere controllati.<br />
La formulazione dell’art. 49 è il frutto della convinzione,<br />
formatasi tra i Costituenti, secondo cui la<br />
funzione dei partiti politici e delle altre formazioni<br />
sociali dovrebbe favorire l’affermazione di una democrazia<br />
matura, che per il tramite degli stessi partiti<br />
garantirebbe contemporaneamente la proposta<br />
politica e una funzione di controllo dell’azione<br />
Nel momento in cui<br />
i partiti - con la sola<br />
eccezione dei<br />
Radicali -<br />
inseriscono nel<br />
proprio statuto il<br />
divieto di iscrizione<br />
ad altre formazioni<br />
politiche, di fatto<br />
eliminano il diritto<br />
costituzionale alla<br />
libertà di<br />
associazione.<br />
dei rappresentanti. Questo secondo aspetto, complementare<br />
al primo, da svolgere al di fuori delle<br />
sedi istituzionali, si fonda sulla necessità di una partecipazione<br />
attiva dei cittadini alla vita politica del<br />
Paese, non limitandosi al mero momento elettorale,<br />
ma garantendo loro una partecipazione continua<br />
alla vita politica, nonché l’esercizio effettivo<br />
dei diritti politici.<br />
Oligarchie di partito<br />
e negata libertà<br />
di associazione<br />
Nel momento in cui i partiti - con la sola eccezione<br />
dei Radicali - inseriscono nel proprio statuto il<br />
divieto di iscrizione ad altre formazioni politiche,<br />
di fatto eliminano il diritto costituzionale alla libertà<br />
di associazione.<br />
Il processo di partecipazione democratica è ulteriormente<br />
limitato attraverso la promulgazione di<br />
leggi elettorali che consentono alle oligarchie di<br />
partito di nominare i candidati che saranno eletti<br />
grazie a liste bloccate senza preferenze. Contemplando<br />
la compatibilità di incarichi istituzionali<br />
con incarichi di responsabilità politica nel partito,<br />
inoltre, i partiti portano gli eletti a rispondere innanzi<br />
tutto al partito prima ancora che al popolo<br />
elettore, disattendendo così quanto stabilito dall’articolo<br />
67 della Costituzione che recita: “Ogni<br />
membro del Parlamento rappresenta la Nazione<br />
ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.<br />
L’introduzione nel 1974 (Legge n. 195) di finanziamenti<br />
pubblici ai partiti come pura elargizione<br />
istituzionalizza, a carico dello Stato, il sostentamento<br />
delle strutture dei partiti piuttosto che il sostegno<br />
all’iniziativa politica. Tale legge riconosce i<br />
contributi ai partiti rappresentati in Parlamento,<br />
penalizzando quindi le nuove formazioni politiche<br />
e la partecipazione all’interno dei partiti che, dotati<br />
di ingenti risorse pubbliche, rafforzano l’apparato<br />
burocratico divenendo sempre più oligarchici.<br />
La giustificazione data per l’istituzione dei finanziamenti<br />
pubblici ai partiti, a fronte degli scandali<br />
per tangenti emersi nel 1965 con il caso Trabucchi<br />
e nel 1973 con lo scandalo petroli, era rassicurare<br />
l’opinione pubblica che il sostegno dello Stato<br />
avrebbe risolto le esigenze finanziarie dei partiti organizzati,<br />
stroncando la corruzione e la collusione<br />
con i grandi interessi economici. La legge viene approvata<br />
in soli 16 giorni con il consenso di tutti i<br />
partiti, fatta eccezione per i liberali.<br />
Gli scandali degli anni successivi (caso Lokheed,<br />
Sindona e altri) dimostrano che la legge non ha<br />
avuto alcun effetto moralizzatore.<br />
Referendum<br />
del 1978<br />
L’11 giugno 1978 gli elettori sono chiamati al voto<br />
sul referendum proposto dai Radicali per l’abrogazione<br />
della Legge 195/74. I partiti che invitano<br />
a votare “No” rappresentano il 97% dei voti e i Radicali<br />
l’1,1. Il referendum non passa, ma la percentuale<br />
dei voti favorevoli è molto alta, il 43,6%. I<br />
promotori del referendum abrogativo del finanziamento<br />
pubblico ai partiti sostengono che lo Stato<br />
deve favorire tutti i cittadini attraverso i servizi, le<br />
sedi, le tipografie, la carta a basso costo e quanto<br />
necessario per “fare politica”, non per garantire le<br />
strutture e gli appartati di partito, che devono essere<br />
autofinanziati dagli iscritti e dai simpatizzanti.<br />
Il sistema dei partiti continua a ignorare l’orientamento<br />
prevalente dell’opinione pubblica e del loro<br />
stesso elettorato e nel 1980 tenta il raddoppio