10.07.2015 Views

Rapporto Ambientale 2011 - Federacciai

Rapporto Ambientale 2011 - Federacciai

Rapporto Ambientale 2011 - Federacciai

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RAPPORTO AMBIENTALE <strong>2011</strong> - Materie prime e riciclo54LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEL ROTTAMELa Direttiva europea in materia di rifiuti, Direttiva2008/98/CE, al fine di favorire e incentivare il mercatoeuropeo del recupero dei materiali secondari haindividuato alcune condizioni armonizzate a livellocomunitario da rispettare affinché una sostanza o unoggetto, a seguito di un operazione di recupero, possacessare di essere considerato rifiuto ed esserecommercializzato come vero e proprio “prodotto”.Le condizioni individuate dalla Direttiva sono:• la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzatoper scopi specifici;• esiste un mercato o una domanda per tale sostanzaod oggetto;• la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecniciper gli scopi specifici e rispetta la normativa e glistandard esistenti applicabili ai prodotti;• l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porteràa impatti complessivi negativi sull’ambiente o sullasalute umana.L’8 aprile <strong>2011</strong> è stato infatti pubblicato il Rego-lamentoUE n. 333/<strong>2011</strong> del Consiglio recante i criteriche determinano quando alcuni tipi di rottamimetallici (ferro, acciaio e alluminio) cessano di essereconsiderati rifiuti ai sensi della Direttiva2008/98/CE. Il Regolamento, dopo un periodotransitorio di sei mesi per consentire agli operatoricoinvolti di adeguarsi alle nuove disposizioni, è entratodefinitivamente in applicazione in tuttal’Unione Europea a partire dal 9 ottobre <strong>2011</strong>. Insintesi il Regolamento consente, nel rispetto di unaserie di requisiti tecnici e gestionali, di escludere dalregime dei rifiuti alcune tipologie di rottami una voltache abbiano subito un’operazione di recupero, richiedendoin particolare al soggetto “recuperatore”l’adozione di un Sistema di Gestione della Qualitàverificato da un ente certificatore accreditato e lasottoscrizione per ogni partita di materiale di una dichiarazionedi conformità ai requisiti delRegolamento stesso.La Direttiva ha poi individuato alcuni materiali (carta,vetro, metalli, rifiuti tessili, aggregati) per i qualirisulta prioritario, nel rispetto delle suddette condizionigenerali, definire specifici requisiti per la cessazionedella qualifica di rifiuto (“End of Waste”) attraversoregolamenti tecnici direttamente applicabiliin tutti gli Stati membri dell’UE.In considerazione del fatto che il mercato del recuperodel rottame è ormai una realtà da tempo consolidatain Europa e che le quattro condizioni generalidefinite dalla Direttiva sono manifestamente soddisfatteda questo tipo di materiale, il primoRegolamento europeo in materia di “End of Waste”è stato dedicato proprio ai rottami metallici.Il Regolamento ha il pregio di uniformare a livellocomunitario i criteri di classificazione, dopo che differentitrasposizioni nazionali della precedenteDirettiva quadro sui rifiuti e multiformi interpretazionida parte degli enti di controllo avevano prodotto neltempo criticità e incertezze a grave danno deglioperatori del settore. Il Regolamento in particolare riconoscepienamente lo status di materia prima (cessazionedella qualifica di rifiuto) di certe tipologie dirottami e la necessità di favorirne il riciclaggio inUE, estendendo di fatto a livello europeo alcuni concettiche l’Italia per prima aveva già da tempo applicatoal rottame in maniera isolata nel contesto europeocon la disciplina delle MPS (Materia PrimaSecondaria) e le procedure semplificate per il recuperodi rifiuti non pericolosi (Decreto Ministeriale5/2/98).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!