24.03.2023 Views

leStrade n. 1585 marzo 2023

STRADE Certificazione Envision per il progetto del Passante di Bologna PONTI I papers presentati da Ansfisa durante i convegni ANIDIS

STRADE
Certificazione Envision per il progetto del Passante di Bologna

PONTI
I papers presentati da Ansfisa durante i convegni ANIDIS

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

di validità”, dal che può dedursi che per<br />

procedere all’eventuale modifica delle<br />

condizioni contrattuali è necessario che<br />

sia già avvenuta la stipula del contratto<br />

stesso. Da ciò, sia in dottrina che in<br />

giurisprudenza, si è da sempre esclusa<br />

la possibilità di procedere alla modifica<br />

delle pattuizioni, soprattutto relative a<br />

profili economici, dopo l’aggiudicazione<br />

e prima della stipula del contratto.<br />

Secondo tale orientamento, il principio<br />

di parità di trattamento e il connesso obbligo<br />

di trasparenza ostano a che, dopo<br />

l’aggiudicazione di un appalto pubblico,<br />

l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario<br />

apportino alle condizioni<br />

contrattuali originarie modifiche tali da<br />

alterare l’assetto originario dell’appalto<br />

posto a base di gara. In particolare, si<br />

è affermato che l’istituto della revisione<br />

dei prezzi non può trovare applicazione<br />

in un momento antecedente alla stipulazione<br />

del contratto e, dunque, ad una<br />

fase ampiamente regolata da principi che<br />

non consentirebbero alcun cambiamento<br />

dell’oggetto della gara o del contenuto<br />

dell’offerta, ovverosia i principi dell’evidenza<br />

pubblica e della par condicio tra<br />

i concorrenti, nonché di immodificabilità<br />

dell’offerta (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez.<br />

III, 27 novembre 2017, n. 11732).<br />

Del resto, l’impresa sarebbe comunque<br />

tutelata nel corso dell’esecuzione del<br />

contratto: in caso di un esorbitante aumento<br />

dei costi del servizio, dall’istituto<br />

della revisione del prezzo (ove previsto<br />

dagli atti di gara) oppure dalla possibilità<br />

di richiedere la risoluzione del contratto,<br />

nel diverso caso in cui l’evento imprevisto<br />

e imprevedibile si verifichi prima della<br />

stipula (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I,<br />

10 <strong>marzo</strong> 2022, n. 239).<br />

Da ciò, l’istanza di revisione dei prezzi formulata<br />

dall’impresa aggiudicataria prima<br />

della stipula del contratto non è giuridicamente<br />

ammissibile e, dunque, deve essere<br />

rigettata dalla stazione appaltante.<br />

Sennonché, negli ultimi anni si è formato<br />

un diverso indirizzo giurisprudenziale<br />

che, contrariamente a quello richiamato,<br />

ammette al ricorrere di determinati presupposti<br />

ed entro certi limiti la possibilità<br />

di procedere alla revisione dei prezzi<br />

prima della stipula del contratto.<br />

Più nel dettaglio, tale orientamento valorizza<br />

la ratio dell’istituto in esame che,<br />

da una parte, mira a garantire il rispetto<br />

del principio di concorrenza e, dall’altra,<br />

è volto ad assicurare che l’azione amministrativa<br />

sia ispirata ai criteri di efficacia<br />

ed economicità: deve ritenersi irragionevole<br />

ogni azzeramento di una procedura<br />

amministrativa in assenza di specifiche<br />

illegittimità che la affliggano, ciò<br />

soprattutto nell’ipotesi in cui l’operatore<br />

economico sia “vittima” di sopravvenienze<br />

a lui non imputabili (sul punto,<br />

T.A.R. Piemonte, sez. I, 28 giugno 2021,<br />

n. 667; T.A.R. Toscana, Sez. I, 25 febbraio<br />

2022, n. 228).<br />

Al riguardo, si è affermato che “la scelta<br />

dell’amministrazione di individuare i<br />

termini della necessaria rinegoziazione<br />

ancor prima di procedere alla stipulazione<br />

del contratto si configura in fondo<br />

come prudente, poiché, posto che la<br />

rinegoziazione implica ovviamente l’accordo<br />

della controparte, ove tale accordo<br />

non fosse stato raggiunto, si sarebbe<br />

rafforzata in capo all’amministrazione<br />

una possibilità di revoca fondata sulle<br />

sopravvenienze organizzative e su un<br />

ragionevole rispetto delle aspettative<br />

dell’aggiudicatario” (cfr. T.A.R. Piemonte,<br />

sez. I , 28 giugno 2021, n. 667).<br />

Del resto, come precisato anche dalla giurisprudenza<br />

europea, il principio di immodificabilità<br />

del contratto non ha carattere<br />

assoluto, potendo trovare attenuazione<br />

nel caso in cui le modifiche proposte non<br />

siano tali da alterare le caratteristiche essenziali<br />

del contratto (cfr. CGUE, sez. VIII,<br />

7 settembre 2016, C-549/14).<br />

La decisione del Tar Piemonte<br />

Il Tar Torino nella sentenza n. 180/<strong>2023</strong><br />

ha accolto gli orientamenti giurisprudenziali<br />

più recenti, ammettendo dunque la<br />

possibilità di rinegoziare le condizioni<br />

contrattuali dopo l’aggiudicazione e prima<br />

della stipula del contratto.<br />

Dinnanzi a richieste di rinegoziazione<br />

dell’operatore economico aggiudicatario<br />

che, in base alle circostanze di fatto,<br />

debbano ritenersi ragionevoli e plausibili,<br />

è onere dell’amministrazione valutare<br />

le sopravvenienze segnalate dal soggetto<br />

partecipante alla gara, tenendo conto<br />

del quadro normativo vigente e del contesto<br />

socio-economico.<br />

Più nel dettaglio, secondo il Tar, nei casi<br />

in cui si registrino dei fatti sopravvenuti<br />

e imprevedibili, estranei al normale ciclo<br />

economico, che siano in grado di alterare<br />

le condizioni originarie poste a base<br />

di gara creando uno “shock eccezionale”,<br />

rientra nell’interesse della stazione<br />

appaltante procedere alla rinegoziazione<br />

delle condizioni contrattuali e, dunque,<br />

ristabilire l’originario equilibrio.<br />

Più nel dettaglio, la stipula di un contratto<br />

squilibrato sarebbe contraria, oltreché<br />

ai principi di concorrenza e par<br />

condicio tra gli operatori partecipanti<br />

alla procedura di gara, ai principi di<br />

buon andamento e di efficacia dell’azione<br />

amministrativa. Difatti, tale opzione<br />

comporterebbe la riedizione della procedura<br />

di affidamento senza specifiche<br />

e sostanziali illegittimità della procedura<br />

oggetto di annullamento.<br />

In ogni caso, il Tar Piemonte precisa che<br />

la rinegoziazione prima della stipula del<br />

contratto deve considerarsi preclusa nei<br />

casi in cui le modifiche vadano ad ampliare<br />

l’oggetto dell’appalto ad elementi<br />

non previsti, alterare l’equilibrio contrattuale<br />

in senso più favorevole per l’aggiudicatario<br />

e rimettere in discussione l’aggiudicazione.<br />

In sostanza, sono precluse<br />

tutte quelle modifiche che, se sussistenti<br />

già nella fase di espletamento della procedura,<br />

avrebbero verosimilmente comportato<br />

l’aggiudicazione in favore di altro<br />

offerente oppure l’ammissione di operatori<br />

economici diversi.<br />

Ebbene, con riferimento alla fattispecie<br />

oggetto del giudizio, i Giudici del Tar Torino<br />

hanno osservato che la stazione appaltante,<br />

rendendosi disponibile a procedere<br />

alla revisione dei prezzi nel corso<br />

di esecuzione del contratto, non ha fatto<br />

altro che accettare il rischio di stipulare<br />

un contratto in condizioni di disequilibrio,<br />

e quindi tali da scaturire delle<br />

contestazioni in corso d’opera e generare<br />

ostacoli al raggiungimento dell’interesse<br />

pubblico (rectius: l’interesse al<br />

buon funzionamento dell’infrastruttura).<br />

Pertanto, la SMAT S.p.A. avrebbe dovuto<br />

quanto meno valutare i fatti messi<br />

in rilievo dal raggruppamento aggiudicatario<br />

alla luce dell’attuale momento<br />

storico, caratterizzato – com’è<br />

noto – da un eccezionale aumento dei<br />

prezzi dei materiali da costruzione, e<br />

anche del tempo trascorso tra la formulazione/presentazione<br />

dell’offerta<br />

e l’avvio delle prestazioni contrattuali.<br />

Si sta, dunque, facendo strada l’idea che<br />

la necessità di affidare un contratto in<br />

condizioni di equilibrio costituisca principio<br />

generale dell’ordinamento dei contratti<br />

pubblici; con la conseguenza che si<br />

ammette la rinegoziazione anche prima<br />

della stipula ove sussistano circostanze<br />

idonee a sconvolgere il quadro economico<br />

su cui è intervenuta l’offerta. nn<br />

L’Opinione legale<br />

10 3/<strong>2023</strong> <strong>leStrade</strong><br />

<strong>leStrade</strong> 3/<strong>2023</strong> 11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!