leStrade n. 1585 marzo 2023
STRADE Certificazione Envision per il progetto del Passante di Bologna PONTI I papers presentati da Ansfisa durante i convegni ANIDIS
STRADE
Certificazione Envision per il progetto del Passante di Bologna
PONTI
I papers presentati da Ansfisa durante i convegni ANIDIS
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di validità”, dal che può dedursi che per<br />
procedere all’eventuale modifica delle<br />
condizioni contrattuali è necessario che<br />
sia già avvenuta la stipula del contratto<br />
stesso. Da ciò, sia in dottrina che in<br />
giurisprudenza, si è da sempre esclusa<br />
la possibilità di procedere alla modifica<br />
delle pattuizioni, soprattutto relative a<br />
profili economici, dopo l’aggiudicazione<br />
e prima della stipula del contratto.<br />
Secondo tale orientamento, il principio<br />
di parità di trattamento e il connesso obbligo<br />
di trasparenza ostano a che, dopo<br />
l’aggiudicazione di un appalto pubblico,<br />
l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario<br />
apportino alle condizioni<br />
contrattuali originarie modifiche tali da<br />
alterare l’assetto originario dell’appalto<br />
posto a base di gara. In particolare, si<br />
è affermato che l’istituto della revisione<br />
dei prezzi non può trovare applicazione<br />
in un momento antecedente alla stipulazione<br />
del contratto e, dunque, ad una<br />
fase ampiamente regolata da principi che<br />
non consentirebbero alcun cambiamento<br />
dell’oggetto della gara o del contenuto<br />
dell’offerta, ovverosia i principi dell’evidenza<br />
pubblica e della par condicio tra<br />
i concorrenti, nonché di immodificabilità<br />
dell’offerta (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez.<br />
III, 27 novembre 2017, n. 11732).<br />
Del resto, l’impresa sarebbe comunque<br />
tutelata nel corso dell’esecuzione del<br />
contratto: in caso di un esorbitante aumento<br />
dei costi del servizio, dall’istituto<br />
della revisione del prezzo (ove previsto<br />
dagli atti di gara) oppure dalla possibilità<br />
di richiedere la risoluzione del contratto,<br />
nel diverso caso in cui l’evento imprevisto<br />
e imprevedibile si verifichi prima della<br />
stipula (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I,<br />
10 <strong>marzo</strong> 2022, n. 239).<br />
Da ciò, l’istanza di revisione dei prezzi formulata<br />
dall’impresa aggiudicataria prima<br />
della stipula del contratto non è giuridicamente<br />
ammissibile e, dunque, deve essere<br />
rigettata dalla stazione appaltante.<br />
Sennonché, negli ultimi anni si è formato<br />
un diverso indirizzo giurisprudenziale<br />
che, contrariamente a quello richiamato,<br />
ammette al ricorrere di determinati presupposti<br />
ed entro certi limiti la possibilità<br />
di procedere alla revisione dei prezzi<br />
prima della stipula del contratto.<br />
Più nel dettaglio, tale orientamento valorizza<br />
la ratio dell’istituto in esame che,<br />
da una parte, mira a garantire il rispetto<br />
del principio di concorrenza e, dall’altra,<br />
è volto ad assicurare che l’azione amministrativa<br />
sia ispirata ai criteri di efficacia<br />
ed economicità: deve ritenersi irragionevole<br />
ogni azzeramento di una procedura<br />
amministrativa in assenza di specifiche<br />
illegittimità che la affliggano, ciò<br />
soprattutto nell’ipotesi in cui l’operatore<br />
economico sia “vittima” di sopravvenienze<br />
a lui non imputabili (sul punto,<br />
T.A.R. Piemonte, sez. I, 28 giugno 2021,<br />
n. 667; T.A.R. Toscana, Sez. I, 25 febbraio<br />
2022, n. 228).<br />
Al riguardo, si è affermato che “la scelta<br />
dell’amministrazione di individuare i<br />
termini della necessaria rinegoziazione<br />
ancor prima di procedere alla stipulazione<br />
del contratto si configura in fondo<br />
come prudente, poiché, posto che la<br />
rinegoziazione implica ovviamente l’accordo<br />
della controparte, ove tale accordo<br />
non fosse stato raggiunto, si sarebbe<br />
rafforzata in capo all’amministrazione<br />
una possibilità di revoca fondata sulle<br />
sopravvenienze organizzative e su un<br />
ragionevole rispetto delle aspettative<br />
dell’aggiudicatario” (cfr. T.A.R. Piemonte,<br />
sez. I , 28 giugno 2021, n. 667).<br />
Del resto, come precisato anche dalla giurisprudenza<br />
europea, il principio di immodificabilità<br />
del contratto non ha carattere<br />
assoluto, potendo trovare attenuazione<br />
nel caso in cui le modifiche proposte non<br />
siano tali da alterare le caratteristiche essenziali<br />
del contratto (cfr. CGUE, sez. VIII,<br />
7 settembre 2016, C-549/14).<br />
La decisione del Tar Piemonte<br />
Il Tar Torino nella sentenza n. 180/<strong>2023</strong><br />
ha accolto gli orientamenti giurisprudenziali<br />
più recenti, ammettendo dunque la<br />
possibilità di rinegoziare le condizioni<br />
contrattuali dopo l’aggiudicazione e prima<br />
della stipula del contratto.<br />
Dinnanzi a richieste di rinegoziazione<br />
dell’operatore economico aggiudicatario<br />
che, in base alle circostanze di fatto,<br />
debbano ritenersi ragionevoli e plausibili,<br />
è onere dell’amministrazione valutare<br />
le sopravvenienze segnalate dal soggetto<br />
partecipante alla gara, tenendo conto<br />
del quadro normativo vigente e del contesto<br />
socio-economico.<br />
Più nel dettaglio, secondo il Tar, nei casi<br />
in cui si registrino dei fatti sopravvenuti<br />
e imprevedibili, estranei al normale ciclo<br />
economico, che siano in grado di alterare<br />
le condizioni originarie poste a base<br />
di gara creando uno “shock eccezionale”,<br />
rientra nell’interesse della stazione<br />
appaltante procedere alla rinegoziazione<br />
delle condizioni contrattuali e, dunque,<br />
ristabilire l’originario equilibrio.<br />
Più nel dettaglio, la stipula di un contratto<br />
squilibrato sarebbe contraria, oltreché<br />
ai principi di concorrenza e par<br />
condicio tra gli operatori partecipanti<br />
alla procedura di gara, ai principi di<br />
buon andamento e di efficacia dell’azione<br />
amministrativa. Difatti, tale opzione<br />
comporterebbe la riedizione della procedura<br />
di affidamento senza specifiche<br />
e sostanziali illegittimità della procedura<br />
oggetto di annullamento.<br />
In ogni caso, il Tar Piemonte precisa che<br />
la rinegoziazione prima della stipula del<br />
contratto deve considerarsi preclusa nei<br />
casi in cui le modifiche vadano ad ampliare<br />
l’oggetto dell’appalto ad elementi<br />
non previsti, alterare l’equilibrio contrattuale<br />
in senso più favorevole per l’aggiudicatario<br />
e rimettere in discussione l’aggiudicazione.<br />
In sostanza, sono precluse<br />
tutte quelle modifiche che, se sussistenti<br />
già nella fase di espletamento della procedura,<br />
avrebbero verosimilmente comportato<br />
l’aggiudicazione in favore di altro<br />
offerente oppure l’ammissione di operatori<br />
economici diversi.<br />
Ebbene, con riferimento alla fattispecie<br />
oggetto del giudizio, i Giudici del Tar Torino<br />
hanno osservato che la stazione appaltante,<br />
rendendosi disponibile a procedere<br />
alla revisione dei prezzi nel corso<br />
di esecuzione del contratto, non ha fatto<br />
altro che accettare il rischio di stipulare<br />
un contratto in condizioni di disequilibrio,<br />
e quindi tali da scaturire delle<br />
contestazioni in corso d’opera e generare<br />
ostacoli al raggiungimento dell’interesse<br />
pubblico (rectius: l’interesse al<br />
buon funzionamento dell’infrastruttura).<br />
Pertanto, la SMAT S.p.A. avrebbe dovuto<br />
quanto meno valutare i fatti messi<br />
in rilievo dal raggruppamento aggiudicatario<br />
alla luce dell’attuale momento<br />
storico, caratterizzato – com’è<br />
noto – da un eccezionale aumento dei<br />
prezzi dei materiali da costruzione, e<br />
anche del tempo trascorso tra la formulazione/presentazione<br />
dell’offerta<br />
e l’avvio delle prestazioni contrattuali.<br />
Si sta, dunque, facendo strada l’idea che<br />
la necessità di affidare un contratto in<br />
condizioni di equilibrio costituisca principio<br />
generale dell’ordinamento dei contratti<br />
pubblici; con la conseguenza che si<br />
ammette la rinegoziazione anche prima<br />
della stipula ove sussistano circostanze<br />
idonee a sconvolgere il quadro economico<br />
su cui è intervenuta l’offerta. nn<br />
L’Opinione legale<br />
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