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Previdenza - Enpam

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L’AvvocatoSe il medico non si presenta scatta ilCODICE PENALESe un chirurgo è in servizio di reperibilità, non può sindacare a distanza la necessità e l’urgenzadi una chiamata da parte del personale tecnico dell’ospedale. L’obbligo è di recarsi subito avisitare il malatoLa Corte Suprema, con questa pronuncia, ha stabilito,infatti, che è orientamento di legittimità consolidatoquello secondo cui il servizio di pronta disponibilitàprevisto dal D.p.r. 25 giugno 1983 n. 348 è finalizzatoad assicurare una più efficace assistenza sanitaria (integrativadunque, piuttosto che sostitutiva) nelle struttureospedaliere (…) Ne consegue che esso presuppone,da un lato, la concreta e permanente reperibilitàdel sanitario e, dall’altro, l’immediato intervento delmedico presso il reparto (…) una volta che dalla Sedeospedaliera ne sia stata comunque sollecitata la presenza.Su questi presupposti, concretandosi l’atto dovutonell’obbligo di assicurare l’intervento nel luogo dicura, il sanitario non può sottrarsi alla chiamata dedudiAngelo Ascanio BeneventoAvvocato, Ufficio affari legali della Fondazione EnpamIl medico che si trova inservizio di reperibilità eviene chiamato per un interventourgente commetterifiuto d’atti d’ufficio, in baseall’art. 328 del codice penale,se non si presenta inospedale dove presta servizio.In quest’ipotesi, infatti,non gli viene riconosciuto alcunospazio di discrezionalità.Ma solo dopo aver visitatoil paziente, il medicopotrà stabilire l’opportunità di un intervento (l’an)e le eventuali modalità (quomodo), recuperandoquindi appieno la sua discrezionalità. A chiarirlo èla sentenza n. 42627 del 29 settembre 2009 della Cortedi Cassazione (VI Sezione penale), i cui principi sonostati recentemente riaffermati con la sentenza n. 12376del 15 marzo del 2013.cendo che, secondo ilproprio giudizio tecnico,non sussisterebbero ipresupposti dell’invocataemergenza (Sez. 6, Sentenzan. 5465 del18/03/1986).In sostanza, quindi, seun medico già presentein ospedale ritiene chesia necessario l’interventodel chirurgo in serviziodi reperibilità, questi è obbligato a recarsi subitoin ospedale a visitare il malato. Il suo eventuale rifiutodi presentarsi diventa penalmente rilevante con la violazionedi quest’obbligo. In questo caso, quindi, laresponsabilità penale del chirurgo non è tecnicamenteconnessa alla necessità effettiva e all’urgenzadell’intervento chirurgico (Sez. 6, Sentenzan. 48379 del 25/11/2008; Cass. sez. 6, n. 6328/1996).Il chirurgo non può in alcun modo sindacare a distanzala necessità e l’urgenza della chiamata, ma solo unavolta giunto in ospedale potrà fare le valutazioni delcaso. Pertanto, anche l’inutilità di qualsiasi approccioterapeutico, che risultasse poi concretamente appurata,non varrebbe a ostacolare la configurazione delrifiuto di atti d’ufficio (omissione), secondo l’art. 328del codice penale. Nei casi di rifiuto di intervento oppostoa distanza, potrebbe, dunque, essere piuttostofragile ai fini difensivi la scelta di obiettare che la discrezionalitàmedica debba sempre considerarsi accordata,e debba invece essere esclusa solo se esuladal criterio di ragionevolezza tecnica che si può ricavaredal contesto e dai protocolli medici. n5 – 2013 Il Giornale della Previdenza 53

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