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Il problema dell’uso medico di stupefacenti ha riguardato prevalentemente<br />

i farmaci oppiacei ed il metadone. Sui derivati della<br />

cannabis, hashish e marijuana, vi sono stati pochi pronunciamenti<br />

da parte della magistratura. Vediamoli <strong>in</strong> dettaglio.<br />

Nella seconda metà degli anni settanta si ha la prima pronuncia<br />

della prima sezione della Corte di Cassazione, che aveva ritenuto<br />

che: «… l’hashish è una sostanza del tutto priva di effetti curativi,<br />

gravemente dannosa alla salute, che produce fenomeni alluc<strong>in</strong>atori<br />

e che determ<strong>in</strong>a <strong>in</strong> breve uno stato di dipendenza». 1<br />

Due anni dopo, sempre la prima sezione della Corte di Cassazione<br />

aveva ribadito che: « … l’hashish è una sostanza del tutto priva<br />

di effetti curativi, anzi gravemente dannosa per la salute … ». 2<br />

Le pronunce risentivano del clima di sottovalutazione scientifica<br />

di cui era oggetto la cannabis e qu<strong>in</strong>di non vi è da stupirsi molto.<br />

Gli organi giudiziari non potevano avere nozioni mediche, ancor<br />

più se queste ultime erano pressoché sconosciute pers<strong>in</strong>o all’<strong>in</strong>terno<br />

della classe medica.<br />

Dopo qualche anno il Tribunale penale di Roma ritenne <strong>in</strong> una<br />

sentenza che: «Pur <strong>in</strong> presenza di tossicodipendente che faccia uso<br />

di hashish per evitare di ricorrere alla più dannosa ero<strong>in</strong>a, non può<br />

riconoscersi la condizione di non punibilità dell’uso personale<br />

terapeutico nel caso di detenzione di ben 880 grammi di hashish».<br />

3 Comunque, <strong>in</strong> tale sentenza, fu riconosciuta all’imputato<br />

l’attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale<br />

e sociale <strong>in</strong> quanto egli, pur essendo tossicodipendente e detentore<br />

di hashish, aveva fatto ricorso a tale sostanza allo scopo di abbandonare<br />

l’uso della più dannosa ero<strong>in</strong>a. Nella motivazione di que-<br />

3 Sentenza del 28/5/1979, <strong>in</strong> Rivista del Foro Italiano, 1980, parte II, p. 266.<br />

4 Sentenza n. 7761 del 17/8/1982, <strong>in</strong> rivista La giustizia penale, 1983, parte seconda,<br />

p. 298.<br />

5 Sentenza n. 8839 del 20/10/1984.<br />

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