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Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

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dere ai proprietari delle aree e<strong>di</strong>ficabili esistenti nella zona interessata <strong>di</strong> presentare,<br />

entro congruo termine, un piano <strong>di</strong> lottizzazione convenzionata interessante le<br />

aree stesse.<br />

La concessione rimane sospesa per un periodo massimo <strong>di</strong> 180 giorni, entro il quale<br />

deve venire deliberato l'incarico del piano particolareggiato, o deve essere presentato<br />

all'Amministrazione Comunale il piano <strong>di</strong> lottizzazione convenzionata (o,<br />

in alternativa, il Comune deve dare inizio alla procedura d'ufficio per la lottizzazione<br />

convenzionata).<br />

Trascorso tale periodo senza che avvenga uno dei fatti citati, la sospensione della<br />

concessione è da considerarsi automaticamente decaduta.<br />

ART. 2.10 – Utilizzazione degli in<strong>di</strong>ci sul medesimo<br />

lotto e composizione del lotto minimo<br />

L'utilizzazione degli in<strong>di</strong>ci lf e Uf, corrispondenti ad una determinata superficie Sf,<br />

esclude ogni richiesta successiva <strong>di</strong> altre concessioni ad e<strong>di</strong>ficare su tali superfici,<br />

salvo il caso <strong>di</strong> ricostruzione, in<strong>di</strong>pendentemente da qualsiasi frazionamento o<br />

passaggio <strong>di</strong> proprietà.<br />

Tali superfici devono ritenersi vincolate in modo che, in<strong>di</strong>pendentemente da qualsiasi<br />

frazionamento o passaggio <strong>di</strong> proprietà, non possano essere più considerate nel<br />

computo degli in<strong>di</strong>ci e<strong>di</strong>lizi per eventuali costruzioni a<strong>di</strong>acenti.<br />

Agli effetti dei vincoli <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità, i proprietari degli immobili per i quali sia<br />

stata richiesta concessione ad e<strong>di</strong>ficare dovranno esibire, prima dei rilascio della<br />

concessione stessa, la nota <strong>di</strong> trascrizione a favore del Comune, presso la Conservatoria<br />

dei Registri Immobiliari, dell'atto <strong>di</strong> vincolo (servitù non ae<strong>di</strong>fican<strong>di</strong>) del suolo<br />

pertinente alla costruzione da realizzare.<br />

Gli e<strong>di</strong>fici esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del P.R.G. implicano, nelle zone a semplice<br />

concessione e<strong>di</strong>lizia, l'asservimento <strong>di</strong> un'area proporzionale, secondo gli in<strong>di</strong>ci<br />

lf o Uf <strong>di</strong> P.R.G., alla loro volumetria od alla loro superficie lorda <strong>di</strong> pavimento, sino<br />

ad un valore massimo pari alla superficie dell'intero lotto <strong>di</strong> proprietà dell'e<strong>di</strong>ficio<br />

alla data dell'adozione del P.R.G. della proprietà.<br />

ART. 2.11 – Destinazione d'uso<br />

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere in<strong>di</strong>cata sia nei progetti<br />

<strong>di</strong> intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto che in quelli <strong>di</strong> intervento urbanistico preventivo, in<br />

base alla prescrizione degli articoli precedenti.<br />

Qualunque cambiamento alla destinazione d'uso è subor<strong>di</strong>nato alla procedura <strong>di</strong><br />

cui all'ART. 1.5 delle presenti norme.<br />

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