Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione
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CAPO 3º ZONE A VINCOLO SPECIALE<br />
ART. 3.30 – Zona a vincolo idrogeologico <strong>di</strong> P.R.G. - H<br />
Tali zone presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi inse<strong>di</strong>amenti.<br />
In tali zone è istituito il vincolo "non ae<strong>di</strong>fican<strong>di</strong>”, ed è inibita la costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />
nuovi <strong>di</strong> qualunque tipo e l'ampliamento degli e<strong>di</strong>fici esistenti.<br />
Le aree comprese in tale zona non possono essere computate nel calcolo delle volumetrie,<br />
sia attraverso in<strong>di</strong>ci territoriali che fon<strong>di</strong>ari.<br />
Le aree prossime a corsi o specchi d'acqua e le aree demaniali e private, sui lati dei<br />
fiumi e torrenti, possono essere destinate alle opere <strong>di</strong> sistemazione idrogeologica<br />
ed alle attrezzature tecnologiche che richiedono la vicinanza del corso d'acqua.<br />
È comunque sempre esclusa la destinazione residenziale e vige l'obbligo <strong>di</strong> mantenere<br />
e potenziare le alberature esistenti.<br />
ART. 3.31 – Zone boschive - W<br />
Tali zone sono destinate al mantenimento del patrimonio agro - silvo - pastorale<br />
(vedasi anche art. 50 L.R. 15.04.1975 n. 51).<br />
In tali zone è consentita l'e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> strutture al servizio <strong>di</strong>retto ed imme<strong>di</strong>ato<br />
delle sole funzioni agro - silvo - forestali, nel rispetto, ove esistente, del vincolo<br />
ex Legge 24.04.1935 Nº 740 (Parco Nazionale).<br />
In tali zone il piano si attua anche per semplice intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto, applicando<br />
i seguenti in<strong>di</strong>ci e criteri obbligatori:<br />
a. If = 0,01 mc/mq (abitazioni del tipo consentito per la zona E1);<br />
e<strong>di</strong>ficabilità ammessa nelle aree non alberate;<br />
all'interno dell'area perimetrata e contrassegnata con asterisco non è consentito<br />
alcun inse<strong>di</strong>amento.<br />
ART. 3.32. Zona a verde privato vincolato - Vp<br />
Tali zone sono destinate al mantenimento a verde privato <strong>di</strong> aree in generale <strong>di</strong><br />
pertinenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici già esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del presente P.R.G.<br />
In tali zone sussiste l'obbligo <strong>di</strong> mantenere e rispettare il verde esistente; in particolare<br />
il patrimonio dendrologico deve rimanere intatto. In casi <strong>di</strong> abbattimento per<br />
qualsiasi ragione <strong>di</strong> un albero è obbligatoria la sua sostituzione.<br />
Nel caso <strong>di</strong> non ottemperanza a tale obbligo <strong>di</strong> sostituzione, l'Amministrazione<br />
Comunale procederà alla sostituzione suddetta, esigendo il rimborso <strong>di</strong> ogni spesa<br />
sostenuta ed applicando una congrua penalità.<br />
Per quel che riguarda l'e<strong>di</strong>ficazione, è consentito soltanto l'ampliamento, in ragione<br />
<strong>di</strong> un incremento del 10%, della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento esistente alla data<br />
dell'adozione del P.R.G., per una sola volta, tramite semplice intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto.<br />
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