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Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

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delle aziende agricole esistenti alla data <strong>di</strong> entrata in vigore della L.R. N. 93/80, nel<br />

limite del 50% <strong>di</strong> quelle esistenti.<br />

Un ampliamento maggiore <strong>di</strong> quello previsto nel comma precedente potrà essere<br />

consentito solo in presenza <strong>di</strong> un motivato parere tecnico dell'Ispettorato dell'Agricoltura<br />

<strong>di</strong> Sondrio relativo alle esigenze <strong>di</strong> sviluppo dell'azienda agricola e <strong>di</strong> un<br />

parere dell'AZIENDA SOCIO SANITARIA Nº 9 (U.S.S.L. N. 24), competente per il<br />

territorio, in or<strong>di</strong>ne alle necessità <strong>di</strong> natura igienico - sanitaria.<br />

ART. 4.4 – E<strong>di</strong>fici esistenti<br />

Per tutti gli e<strong>di</strong>fici o parte <strong>di</strong> essi, aventi destinazione produttiva artigianale <strong>di</strong> servizio,<br />

esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del P.R.G., sono consentite, in qualsiasi zona<br />

del territorio comunale si trovino gli immobili, opere <strong>di</strong> sistemazione, ristrutturazione,<br />

consolidamento ed ampliamento fino ad un massimo del 15% della volumetria<br />

esistente l'ampliamento può essere consentito una sola volta.<br />

Per tutti gli e<strong>di</strong>fici residenziali esistenti, alla data <strong>di</strong> adozione della variante qualora<br />

i proprietari intendano trasformarli in strutture turistico - ricettive, si applica<br />

l’ART. 4.2 delle N.T.A., quando le destinazioni <strong>di</strong> zona lo consentono.<br />

Per tutti gli e<strong>di</strong>fici esistenti alla data <strong>di</strong> adozione della variante, aventi qualsiasi destinazione<br />

e non considerati nelle N.T.A., sono consentite opere <strong>di</strong> manutenzione,<br />

<strong>di</strong> consolidamento e, quando le destinazioni <strong>di</strong> zona lo consentono, <strong>di</strong> ristrutturazione<br />

ed ampliamento fino ad un massimo del 10% della volumetria esistente.<br />

L'ampliamento può essere consentito una sola volta.<br />

ART. 4.5 – Strutture precarie<br />

Il Sindaco, previo parere favorevole della Commissione E<strong>di</strong>lizia, può autorizzare la<br />

costruzione <strong>di</strong> strutture in legno aventi le caratteristiche in<strong>di</strong>viduate in via generale<br />

dalla Commissione E<strong>di</strong>lizia stessa entro tre mesi dalla data <strong>di</strong> approvazione della<br />

variante <strong>di</strong> <strong>Piano</strong> e delle presenti norme.<br />

L'autorizzazione può essere rilasciata solo se esiste una costruzione principale <strong>di</strong><br />

cui la struttura in legno costituirà una pertinenza.<br />

La superficie coperta non potrà essere superiore al 10% della superficie coperta<br />

della costruzione principale ed in ogni caso non potrà superare i 30 mq e l'altezza<br />

misurata alla ra<strong>di</strong>ce del tetto non potrà superare i 2,00 m.<br />

L'autorizzazione avrà vali<strong>di</strong>tà 3 (tre) anni, rinnovabili. Decorso il termine, in caso<br />

<strong>di</strong> mancato rinnovo, il Sindaco or<strong>di</strong>na all'interessato la rimozione entro il termine<br />

massimo <strong>di</strong> 60 (sessanta) giorni.<br />

In caso <strong>di</strong> inadempienza si procederà d'ufficio a spese dell'interessato.<br />

Entro 180 (centottanta) giorni dalla data <strong>di</strong> approvazione delle presenti norme, tutti<br />

i manufatti precari esistenti dovranno adeguarsi a quanto previsto dal presente<br />

articolo.<br />

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