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L’AVVOCATO<br />

78<br />

SPECIALIZZANDI:<br />

FACCIAMO IL PUNTO<br />

DELLA SITUAZIONE<br />

a cura dell’Avv. Pasquale Dui (*)<br />

Una sentenza della Corte di Giustizia Europea,<br />

datata 1987, ha determinato una svolta sostanziale<br />

per i “medici in formazione”. Lo stato dell’arte<br />

Le cause promosse dai medici specializzandi<br />

fanno leva sulla diretta applicabilità di una<br />

Direttiva Comunitaria - che riconosce il diritto<br />

del “medico in formazione” ad un’adeguata<br />

remunerazione del proprio periodo di specializzazione<br />

- e sul mancato (o ritardato) adeguamento<br />

ad essa da parte dello stato italiano.<br />

Il 16 giugno 1975 sono state emanate due direttive:<br />

la n. 362 - avente ad oggetto il reciproco<br />

riconoscimento dei diplomi, certificati e altri<br />

titoli di medico, oltre a misure destinate ad agevolare<br />

l’effettivo esercizio del diritto di stabilimento<br />

e di libera prestazione di servizi - e la n.<br />

363, intesa al coordinamento delle disposizioni<br />

legislative, regolamentari e amministrative attinenti<br />

alle attività di medico.<br />

L’Italia ha dato attuazione alle due direttive con<br />

la legge 217/1978.<br />

Nel 1982, però, entrambi i provvedimenti sono<br />

stati modificati dalla direttiva n. 82/76, intesa a<br />

garantire un’adeguata remunerazione ai medici<br />

specializzandi sia nel corso della formazione<br />

a tempo pieno<br />

sia per<br />

quella a tempo<br />

ridotto.<br />

Con sentenza<br />

7 luglio<br />

1987 la Corte<br />

di giustizia<br />

europea ha<br />

dichiarato<br />

che la Repubblicaitaliana,<br />

non<br />

avendo adottato<br />

nel termineprescritto<br />

le disposizioninecessarie<br />

per<br />

conformarsi<br />

alla direttiva 82/76, è venuta meno agli obblighi<br />

ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.<br />

A seguito di tale sentenza la suddetta direttiva<br />

è stata recepita nel nostro ordinamento con d.lgs<br />

257/1991.<br />

Questo decreto, però, ha si previsto una borsa<br />

di studio a favore degli ammessi alle scuole di<br />

specializzazione, ma ne ha limitato la corresponsione<br />

ai soli medici iscritti alle scuole di specializzazione<br />

a partire dall’a.a. 1991/92.<br />

E’ seguito nel corso degli anni, un contenzioso<br />

di ampie proporzioni, sia dinanzi ai giudici ordinari<br />

(es. Tribunali) che ai giudici amministrativi<br />

(es. T.A.R. e Consiglio di Stato), finalizzato al riconoscimento<br />

della remunerazione in favore degli<br />

specializzandi immatricolati prima dell’a.a.<br />

1991-92.<br />

Svariate pronunce del T.A.R. del Lazio, avvallate<br />

dal Consiglio di Stato hanno riconosciuto la<br />

necessità che il giudice nazionale disapplichi il<br />

d.lgs. 257/1991, nella parte in cui riserva l’applicazione<br />

dell’ordinamento comunitario ai soli<br />

medici ammessi alle scuole di specializzazione<br />

nell’a.a. 1991/1992, lasciando sopravvivere il<br />

precedente regime per le specializzazioni già in<br />

corso.<br />

Successivamente, l’art. 37 d. lgs. 368/99 ha previsto<br />

la stipulazione di un contratto di formazione<br />

e lavoro con Università e Regioni.<br />

All’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di<br />

specializzazione in medicina e chirurgia, il medico<br />

stipula un contratto di formazione e lavoro,<br />

finalizzato all’acquisizione delle capacità professionali<br />

inerenti al titolo di specialista, che contempla<br />

un’adeguata retribuzione per tutta la sua<br />

durata.<br />

Va detto, però, che ad oggi e fino al <strong>20</strong>06 non<br />

sono previsti stanziamenti per i predetti contratti,<br />

che, con la riforma del mercato del lavoro, trovano<br />

applicazione esclusivamente per i dipendenti<br />

pubblici. ■<br />

(*) del Foro di Milano

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