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L’AVVOCATO<br />
78<br />
SPECIALIZZANDI:<br />
FACCIAMO IL PUNTO<br />
DELLA SITUAZIONE<br />
a cura dell’Avv. Pasquale Dui (*)<br />
Una sentenza della Corte di Giustizia Europea,<br />
datata 1987, ha determinato una svolta sostanziale<br />
per i “medici in formazione”. Lo stato dell’arte<br />
Le cause promosse dai medici specializzandi<br />
fanno leva sulla diretta applicabilità di una<br />
Direttiva Comunitaria - che riconosce il diritto<br />
del “medico in formazione” ad un’adeguata<br />
remunerazione del proprio periodo di specializzazione<br />
- e sul mancato (o ritardato) adeguamento<br />
ad essa da parte dello stato italiano.<br />
Il 16 giugno 1975 sono state emanate due direttive:<br />
la n. 362 - avente ad oggetto il reciproco<br />
riconoscimento dei diplomi, certificati e altri<br />
titoli di medico, oltre a misure destinate ad agevolare<br />
l’effettivo esercizio del diritto di stabilimento<br />
e di libera prestazione di servizi - e la n.<br />
363, intesa al coordinamento delle disposizioni<br />
legislative, regolamentari e amministrative attinenti<br />
alle attività di medico.<br />
L’Italia ha dato attuazione alle due direttive con<br />
la legge 217/1978.<br />
Nel 1982, però, entrambi i provvedimenti sono<br />
stati modificati dalla direttiva n. 82/76, intesa a<br />
garantire un’adeguata remunerazione ai medici<br />
specializzandi sia nel corso della formazione<br />
a tempo pieno<br />
sia per<br />
quella a tempo<br />
ridotto.<br />
Con sentenza<br />
7 luglio<br />
1987 la Corte<br />
di giustizia<br />
europea ha<br />
dichiarato<br />
che la Repubblicaitaliana,<br />
non<br />
avendo adottato<br />
nel termineprescritto<br />
le disposizioninecessarie<br />
per<br />
conformarsi<br />
alla direttiva 82/76, è venuta meno agli obblighi<br />
ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.<br />
A seguito di tale sentenza la suddetta direttiva<br />
è stata recepita nel nostro ordinamento con d.lgs<br />
257/1991.<br />
Questo decreto, però, ha si previsto una borsa<br />
di studio a favore degli ammessi alle scuole di<br />
specializzazione, ma ne ha limitato la corresponsione<br />
ai soli medici iscritti alle scuole di specializzazione<br />
a partire dall’a.a. 1991/92.<br />
E’ seguito nel corso degli anni, un contenzioso<br />
di ampie proporzioni, sia dinanzi ai giudici ordinari<br />
(es. Tribunali) che ai giudici amministrativi<br />
(es. T.A.R. e Consiglio di Stato), finalizzato al riconoscimento<br />
della remunerazione in favore degli<br />
specializzandi immatricolati prima dell’a.a.<br />
1991-92.<br />
Svariate pronunce del T.A.R. del Lazio, avvallate<br />
dal Consiglio di Stato hanno riconosciuto la<br />
necessità che il giudice nazionale disapplichi il<br />
d.lgs. 257/1991, nella parte in cui riserva l’applicazione<br />
dell’ordinamento comunitario ai soli<br />
medici ammessi alle scuole di specializzazione<br />
nell’a.a. 1991/1992, lasciando sopravvivere il<br />
precedente regime per le specializzazioni già in<br />
corso.<br />
Successivamente, l’art. 37 d. lgs. 368/99 ha previsto<br />
la stipulazione di un contratto di formazione<br />
e lavoro con Università e Regioni.<br />
All’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di<br />
specializzazione in medicina e chirurgia, il medico<br />
stipula un contratto di formazione e lavoro,<br />
finalizzato all’acquisizione delle capacità professionali<br />
inerenti al titolo di specialista, che contempla<br />
un’adeguata retribuzione per tutta la sua<br />
durata.<br />
Va detto, però, che ad oggi e fino al <strong>20</strong>06 non<br />
sono previsti stanziamenti per i predetti contratti,<br />
che, con la riforma del mercato del lavoro, trovano<br />
applicazione esclusivamente per i dipendenti<br />
pubblici. ■<br />
(*) del Foro di Milano