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Progetto Istituto - HomePage-Istituto La Rosa Bianca

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2° grado ai fini della riammissione nella scuola di provenienza e invita la scuola italiana ad acquisire<br />

direttamente dalla scuola straniera che lo studente interessato frequenterà informazioni sui piani e programmi<br />

di studio e sul sistema di valutazione.<br />

Il contatto preliminare tra la scuola italiana e quella estera è importante perché consente, tra l’altro, di predisporre<br />

le misure necessarie per il rientro dello studente e di conoscere programmi di studio e sistemi di valutazione<br />

diversi dal nostro.<br />

Dalla normativa vigente e dalla pratica degli scambi, si ricavano le seguenti indicazioni operative per i consigli di<br />

classe, i quali devono assicurare agli studenti che intendono frequentare un anno all’estero:<br />

PER LA PARTENZA:<br />

• pareri espliciti e motivati sui livelli della loro formazione considerata in relazione alla complessità<br />

dell’esperienza all’estero e del reinserimento nel corso di studi;<br />

• una fotografia del rendimento dello studente al momento della comunicazione alla scuola della decisione dello<br />

studente di concorrere per un periodo di studi all’estero (particolarmente importante nel caso siano presenti<br />

gravi lacune in una o più discipline);<br />

• indicazioni di studio e di ricerca su discipline non presenti nel curricolo della scuola straniera;<br />

• scambio reciproco e costante di informazioni con la classe di provenienza;<br />

PER IL RIENTRO:<br />

• ammissione all’ultimo anno a seguito di un esperimento serio ma non nozionistico sulle materie non studiate<br />

all’estero (non esame di idoneità);<br />

• attenersi al principio che per la riammissione non va sanzionato ciò che manca, ma va riconosciuto ciò che lo<br />

studente ha fatto;<br />

• prevedere che lo studente riammesso presenti e discuta in classe una relazione sulla sua esperienza nella<br />

scuola straniera.<br />

Per quanto concerne l’attribuzione del credito scolastico, introdotto dalla nuova normativa sugli esami conclusivi<br />

di Stato, la materia è stata regolamentata dalla C.M. 236 del 08.10.99 che, in apertura, richiama la C.M. 181 del<br />

17.3.1997.<br />

Per il rientro dello studente italiano che ha frequentato un anno all’estero, è opportuno ricordare che la C.M. 181<br />

non richiede alcun esame di idoneità, ma assegna al consiglio di classe il compito di deliberare circa la<br />

riammissione dello studente in base a due elementi:<br />

• l’esito degli studi compiuti presso la scuola estera<br />

• il risultato di un’eventuale prova integrativa<br />

Coerentemente con queste indicazioni, la C.M. 236 affida al Consiglio di Classe l’organizzazione<br />

dell’accertamento (non esame di idoneità) sulle materie non studiate all’estero.<br />

Il Consiglio di Classe poi individua la banda di oscillazione del credito scolastico sulla base della media<br />

complessiva dei voti espressi dalla scuola estera e dalle prove integrative.<br />

Per le valutazioni conseguite all’estero:<br />

• vanno prese in considerazione solo le discipline comuni rispetto all’indirizzo frequentato dallo studente nel<br />

nostro istituto;<br />

• la valutazione della scuola straniera dovrà essere rapportata al nostro sistema di valutazione.<br />

Può verificarsi il caso che in qualche materia non studiata all’estero, lo studente presenti delle lacune. Ciò non può<br />

rappresentare un ostacolo insormontabile per la riammissione in ragione del fatto che:<br />

• le prove integrative o “accertamento” non sono un esame di idoneità;<br />

• il Consiglio di classe deve formulare una “valutazione globale” (e non fare la media dei voti!) che tenga conto<br />

dell’esito delle prove integrative o “accertamento” e della valutazione espressa dalla scuola estera. <strong>La</strong><br />

presenza di eventuali discipline insufficienti nelle prove integrative o nei corsi seguiti all’estero determinerà<br />

l’attribuzione del credito minimo di fascia.<br />

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