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Numero 1 - IPASVI - Roma

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IL POTERE DISCIPLINARE NEL RAPPORTO<br />

DI LAVORO INFERMIERISTICO<br />

di Alessandro Cuggiani<br />

In più di un’occasione è stato affrontato<br />

il tema della responsabilità dell’infermiere<br />

sia civile sia penale e<br />

all’interno della responsabilità civile si è<br />

fatto cenno alla responsabilità disciplinare.<br />

Questo articolo è il primo di una serie di<br />

articoli che tratteranno il tema della<br />

responsabilità disciplinare nel rapporto<br />

di lavoro dipendente degli infermieri.<br />

L’alto tecnicismo della materia mi ha<br />

indotto ad operare alcune semplificazioni<br />

e quindi a non trattare temi importanti<br />

(per gli esperti in diritto del lavoro) a<br />

favore di una maggiore comprensibilità<br />

del tema esposto.<br />

In ogni caso, ho riportato gli estremi<br />

delle norme perché i più curiosi possano<br />

avere dei riferimenti concreti e magari<br />

un punto di partenza per un approfondimento<br />

della materia.<br />

La responsabilità disciplinare è tipica del<br />

rapporto di lavoro subordinato (privato o<br />

pubblico) in cui il lavoratore dipendente<br />

è sottoposto al potere direttivo e al potere<br />

disciplinare del datore di lavoro (artt.<br />

2094,2104,2105, e 2106 cod. civ. applicabili<br />

anche al rapporto di pubblico impiego<br />

in virtù del rinvio operato dall’art.2,<br />

comma 2, d.lgs. 165 del 2001).<br />

Stipulato il contratto di lavoro, il lavoratore<br />

deve adempiere alle proprie obbligazioni<br />

(la principale è lo svolgimento<br />

della prestazione lavorativa) “con la diligenza<br />

richiesta dalla natura della prestazione<br />

dovuta” e “osservando le disposizioni<br />

per l’esecuzione e per la disciplina<br />

del lavoro” impartite dal datore di lavoro<br />

(art. 2104 cod. civ.). Inoltre, il lavoratore<br />

non può svolgere attività in favore<br />

di altri soggetti in concorrenza con l’imprenditore<br />

o comunque che possano<br />

arrecare pregiudizio (art. 2105 cod. civ.).<br />

Per la verità quest’ultima disposizione è<br />

tipica del rapporto di lavoro privato<br />

(quello, per intenderci, che di regola si<br />

instaura ad esempio, tra un infermiere e<br />

una casa di cura ancorchè convenzionata,<br />

o con un laboratorio di analisi etc.) mentre<br />

nel rapporto di pubblico impiego si<br />

applica, più propriamente, la disciplina<br />

sulle incompatibilità e sul divieto di<br />

cumulo di impieghi e incarichi previsto in<br />

generale dall’art. 53 d.lgs 165/01 (salve le<br />

deroghe previste dal medesimo articolo).<br />

Il rapporto di lavoro (pubblico o privato)<br />

nasce da un contratto. Dal contratto derivano<br />

a carico delle parti delle obbligazioni.<br />

L’inadempimento anche parziale da<br />

parte del lavoratore alle proprie obbligazioni<br />

comporta che (in forza della norma<br />

citata) è in potere del datore di lavoro di<br />

applicare una sanzione disciplinare.<br />

*** *** ***<br />

Il potere disciplinare è, come abbiamo<br />

detto, un potere proprio del datore di<br />

lavoro che può esercitare con ampio margine<br />

di discrezionalità. Ad esempio, il<br />

datore di lavoro può sanzionare una<br />

determinata condotta nei confronti di un<br />

dipendente e invece soprassedere, per un<br />

fatto analogo, nei confronti di altro<br />

dipendente.<br />

Questo potere, quindi, è previsto dalla<br />

legge ma nasce dal contratto (di lavoro)<br />

e può subire delle limitazioni, come ha<br />

subito proprio da questi atti: la legge e il<br />

contratto (collettivo).<br />

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