Numero 1 - IPASVI - Roma
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IL POTERE DISCIPLINARE NEL RAPPORTO<br />
DI LAVORO INFERMIERISTICO<br />
di Alessandro Cuggiani<br />
In più di un’occasione è stato affrontato<br />
il tema della responsabilità dell’infermiere<br />
sia civile sia penale e<br />
all’interno della responsabilità civile si è<br />
fatto cenno alla responsabilità disciplinare.<br />
Questo articolo è il primo di una serie di<br />
articoli che tratteranno il tema della<br />
responsabilità disciplinare nel rapporto<br />
di lavoro dipendente degli infermieri.<br />
L’alto tecnicismo della materia mi ha<br />
indotto ad operare alcune semplificazioni<br />
e quindi a non trattare temi importanti<br />
(per gli esperti in diritto del lavoro) a<br />
favore di una maggiore comprensibilità<br />
del tema esposto.<br />
In ogni caso, ho riportato gli estremi<br />
delle norme perché i più curiosi possano<br />
avere dei riferimenti concreti e magari<br />
un punto di partenza per un approfondimento<br />
della materia.<br />
La responsabilità disciplinare è tipica del<br />
rapporto di lavoro subordinato (privato o<br />
pubblico) in cui il lavoratore dipendente<br />
è sottoposto al potere direttivo e al potere<br />
disciplinare del datore di lavoro (artt.<br />
2094,2104,2105, e 2106 cod. civ. applicabili<br />
anche al rapporto di pubblico impiego<br />
in virtù del rinvio operato dall’art.2,<br />
comma 2, d.lgs. 165 del 2001).<br />
Stipulato il contratto di lavoro, il lavoratore<br />
deve adempiere alle proprie obbligazioni<br />
(la principale è lo svolgimento<br />
della prestazione lavorativa) “con la diligenza<br />
richiesta dalla natura della prestazione<br />
dovuta” e “osservando le disposizioni<br />
per l’esecuzione e per la disciplina<br />
del lavoro” impartite dal datore di lavoro<br />
(art. 2104 cod. civ.). Inoltre, il lavoratore<br />
non può svolgere attività in favore<br />
di altri soggetti in concorrenza con l’imprenditore<br />
o comunque che possano<br />
arrecare pregiudizio (art. 2105 cod. civ.).<br />
Per la verità quest’ultima disposizione è<br />
tipica del rapporto di lavoro privato<br />
(quello, per intenderci, che di regola si<br />
instaura ad esempio, tra un infermiere e<br />
una casa di cura ancorchè convenzionata,<br />
o con un laboratorio di analisi etc.) mentre<br />
nel rapporto di pubblico impiego si<br />
applica, più propriamente, la disciplina<br />
sulle incompatibilità e sul divieto di<br />
cumulo di impieghi e incarichi previsto in<br />
generale dall’art. 53 d.lgs 165/01 (salve le<br />
deroghe previste dal medesimo articolo).<br />
Il rapporto di lavoro (pubblico o privato)<br />
nasce da un contratto. Dal contratto derivano<br />
a carico delle parti delle obbligazioni.<br />
L’inadempimento anche parziale da<br />
parte del lavoratore alle proprie obbligazioni<br />
comporta che (in forza della norma<br />
citata) è in potere del datore di lavoro di<br />
applicare una sanzione disciplinare.<br />
*** *** ***<br />
Il potere disciplinare è, come abbiamo<br />
detto, un potere proprio del datore di<br />
lavoro che può esercitare con ampio margine<br />
di discrezionalità. Ad esempio, il<br />
datore di lavoro può sanzionare una<br />
determinata condotta nei confronti di un<br />
dipendente e invece soprassedere, per un<br />
fatto analogo, nei confronti di altro<br />
dipendente.<br />
Questo potere, quindi, è previsto dalla<br />
legge ma nasce dal contratto (di lavoro)<br />
e può subire delle limitazioni, come ha<br />
subito proprio da questi atti: la legge e il<br />
contratto (collettivo).<br />
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