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Numero 1 - IPASVI - Roma

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La disposizione di legge che ha temperato<br />

la discrezionalità del potere disciplinare<br />

è l’art. 7 L.300/70 (lo statuto dei lavoratori)<br />

applicabile –seppure solo in parteal<br />

rapporto di pubblico impiego in forza<br />

dell’espresso rinvio operato dall’art.55<br />

d.lgs. 165/01.<br />

Analizziamo questi limiti.<br />

Le norme disciplinari relative alle sanzioni<br />

e alle infrazioni in relazione alle quali<br />

ciascuna di esse può essere applicata ed<br />

alle procedure di contestazione delle<br />

stesse, devono essere portate a conoscenza<br />

dei lavoratori mediante affissione in<br />

luogo accessibile a tutti. Queste sono le<br />

parole dell’art. 7 che al comma 1 introduce<br />

il principio della pubblicità del codice<br />

disciplinare.<br />

Insomma, per non ridurre una potestà<br />

giuridica a mero arbitrio, il Legislatore<br />

impone al datore di lavoro l’affissione<br />

del codice disciplinare che deve contenere<br />

l’indicazione anche sommaria o per<br />

categorie di fatti che sono considerati<br />

illecito, i tipi di sanzione e i criteri di collegamento<br />

tra illecito e sanzione.<br />

La legge prevede che il codice disciplinare<br />

sia predisposto con un regolamento<br />

d’azienda e cioè con un atto unilaterale<br />

del datore di lavoro.<br />

Generalmente però questo è concordato<br />

con le organizzazioni sindacali e si trova<br />

all’interno dei contratti collettivi.<br />

L’art. 7, come abbiamo visto, prevede che<br />

il codice disciplinare sia “affisso” e la giurisprudenza<br />

ha interpretato la norma in<br />

senso piuttosto rigido nel senso di non<br />

ammettere forme diverse di pubblicità<br />

(quali, ad es., la consegna a mani del<br />

lavoratore del contratto collettivo contenente<br />

il codice). Pertanto se il codice<br />

disciplinare non è affisso in luogo accessibile<br />

a tutti, la sanzione irrogata è nulla.<br />

Questa regola subisce un temperamento<br />

solo per il licenziamento disciplinare,<br />

ossia licenziamento irrogato per giusta<br />

causa o per giustificato motivo soggettivo.<br />

Il licenziamento è la più estrema delle<br />

sanzioni disciplinari e si applica solo nei<br />

casi più gravi di inadempimento del lavoratore.<br />

Il motivo per cui la mancata affissione del<br />

codice disciplinare non inficia la validità<br />

del licenziamento, è che esso trova il suo<br />

fondamento e quindi la sua motivazione<br />

direttamente nella legge.<br />

La giusta causa è una causa (l’ inadempimento)<br />

tanto grave che non consente la<br />

prosecuzione, neppure provvisoria, del<br />

rapporto (art.2119 cod. civ.). Si parla più<br />

comunemente di “licenziamento senza<br />

preavviso”.<br />

Il giustificato motivo soggettivo consiste<br />

in un notevole inadempimento degli<br />

obblighi contrattuali del lavoratore<br />

(art.3 L. 604/66).<br />

Prima di tutto occorre soffermarci sulle<br />

garanzie procedimentali, disciplinate dall’art.<br />

7 L.300/70 e dall’art. 41 CCNL sanità<br />

privata del 2003 (per il settore della sanità<br />

privata); per il settore pubblico le<br />

garanzie sono contenute nell’art. 55<br />

d.lgs. 165/01 e nell’art. 12 CCNL sanità<br />

pubblica del 2002.<br />

Innanzitutto, la Legge codifica le sanzioni<br />

disciplinari che sono: il richiamo verbale,<br />

il rimprovero scritto, la multa fino a 5<br />

ore di retribuzione, la sospensione dal<br />

lavoro e dalla retribuzione fino ad un<br />

massimo di 10 giorni.<br />

A queste, che sono definite sanzioni conservative,<br />

si aggiunge il licenziamento<br />

che è la sanzione espulsiva.<br />

L’art. 7 prevede in linea di principio che,<br />

a parte il richiamo verbale, tutte le altre<br />

sanzioni devono essere precedute dal<br />

“contraddittorio” tra gli interessati, che<br />

si svolge in questo modo: l’azienda deve<br />

necessariamente contestare per iscritto al<br />

lavoratore, a pena di inefficacia della<br />

sanzione, i fatti che gli vengo addebitati<br />

quali illecito disciplinare. Sempre secondo<br />

l’art. 7, il lavoratore ha cinque giorni<br />

di tempo per presentare le sue giustificazioni<br />

scritte e per chiedere (se lo ritenga<br />

opportuno) di essere ascoltato di persona<br />

a sua discolpa anche assistito da un rappresentate<br />

sindacale. Soltanto quando<br />

sia esaurito il termine per le giustificazioni<br />

allora il datore può applicare la sanzione<br />

disciplinare.<br />

L’art. 41 dell CCNL sanità privata recepisce<br />

l’art. 7 CCNL senza apportare modifiche<br />

(che, peraltro, potrebbero essere solo<br />

migliorative per il lavoratore e, quindi,<br />

più garantiste). Nel settore privato, quindi,<br />

il procedimento per applicare una<br />

sanzione disciplinare è quello appena<br />

descritto ossia è quello generale previsto<br />

dalla legge.<br />

Invece, la contrattazione del settore pubblico<br />

apporta delle deroghe a beneficio<br />

del dipendente che, in questo modo, si<br />

vede maggiormente garantito.<br />

Anche in questo caso la contestazione<br />

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