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RAPPORTO DI RICERCA - Consorzio Sol.Co.

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35Area della disabilità e politiche del lavoroIl lavoro per ogni persona rappresenta la fonte di reddito e nello stesso tempoun’azione quotidiana attraverso la quale esercita il proprio ruolo nella società,costruisce le relazioni, manifesta uno scambio con la comunità. Il diritto al lavoroesercitato nel sistema ordinario anche attraverso percorsi di facilitazione, disostegno e di accompagnamento fornisce alla persona quella dimensione diappartenenza alla comunità, di piena soggettività e di relazione di qualità cheattribuisce senso e significato alla propria esistenza e alla propria dignità.L’esperienza di applicazione della legge 68/1999 (e dei conseguenti adempimentiattuativi) evidenzia numerosi successi facilitati dalla scelta di un modello diinserimento mirato, preparato, accompagnato, ma nel contempo manifestadifficoltà per le persone con disabilità più significative e spesso per quelle dinatura psichica e/o psichiatrica.Il recente art. 14 del Decreto legislativo 276/2003 (attuativo della legge Biagi)accoglie alcune pressioni tendenti a rendere più flessibile il rapporto e leconvenzioni (di cui all’art. 12 legge 68/99) tra imprese profit e cooperative socialicon lo scambio tra commesse di lavoro e cessione degli obblighi di assunzione dipersone disabili. Questa soluzione, se da una parte può apparire facilitante peraumentare il numero di soggetti immessi al lavoro, rischia di relegare allacooperazione sociale l’inserimento lavorativo di persone disabili, soprattuttoquelle con maggiori difficoltà, rinunciando a chiedere alle imprese azioni diresponsabilità sociale. Questa interpretazione riproporrebbe risposte ormaiabbandonate di inserimenti differenziati e ghettizzanti, non rispettosi della dignitàdelle persone e del loro diritto ad una integrazione possibile e sostenuta. Unaimportante e giusta maggiore flessibilità non può portare al ritorno a forme dighettizzazione e a luoghi di lavoro normali e di serie b. Proprio per il significatosopra descritto il lavoro deve mantenere quelle caratteristiche di integrazione e diruolo sociale intrinseche che non possono essere esclusivamente garantite dallasola cooperazione sociale. L’art. 14 può portare a sperimentazioni purché miratead ambiti specifici, e con modalità di cor-responsabilizzazione e non deresponsabilizzazionedei diversi attori (imprese profit, cooperative sociali tipo b,servizi delle politiche attive del lavoro) all’integrazione sociale e lavorativa deidisabili che non riescono con la L. 68/99 ad accedere al lavoro.L’integrazione lavorativa in Sicilia si può considerare un mondo sconosciuto,confermano questa affermazione le domande che abbiamo posto ai nostritestimoni privilegiati.Il diritto all’integrazione lavorativa, secondo la nostra indagine viene soddisfattomolto poco, lo affermano il 69,7% degli operatori intervistati. (grafico f/1)Tra le motivazioni di questo mancato inserimento al primo posto i pregiudizi deidatori di lavoro (35,2%) e a seguire l’inadeguatezza della formazione specializzata(28,7%). (tabella e grafico f/2)Il 53,2 % degli intervistati fornisce servizi inerenti l’attività lavorativa ma sescendiamo nella tipologia di servizi offerti vediamo che spesso si limitano a fornireinformazioni e sensibilizzazione(39,4%) orientamento (24,1%) e formazione (15%)solo il 13,7% (voce d sommata alla voce g) opera l’inserimento attraverso tirocinied apprendistato. (tabella f/3)Ma la cosa più incredibile è che quasi nessuno conosce le principali leggisull’inserimento lavorativo dei disabili (14 si contro 174 no) (grafico f/4)

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