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sommario - Fondazione | Alexander Langer | Stiftung

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conflitto. Consentire e favorire, invece, una nozione pratica più flessibile emeno esclusiva dell'appartenenza e permettere quindi una certa osmosi tracomunità diverse e riferimento plurimo da parte di soggetti ‘di confine’favorisce l'esistenza di ‘zone grigie’, a bassa definizione e disciplina etnicae quindi di più libero scambio, di inter-comunicazione, inter-azione. Evitareogni forma legale per ‘targare’ le persone da un punto di vista etnico (oconfessionale, ecc.) fa parte delle necessarie misure preventive del conflitto,della xenofobia, del razzismo. L'autodeterminazione dei soggetti e dellecomunità non deve partire dalla definizione delle proprie frontiere e deidivieti di accesso, bensì piuttosto dalla definizione in positivo dei proprivalori ed obiettivi, e non deve arrivare all'esclusivismo ed alla separatezza.Deve essere possibile una lealtà aperta a più comunità, non esclusiva, nellaquale si riconosceranno soprattutto i figli di immigrati, i figli di ‘famigliemiste’, le persone di formazione più pluralista e cosmopolita.” 37Queste affermazioni di <strong>Langer</strong>, a specifica del quinto punto del decalogo, stridonofortemente con le politiche riguardanti l’immigrazione e le minoranze, messe in atto inItalia recentemente.Mentre scrivo è l’autunno 2008, in questi giorni la Camera ha approvato all’interno del‘pacchetto scuola’ del Ministro Gelmini, una mozione che impegna il governo arivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alla suola italiana, strutturando deitest di ammissibilità,il non superamento dei quali farà transitare questi studenti inclassi ‘differenziali’ in attesa di accedere alle comuni classi frequentate da quelliitaliani. E’ dell’estate 2008 il provvedimento varato dal Governo con il quale si èiniziato il ‘censimento’ dei minori Rom e Sinti in Italia, una sorta di schedatura che,contrariamente a quanto affermato dal Governo stesso,più che tutelare i minori, aparere mio viola la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia 38 e rende più difficile la lorointegrazione. Queste due iniziative, prese quali esempi emblematici, sono significativedi orientamenti affatto tesi all’integrazione, bensì all’esclusione, alla separazione.Nei due casi sopra citati, il legislatore appare mosso esclusivamente da ragioni ditutela degli standard qualitativi scolastici, (per quel che riguarda la creazione di classidifferenziali) e da ragioni di sicurezza (per quanto attiene alla schedatura dei minoriRom e Sinti). Questi due esempi evidenziano la mancata familiarità, anzi, la distanza37Edi Rabini, (a cura di), op. cit., p. 299.38 Approvata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea Generale dell’ONU e ratificata da 193 Stati, laConvenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia ha profondamente innovato il panorama internazionale deidiritti umani, affiancandosi agli altri storici trattati concepiti a tutela dell’individuo. I quattro principifondamentali della Convenzione sono: 1) il principio di non discriminazione; 2) il principio di superioreinteresse del bambino; 3) il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo; 4) ascolto delle opinioni delbambino.23

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