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leStrade n. 1955 marzo 2024

INFRASTRUTTURE On Board Units: oltre il pedaggio. Le novità di Movyon INNOVATORI Ponte “Fiumendisi”. Esperienza virtuosa di prevenzione e ammodernamento

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Normativa e infrastrutture<br />

Scorporo e ribasso del costo<br />

della manodopera<br />

Costi fissi e invariabili o oggetto di ribasso? La sentenza del Tar Toscana<br />

Avv. Prof. Claudio Guccione<br />

Il TAR Toscana, con la sentenza del 29<br />

gennaio <strong>2024</strong> n. 120, ha affrontato il<br />

tema dello scorporo e ribasso del costo<br />

della manodopera. In particolare, la pronuncia<br />

concerne la possibilità o meno<br />

per l’operatore economico di indicare un<br />

importo del costo della manodopera che<br />

sia inferiore a quello indicato dalla Stazione<br />

appaltante.<br />

L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione &<br />

Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche all’Università<br />

La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />

Inquadramento normativo<br />

e giurisprudenziale<br />

L’art. 41, co. 14, del d. lgs. n. 36 del<br />

2023 prescrive, al secondo e all’ultimo<br />

periodo, che “I costi della manodopera<br />

e della sicurezza sono scorporati<br />

dall’importo assoggettato a ribasso. Resta<br />

ferma la possibilità per l’operatore<br />

economico di dimostrare che il ribasso<br />

complessivo dell’importo deriva da una<br />

più efficiente organizzazione aziendale”.<br />

I due periodi appaiono in contraddizione:<br />

nel primo è previsto il dovere<br />

di scorporare i costi della manodopera<br />

dall’importo assoggettato a ribasso,<br />

come a voler dire che questi debbano<br />

essere considerati fissi e invariabili e che<br />

dunque l’operatore economico non può<br />

indicare un costo della manodopera che<br />

sia di importo inferiore rispetto a quello<br />

stimato dalla stazione appaltante nel<br />

disciplinare di gara; invece, nel secondo<br />

periodo, si ammette la possibilità per l’operatore<br />

economico di dimostrare che il<br />

ribasso complessivo è coerente con una<br />

più efficiente organizzazione aziendale,<br />

come a voler dire, in contrasto rispetto<br />

a quanto affermato al periodo precedente,<br />

che sarebbe possibile ribassare anche<br />

il costo della manodopera.<br />

Diversi, dunque, sono i dubbi sorti in<br />

merito alla adeguata interpretazione da<br />

attribuire alla disposizione in questione:<br />

in particolare ci si è chiesti se effettivamente<br />

sia o meno possibile indicare, in<br />

sede di offerta economica, un costo della<br />

manodopera inferiore rispetto a quanto<br />

stimato dalla stazione appaltante e,<br />

nel caso di risposta affermativa, in che<br />

modo ciò sia possibile, se in via diretta<br />

o indiretta.<br />

Ebbene, in materia, si sono contrapposti<br />

due orientamenti.<br />

Secondo un primo orientamento, in applicazione<br />

di una interpretazione letterale<br />

della norma, il costo della manodopera<br />

non potrebbe essere mai soggetto<br />

a ribasso.<br />

Un secondo orientamento, al contrario,<br />

ammette la possibilità di indicare un costo<br />

della manodopera inferiore, posto<br />

che un tale divieto non solo si porrebbe<br />

in contrasto con il principio di libera<br />

concorrenza nell’affidamento delle com-<br />

messe pubbliche (Cons. St., sez. V, sentenza<br />

9 giugno 2023 n. 5665), ma anche<br />

con la libertà di iniziativa economica<br />

e d’impresa che deve essere riconosciuta<br />

all’operatore economico (in particolare,<br />

l’ANAC, con delibera del 15 novembre<br />

2023 n. 528, ha chiarito che una<br />

interpretazione dell’art. 41, co. 14, tale<br />

per cui sia ammesso il ribasso del costo<br />

della manodopera consente di bilanciare<br />

adeguatamente la tutela che deve essere<br />

garantita alla manodopera con la libertà<br />

di iniziativa economica e d’impresa<br />

dell’operatore economico).<br />

D’altro canto, se non fosse ammesso il<br />

ribasso del costo della manodopera, sarebbe<br />

di ardua comprensione il motivo<br />

per cui è fatto obbligo all’operatore economico,<br />

a pena di esclusione dalla gara,<br />

di indicare i costi della manodopera (delibera<br />

ANAC del 15 novembre 2023 n.<br />

528) in sede di offerta economica. Sulla<br />

scia di tale ultimo orientamento si colloca<br />

anche la sentenza in commento.<br />

I fatti del giudizio<br />

La vertenza da cui è scaturita la sentenza<br />

in commento concerneva una procedura<br />

aperta indetta dal Comune di<br />

Buggiano per l’affidamento, in base al<br />

criterio dell’offerta economicamente più<br />

vantaggiosa, individuata sulla base del<br />

miglior rapporto qualità prezzo, del servizio<br />

di refezione scolastica nelle scuole<br />

dell’infanzia, primarie e secondarie di<br />

primo grado e per le attività estive dello<br />

stesso Comune di Buggiano.<br />

Il punto 3 del Disciplinare di gara, nell’individuare<br />

l’importo posto a base di gara,<br />

nel quale era compreso pure il costo della<br />

manodopera, specificava che tale ultimo<br />

importo non fosse soggetto a ribasso.<br />

Inoltre il punto 17 del Disciplinare di<br />

gara stabiliva che “ai sensi dell’art. 41,<br />

comma 14, del Codice i costi della manodopera<br />

indicati al punto 3 del presente<br />

disciplinare non sono ribassabili. Resta<br />

la possibilità per l’operatore economico<br />

di dimostrare che il ribasso complessivo<br />

dell’importo deriva da una più efficiente<br />

organizzazione aziendale o da sgravi<br />

contributivi che non comportano penalizzazioni<br />

per la manodopera”.<br />

Svoltasi la gara, l’offerta dell’operatore<br />

economico che all’esito di questa stessa<br />

era risultato primo classificato, era giudicata,<br />

da parte della Commissione giudicatrice,<br />

anormalmente bassa.In ragione<br />

di ciò, si provvedeva all’acquisizione,<br />

per mezzo della verifica dell’anomalia, di<br />

chiarimenti alla luce dei quali poter valutare<br />

la congruità dell’offerta.<br />

A seguito di tale procedimento, dunque,<br />

avendo acquisito i chiarimenti richiesti,<br />

la Stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione<br />

del servizio di refezione<br />

scolastica alla società prima classificata.<br />

Ebbene, la società seconda classificata<br />

ricorreva dinanzi al Giudice amministrativo<br />

chiedendo l’annullamento della<br />

determinazione di aggiudicazione, lamentando<br />

la violazione della disciplina<br />

del codice dei contratti di cui al d.<br />

lgs. n. 36/2023 afferente lo scorporo e<br />

il divieto di ribasso del costo della manodopera.<br />

In particolare, la ricorrente<br />

lamentava che la prima classificata,<br />

nonché aggiudicataria dell’appalto,<br />

avesse presentato un costo della manodopera<br />

ribassato rispetto all’importo<br />

stimato dalla Stazione Appaltante, in<br />

L’Opinione legale<br />

8 3/<strong>2024</strong> <strong>leStrade</strong><br />

<strong>leStrade</strong> 3/<strong>2024</strong> 9

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