leStrade n. 1955 marzo 2024
INFRASTRUTTURE On Board Units: oltre il pedaggio. Le novità di Movyon INNOVATORI Ponte “Fiumendisi”. Esperienza virtuosa di prevenzione e ammodernamento
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On Board Units: oltre il pedaggio. Le novità di Movyon
INNOVATORI
Ponte “Fiumendisi”. Esperienza virtuosa di prevenzione e ammodernamento
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Normativa e infrastrutture<br />
Scorporo e ribasso del costo<br />
della manodopera<br />
Costi fissi e invariabili o oggetto di ribasso? La sentenza del Tar Toscana<br />
Avv. Prof. Claudio Guccione<br />
Il TAR Toscana, con la sentenza del 29<br />
gennaio <strong>2024</strong> n. 120, ha affrontato il<br />
tema dello scorporo e ribasso del costo<br />
della manodopera. In particolare, la pronuncia<br />
concerne la possibilità o meno<br />
per l’operatore economico di indicare un<br />
importo del costo della manodopera che<br />
sia inferiore a quello indicato dalla Stazione<br />
appaltante.<br />
L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione &<br />
Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche all’Università<br />
La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />
Inquadramento normativo<br />
e giurisprudenziale<br />
L’art. 41, co. 14, del d. lgs. n. 36 del<br />
2023 prescrive, al secondo e all’ultimo<br />
periodo, che “I costi della manodopera<br />
e della sicurezza sono scorporati<br />
dall’importo assoggettato a ribasso. Resta<br />
ferma la possibilità per l’operatore<br />
economico di dimostrare che il ribasso<br />
complessivo dell’importo deriva da una<br />
più efficiente organizzazione aziendale”.<br />
I due periodi appaiono in contraddizione:<br />
nel primo è previsto il dovere<br />
di scorporare i costi della manodopera<br />
dall’importo assoggettato a ribasso,<br />
come a voler dire che questi debbano<br />
essere considerati fissi e invariabili e che<br />
dunque l’operatore economico non può<br />
indicare un costo della manodopera che<br />
sia di importo inferiore rispetto a quello<br />
stimato dalla stazione appaltante nel<br />
disciplinare di gara; invece, nel secondo<br />
periodo, si ammette la possibilità per l’operatore<br />
economico di dimostrare che il<br />
ribasso complessivo è coerente con una<br />
più efficiente organizzazione aziendale,<br />
come a voler dire, in contrasto rispetto<br />
a quanto affermato al periodo precedente,<br />
che sarebbe possibile ribassare anche<br />
il costo della manodopera.<br />
Diversi, dunque, sono i dubbi sorti in<br />
merito alla adeguata interpretazione da<br />
attribuire alla disposizione in questione:<br />
in particolare ci si è chiesti se effettivamente<br />
sia o meno possibile indicare, in<br />
sede di offerta economica, un costo della<br />
manodopera inferiore rispetto a quanto<br />
stimato dalla stazione appaltante e,<br />
nel caso di risposta affermativa, in che<br />
modo ciò sia possibile, se in via diretta<br />
o indiretta.<br />
Ebbene, in materia, si sono contrapposti<br />
due orientamenti.<br />
Secondo un primo orientamento, in applicazione<br />
di una interpretazione letterale<br />
della norma, il costo della manodopera<br />
non potrebbe essere mai soggetto<br />
a ribasso.<br />
Un secondo orientamento, al contrario,<br />
ammette la possibilità di indicare un costo<br />
della manodopera inferiore, posto<br />
che un tale divieto non solo si porrebbe<br />
in contrasto con il principio di libera<br />
concorrenza nell’affidamento delle com-<br />
messe pubbliche (Cons. St., sez. V, sentenza<br />
9 giugno 2023 n. 5665), ma anche<br />
con la libertà di iniziativa economica<br />
e d’impresa che deve essere riconosciuta<br />
all’operatore economico (in particolare,<br />
l’ANAC, con delibera del 15 novembre<br />
2023 n. 528, ha chiarito che una<br />
interpretazione dell’art. 41, co. 14, tale<br />
per cui sia ammesso il ribasso del costo<br />
della manodopera consente di bilanciare<br />
adeguatamente la tutela che deve essere<br />
garantita alla manodopera con la libertà<br />
di iniziativa economica e d’impresa<br />
dell’operatore economico).<br />
D’altro canto, se non fosse ammesso il<br />
ribasso del costo della manodopera, sarebbe<br />
di ardua comprensione il motivo<br />
per cui è fatto obbligo all’operatore economico,<br />
a pena di esclusione dalla gara,<br />
di indicare i costi della manodopera (delibera<br />
ANAC del 15 novembre 2023 n.<br />
528) in sede di offerta economica. Sulla<br />
scia di tale ultimo orientamento si colloca<br />
anche la sentenza in commento.<br />
I fatti del giudizio<br />
La vertenza da cui è scaturita la sentenza<br />
in commento concerneva una procedura<br />
aperta indetta dal Comune di<br />
Buggiano per l’affidamento, in base al<br />
criterio dell’offerta economicamente più<br />
vantaggiosa, individuata sulla base del<br />
miglior rapporto qualità prezzo, del servizio<br />
di refezione scolastica nelle scuole<br />
dell’infanzia, primarie e secondarie di<br />
primo grado e per le attività estive dello<br />
stesso Comune di Buggiano.<br />
Il punto 3 del Disciplinare di gara, nell’individuare<br />
l’importo posto a base di gara,<br />
nel quale era compreso pure il costo della<br />
manodopera, specificava che tale ultimo<br />
importo non fosse soggetto a ribasso.<br />
Inoltre il punto 17 del Disciplinare di<br />
gara stabiliva che “ai sensi dell’art. 41,<br />
comma 14, del Codice i costi della manodopera<br />
indicati al punto 3 del presente<br />
disciplinare non sono ribassabili. Resta<br />
la possibilità per l’operatore economico<br />
di dimostrare che il ribasso complessivo<br />
dell’importo deriva da una più efficiente<br />
organizzazione aziendale o da sgravi<br />
contributivi che non comportano penalizzazioni<br />
per la manodopera”.<br />
Svoltasi la gara, l’offerta dell’operatore<br />
economico che all’esito di questa stessa<br />
era risultato primo classificato, era giudicata,<br />
da parte della Commissione giudicatrice,<br />
anormalmente bassa.In ragione<br />
di ciò, si provvedeva all’acquisizione,<br />
per mezzo della verifica dell’anomalia, di<br />
chiarimenti alla luce dei quali poter valutare<br />
la congruità dell’offerta.<br />
A seguito di tale procedimento, dunque,<br />
avendo acquisito i chiarimenti richiesti,<br />
la Stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione<br />
del servizio di refezione<br />
scolastica alla società prima classificata.<br />
Ebbene, la società seconda classificata<br />
ricorreva dinanzi al Giudice amministrativo<br />
chiedendo l’annullamento della<br />
determinazione di aggiudicazione, lamentando<br />
la violazione della disciplina<br />
del codice dei contratti di cui al d.<br />
lgs. n. 36/2023 afferente lo scorporo e<br />
il divieto di ribasso del costo della manodopera.<br />
In particolare, la ricorrente<br />
lamentava che la prima classificata,<br />
nonché aggiudicataria dell’appalto,<br />
avesse presentato un costo della manodopera<br />
ribassato rispetto all’importo<br />
stimato dalla Stazione Appaltante, in<br />
L’Opinione legale<br />
8 3/<strong>2024</strong> <strong>leStrade</strong><br />
<strong>leStrade</strong> 3/<strong>2024</strong> 9