La comunicazione istituzionale e la gestione delle risorse ... - Formez
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L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ASPETTI NORMATIVI<br />
previsioni il superamento del<strong>la</strong> dimensione uni<strong>la</strong>terale e gerarchizzata del rapporto<br />
p.a.-cittadino, si è posta in una re<strong>la</strong>zione di ascendenza diretta con <strong>la</strong> successiva<br />
legge n. 150 del 2000, che a sua volta ha disciplinato precipuamente le<br />
attività di informazione e <strong>comunicazione</strong> <strong>delle</strong> pubbliche amministrazioni, le<br />
quali non possono realizzarsi se non in un contesto di rapporti tendenzialmente<br />
paritari.<br />
<strong>La</strong> legge sul procedimento amministrativo, infatti, ispirava l’azione amministrativa<br />
ai principi del<strong>la</strong> partecipazione amministrativa, del<strong>la</strong> semplificazione e<br />
dell’accesso ai documenti amministrativi, esigendo che l’attività amministrativa<br />
fosse retta da “criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità” 20 .<br />
E proprio <strong>la</strong> previsione del criterio del<strong>la</strong> pubblicità conferma <strong>la</strong> necessità di<br />
consentire ai cittadini di control<strong>la</strong>re democraticamente l’operato di una pubblica<br />
amministrazione costretta a pubblicare, comunicare ovvero rendere accessibili<br />
gli atti ed i provvedimenti amministrativi 21 .<br />
A tal fine, si prevedevano, tra l’altro, <strong>la</strong> <strong>comunicazione</strong> di avvio del procedimento<br />
(artt. 7-8), il diritto di intervento nel procedimento (art. 9), il diritto di<br />
prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e<br />
documenti (art. 10), <strong>la</strong> stipu<strong>la</strong>zione di accordi procedimentali e sostitutivi (art.<br />
11), l’autocertificazione (art. 18) 22 , l’accesso ai documenti amministrativi (artt.<br />
22 ss.), l’obbligo di pubblicazione di una serie di atti (art. 26).<br />
È agevole appurare, pertanto, il delinearsi, da un <strong>la</strong>to, di situazioni giuridiche<br />
soggettive attive in capo al cittadino che lo legittimano ad essere coinvolto nell’agire<br />
amministrativo, dall’altro, di situazioni giuridiche soggettive passive in<br />
capo al<strong>la</strong> p.a. che <strong>la</strong> obbligano ad aprirsi ai consociati, attraverso l’esercizio di<br />
attività inclusive, consensuali e comunicative.<br />
20 Così l’art. 1, comma 1 del<strong>la</strong> L. n. 241 del 1990. Tale previsione è stata modificata dall’art. 21, comma<br />
1, lett. a) del<strong>la</strong> legge 11 febbraio 2005, n. 15, secondo cui: “L’attività amministrativa persegue i<br />
fini determinati dal<strong>la</strong> legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza<br />
secondo le modalità previste dal<strong>la</strong> presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano<br />
singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”.<br />
21 Risulta palese il rapporto che lega <strong>la</strong> pubblicità al<strong>la</strong> trasparenza amministrativa, risultando <strong>la</strong> prima<br />
una mera artico<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> seconda.<br />
22 Ai fini de quibus, cfr. i commi 2 e 3 secondo cui: “ 2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati<br />
e qualità sono attestati in documenti già in possesso del<strong>la</strong> stessa amministrazione procedente o di<br />
altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione<br />
dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile<br />
del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che <strong>la</strong> stessa amministrazione procedente o altra<br />
pubblica amministrazione è tenuta a certificare”. Il comma 2 (sostituito dall’art. 3, comma 6<br />
octies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nel<strong>la</strong> legge 15 maggio 2005,<br />
n. 80) così recita: “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria<br />
del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione<br />
procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione<br />
procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per <strong>la</strong> ricerca dei<br />
documenti”.<br />
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