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La comunicazione istituzionale e la gestione delle risorse ... - Formez

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L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ASPETTI NORMATIVI<br />

previsioni il superamento del<strong>la</strong> dimensione uni<strong>la</strong>terale e gerarchizzata del rapporto<br />

p.a.-cittadino, si è posta in una re<strong>la</strong>zione di ascendenza diretta con <strong>la</strong> successiva<br />

legge n. 150 del 2000, che a sua volta ha disciplinato precipuamente le<br />

attività di informazione e <strong>comunicazione</strong> <strong>delle</strong> pubbliche amministrazioni, le<br />

quali non possono realizzarsi se non in un contesto di rapporti tendenzialmente<br />

paritari.<br />

<strong>La</strong> legge sul procedimento amministrativo, infatti, ispirava l’azione amministrativa<br />

ai principi del<strong>la</strong> partecipazione amministrativa, del<strong>la</strong> semplificazione e<br />

dell’accesso ai documenti amministrativi, esigendo che l’attività amministrativa<br />

fosse retta da “criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità” 20 .<br />

E proprio <strong>la</strong> previsione del criterio del<strong>la</strong> pubblicità conferma <strong>la</strong> necessità di<br />

consentire ai cittadini di control<strong>la</strong>re democraticamente l’operato di una pubblica<br />

amministrazione costretta a pubblicare, comunicare ovvero rendere accessibili<br />

gli atti ed i provvedimenti amministrativi 21 .<br />

A tal fine, si prevedevano, tra l’altro, <strong>la</strong> <strong>comunicazione</strong> di avvio del procedimento<br />

(artt. 7-8), il diritto di intervento nel procedimento (art. 9), il diritto di<br />

prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e<br />

documenti (art. 10), <strong>la</strong> stipu<strong>la</strong>zione di accordi procedimentali e sostitutivi (art.<br />

11), l’autocertificazione (art. 18) 22 , l’accesso ai documenti amministrativi (artt.<br />

22 ss.), l’obbligo di pubblicazione di una serie di atti (art. 26).<br />

È agevole appurare, pertanto, il delinearsi, da un <strong>la</strong>to, di situazioni giuridiche<br />

soggettive attive in capo al cittadino che lo legittimano ad essere coinvolto nell’agire<br />

amministrativo, dall’altro, di situazioni giuridiche soggettive passive in<br />

capo al<strong>la</strong> p.a. che <strong>la</strong> obbligano ad aprirsi ai consociati, attraverso l’esercizio di<br />

attività inclusive, consensuali e comunicative.<br />

20 Così l’art. 1, comma 1 del<strong>la</strong> L. n. 241 del 1990. Tale previsione è stata modificata dall’art. 21, comma<br />

1, lett. a) del<strong>la</strong> legge 11 febbraio 2005, n. 15, secondo cui: “L’attività amministrativa persegue i<br />

fini determinati dal<strong>la</strong> legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza<br />

secondo le modalità previste dal<strong>la</strong> presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano<br />

singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”.<br />

21 Risulta palese il rapporto che lega <strong>la</strong> pubblicità al<strong>la</strong> trasparenza amministrativa, risultando <strong>la</strong> prima<br />

una mera artico<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> seconda.<br />

22 Ai fini de quibus, cfr. i commi 2 e 3 secondo cui: “ 2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati<br />

e qualità sono attestati in documenti già in possesso del<strong>la</strong> stessa amministrazione procedente o di<br />

altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione<br />

dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile<br />

del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che <strong>la</strong> stessa amministrazione procedente o altra<br />

pubblica amministrazione è tenuta a certificare”. Il comma 2 (sostituito dall’art. 3, comma 6<br />

octies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nel<strong>la</strong> legge 15 maggio 2005,<br />

n. 80) così recita: “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria<br />

del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione<br />

procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione<br />

procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per <strong>la</strong> ricerca dei<br />

documenti”.<br />

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