48 L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ASPETTI NORMATIVI curare <strong>la</strong> piena trasparenza ed una effettiva partecipazione procedimentale, contribuendo, altresì, a def<strong>la</strong>zionare, per quanto possibile, il contenzioso giurisdizionale. Conclusioni <strong>La</strong> scelta del legis<strong>la</strong>tore di contemp<strong>la</strong>re <strong>la</strong> <strong>comunicazione</strong> tra le attività fondamentali dell’intero agire amministrativo rappresenta una conquista di civiltà e di progresso giuridico determinante lungo il percorso del<strong>la</strong> democratizzazione dell’azione amministrativa. Tuttavia, a conclusione di questa analisi, non è dato tacere né esimersi dal rilevare le ragioni che, a tutt’oggi, impediscono una piena efficacia del<strong>la</strong> <strong>comunicazione</strong> amministrativa e che possiamo, da subito, ritenere riconducibili ad alcuni limiti previsionali, segnatamente ad omissioni normative. A ben vedere, infatti, il quadro normativo emergente dal<strong>la</strong> legge n. 150 del 2000, decisamente innovativo e come tale apprezzabile sul piano organizzativo e dei principi, atto a dotare anche tale ambito di validi parametri, risulta meno sollecito nell’apprestare un adeguato livello sanzionatorio, così da attribuire all’intera previsione giuridica una reale effettività. È, infatti, fin troppo agevole rilevare che <strong>la</strong> norma giuridica, per essere tale, deve constare di un precetto e di una sanzione, entrambi elementi costitutivi, come tali cumu<strong>la</strong>tivamente necessari perché si possa ritenere obiettivamente configurata <strong>la</strong> norma medesima. Questo limite interessa l’intera disciplina ed in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> citata legge n. 150, nel<strong>la</strong> quale non è dato rinvenire alcuna previsione sanzionatoria, donde sarà opportuno mutuare quanto al riguardo disposto da altre normative, in partico<strong>la</strong>re dal D.Lgs. n. 165 del 2001, in ossequio a quanto, del resto disposto dall’art. 12, comma 1-ter, D.Lgs. n. 82 del 2005 (così come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2006), in ordine all’uso <strong>delle</strong> tecnologie dell’informazione e <strong>delle</strong> comunicazioni nell’azione amministrativa. Detta previsione, infatti, dispone che: “I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione <strong>delle</strong> disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legis<strong>la</strong>tivo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti”. Sarebbe, quindi, non solo opportuno quanto necessario sul piano del<strong>la</strong> sistematicità e coerenza ordinamentale almeno rendere tale previsione una rego<strong>la</strong> generale per tutte le attività di informazione e <strong>comunicazione</strong>, dotando, così, <strong>la</strong> stessa legge n. 150 del 2000 di un adeguato profilo sanzionatorio, in assenza del quale quest’ultima si rivelerebbe una mera asserzione di principi, come tale, priva di reale incisività.
L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ASPETTI NORMATIVI Il bisogno e l’urgenza di un maggiore pragmatismo previsionale ed organizzativo inducono a sollecitare, parimenti, l’avvio di un processo che implementi il sistema dei controlli interni, onde accertare il tasso di efficienza ed efficacia raggiunto, unitamente al riconoscimento di una più intensa autonomia organizzativa, atta a riconoscere ai singoli uffici preposti al<strong>la</strong> <strong>comunicazione</strong> <strong>la</strong> prerogativa di autodeterminarsi in ordine alle modalità necessarie per perseguire i fini istituzionali, nel segno di un sistema che, evolvendo in senso autonomistico-direzionale, tenda a coniugare l’unicità di indirizzo e <strong>la</strong> molteplicità dei modelli gestionali. 49